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Seduta n. 825 del 13/12/2000

 

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PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (5808)

(A.C. 5808 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato ´testo unicoª, è inserito il seguente:

´Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione) - 1. È istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente testo unico.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente testo unico. Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministriª.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. - Dopo l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato ´testo unicoª, è aggiunto il seguente:

´Art. 1-bis - Tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno, residenza o la cittadinanza italiana in base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dovranno contestualmente

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dichiarare l'accettazione, in tutte le sue parti, della Costituzione italiana e di tutto l'ordinamento giuridico conseguenteª.

01. 02. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

*1. 4. Fontan.

Sopprimerlo.

*1. 5. Di Luca, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Sopprimerlo.

*1. 6. Garra.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: dal Presidente del consiglio fino a: composta dai Ministri con le seguenti: da un vicepresidente del consiglio dei ministri appositamente nominato dal Presidente del consiglio, ed è composta dai Ministri dell'interno,

1. 3. Rivolta.

Subemendamento all'emendamento 1. 1.

All'emendamento 1. 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

´L'esperto coordinatore è nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge; i componenti del gruppo tecnico e i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o di distaccoª.

0. 1. 1. 1. (Nuova formulazione) . La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I componenti del gruppo tecnico, l'esperto coordinatore ed i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o distacco. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio.

1. 1. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

(Approvato)

 

 

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Seduta n. 825 del 13/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico, le parole: ´ogni tre anniª sono sostituite dalle seguenti: ´ogni due anniª.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le parole: ´Commissioni parlamentariª sono inserite le seguenti: ´, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1ª.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Politiche migratorie).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

 

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dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, di seguito denominato ´testo unicoª, le parole ´predispone ogni tre anni il documento programmaticoª sono sostituite dalle seguenti: ´predispone ogni due anni il documento programmaticoª.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

´4. Con un unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, nonché la Conferenza Unificata e gli altri soggetti indicati al comma 1, sono definite sulla base dei criteri di cui all'articolo 21 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiari e per prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento d'espulsione.

In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 29, 30 e 36ª.

3. Il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

´5. Ciascuna Regione, sentite le Province ed i Comuni, propone annualmente il numero di stranieri per il quale vi è disponibilità all'occupazione nel territorio regionale indicando i diversi settori di produzione.

Nell'ambito delle rispettive dotazioni e attribuzioni di bilancio le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il riconoscimento agli stranieri regolarmente soggiornanti del diritto all'alloggio, alla lingua, all'integrazione socialeª.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le rappresentanze consolari italiane nei paesi non appartenenti all'Unione Europea, potenziate in organici, anche di polizia, e mezzi con fondi disposti con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato formano e pubblicano nei paesi di immigrazione i ruoli di immigrazione, espletate le opportune indagini e verifiche sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dal richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tali fini si rilascia un permesso provvisorio di soggiorno la cui efficacia cessa al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 e comunque non oltre venti giorni dall'ingresso in Italia. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione viene attribuito il codice fiscale italiano.

5-ter. È istituito presso il Ministero dell'interno l'ufficio dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari presso il quale confluiscono tutti i dati e i rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti sul territorio dello Stato. I rilievi sono assunti all'atto del rilascio del permesso provvisorio di cui al comma 5-bis e/o del rilascio del permesso di soggiorno, presso i centri di accoglienza, presso i centri di permanenza e di assistenza temporanea, presso le questure ove venga tradotto lo straniero per gli accertamenti disposti in ordine alla presenza sul territorio dello Stato dall'autorità giudiziaria per i casi di sua competenza.

5-quater. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è istituito presso il Ministero delle

 

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finanze, l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari. I compiti e le modalità operative di tale ufficio, destinato a vigilare sulla regolarità della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi percepiti dagli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nonché sulla regolarità, sotto l'aspetto delle leggi fiscali e tributarie, delle rimesse di valuta effettuate dagli stranieri extracomunitari verso paesi non appartenenti all'unione Europea, sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'internoª.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

(Approvato il primo punto)

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

´4. Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro dell'interno.

2. 5. Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è aggiunto il seguente:

´4-bis. Il decreto sulle quote massime enuncia il divieto di rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno che superino i limiti delle quote medesime.ª

2. 1. Garra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 5 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le parole: ´al perseguimento dell'obbiettivoª sono aggiunte le seguenti: ´di non pregiudicare la stabilità socio-economica del territorio accettando un numero non congruamente assimilabile di stranieri eª.

2. 7. Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 6 dell'articolo 3 del testo unico è soppresso.

2. 4. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´8-bis. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 27, 29, 30 e 36.ª

2. 6. Rivolta.

