TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

P E R: AIT JEDDAD ABDELMOUGHIT, nato a Casablanca (Marocco) il 01.01.1970, elettivamente domiciliato in Padova, Via Guido Reni n° 176 presso lo Studio dell’ Avv. Vincenzo TALLARICO, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente ricorso.

C O N T R O: Questura della Provincia di Treviso, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata, domiciliata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63;

N O N C H E’ C O N T R O: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato, domiciliato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63.

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del decreto di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998, emanato dal Questore della Provincia di Treviso in data 22.11.1999, notificato in data 17.01.2000.

N O N C H É

di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

F A T T O

Il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia, venuto a conoscenza dell’opportunità di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 16.10.1998, risiedendo a Montebelluna (Tv), presentava, in data 09.04.1999, istanza di regolarizzazione ai sensi della normativa sopra citata presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Treviso.

Tra i documenti richiesti, oltre il contratto di lavoro e la documentazione

relativa alla sistemazione abitativa, vi era la c.d. "prova" della presenza in Italia prima del 27.03.1998; il ricorrente, per ottemperare a ciò, presentava una ricevuta di accettazione di raccomandata, da lui inviata, recante, nel timbro dell’Ufficio Postale di Canzo (Co), la data del 24.02.1998.

Successivamente, con comunicazione del 22.10.1999 il sopra indicato ufficio postale dichiarava che tale ricevuta era falsa.

Su richiesta verbale di funzionari della Questura di Treviso, nelle more, era stata però prodotta altra documentazione: in particolare, l’originale della ricevuta di pagamento di tessera sindacale rilasciata dalla FILCA-CISL, recante la data del 25.02.1998, e la relativa tessera di iscrizione all’organizzazione sindacale di cui sopra (quest’ultima pure prodotta, ma rifiutata in Questura all’atto della presentazione).

Il Questore della provincia di Treviso, in data 22.11.1999, decretava il rigetto della domanda di regolarizzazione. Tale decreto veniva notificato in data 17.01.2000 ed a nulla valevano le rimostranze del ricorrente il quale affermava, a giusta ragione, che nel suo fascicolo erano presenti altre prove atte a dimostrare la sua presenza in Italia prima del 27.03.1998.

Ait Jeddad, successivamente, entro i 15 giorni intimati, provvedeva a lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera indicata.

D I R I T T O

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INOSSERVANZA DI CIRCOLARE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Nel provvedimento impugnato si legge: "….VISTO che agli atti non risultano prove oggettive della sua presenza effettiva in Italia prima del 27.03.1998

…". Tali "prove oggettive", invece, esistono, si tratta di una tessera sindacale n° 00983152 rilasciata dalla FILCA-CISL, prodotta ma rifiutata dall’Ufficio Stranieri della Questura di Treviso, e della relativa ricevuta di pagamento n° 9 di £ 100.000 datata 25.02.1998. (La matrice di tale tessera, recante la data ed il numero della ricevuta di pagamento, inviata, via fax, dalla sede CISL di Padova sezione di Cittadella, al sottoscritto procuratore, si allega al ricorso).

Il non aver riconosciuto rilievo all’ulteriore produzione documentale presentata si è tradotto, appunto, in un travisamento ed erronea valutazione dei fatti rivelatosi determinante ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato e censurabile, altresì, sotto il profilo del relativo vizio di eccesso di potere.

Esaminiamo la ricorrenza della "figura sintomatica" in questione: "Sussiste il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti nei casi in cui il provvedimento impugnato sia stato emanato sul presupposto dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti che, dalla documentazione, risultino invece insussistenti o sussistenti" (T.A.R. Abbruzzi sez. L’Aquila, 6.10.1983 n° 310 in T.A.R. 1983, III, 3606; Consiglio Stato sez. VI, 13.6.1995 n° 567 in

Consiglio Stato 1995, 882). Il non aver tenuto conto della esistenza di altra documentazione ha dato luogo al provvedimento oggi impugnato.

"L’erronea valutazione di circostanza di fatto per assurgere a vizio di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere deve risultare non solo effettivamente sussistente in punto di fatto, ma anche determinante in ordine al processo formativo dell’attività decisionale dell’Autorità amministrativa" (T.A.R. Lazio sez. I, 25.8.82 n° 817 in T.A.R. 1982, I, 2723). Anche qui il non aver considerato altre prove per accertare la presenza in Italia prima del 27.03.1998 è stato determinante per l’emanazione del provvedimento di rigetto.

ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI CIRCOLARE.

La circolare del Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Servizio Immigrazione, emanata il 10.05.1999, dispone che la presenza di una tessera di iscrizione ai sindacati può costituire prova se corredata da altra documentazione recante data anteriore al 27.03.1998: nel caso di specie, la ricevuta di pagamento delle quote sindacali il cui originale è stato prodotto presso l’Ufficio stranieri della Questura di Treviso.

E’ evidente che l’ Organo suddetto ha disatteso le disposizioni specificate.

Si evidenzia, inoltre, che il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alla "Circolare n. 300/C/227729/12/207/1 Div. del 30.10.98" non è pertinente in quanto riferito ad una circolare, la n° 74 del 30.10.98, meramente esemplificativa della documentazione idonea a costituire prova della presenza in Italia prima del 27.03.1998 e ad una serie di telegrammi il cui contenuto è del tutto irrilevante per il caso in esame (telegramma n° 81/98 del 13.11.98, accertamento di identità personale; n° 83/98 del 16.11.98, regolarizzazione di stranieri richiedenti asilo; n° 86/98 del 24.11.98, disposizioni applicative inerenti casi di extracomunitari richiedenti la regolarizzazione ma colpiti da precedenti provvedimenti di espulsione).

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Si evidenzia, in particolare che, altre Questure della Regione, nel caso in cui emerga la falsità di un documento prodotto ai fini della regolarizzazione ex D.P.C.M. 16.10.98, ferma restando la segnalazione del fatto all’autorità penale, non emanano immediatamente il provvedimento di rigetto ma,

richiedono ulteriore documentazione ad integrazione della istanza.

A differenza della Questura di Treviso, interpretano, correttamente, le circolari, le disposizioni emanate dall’autorità centrale nonché lo spirito della legge sulla regolarizzazione, esplicando tutte le ricerche possibili ed arrivando al diniego solo ove, effettivamente, non esista nulla a supporto.

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di rigetto è privo di fondamento giuridico perché da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, inosservanza di circolare, disparità di trattamento.

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il fumus boni iuris il ricorrente si riporta ai motivi di impugnazione i quali evidenziano l’illegittimità del provvedimento impugnato, privo di fondamento giuridico ed in contrasto con lo spirito della legge sulla regolarizzazione, introdotta per favorire proprio coloro che, come il sig. Ait Jeddad , dimostrano la concreta possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa nel nostro paese. La ditta con la quale aveva stipulato la c.d.

promessa di assunzione, Lega Asfalti — Divisione Manti sintetici S.r.l. di Resana (Tv) è ancora disposta ad assumerlo dopo la sua regolarizzazione.

Per ciò che riguarda il periculum in mora, il provvedimento impugnato arreca un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente in quanto lo stesso vive nel suo paese in condizioni di estrema indigenza tali da averlo indotto ad allontanarsene anche a pagare lo scotto della clandestinità.

Tutto quanto sopra esposto, con riserva espressa di più ampiamente argomentare in sede di discussione, anche con deposito di note e documenti nei termini di legge, Ait Jeddad Abdelmoughit, per come rappresentato, domiciliato e difeso,

R I C O R R E

all’ On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto affinché, previa fissazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata da Ait Jeddad Abdelmoughit, emanato dal Questore della Provincia di Treviso in data 22.11.1999 e notificato in data 17.01.2000, e della successiva udienza di merito, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata

I N V I A P R E L I M I N A R E

Sospendere l’atto impugnato

N E L M E R I T O

Accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata da Ait Jeddad Abdelmoughit, emanato dal Questore della Provincia di Treviso in data 22.11.1999 e notificato in data 17.01.2000 perché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, inosservanza di circolare, disparità di trattamento per le motivazioni sopra esposte, nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

Con vittoria di spese e competenze.

Si producono i seguenti documenti:

Con ogni salvezza.

Padova, Venezia

Avv. Vincenzo TALLARICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO DI NOTIFICA

A richiesta dell’Avv. Vincenzo TALLARICO, in qualità, io sottoscritto Assistente UNEP presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ho notificato il presente ricorso alla Questura della Provincia di Treviso, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani

 

 

 

 

 

Altra separata copia, conforme all’originale ho notificato al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna a mani