PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IN MATERIA DI

IMMIGRAZIONE

 

Art. 1

Le erogazionì liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRPEG, e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini IRAP.

Art. 2

 

1. Tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione dì stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’OCSE sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

2. Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei trattati e delle convenzioni non conformi ai principi della presente legge, stipulati con paesi non appartenenti all’OCSE.

3. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e di armamenti.

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 3

1. Le regioni, nell’ambito dei propri statuti e con i
procedimenti ivi stabiliti, definiscono
semestralmente, con delibera collegiale delle
rispettive giunte, i limiti numerici e le
tipologie, dìstinte per categorie dì impieghi,
delle disponibilità alla accoglienza di immigrati
extracomunitari.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta della conferenza dei sindaci, sulla base delle richieste avviate presso ciascun comune dalle famiglie e dalle imprese interessate.

3. Presso ciascuna regione è istituito, nei modi previsti dallo statuto, un osservatorio sull’immigrazione.

4. Le delibere dì cui al comma 1 possono essere adottate sulla base di piani di coordinamento cui aderiscono due o più regioni interessate.

 

Art. 4

 

Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi con i fondi di cui al seguente art. 13, forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i ruoli di immigrazione -

A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione viene attribuito il codice fiscale italiano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 5

L’immigrazione in Italia da Paesi non OCSE è consentita solo previa iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione del codice fiscale.

 

Art. 6

Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.

Art. 7

Tutti gli immigrati da Paesi non OCSE che, dopo 6 mesi dall’ingresso in italia, sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati, ai sensi del successivo art. 10

Art. 8

Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al Comune di residenza dopo 3 anni dall’iscrizione nei

ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.

Art. 9

La cittadinanza italiana può essere ottenuta dopo 10 anni dall’iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.

 

 

 

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Art. 10

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a L. 30 milioni chiunque compia attività di organizzazione dell’ immigrazìone clandestina nel territorio delle Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro ovvero di altra utilità, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni e della multa di L. 30 milioni.

Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero se esso riguarda l’ingresso di cinque o più persone, ovvero se esso è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale ovvero avvalendosi di documenti di identità o di passaporti contraffatti, si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni o della multa di L. 30 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero se esso riguarda minori da impiegare in attività illecite, la pena è della reclusione da 6 a 18 anni e della multa dì L. 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato.

Dopo l’art. 416-ter C.P., è inserita la seguente disposizione:

"art. 416-quater C.P. "Associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina"

 

 

 

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1. Si applica la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis a chi fa parte di una associazione finalizzata all’organizzazione ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

2. Coloro che promuovono ovvero dirigono l’associazione sono puniti, per ciò solo con la reclusione da quattro a nove anni.

3. Se l’associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

4. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per i1 conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo dì deposito."

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, è sempre obbligatorio l’arresto in flagranza ed è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. In particolare è sempre disposta la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 C.P.P.. Nei medesimi casi, si procede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie speciali indagini.

6. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fino a 5 anni e della multa fino a L. 30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero comunque nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

7. Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione, ovvero al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli altri

 

 

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pubblici ufficiali che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio, possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 53 C.P..

8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 C.P., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nel territorio dello Stato a favore degli stranieri immigrati clandestinamente che sì trovino in condizioni di bisogno.

9. Fermo il disposto dell’art. 51 C.P. non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti dal presente articolo, procedono all’infiltrazione nelle associazioni di cui al precedente comma 4. Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali dì polizia giudiziaria possono omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone immediato avviso anche telefonico all’autorità giudiziaria.

10. Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino in mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra imbarcazione che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione,

catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una autorità consolare.

11. Gli stessi poteri di cui al comma 10 possono esplicarsi su navi ovvero altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme del ordinamento internazionale, dal codice penale militare di pace e da accordi bilaterali o internazionali.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 1l si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

 

 

 

 

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Art. 11

1. è disposta l’espulsione coattiva dello straniero che:

    1. è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;
    2. si è trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;

    1. per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

2. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo
Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia
possibile, allo Stato di provenienza.

3. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato per un periodo di 10 anni.

4. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui al comma 3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.

5. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con l’arresto da 2 a 6 mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.

6. Ove lo straniero di cui al precedente comma 5 entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da 2 mesi a 6 mesi, con aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore ingresso clandestino.