 

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´8-bis. Il numero di stranieri che hanno convertito il permesso di soggiorno o sono inseriti nel mercato del lavoro ai sensi del precedente comma va a sottrarsi a quello delle quote di ingresso di cui al comma 4 dell'articolo 3.ª

2. 8. Rivolta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis - Dopo l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato ´testo unicoª, è aggiunto il seguente:

´Art. 3-bis. - 1. I flussi migratori sono determinati e regolati prioritariamente ed esclusivamente in ragione di accordi bilaterali con gli Stati extraeuropei.

2. Il Ministero degli esteri provvede alla predisposizione di accordi o intese bilaterali con Paesi extraeuropei sulla base di richieste di lavoro pervenute dalle regioni.

3. Il Ministero degli esteri è tenuto ad informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato delle intese bilaterali.

2. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

´Art. 2-bis.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico è aggiunto il seguente:

´1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante:

a) il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 o di regolare visto di ingresso;

b) lo scopo e le condizioni del soggiorno;

c) la disponibilità effettiva di un reddito annuo, o frazione su base mensile per i lavoratori stagionali, derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel paese di provenienza;

d) la conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere amministrativo in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione Mondiale della sanità.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

´7-bis. Lo straniero che permane clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero nei casi di cui al comma 7-ter, secondo periodo, con la multa da uno a cinque milioni. Alla stessa pena soggiace lo straniero che si sia trattenuto per sessanta giorni nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito dal visto di ingresso senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il permesso di soggiorno è scaduto da oltre sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

7-ter. Nei casi previsti dal comma 7-bis è sempre disposto l'arresto che viene eseguito anche nei centri di permanenza temporanea mediante trattenimento in apposite sezioni ai sensi degli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale. Quando il giudice accerta che lo straniero non è stato destinatario di precedenti procedimenti anche amministrativi di espulsione, applica la multa da uno o cinque milioni. Con la sentenza di condanna di cui al comma 7-bis e al presente comma il giudice applica in ogni caso la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del condannato dal territorio dello Stato e ne

 

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ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine, anche se la pena principale è sospesa ovvero il condannato ha proposto appello. La sanzione accessoria decade con la riforma o l'annullamento della condanna in sede di impugnazione;

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano allo straniero che dimostra il possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanee ovvero i requisiti di cui all'articolo 19;

7-quinquies. Lo straniero che, sottoposto a giudizio direttissimo per il reato di cui al comma 7-bis, fornisce indicazioni, dati e altri utili contributi per l'identificazione e la cattura di coloro che hanno promosso o organizzato ovvero attuato il suo ingresso clandestino nel territorio dello Stato è dichiarato non punibile dal giudice. Il giudice dispone in ogni caso la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione dal territorio dello Stato e ne ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine. Nei casi in cui è applicata la causa di non punibilità, il giudice trasmette gli atti ai competenti uffici consolari del paese di origine dello straniero ai fini della iscrizione con priorità nelle liste per i ruoli di immigrazione relative all'anno successivo, fatta salva la dimostrazione del possesso delle condizioni prescritte per l'ingresso nel territorio dello Stato dal comma 3 dell'articolo 4ª.

2. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Successivamente nello stesso comma, sopprimere le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.

2. 01. (Nuova formulazione) . Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Fontan, Landi di Chiavenna.

(Approvato)

 

 

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Seduta n. 825 del 13/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioniª.

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambitodelle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata con

dizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoroª.

 

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EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

*3. 18. Fontan.

Sopprimerlo.

*3. 19. Di Luca, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Permesso di soggiorno).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico è aggiunto il seguente:

´1-bis. Lo straniero comunque presente nel territorio dello Stato è sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici assunti all'atto del rilascio del permesso di soggiorno. Sono esclusi dai rilievi i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nonché il coniuge e i figli con loro conviventi. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai componenti del Sacro Collegio, del corpo diplomatico e consolare e agli esercenti funzioni di ministro di culto.ª.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

´Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non aver potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 200 mila. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle risorse tecnologiche delle questure da istituirsi presso il medesimo Ministeroª.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico è aggiunto il seguente:

´3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato per gli scopi previsti dal testo unico non può essere utilizzato per altre attività consentiteª.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

´4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica di carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio inizialeª.

5. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole ´ quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ª sono aggiunte le seguenti ´ ovvero lo straniero abbia subito una condanna penale anche di primo grado ª e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ´La revoca del permesso di soggiorno comporta l'immediata espulsione dello stranieroª.

6. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole ´può essere disposta l'espulsione amministrativaª sono sostituite dalle seguenti ´è disposta l'espulsione amministrativaª.

 

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7. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

´8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 dicembre 1999 riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da venti a cinquanta milioni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno falsi o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da venti a cinquanta milioni. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, ancorché soggetta a gravameª.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

(Approvata la parte in corsivo)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ´Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito, è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non avervi potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 500.000. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento o ammodernamento delle risorse tecnologiche delle questure da istituirsi presso il medesimo Ministero.

