INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER LAVORO PER LíANNO 2000

 

 

 

ìvademecumî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER LAVORO PER LíANNO 2000

 

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Una delle linee guida che caratterizzano e qualificano la nuova politica dellíimmigrazione trova il suo fondamento nella realizzazione di una puntuale programmazione degli ingressi legali dei cittadini extracomunitari.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ A tale scopo nel T.U. sullíimmigrazione (decreto legislativo 25/7/1998 n. 286) viene previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base alle necessitý del mercato del lavoro, definisca annualmente le quote di ingresso dei lavoratori stranieri.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Recentemente Ë stato, quindi, emanato un decreto sui flussi che stabilisce, per líanno 2000, il tetto massimo di stranieri da ammettere in Italia per lavoro.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ La novitý pi˜ rilevante di questo provvedimento consiste nellíaver previsto una quota di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro sia a favore di stranieri che hanno uno ìsponsorî in Italia che si fa garante del loro soggiorno in Italia per un anno sia per coloro che, essendo inseriti in apposite liste tenute presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, dimostrino di avere i mezzi economici per mantenersi autonomamente per lo stesso periodo.

 

 

 

 

 


CHI PUOí ENTRARE

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Possono entrare in Italia per svolgere attivitý di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di lavoro autonomo e per líinserimento nel mercato del lavoro n. 63.000 stranieri non comunitari residenti allíestero, di cui 45.000 provenienti da qualsiasi paese extracomunitario e 18.000 da Paesi con i quali líItalia ha giý sottoscritto o potrý sottoscrivere intese in materia migratoria, secondo le quote cosÏ ripartite:

 

Stranieri provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario

 

-         28.000 per lavoro subordinato

-         Ý2.000 per lavoro autonomo

-         15.000 per inserimento nel mercato del lavoro

 

Stranieri provenienti da specifici Stati non comunitari per lo svolgimento di attivitý di lavoro subordinato, autonomo e inserimento nel mercato del lavoro

 

-         6.000 cittadini albanesi

-         3.000 cittadini tunisini

-         3.000 cittadini marocchini

-         6.000 cittadini provenienti da altri paesi che sottoscriveranno intese (da aggiornare)

 

CHI NON PUOí ENTRARE

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Non possono entrare in Italia gli stranieri che siano giý stati espulsi, salvo che sia intervenuto una speciale autorizzazione del Ministero dellíInterno, o che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di esecuzione dellíespulsione stessa (art. 19 Regolamento att.).

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Non Ë consentito, inoltre, líingresso agli stranieri segnalati in base ad accordi o convenzioni internazionali (ad esempio accordo diÝ Shengen) ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali (art. 4 comma 6 Decreto legge 286/98). Per gli stessi gravi motivi non sarý consentito líingresso ai soggetti che, ad una verifica dellíAutoritý diplomatica, abbiano i requisiti per líeventuale segnalazione.

 


OPPORTUNITAí OCCUPAZIONALI OFFERTE

 

 

- ATTIVITAí DI LAVORO SUBORDINATO

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende instaurare un rapporto di lavoro a carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadino extracomunitario residente allíestero deve recarsi:

 

A ñ preliminarmente presso líUfficio Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui líattivitý lavorativa dovrý effettuarsi per presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, utilizzando líapposita modulistica predisposta.

La Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio rilascia líautorizzazione al lavoro nellíambito della quota prevista previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dietro presentazione della documentazione richiesta dalla stessa Direzione Provinciale.

La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:

 

a)     le complete generalitý del titolare o legale rappresentante dellíimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalitý del datore di lavoro committente;

b)    le complete generalitý del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

c)     líimpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

d)    la sede dellíimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrý prevalentemente svolta líattivitý inerente al rapporto di lavoro;

e)     líindicazione delle modalitý di alloggio.