 

7. L’espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando nei confronti dello straniero sia

 

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riferita all’autorità giudiziaria notizia di reato ovvero quando penda procedimento penale, anche in esito a querela, l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta all’espulsione, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso dì arresto in flagranza, il Giudice rilascia i1 nulla osta all’atto della convalida, salvo che debba applicare una misura detentiva ai sensi dell’art. 391, comma 5, C.P.P.

8 - Avverso il decreto di espulsione può esser proposto unicamente ricorso al Tribunale entro 5 giorni dalla relativa comunicazione. Il termine è di 30 giorni qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Il Tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di 10 giorni dalla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d’ufficio. Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto.

 

Art. 12

 

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina l’attuazione.

 

 

Art. 13

 

 

1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002 nell’ambito dell’unità previsionale di base in parte corrente

 

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"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotte dallo sviluppo indotto dalla attuazione della presente legge.

2. il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

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RELAZIONE

1. All’alba del terzo millennio, si presentano e si
confrontano, in Europa, due opposti modelli di società:

a) il modello "neo-giacobìno" della società universale multirazziale, standardizzata dal "mercato", attore politico dominante che utilizza gli Stati (quel che resta degli Stati) come cinghie di trasmissione;

b) il modello "cristiano", di una società equilibrata tra presente, futuro e passato, tra locale e globale, tra "in" e "out", tra forze nuove che premono dall’esterno e valori storici radicati nella tradizione.

I due modelli sociali si identificano, nel punto dl partenza, ma sì differenziano radicalmente nel punto di arrivo.

Entrambi i modelli emergono infatti dalla crisi storica dello "Stato - nazione", ma si sviluppano lungo direttrici opposte.

2. Il primo modello sociale si basa prima sulla scissione fra Stato e nazione e poi sull’idea del primato dello Stato sulla "nazione" (sulle "nazioni").

Per questa ragione, nell’economia politica del modello "neo-giacobino", l’immigrazione non è un problema, ma una "opportunità"

Si assume infatti che lo Stato esista a prescindere dalla "nazione" (dalle "nazioni") e che, per questo possa vivere (sopravvivere) producendo ed attribuendo titoli "statali" di cittadinanza, che prescindono dalla appartenenza alla "nazione" (alle "nazioni")

 

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Nell’economia politica di questo modello, la quantità dei "cittadini" dello Stato può conseguentemente ed artificialmente, e su vasta scala, superare la quantità dei cittadini della "nazione" (delle "nazioni")

L’immigrazione è conseguentemente utilizzata come un grimaldello (i) per rompere l’ordine sociale (aumentando conseguentemente il potere di arbitraggio tra le forte sociali destrutturate) e cosi (ii) per mettere le mani sul bottino elettorale (costituito da un nuovo "lumpen proletariat", fatto da una massa di immigrati che speculativamente si ipotizza disposta a varare per la sinistra)

Paradossalmente, più forte è la crisi dallo "Stato – nazione", e perciò di riflesso più forte è la crisi dello Stato "tout-court", più si fa forte il tentativo di tenerlo in vita con mezzi artificiali.

"Et pour cause", perché lo Stato è la macchina politica giacobina per definizione ("ubi patria, ibì bene", alla Rousseau)

E’ questo in realtà un modello filisteo, che si alterna tra visioni escatologiche (tipo; "il tramonto dell’occidente") e curve demografiche, tra solidarismo "terzomondista", alibi umanitari e cinismo "mercatista", sintetizzandosi nella formula: "essere buoni conviene".

Gli immigrati devono venire in Italia, e su vastissima scala, ma a liberarci dallo sforzo demografico, a fare i lavori più faticosi, a pagarci le pensioni.

E’ un modello che funziona in base a quattro principi essenziali:

a) assenza di prevenzione. Il messaggio che si trasmette all’esterno (da ultimo, con spettacolari

 

 

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"tournees" politiche africane) è, all’opposto della prevenzione, un messaggio di accoglienza;

b) simmetricamente, riconoscimento del diritto di immigrazione in Italia, esercitabile dì fatto su iniziativa degli interessati;

c) conservazione di frontiere "colabrodo";

d) riduzione dell’azione di contrasto a forme erratiche e casuali, saltuarie e poco esemplari, di repressione dell’immigrazione illegale già avvenuta .

3. Il secondo modello sociale si basa invece, ed all’opposto, sul primato della "nazione" (delle "nazioni" intesa tanto in senso "romantico", come nucleo e fondo di valori e di religione, di cultura e di lingua, di costumi e di tradizioni, quanto in senso "democratico", come "plebiscito di ogni giorno".