3. 3. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

´4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.ª

3. 5. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

3. 8. Rivolta.

 

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Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: ´ne consentano il rilascioª sono aggiunte le seguenti: ´, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo3 per l'anno solare precedente,ª.

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ´Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiornoª.

3. 11. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole ´può essereª sono sostituite dalla seguente: ´èª.

3. 9. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: ´su modelli a stampaª sono sostituite dalle seguenti: ´mediante l'utilizzo di carte magneticheª e sono aggiunte, in fine, le parole: ´riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiornoª.

3. 10. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrarenel territorio dello Stato italiano.

3. 6. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: ´nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4ª sono aggiunte le seguenti: ´con precedenza rispetto ai nuovi ingressi,ª.

3. 07. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato

 

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di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenzaª.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

´5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittimaª.

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:

´9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competentiª.

3. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da

 

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parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenzaª.

* 3. 015(già *2. 02.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza´.

*3. 016. (già *2. 010.) Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, la parola: ´puòª è sostituita dalla seguente: ´deveª.

3. 04. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:

´5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazioneª.

3. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inenti al soggiorno) - 1. Al comma 6 dell'articolo 6 del testo unico, la parola: ´puòª è sostituita dalla seguente: ´deveª.

3. 013. Di Luca, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ´, pena il ritiro del permesso di soggiornoª.

3. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´gli estremi del passaporto o del documento di identificazioneª sono aggiunte le seguenti: ´il permesso e/o la carta di soggiorno.ª;

2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.ª

*3. 05. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´gli estremi del passaporto o del documento di identificazioneª sono aggiunte le seguenti: ´il permesso e/o la carta di soggiorno.ª;

2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.ª

*3. 031. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´ gli estremi del passaporto o del documento di identificazione ª sono inserite le seguenti: ´ , il permesso e/o la carta di soggiornoª.

2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioniª.

*3. 017(già 2. 03.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno). 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

´1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminatoª.

 

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2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

´9. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anniª.

3. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno) - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: ´ cinque anniª sono sostituite dalle seguenti: ´otto anniª e le parole: ´e dei familiariª sono sostituite dalle seguenti: ´del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora.ª

*3. 06. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Carta di soggiorno). - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: ´cinque anniª sono sostituite dalle seguenti: ´otto anniª e le parole: ´e dei familiariª sono sostituite dalle seguenti: ´del coniuge e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimoraª.

*3. 019. (già 2. 04.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: ´Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.ª

3. 08. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - Dopo l'articolo 10 del testo unico è aggiunto il seguente:

´Art. 10-bis. (Uso delle armi). - Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i militari in servizio di vigilanza alla frontiera, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di confine, devono intimare l'alt! con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione. Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistono nel tentativo di oltrepassare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi, in particolare quando tentano la fuga dopo aver sbarcato o essersi liberati in mare di immigrati clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia.ª.

3. 09. Giovanardi, Di Luca, Armaroli.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (5808)

(A.C. 5808 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioniª.

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambitodelle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata condizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoroª.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

3. 8. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: ´ne consentano il rilascioª sono aggiunte le seguenti: ´, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro

 

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definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,ª.

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ´Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.ª

3. 11. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole ´può essereª sono sostituite dalla seguente: ´èª.

3. 9. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: ´su modelli a stampaª sono sostituite dalle seguenti: ´mediante l'utilizzo di carte magneticheª e sono aggiunte, in fine, le parole: ´riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiornoª.

3. 10. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrarenel territorio dello Stato italiano.

3. 6. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi

 

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è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenzaª.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

´5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittimaª.

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:

´9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competentiª.

3. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: ´nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4ª sono aggiunte le seguenti: ´con precedenza rispetto ai nuovi ingressi,ª.

3. 07. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa.

 

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Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenzaª.

*3. 015 (già *2. 02.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenzaª.

*3. 016. (già *2. 010.) Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole: ´può essereª sono sostituite dalle seguenti: ´èª.

3. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta)Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Teresio Delfino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:

´5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazioneª.

3. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inenti al soggiorno) - 1. Al comma 6 dell'articolo 6

 

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del testo unico, la parola: ´puòª è sostituita dalla seguente: ´deveª.

3. 013. Di Luca, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3- bis. - 1. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ´, pena il ritiro del permesso di soggiornoª.

3. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´gli estremi del passaporto o del documento di identificazioneª sono aggiunte le seguenti: ´il permesso e/o la carta di soggiorno.ª;

2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.ª

*3. 05. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´gli estremi del passaporto o del documento di identificazioneª sono inserite le seguenti: ´, il permesso e/o la carta di soggiornoª.

2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioniª.

*3. 017 (già 2. 03.) Volonté, Tassone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: ´gli estremi del passaporto o del documento di identificazioneª sono inserite le seguenti: ´il permesso e/o la carta di soggiorno.ª;

2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´3. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.ª

*3. 031. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno). 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

´1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminatoª.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anniª.

3. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

 

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno) - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: ´cinque anniª sono sostituite dalle seguenti: ´otto anniª e le parole: ´e dei familiariª sono sostituite dalle seguenti: ´del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora.ª

*3. 06. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno). - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: ´cinque anniª sono sostituite dalle seguenti: ´otto anniª e le parole: ´e dei familiariª sono sostituite dalle seguenti: ´del coniuge e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimoraª.

*3. 019.

(già 2. 04.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: ´Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.ª

3. 08. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - Dopo l'articolo 10 del testo unico è aggiunto il seguente:

´Art. 10-bis (Uso delle armi). - Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i militari in servizio di vigilanza alla frontiera, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di confine, devono intimare l'alt! con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione. Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistono nel tentativo di oltrepassare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi, in particolare quando tentano la fuga dopo aver sbarcato o essersi liberati in mare di immigrati clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia.ª.

3. 09. Giovanardi, Di Luca, Armaroli, Fontan.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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Pag. 42

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(A.C. 5808 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:

´1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengenª.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

*4. 1. Landi di Chiavenna, Stucchi.

 

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Pag. 43

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Sopprimerlo.

*4. 6. Fontan.

Sopprimerlo.

*4. 7. Di Luca, Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono inseriti i seguenti:

´1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere italiane. A tal fine il Governo può avvalersi delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e della guardia costiera.

1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti.

1-quater. Il Governo promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione accordi in forma semplificata con i paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:

a) il servizio consolare di rilascio dei visti;

b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;

c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare il transito di emigranti clandestini, ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e traffici illeciti.

1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi precedenti, non abbiano definito l'accordo entro due mesi dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di cooperazione economica ed ulteriori interventi con i paesi che non abbiano rispettato gli accordi già stipulati.´.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sentiti i comandanti fino a: pubblica sicurezza con le seguenti: sentiti il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

4. 5. Manzione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.

*4. 4. Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.

*4. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

 

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Pag. 44

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il secondo periodo del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 11 del testo unico il secondo periodo sono soppressi.

4. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 3)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranzaª.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole: ´è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioniª sono sostituite dalle seguenti: ´è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire cento milioniª.

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole: ´fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioniª sono sostituite dalle seguenti ´fino a sei anni e con la multa fino a cinquanta milioniª.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

´5-bis. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misuraª.

4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole: ´da lire un milione a lire cinque milioniª sono sostituite dalle seguenti ´da lire venti milioni a lire quaranta milioniª.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

´6-bis. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando.ª.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

 

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Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: ´ tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni ª sono sostituite dalle seguenti: ´ cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ª.

*5. 1. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: ´ tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni ª sono sostituite dalle seguenti: ´ cinque anni e con la multa fino a lire cento milioniª.

*5. 2. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

´5-bis. Chiunque assume alle sue dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno è colpevole del reato di favoreggiamenti ed è condannato all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato.ª

5. 3. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.ª

5. 5. Moroni, Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

´10. Al fine di reprimere i reati collegati all'ingresso e alla permanenza di clandestini nel territorio italiano, è fatto obbligo alle direzioni dei vari uffici amministrativi nazionali di predisporre, in coordinamento tra loro e per quanto di loro competenza, tutti gli strumenti necessari ad effettuare controlli incrociati sugli stranieri presenti nel territorio nazionale e sulle imprese che utilizzano lavoratori stranieri. Qualora i suddetti controlli portino alla luce situazioni discordanti tra loro, espletata la dovuta verifica definitiva, è fatto obbligo agli uffici competenti di segnalare alla questura della provincia di residenza i dati anagrafici dello straniero o dell'impresa per un ulteriore controllo da parte delle forze di polizia. Gli stranieri che non provvedono, entro trenta giorni, a regolarizzare la loro posizione amministrativa sono immediatamente espulsi. I titolari o i responsabili di imprese che impiegano illegalmente manodopera straniera saranno colpevoli del reato di favoreggiamento e condannati all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato.ª

5. 4. Rivolta.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

´Art. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità) 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione

 

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esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.

Art. 12-ter. (Operazioni simulate) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto oreª.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Di Luca, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. (Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:

´Art. 12-bis. (Operazioni simulate) - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12 comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in

 

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ordine ai medesimi delitti, si intromettano nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.ª

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 12-quater, aggiungere il seguente:

´Art. 12-quinquies. 1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando;

2. Qualora si riscontrasse l'irregolarità dei documenti di soggiorno il pretore dispone l'espulsione.

6. 1. Rivolta

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 5)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: ´Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo

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prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misuraª.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 6. Manzione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7 (Espulsione amministrativa) - 1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´Art. 13. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7-bis, è disposta e comunque eseguita l'espulsione amministrativa dello straniero che:

a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

b) abbia subito una condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio;

c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e della legge 31 maggio 1965 n. 575.

