PRIMA BOZZA INFORMALE

 

Osservazioni

su alcune delle condizioni poste dal

Comitato Permanente per i Pareri della Commissione Bilancio,

al parere favorevole del 6 dicembre 2000

sul pdl "norme in materia di diritto d’asilo" (C. 5381-A)

 

 

Ad art. 4, co. 2:

Il Comitato Pareri suggerisce di concedere al richiedente asilo, nel contesto della presentazione della domanda, l’assistenza da parte di persona a conoscenza della lingua del richiedente soltanto "ove possibile". La stessa limitazione è introdotta a proposito dell’assistenza specifica prevista del pdl per le donne richiedenti asilo.

Secondo l’ACNUR, in considerazione del fatto che la fase della presentazione della domanda rappresenta uno dei momenti più delicati e più difficili della procedura, appare problematico privare i richiedenti asilo dell’assistenza eventualmente necessaria. Questa limitazione sarebbe particolarmente grave nei confronti di richiedenti analfabeti o scarsamente istruiti. Inoltre la previsione rischierebbe di creare disparità di trattamento tra richiedenti asilo. Si raccomanda pertanto di mantenere la formulazione originale, secondo la quale i richiedenti asilo possono avvalersi di questo tipo di assistenza "ove necessario".

Ad art. 6 co. 4:

Il Comitato inoltre, esprimendo delle osservazioni su altri aspetti del testo, invita a valutare l’opportunità di inserire tra i motivi di inammissibilità la fattispecie della "non immediata presentazione del richiedente presso il posto di frontiera o, ad ingresso avvenuto, presso la Questura".

L’ACNUR, senza voler giustificare l’eventuale non conformarsi da parte del richiedente alle norme vigenti nel paese di asilo, osserva che, sotto il profilo giuridico, appare problematico che il godimento di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito, quale il diritto d’asilo, sia precluso automaticamente in base al mancato rispetto di una norma amministrativa. In tal senso si è, peraltro, in passato, già pronunciata anche la giurisprudenza italiana.

Ad art. 6 commi 8, 9 e 12

Il Comitato Pareri, sempre nell’ottica di ridurre le spese per l’applicazione delle norme in discussione, propone di effettuare l’eventuale trattenimento dei richiedenti asilo direttamente nei Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza, senza creare a tale scopo le "sezioni speciali", previste dal testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali. In questo contesto il Comitato indica la possibilità di considerare la definizione di "condizioni speciali per i richiedenti asilo e i loro familiari" per quanto riguarda il trattenimenti nei CPTeA.

L’ACNUR esprime la preoccupazione che con il trattenimento dei richiedenti asilo direttamente nei CPTeA, già nella prima fase della procedura, non si dia la giusta considerazione alla figura del richiedente asilo, in quanto persona che ha bisogno di assistenza e protezione. Qualora la proposta del Comitato Pareri fosse approvata, sarebbe necessario, nel contesto della definizione delle "condizioni speciali" di cui sopra, tenere presente le particolari esigenze di assistenza e protezione dei richiedenti asilo, anche sotto il profilo sociale e culturale e con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili come ad esempio donne con figli, persone anziane, ecc.

Ad art. 14 co. 4, terzo periodo:

Il Comitato chiede che l’assistenza ai richiedenti asilo da parte dei comuni sia limitata ai primi 45 giorni.

L’ACNUR è pienamente d’accordo con l’intenzione di ridurre, per quanto possibile, la durata della procedura di determinazione dello status di rifugiato, che appare anche il modo più efficace e appropriato per contenere i costi dell’assistenza ai richiedenti. Si accoglierebbero quindi con favore proposte appropriate atte a rendere più efficiente il lavoro della Commissione Centrale.

In base all’esperienza degli ultimi anni, si nota però che la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo era rimasta priva di assistenza durante gran parte del periodo di attesa della decisione della Commissione Centrale, nonostante che il DPR 136/90 prevedesse un termine massimo per la decisione di "quindici giorni dal ricevimento della domanda". Questa mancanza di un’adeguata assistenza ha comportato gravi disagi ai richiedenti asilo che spesso sono rimasti senza alcuna assistenza o dipendenti dagli organismi non-governativi. L’ACNUR considera questo aspetto uno dei più gravi difetti dell’attuale sistema di asilo in Italia. La condizione proposta dal Comitato Pareri rischia quindi di perpetuare una situazione che dura già da troppo tempo. Si raccomanda, pertanto, vivamente di garantire ai richiedenti asilo, ove necessario, un’adeguata assistenza per tutta la durata della procedura di determinazione dello status, perlomeno per quanto riguarda la prima istanza.

Ad art. 15 co. 5

Secondo la proposta del Comitato, l’equiparazione del rifugiato al cittadino italiano in materia di previdenza e assistenza sociale sarà realizzata soltanto a condizione che essa non comporti "nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

L’ACNUR desidera rilevare che una tale previsione sarebbe in netto contrasto con l’articolo 24 della Convenzione del 1951 sullo status di rifugiato, il quale deve essere applicato in pieno in quanto l’Italia, che ha ratificato la Convenzione con legge 24 luglio 1954, n. 722, non ha posto riserva.

 

ACNUR Roma, 8 dicembre 2000