 

Alla richiesta devono essere allegati:

a)      il certificato di iscrizione dellíimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allíarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi líattivitý díimpresa;

b)     copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allíestero, sottoposto alla sola condizione dellíeffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c)     copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacitý economica,ÝÝ

 

 

Líautorizzazione deve essere rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

 

 

B ñ Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per presentare líautorizzazione rilasciata dallíUfficio Provinciale del Lavoro, unitamente alla copia della domanda e della documentazione giý presentata, e richiedere líapposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta provvisorio per líingresso.

Il nulla osta puÚ essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi allíimmigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dallíart. 380 e 381 del c.p.p.

 

 

Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

 

C ñ Líautorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di polizia vieneÝ inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrý presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.

 

Il visto di ingresso Ë rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Ý

Líautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

 

D ñ Entro otto giorni lavorativi dallíingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.

 

E ñ Il datore di lavoro deve comunicare líinizio dellíattivitý lavorativa entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro domestico tale comunicazione dovrý essere effettuata allíINPS) e richiedere alla stessa il rilascio del libretto di lavoro.

 

 

-         Lavoro stagionale

 

Per líassunzione di uno straniero residente allíestero per lavoro stagionale deve essere seguita la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato:

 

-         presso líUfficio Provinciale del Lavoro per autorizzazione al lavoro

-         presso la Questura per apposizione del nulla osta nellíautorizzazione

-         presso la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto díingresso

-         presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno

Ý

Particolaritý

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Líautorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validitý minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi˜ breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

 

-         Diritto di precedenza

 

Il lavoratore straniero che abbia giý svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia per líanno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nellíambito delle medesime richieste nominative, nonchÈ nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un lavoro a tempo indeterminato puÚ richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, purchË rientri nella quota a disposizione dellíUfficio Provinciale territorialmente competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Il datore di lavoro italiano o straniero nel caso in cui non abbia conoscenza diretta dello straniero puÚ richiedere líautorizzazione al lavoro per una o pi˜ persone iscritte in apposite listeÝ degli stranieri che chiedono di lavorare.

 

Nota (manca il modello per líiscrizione che deve essere definito con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Un cittadino extracomunitario residente allíestero puÚ entrare nel territorio nazionale per ricerca di lavoro per un periodo di un anno sulla base di una garanzia offerta da uno ìsponsorî in Italia o, nel caso sia inserito in una lista tenuta presso la Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel Paese di appartenenza, quando dimostri di possedere i mezzi economici per mantenersi in Italia.

 

 

INGRESSO CON GARANTE

 

Chi puÚ prestare la garanzia

 

 

®     Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno.

 

®     Le associazioni professionali e sindacali, gli enti ed associazioni di volontariato.

 

®     Le Regioni, enti locali, comprese le comunitý montane e i loro consorzi o associazioni.

 

 

1 ñ Se la garanzia Ë prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durataÝ residua, al momento della richiesta, non inferiore ad un anno Ë necessario che:

 

a)     abbia una capacitý economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilitý di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in materia di ricongiungimento familiare, dallíart. 29, comma 3, lett.b del Testo Unico sullíimmigrazione (líimporto annuo dellíassegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma Ë attualmente pari a £. 8.005.400);

b)    sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti líimmigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.Ý

 

 

La garanzia puÚ essere prestata per uno o due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare

 

a)     líassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

 

b)    la disponibilitý di un alloggio idoneo mediante specifico impegno corredato da:

- attestazione dellíUfficio Comunale che líalloggio rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenza pubblica. Tale attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dai Comuni competenti, secondo le modalitý ritenute pi˜ consone dagli stessi Enti locali;

o in alternativa

- certificato di idoneitý igienica-sanitaria rilasciato dallíASL competente per territorio;

 

c) prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allíimporto annuo dellíassegno sociale (£.8.005.400) per líingresso di uno straniero;

 

d) pagamento delle spese di rimpatrio.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ La copertura degli impegni economici di cui ai punti a), c), d) deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa il cui titolo deve essere depositato presso la Questura competente allíatto della richiesta di autorizzazione.