3. L'espulsione di cui alle lettere a), b) e c) è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14 comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con consegna alle autorità del paese di provenienza. Qualora, ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi 10 giorni dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia subito una condanna penale e per il quale sia impossibile eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere per l'espiazione della pena. È fatto obbligo alla forza pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla frontiera lasci il territorio dello Stato. È consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi dalla frontiera.

5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.

6. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il tribunale competente. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero.

 

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Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

8. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni. È sempre disposto l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.

9. L'onere derivante dal comma 5 del presente articolo è valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. - 1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: ´immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessatoª.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: ´Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processualiª.

3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza.ª.

4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia

 

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sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.ª.

6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

7. 10. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: ´immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessatoª.

02. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: ´Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali.ª.

03. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompganamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea di assistenza.´.

04. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono soppressi.

05. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è ammesso altresì al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.ª.

7. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 2, alinea, dell'articolo 13 del testo unico, le parole: ´L'espulsione è disposta dal prefettoª sono sostituite dalle seguenti: ´Il prefetto può disporre l'espulsioneª.

02. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ´Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia reso possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del questore è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.ª.

7. 7. Moroni, Gardiol.

 

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Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico le parole: ´Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello stranieroª con l e seguenti: ´Il questore adotta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14 a carico dello stranieroª.

7. 9. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti.

7. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 11 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.

7. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è nuovamente espulso con accompagnamento immediato e non si applica al provvedimento di espulsione la fattispecie del comma 1 dell'articolo 14 del presente testo unico, che consente al questore il trattenimento dello straniero per motivi di soccorso al medesimo. Nel caso di trasgressione recidiva al divieto di rientro, lo straniero è punito con la reclusione fino a quattro anni ed è giudicato per direttissima.ª.

7. 3. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 13 del testo unico, il comma 13 è sostituito dal seguente:

´13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è immediatamente espulso con l'accompagnamento coattivo. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo.ª.

7. 11. (già 8. 4.) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dai seguenti: ´In caso di trasgressione è punito con la reclusione fino a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Nel caso di recidiva la pena è aumentata con la reclusione da sei mesi a due anni ed il processo è celebrato per direttissima. Con la sentenza di condanna viene ordinata l'espulsione con accompagnamento immediato.

7. 12. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 14 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

´14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni.ª.

7. 5. Garra.

Subemendamento all'emendamento 7. 045 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 7. 045 della Commissione, capoverso, sostituire le parole:

 

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Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui con la seguente: se.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-ter. Qualora il giudice, nella sentenza di condanna per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena, ordina la immediata espulsione dello straniero. L'espulsione è eseguita dal questore secondo le modalità di cui al comma 4, anche se la sentenza non è irrevocabile.

0. 7. 045. 1. Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è inserito il seguente:

´13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione è stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anniª.

7. 045. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico, dopo le parole: ´al soccorso dello stranieroª sono aggiunte le seguenti: ´in pericolo di vitaª.

7. 06. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 14 del testo unico, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´senza oneri dello Stato per l'affrancatura postale e per le chiamate telefoniche interurbane o per l'estero.ª.

7. 05. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. (Esecuzione dell'espulsione) - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole ´ per il tempo strettamente necessario ª sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. Il questore del luogo in cui si trova il centro, nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo 13, comma 2, trasmette copia degli atti al giudice unico del tribunale competente senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.ª

3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico la parola: ´il pretoreª è sostituita dalle seguenti: ´il giudice unico del tribunale competenteª.

4. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le parole: ´nelle quarantotto ore successiveª sono sostituite dalle seguenti: ´nelle settantadue ore successiveª.

5. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

´Il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla sanzione amministrativa atipica dell'espulsione disposta ai sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di complessivi novanta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico del tribunale competente può prorogare il termine sino ad un massimo di trenta giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibileª.

6. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

´6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui ai commi 4 e 5 è proponibile

 

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il ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso.ª.

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´10. In accordo con quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.

11. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le regioni e gli enti locali interessati predispone, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente disposizione, un piano per la realizzazione ed il potenziamento di centri di permanenza temporanea e di assistenza.ª

7. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamente dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura.ª.

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

´9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.ª

7. 08. Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

´3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura.ª.

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono soppressi.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

´9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare

 

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centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimiª.

7. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

´Art. 15 - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.ª.

7. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

´Art. 15. - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

2. Ove lo straniero risulti socialmente pericoloso il giudice è tenuto ad ordinarne l'espulsione.ª.

7. 010. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 del testo unico è inserito il seguente:

´Art. 15-bis - (Casi di recidiva). 1. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dal presente testo unico, se già espulso ai sensi dell'articolo 13, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La pena va da uno a tre anni di reclusione se la precedente espulsione è stata disposta dal giudice penale o ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora il giudice ritenga concedibile la sospensione condizionale della pena, con la condanna ordina l'espulsione dello straniero, ordine immediatamente esecutivo anche in caso di impugnazione del provvedimento.