Nell’economia politica di questo modello, la crisi dello "Stato - nazione" non porta con sé la crisi della "nazione" (delle "nazioni").

All’opposto, la crisi dello "Stato nazione" riporta la "nazione" (le "nazioni") alla sua vitalità originaria e piena, non soffocata dallo Stato.

La memoria sta infatti all’individuo come la storia sta alla "nazione" (alle "nazioni").

Individuo e memoria, storia e "nazione" ("nazioni") sono, infatti, tutti insieme, parti inscindibili dl un’unica struttura sociale che, nella nuova geopolitica del mondo, è l’unico possibile antidoto al caos.

Per questo, la nostra visione politica è radicalmente diversa da quella della sinistra.

 

 

 

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Perché è una politica di difesa della "nazione" (delle "nazioni") Intesa la "nazione" (le "nazioni") come baluardo della civiltà europea.

Nell’economia politica del nostro- modello di società, il "quantum" di immigrazione non è dunque funzione della conservazione dello Stato, come macchina politica assoluta. Ma è un "quantum" che va calcolato essenzialmente in rapporto alla sopravvivenza della "nazione" (delle "nazioni").

E, per questa ragione, è un "quantum" che va calcolato in misura proporzionale alla oggettiva e naturale capacità di assorbimento dell'immigrazione all’interno della (delle) comunità nazionale.

E’ un modello sociale, il nostro, che funziona in base a sette principi essenziali:

a) la "frontiera" va spostata, dall’interno all’esterno. Il messaggio che va trasmesso all’esterno non può essere un messaggio di accettazione sostanzialmente incondizionata. E’ infatti soprattutto all’esterno, e non all’interno, che va gestito il fenomeno;

b) non basta la repressione, occorre la prevenzione

La politica dell’immigrazione non può essere casuale ed "ex-post". Deve essere razionale ed "ex ante". E’ essenziale passare dalla logica della "sanatoria", alla logica della programmazione, da un lato, e della repressione degli illeciti, dall’altro lato;

c) il diritto di immigrazione non preesiste: si conquista

d) chi immigra illegalmente va respinto e non può rientrare;

 

 

 

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e) la chiave di ingresso (in una Repubblica fondata sul lavoro) è il lavoro: può entrare solo chi lavora nella "nazione" (nelle "nazioni") e per la "nazione" (per le "nazioni"), adempiendo tutti i doveri, a partire dal dovere fiscale;

f)i costi dell’immigrazione sono a carico dei beneficiari;

g) può diventare "cittadino" solo chi ha lavorato ed ha pagato le tasse per un congruo numero di anni, senza commettere illeciti.

 

In questa strategia, le norme che compongono la presente "Proposta di legge" producono una profonda riforma dell’intera normativa in materia di immigrazione.

Si tratta in particolare di norme di principio (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) quanto alle relazioni con i Paesi interessati dal fenomeno e quanto al necessario ruolo di pianificazione e di controllo e — soprattutto – quanto alla condizione giuridica dell’immiqrato (nei suoi fondamentali aspetti del diritto/dovere al lavoro, della soggezione all’ordinamento fiscale, della prima accoglienza e della successiva integrazione).

Ovviamente, il completo e concreto dettaglio è rinviato ad appositi negoziati con i Paesi interessati (per la parte internazionale) e ( art. 12) ad un apposito Decreto di attuazione (per la parte interna).

Le nonne penali (artt. 10, 11), coerentemente e conseguentemente, disciplinano gli strumenti (amministrativi e/o penali) necessari per garantire, sul piano dei poteri e dei rimedi coattivi, la concreta effettività degli obblighi, dei comandi e dei divieti previsti per legge. In particolare, si prevede l’introduzione di un più rigoroso e completo catalogo

 

 

 

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delle ipotesi. di reato nell’economia di un apparato sanzionatorio realmente deterrente.

Non solo, ma anzi prioritariamente, nella nostra visione. geopolitica del fenomeno.

Dato che l’immigrazione non è una fatalità ineluttabile, deve essere sostenuto lo sviluppo dei Paesi di origine dell’immigrazione.

Per iniziare questo processo (art. 1) è in specie necessario introdurre la detassazione dei contributi erogati a favore di iniziative "missionarie" ed umanitarie, di assistenza, istruzione, etc. , tanto religiose quanto laiche, nei Paesi di emigrazione. Ciò per aiutare a Costituire, in questi Paesi, un livello accettabile di condizioni sociali di fondo, base necessaria per lo sviluppo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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