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Il titolo attestante la garanzia prestata dovrý essere restituito nel caso in cui

a)     líautorizzazione non sia stata concessa;

b)    sia pervenuta una comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente concernente la non concessione del visto díingresso;

c)     lo straniero abbia intrapreso uníattivitý occupazionale e sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro;

d)    líautorizzazione non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.ÝÝÝ

 

 

2 - Se la garanzia Ë prestata da associazioni professionali e sindacali, da enti ed associazioni del volontariato Ë necessario che:

 

a)     operino nel settore dellíimmigrazione da almeno 3 anni;

 

b)    siano iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivitý a favore degli immigrati ñ Sezione seconda - tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ñ Dipartimento per gli Affari Sociali ñ Ufficio Immigrazione.

Líiscrizione al Registro costituisce, in generale, una sorta di certificazione della soliditý, affidabilitý ed esperienza dellíente. Il decreto di iscrizione alla seconda sezione fissa anche il numero massimo di garanzie annuali che líente puÚ essere ammesso a prestare. Il numero effettivo di garanzie che líente presterý sarý invece determinato da quante richieste di autorizzazione allíingresso verranno presentate e accolte dalle questure competenti.

Di conseguenza, il numero massimo di garanzie stabilito nel decreto di iscrizione al registro non incide sulla quota di ingressi per ricerca di lavoro fissata dal decreto flussi. Il conteggio relativo a tale quota opererý solo dal momento del rilascio delle autorizzazioni da parte delle questure;

 

c) Ý non sussistano nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di societý in nome collettivo pregiudizi penali relativi ai reati concernenti líimmigrazione clandestina o ai reati previsti dagliartt. 380 ñ 381 c.p.p.;

 

e)     la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti;

 

f)      sussista la disponibilitý di strutture alloggiative idonee ad ospitare i cittadini stranieri con le relative caratteristiche strutturali e sanitarie certificate o con attestazione dellíUfficio Comunale o con certificato di idoneitý igienico sanitaria dellíA.S.L.

 

g)     sussista un patrimonio e disponibilitý economica adeguata ad assicurare il sostentamento e líassistenza sanitaria degli stranieri per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale disponibilitý non dovrý essere inferiore allíimporto annuo dellíassegno sociale (£. 8.005.400) per ogni straniero, pari al doppio (£.16.010.800) per líingresso di due o tre stranieri, al triplo per quattro o cinque stranieri (£.24.016.200), ovvero per un numero di stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno di essi.

 

3 ñ Se la garanzia Ë prestata da Regioni, enti locali, comprese le comunitý montane e i loro consorzi o associazioni Ë necessario che la stessa sia nei limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate in base ai rispettivi ordinamenti.

 

Come far entrare lo straniero:

Ý

Autorizzazione allíingresso

 

Il soggetto che presta la garanzia deve

 

a) presentare, alla Questura territorialmente competente per il luogo dove ha la residenza o la sede, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sui flussi, apposita richiesta nominativa dello o degli stranieri per i quali Ë richiesto líingresso, producendo unitamente la documentazione attestante la garanzia.

Le associazione professionali e sindacali gli enti e le associazioni di volontariato devono corredare la domanda con copia autentica della deliberazione concernente la prestazione delle garanzia e la documentazione attestante la disponibilitý delle risorse occorrenti.

ÝGli enti pubblici devono allegare copia autenticata della delibera concernente la prestazione della garanzia e fornire líindicazione nominativa o numericaÝ sulla base delle liste per inserimento nel mercato del lavoro tenute dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane allíestero.

 

 

Líautorizzazione Ë rilasciata dalla Questura entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia nei limiti della quota annuale, previa verifica dei requisiti

 

 

b) inviare líautorizzazione allo straniero interessato.

 

Lo straniero, ricevuta líautorizzazione, dovrý consegnarla alla Rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio dellíapposito visto di ingresso.

 

Il visto di ingresso Ë rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Ý

Líautorizzazione allíingresso deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.

 

Copia dellíautorizzazione deve essere trasmessa dalla questura alla Direzione provinciale del Lavoro competente.

 

 

Permesso di soggiorno

 

Lo straniero entrato in Italia con apposito visto dovrý:

 

A) richiedere entro 8 giorni dallíingresso il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

 

B)   Ýrichiedere alla Direzione provinciale del lavoro líiscrizione nelle liste di collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura.