4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia già riportato una condanna, anche non definitiva, per il reato previsto dal presente articoloª.

7. 015. Giovanardi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, le parole: ´può sostituireª sono sostituite dalla seguente: ´sostituisceª.

7. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti:

´3. Se è stata applicata misura cautelare, l'espulsione è eseguita senza soluzione di continuità previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, rilasciato quando non sussistono inderogabili esigenze processuali che richiedano la permanenza nello Stato dello straniero. L'esercizio dell'espulsione sospende l'esecuzione della misura cautelare.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, in caso di trasgressione o di mancata esecuzione dell'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata di diritto e si esegue immediatamente la pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile. Negli stessi casi è immediatamente ripristinata la misura cautelare sospesa ai sensi del comma precedente. Non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale né le misure alternative indicate in tale norma.

5. Lo straniero espulso ai sensi dei precedenti commi che rientra senza autorizzazione

 

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nel territorio italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dai casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. La pena detentiva irrogata per tale violazione non può essere sostituita ai sensi del precedente comma 1.ª.

7. 03. Contento.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

´Art. 17 - (Diritto di difesa). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.ª.

*7. 09. Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.(Diritto di difesa) - 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

´17. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto tra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penaleª.

*7. 031. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

 

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. (Soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalità, il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo.

2. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 18 del testo unico, le parole: ´il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiornoª con le seguenti: ´il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per la lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiornoª.

3. Al comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´, ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26.ª.

7. 04. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. (Divieti di espulsione e di respingimento) - 1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del testo unico le parole ´entro il quarto gradoª sono sostituite dalle seguenti ´entro il secondo gradoª.

7. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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(A.C. 5808 - Sezione 6)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

´6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bisª.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

Sopprimerlo.

*8. 10. Fontan.

Sopprimerlo.

*8. 11. Di Luca, Giovanardi.

Sopprimerlo.

*8. 3. Landi di Chiavenna, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1. Al comma 4 dell'articolo 21 le parole: ´I decreti annualiª sono sostituite dalle seguenti: ´Il decreto annualeª.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

´4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province, comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere conto, nella determinazione delle quote di ingresso, dei livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di cittadini extracomunitari già soggiornanti.

4-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia.ª

3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è soppresso.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´o comunque risultanti disoccupati.ª.

02. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla

 

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Pag. 57

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effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia e l'ufficio per la rilevazione del grado di integrazione culturale e sociale ovvero di contrapposizioni etniche createsi nell'ambito delle diverse realtà territoriali nazionali.ª.

8. 5. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

´4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane,

 

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nelle province e nei principali comuni.ª.

8. 1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 del testo unico è aggiunto il seguente:

´7-bis. A tutti gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE che dopo sei mesi dalla data di ingresso in Italia sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati.ª.

8. 2. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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Pag. 58

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(A.C. 5808 - Sezione 7)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: ´con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioniª sono sostituite dalle seguenti: ´con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresaª.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 4. Fontan, Di Luca.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). - 1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole ´sei mesiª sono sostituite dalle seguenti ´tre mesiª.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

´7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi competentiª.

3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole: ´per un periodo non inferiore ad un annoª sono sostituite dalle seguenti: ´per un periodo non superiore a sei mesiª.

4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

´10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresaª.

5. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico dopo le parole ´attività lavorativa in Italiaª sono aggiunte le seguenti: ´contribuendo per un periodo non inferiore a quindici anniª.

6. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico le parole: ´del 5 per cento annuoª sono sostituite dalle seguenti: ´ del 2,5 per cento annuoª.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

 

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Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

´8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo.ª.

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: ´per un periodo non inferiore ad un annoª sono sostituite dalle seguenti: ´per un periodo non superiore a sei mesiª

*9. 2. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

´8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo.ª.

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: ´per un periodo non inferiore ad un annoª sono sostituite dalle seguenti: ´per un periodo non superiore a sei mesiª

*9. 3. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: ´Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamentoª sono sostituite dalle seguenti: ´Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, può essere iscritto nelle liste di collocamente, anche più volteª.

9. 1. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole ´il richiedente deve dimostrareª sono inserite le seguenti ´di non aver subito condanne o sanzioni amministrative previste dalla presente legge, nonchéª.

2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 del testo unico le parole ´per un annoª sono sostituite dalle seguenti ´per sei mesiª.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è aggiunto il seguente:

´1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno socialeª.

4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole ´Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1ª sono aggiunte le seguenti ´che devono essere costituite da comprovate offerte di lavoroª.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:

´2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garanteª.

