PROGETTO DI LEGGE - N. 5506
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis - (Favoreggiamento dell'ingresso in Stato
estero di stranieri presenti illegalmente in Italia. - 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, a
scopo di lucro, favorisce l'ingresso di uno straniero,
presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro
Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa di lire 20 milioni per ogni straniero di cui è stato
favorito l'ingresso illegale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero
riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui
il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di
trasporto internazionale o di documenti contraffatti.
2. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da quattro a dodici
anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di
cui è stato favorito l'ingresso illegale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre
consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo
che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea
o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi
si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
4. Nei procedimenti relativi ai reati previsti nel
presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi
7, 8 e 9 dell'articolo 12 del presente testo unico".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.