 

 

Il permesso di soggiorno avrý la durata di un anno.

 

 

 

C)   lasciare il territorio nazionale alla scadenza dellíanno, salvo che abbia trovato una attivitý occupazionale e abbia ottenuto un conseguente permesso di soggiorno per lavoro della durata di:

 

-         due anni se si tratti di lavoro a tempo indeterminato;

-         del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO SENZA GARANTE

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sui flussi (dal 15.5.2000) lo straniero residente allíestero ñ che non si Ë potuto avvalere di un garante regolarmente soggiornante in Italia ñ puÚ richiedere il rilascio di un visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

Egli deve risultare iscritto nelle liste dei cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia per ricerca di lavoro, tenute ed aggiornate, rigorosamente sulla base del criterio di anzianitý di iscrizione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari allíestero.

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Le liste saranno predisposte dalle rappresentanze diplomatiche díintesa con le Autoritý locali e dovranno contenere per ogni straniero il numero progressivo di iscrizione, le generalitý complete dellíinteressato, líindicazione eventuale di un titolo professionale.

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Nel corso dellíanno 2000 verranno aperte liste di prenotazioni presso le Rappresentanze in Albania, Marocco, Romania e Tunisia.

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Líiscrizione alle liste Ë condizione necessaria, ma non sufficiente per líottenimento del visto per inserimento nel mercato del lavoro. Il richiedente dovrý infatti dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) la disponibilitý di mezzi di sostentamento per un ammontare non inferiore alla metý dellíimporto annuo dellíassegno sociale (£.4.002.700) mediante esibizione di valuta o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o titoli di credito equivalenti o con titoli di servizio prepagati ovvero con atti comprovanti la disponibilitý di fonti di reddito equivalenti in territorio nazionale.

 

b) disponibilitý delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per líiscrizione al servizio sanitario nazionale (£.750.000) ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

 

c) disponibilitý della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche conÝ líesibizione del biglietto di ritorno.

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Lo straniero dovrý altresÏ indicare líesistenza di idoneo alloggio in territorio nazionale.

 

 

Il visto di ingresso deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla domanda di visto.

 

 

 

Le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno e per líiscrizione alle liste di collocamento nonchÈ la possibilitý di ottenere nel corso dellíanno un permesso di soggiorno per lavoro sono le stesse previste per líingresso dello straniero per inserimento nel mercato di lavoro con il garante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITAí DI LAVORO AUTONOMO

 

Requisiti e documentazione

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ Lo straniero che intende esercitare in Italia uníattivitý non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una societý di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per líesercizio delle singole attivitý,Ý compresi i requisiti per líiscrizione ad albi o registri, ove necessari e deve:

1)     richiedere alla competente autoritý amministrativa preposta al rilascio delle relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per líattivitý che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro, anche tramite proprio procuratore, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato.

Per líesercizio di una professione Ë necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente allíUnione Europea.

Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, Ë richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanitý.

Per quanto concerne le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione generale degli Affari Civili ñ Ufficio VII ñ Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che giý disciplinano la materia per i cittadini comunitari.

Tra le professioni di competenza di predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista.

 

La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta

 

 

2)     richiedere uníattestazione dei parametri riguardanti la disponibilitý delle risorse occorrenti per líesercizio dellíattivitý che si vuole intraprendere.

2a)Tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio, purchÈ líattivitýÝ che si intende svolgere abbia il carattere di attivitý imprenditoriale e, pertanto sia iscrivibile nel Registro delle imprese di cui allíart. 2188 del Codice civile, in ragione delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e di regolazione del mercato.