6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole ´in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italianeª sono sostituite dalle seguenti ´nei ruoli di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3ª.

9. 0100. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

 

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: ´permesso di soggiornoª

sono aggiunte le seguenti: ´nonché di possedere un effettivo contratto di lavoroª.

9. 020. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Offerte di lavoro) - 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: ´comma 1ª sono aggiunte le seguenti: ´che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoroª.

9. 018. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante.ª.

*9. 011. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante.ª.

*9. 031. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Prestazioni di garanzia) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunto i seguenti:

´3-bis. In ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3-ter. Nel caso in cui la garanzia di cui al comma 3-bis non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie.ª.

9. 019. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

 

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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, le parole: da: ´iscritti in apposite listeª fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ´iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione.ª.

9. 010. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Al comma 3 dell'articolo 26 del testo unico, dopo le parole: ´deve comunque dimostrareª sono aggiunte le seguenti: ´, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,ª.

9. 022. Moroni Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

´7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che introduca sul territorio dello Stato ovvero produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti, subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.

7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reoª.

9. 0101. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

´7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.ª.

*9. 09. Volontè, Tassone, Teresio Del fino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

´7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.ª.

*9. 030. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Contratto di lavoro) - 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´7-bis. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare la disponibilità effettiva di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per un periodo di soggiorno non inferiore a sei

 

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mesi e di non aver riportato in Italia condanne per uno dei reati indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso.

7-ter. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività.ª.

9. 033. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. L'articolo 29 del testo del testo unico è sostituito dal seguente:

´Art. 29. - 1. Il ricongiugimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, da costituirsi presso gli uffici consolari italiani, previo accertamento della disponibilità di un'adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti, ovvero di condanne per delitto.ª.

9. 013. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

´1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico che non abbiano superato i sessanta anni di etàª

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

´1-bis. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale competenteª.

3. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è soppresso.

4. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 29 del testo unico la parola: ´doppioª è sostituita dalla seguente ´triploª e la parola ´triploª è sostituita dalla seguente ´quintuploª.

5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

´6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della presente legge è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 del presente articoloª.

9. 0102. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

´1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età.ª.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

´8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della

 

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previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione socialeª.

*9. 025. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

´1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età.ª.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

´8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione socialeª.

*9.08. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

´1-bis. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo se è in possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento.ª.

9. 021. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico le parole: ´può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoroª con le seguenti: ´può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazioneª.

9. 023. Moroni, Gardiol.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ´Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.ª.

9. 024. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale).

 

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- 1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è soppresso.

9. 0103. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione). - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri.ª.

*9. 026. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione). - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

´5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri.ª.

*9. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

´1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.ª.

**9. 027. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

´1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.ª.

**9. 06. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

´4-bis. Le strutture locali di accoglienza per i lavoratori sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.ª.

9. 014. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. (Misure di integrazione sociale). - 1. Prima del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:

´01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari

 

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che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materiaª.

2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera a) è soppressa.

3. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 42 del testo unico la parola ´valorizzazioneª è soppressa.

4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

f) I minori stranieri presenti sul territorio dello stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

9. 0104. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

´Art. 42-bis. (Misure di integrazione economica). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare masperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione

 

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di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell"Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.ª.

*9. 028. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

´Art. 42-bis. (Misure di integrazione economica). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell"Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.ª.

*9. 05. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:

´Art. 42-bis. - 1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei paesi non appartenenti all'OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e del

 

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valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.ª.

9. 015. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10. - Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico dopo le parole: ´vita pubblicaª sono aggiunte, in fine, le seguenti: ´purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato.ª.

9. 029. Rivolta

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10. (Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione). - 1. Dopo l'articolo 45 del testo unico, è aggiunto il seguente articolo:

´Art. 45-bis. 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere ai benefici delle agevolazioni previste dal Fondo.

4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene garantita dal 50 per cento del capitale raccolto in forma della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5, nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.

5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula con i primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente ´conto corrente integrazioneª e ´conto corrente cooperazioneª.

6. Il denaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, ed è utilizzato per finanziare gli obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell' 1 per cento in più in valore assoluto.

7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

8. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;

 

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b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani.

10. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci milioni di lire il cittadino italiano e/o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi, su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli Istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di interessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde agli Istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per depositi in conto corrente di corrispondenza.

14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai precedenti commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9.

15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente ´integrazioneª e ´cooperazioneª, le Banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i conti integrazione e cooperazione. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 6.

9. 0105. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico è aggiunto il seguente:

´4-bis. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.ª.

