PROGETTO DI LEGGE - N. 5506




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis - (Favoreggiamento dell'ingresso in Stato estero di stranieri presenti illegalmente in Italia. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, a scopo di lucro, favorisce l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di lire 20 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti.
        2. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
        4. Nei procedimenti relativi ai reati previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 12 del presente testo unico".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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