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1. Dopo l'articolo 12 del
testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è inserito il
seguente: "Art. 12-bis - (Favoreggiamento dell'ingresso in Stato estero di stranieri presenti illegalmente in Italia. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, a scopo di lucro, favorisce l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di lire 20 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti. 2. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
1. All'articolo 12,
comma 1, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo le parole:
"nel territorio dello Stato"
sono inserite le seguenti:
"ovvero l'ingresso di uno
straniero, presente
illegalmente in Italia, nel
territorio di un altro
Stato,"; 2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico". |
4. Nei
procedimenti relativi ai
reati previsti nel presente
articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi
7, 8 e 9 dell'articolo 12 del
presente testo unico". |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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