I criteri che le Camere di Commercio seguono per la definizione dei parametri si basano, di volta in volta e a seconda della natura delle varie attivitý, sulle considerazione di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi allíavvio e allíesercizio di una specifica attivitý:

a)     eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)

b)    macchinari ed impianti

c)     attrezzature

d)    costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte

e)     spese di avviamento

f)      altre spese (contratti di forniture, scorte, eccÖ)

 

2b)Ý Tale attestazione Ë resa altresÏ dai competenti ordini professionali, per le attivitý soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

- Per quelle attivitý autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attivitý, o dallíiscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attivitý di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non Ë individuabile líAmministrazione competente a rilasciare la dichiarazione che non sussista motivo ostativo allíesercizio dellíattivitý e líattestazione delle risorse occorrenti per lo svolgimento dellíattivitý, gli stranieri devono essere in possesso di:

a)     un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da uníimpresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;

b)    copia di una formale dichiarazione di responsabilitý, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virt˜ del contratto stipulato non verrý instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c)     una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per i lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per líesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

d)    copia dellíultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di societý di capitali, o dellíultima dichiarazione dei redditi, nel caso di societý di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che líentitý dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).Ý

2c)- Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualitý di socio e/o amministratore in societý e cooperative giý in attivitý, non Ë richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo dellíattestazione stessa, lo straniero socio prestatore díopera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

a)     certificato di iscrizione della societý nel registro delle imprese;

b)    copia di una formale dichiarazione di responsabilitý, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virt˜ del contratto stipulato non verrý instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c)     una dichiarazione del rappresentante legale della societý che assicuri per il socio prestatore díopera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per líesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

d)    copia dellíultima dichiarazione dei redditi, nel caso di societý di persone, da cui risulti che líentitý dei proventi derivanti dallíattivitý sociale Ë sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

 

 

3) Ý Possedere una idonea sistemazione alloggiativa mediante líesibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile,Ý ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.

 

4) Possedere un reddito annuo proveniente da fonti leciti di importo superiore al livello minimo previsto dalla leggeÝ per líesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986.ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:

-         del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per líesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

-         una dichiarazione del rappresentante legale della societý che assicuri per il socio prestatore díopera o per il soggetto che riveste cariche sociali un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per líesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

 

Procedure per líingresso

 

Lo straniero in possesso dei requisiti sopra ricordati deve:

 

1) richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per líingresso, presentando la seguente documentazione:

a)     copia della domanda presentata per líottenimento del rilascio della dichiarazione che non sussistano motivi che impediscano il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;

b)    la documentazione prodotta per il rilascio della predetta dichiarazione;

c)     la dichiarazione dellíorgano competente in data non anteriore a tre mesi;

d)    líattestazione della Camera di commercio, territorialmente competente, o di altro organo competente, dei parametri di riferimento.

 

Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

 

 

2) richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il visto di ingresso presentando:

a)     la dichiarazione completa di nulla osta;

b)    líattestazione della Camera di commercio o dellíorgano competente;

c)     disponibilitý di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti (v. nr.2);

d)    sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti (v. nr.3);

 

3) richiedere, entro otto giorni dallíingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANIERI GI¿ SOGGIORNATI REGOLARMENTE IN ITALIA

 

 

ÝÝÝÝÝÝÝÝ La normativa in vigore, nellíambito delle quote previste dal decreto sui flussi, consente, in particolari circostanze, anche allo straniero giý presente in Italia al altro titolo, di poter svolgere uníattivitý lavorativa, chiedendo alla questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

 

1)            il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrý svolgere attivitý di:

a)     attivitý di lavoro subordinato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dopo aver ottenuto dal competente Ufficio provinciale del lavoro, líautorizzazione al lavoro;

b)    attivitý di lavoro autonomo con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per líingresso dello straniero per lavoro autonomo.

2)            Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale potrý svolgere attivitý di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro a tempo indeterminato, purchÈ abbia ottenuto líanno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.

3)            Lo straniero regolarmente soggiornate, anche se titolare di un permesso di soggiorno che non consenta lo svolgimento di uníattivitý lavorativa (es.: turismo, affari, eccÖ) potrý richiedere la conversione del permesso di soggiorni in lavoro autonomo.

Líinteressato dovrý presentare alla questura oltre alla documentazioneÝ prevista per líingresso per lavoro autonomo, uníattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo.

 

 

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