E' stato pubblicato, dal Ministero dell'interno, un vademecum, per questure ed utenti, che illustra le modalita' di ingresso in Italia per lavoratori stranieri. Provo qui a riportarne gli elementi essenziali.

Il decreto flussi per il 2000 ha stabilito che possono entrare in Italia 63.000 lavoratori, cosi' ripartiti: 28.000 lavoratori subordinati chiamati nominativamente da un datore di lavoro, 15.000 immigrati in cerca di lavoro garantiti da uno sponsor e 2.000 lavoratori autonomi. Per gli stessi motivi possono entrare altri 18.000 stranieri provenienti da particolari paesi che abbiano sottoscritto intese con l'Italia (Albania, Tunisia e Marocco) o che le sottoscrivano durante l'anno. Alle liste di prenotazione sperabilmente istituite all'interno di tali intese si attingera', poi, per colmare la quota di 15.000 ingressi per ricerca di lavoro, qualora, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, le sponsorizzazioni non bastino a coprirli; in tal caso, gli stranieri, ammessi in Italia sulla base della anzianita' di iscrizione nelle liste, dovranno dimostrare di potersi mantenere da se'.

La chiamata nominativa prevede tre passaggi. Il datore di lavoro chiede all'Ufficio provinciale del lavoro l'autorizzazione al lavoro per lo straniero, indicando le modalita' con cui questi sara' alloggiato e allegando copia del contratto stipulato con il lavoratore e della documentazione fiscale che dimostri un'adeguata capacita' economica. Con l'autorizzazione - rilasciata (o negata) entro 20 giorni - il datore di lavoro si presenta in questura per chiedere il nulla-osta per l'ingresso. La questura lo rilascia entro altri 20 giorni se accerta che non sussistono a carico dello straniero divieti di ingresso (per esempio, per un'espulsione pregressa), ne', a carico del datore di lavoro, denunce o condanne per reati gravi. Autorizzazione e nulla-osta sono inviati al lavoratore, che li presenta al consolato italiano chiedendo il visto di ingresso. Il visto e' concesso o negato entro 30 giorni.

L'ingresso per ricerca di lavoro e' condizionato, in una prima fase, alla presenza di uno sponsor che si accolli il mantenimento e l'iscrizione al Servizio sanitario dell'immigrato per un periodo di un anno, nonche' le spese per il rimpatrio. Possono giocare questo ruolo i cittadini italiani o stranieri (purche' in possesso di un permesso di soggiorno di durata residua di almeno un anno, e per un massimo di due garanzie per anno), le associazioni abilitate, le Regioni e gli enti locali. Nel caso di sponsor privati, la garanzia e' certificata accendendo, per circa 300.000 lire, una fideiussione che dovrebbe consentire di non immobilizzare il capitale (circa dieci milioni) necessario al mantenimento. Lo sponsor deve anche dimostrare la disponibilita' di un alloggio idoneo ad ospitare lo straniero. Le difficolta' legate all'ottenimento, in tempi brevi, dei corrispondenti certificati (del Comune o della ASL) sarebbero superate se i Comuni accettassero l'autocertificazione del titolare dell'alloggio. Elementi analoghi dovranno essere forniti qualora a fornire la garanzia sia un'associazione.

La richiesta di autorizzazione per l'ingresso dello straniero e' presentata direttamente in questura, che la rilascia o la nega entro 60 giorni. L'autorizzazione e' inviata allo straniero che la presenta al consolato italiano unitamente alla richiesta di visto di ingresso. Il visto e' rilasciato entro 30 giorni.

Le persone o gli enti intenzionati a fare da sponsor devono affrettarsi, dal momento che, trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i posti non ancora coperti potrebbero essere colmati con ingressi di stranieri iscritti nelle liste di prenotazione e capaci di dimostrare una disponibilita' di mezzi pari a poco meno di cinque milioni di lire e il possesso del biglietto di ritorno (o l'equivalente in denaro) e di indicare l'esistenza in Italia di un alloggio idoneo. La concorrenza di questa ulteriore forma di ingresso - la piu' avanzata tra quelle previste dalle leggi in vigore nei paesi europei - potrebbe essere indebolita dai ritardi che si registrano nella istituzione delle liste di prenotazione (l'obiettivo del governo, per quest'anno, e' di aprirne in Albania, Tunisia, Marocco e Romania). Varrebbe la pena che istituzioni, associazioni imprenditoriali, sindacati e ONG cooperassero perche' anche questo canale sia pienamente attivato - sia pure con un carattere sperimentale. E' questa, infatti, la chance piu' realistica di immigrazione legale per lo straniero - il piu' tipico - che non conosca nessuno in Italia disposto ad assumerlo o a sponsorizzarlo.

In tutti i casi di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro il permesso di soggiorno (della durata di un anno) e' convertito in un permesso per lavoro subordinato al momento della stipula di un contratto di lavoro. In tal caso, l'eventuale obbligo di sponsorizzazione in capo al garante viene a cessare.

L'ultima forma di ingresso contemplata e' quella per lavoro autonomo. La procedura da seguire per l'ingresso non e' affatto semplice. Lo straniero deve ottenere, anche tramite procuratore, il nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' autonoma dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione o alla tenuta dell'albo o registro corrispondente (tipicamente la camera di commercio o gli ordini professionali). Agli stessi organi deve essere chiesta una attestazione relativa alle risorse necessarie per lo svolgimento della attivita' indicata. Per quelle attivita' per le quali non sia individuabile l'organo competente al rilascio del nulla-osta e dell'attestazione, come pure per i casi di lavoro autonomo da svolgere come socio o amministratore di una cooperativa, deve essere dimostrata - mediante una dichiarazione di un committente o del rappresentante legale della cooperativa - la possibilita' per lo straniero di percepire un compenso non inferiore al reddito al di sotto del quale scatta l'esenzione dal ticket sanitario (circa 16 milioni annui).

La stessa capacita' reddituale deve essere dimostrata anche negli altri casi; si considera in ogni caso soddisfatta in presenza di garanzia (analoga a quella per inserimento nel mercato del lavoro) ad opera di un privato, di un'associazione o di un ente.

Sulla base del nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' e dell'attestazione relativa alle risorse, la questura, accertata l'assenza di motivi ostativi all'ingresso, rilascia, entro 20 giorni, il nulla-osta all'ingresso. Con questo, lo straniero puo' chiedere al consolato italiano il visto di ingresso, che viene rilasciato o negato entro quattro mesi dalla richiesta, una volta accertata la disponibilita' di mezzi e di alloggio.

In tutti i casi considerati, una volta in Italia l'immigrato deve chiedere, entro otto giorni lavorativi, il permesso di soggiorno, che viene rilasciato, dalla questura, entro 20 giorni dalla richiesta.

Infine, il vademecum riprende le disposizioni relative alla conversione, in permesso di soggiono per lavoro, di permessi rilasciati ad altro titolo. Oltre ai casi in cui tale conversione e' possibile anche al di fuori del rispetto delle quote definite dalla programmazione, la legge 40 e il regolamento di attuazione stabiliscono che si possa convertire, entro i limiti definiti da quelle quote, il permesso per lavoro stagionale o per studio in un permesso per lavoro subordinato, nonche' qualunque altro permesso - come chiarisce opportunamente il vademecum - in permesso per lavoro autonomo. Nel primo caso, la condizione e' che sia documentata la disponibilita' di un datore di lavoro all'assunzione; nel secondo caso, che siano soddisfatti i requisiti, gia' descritti, per l'ingresso in Italia per lavoro autonomo.