9. 016. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 49 del testo unico è aggiunto il seguente:

´2-ter. Il Governo italiano, nel dare comunicazione e nel sentire il parere del Parlamento, procede alla sospensione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessario misure di contrasto alla criminalità anche organizzazta, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone o

 

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cose, all'induzione o allo sfruttamento della prostituzione, allo sfruttamento dei minorenni in ogni sua forma, al narcotraffico, alla vendita non autorizzata di armi, munizioni, esplosivi, o loro parti.ª.

9. 017. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10 - 1. È prevista l'espulsione immediata per i cittadini stranieri responsabili di violazioni della Costituzione italiana.

2. Al lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno, che svolga attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il permesso di soggiorno, viene revocato il permesso con applicazione immediata del provvedimento di espulsione.

9. 053. (ex 2. 05.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10 - 1. La violazione dei principi costituzionali di cui al titolo I della Costituzione comporta l'impossibilità di successive richieste di permesso di soggiorno, di domande di regolarizzazioni e di richieste di cittadinanza e di residenza.

9. 054. (ex 4. 02.) Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10 - 1. L'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle violazioni sul permesso di soggiorno.

2. I beni sottoposti a sequestro entrano nella disponibilità immediata dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza per fare fronte prioritariamente alle spese sostenute dalle stesse.

9. 055. (ex 2. 06.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10. (Istituzione dell'Agenzia per le politiche migratorie). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, istituisce, con proprio decreto, l'Agenzia per le politiche migratorie.

2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. A tali fini l'agenzia promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei paesi membri dell'Unione.

9. 0106. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.

9. 043. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10. - 1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dellostato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.

 

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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 044. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10. (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

9. 0107. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

 

 

Allegato A

Seduta n. 830 del 20/12/2000

 

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(A.C. 5808 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il flusso delle immigrazioni clandestine avviene maggiormente sulle coste calabresi e non vi sono strutture, mezzi e forze dell'ordine a sufficienza non solo per arginare il fenomeno, ma anche per accogliere adeguatamente sotto il profilo umanitario la massa di gente composta soprattutto da donne e bambini;

impegna il Governo

a prestare maggiore attenzione nei confronti della regione Calabria in considerazione delle questioni esposte in premessa per cui è necessario destinare maggiori risorse economiche verso le strutture preposte all'accoglienza e potenziare i mezzi e il numero delle forze dell'ordine per tali servizi.

9/5808/1. Bergamo, Napoli, Aloi, Colosimo, D'Ippolito, Matecena, Fino.

La Camera,

premesso che:

il Ministero dell'interno insieme all'ACNUR ed all'ANCI ha definito un progetto pilota per i richiedenti asilo e per coloro che sono soggetti a protezione umanitaria per una rete di strutture di accoglienza agli immigrati;

per tale progetto era stato richiesto uno stanziamento iniziale di 40 miliardi, ma ad oggi è stata concessa solo una somma corrispondente a circa la metà della richiesta;

la rete di strutture di accoglienza sparse nel territorio nazionale con il coinvolgimento dei Comuni, anche attraverso Enti, Associazioni No-profit e del volontariato sociale, IPAB ecc., renderebbe più agevole procedere alla sistemazione di profughi ed immigrati eliminando i gravi disagi che si verificano quasi quotidianamente nelle località più esposte al fenomeno;

impegna il Governo

per il prossimo futuro a reperire risorse adeguate per potenziare e dare continuità al succitato progetto pilota.

9/5808/2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Saia, Moroni, Maura Cossutta, Boato, Nardini.

La Camera, premesso che:

quest'anno, già all'inizio della stagione turistica, le imprese del settore turistico non hanno potuto più assumere lavoratori extracomunitari stagionali in quanto, per tali impieghi, si era già esaurita la quota prevista dal flusso programmato per l'anno 2000;

gli operatori di questo importante e vitale comparto economico hanno la necessità di rivolgersi, soprattutto per i lavori stagionali a tempo determinato a cittadini extracomunitari a causa dei limiti della domanda nazionale;

impegna il Governo

a valutare concretamente, di concerto con le regioni e le associazioni imprenditoriali, l'effettivo fabbisogno di manodopera stagionale soprattutto nel comparto produttivo e turistico del nord-est;

 

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a definire, nell'ambito del flusso annuale programmato per l'anno 2001, una quota di lavoratori extracomunitari per lavori stagionali, adeguata alle richieste espresse dalle imprese del settore produttivo, ricettivo-alberghiero e turistico in particolare.

9/5808/3. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Collavini, Lembo.

La Camera, premesso che:

l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen comporta come è noto l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne e il loro trasferimento alle frontiere esterne, a vantaggio delle parti contraenti, i cui interessi devono essere presi in considerazione dagli addetti ai controlli al fine di non ledere i contenuti dell'Accordo stesso;

il non ledere i contenuti dell'Accordo significa, come è noto, il controllo approfondito delle persone straniere, all'ingresso e all'uscita, che non comprende solamente la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni di ingresso, soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per l'ordine pubblico delle parti contraenti;

il controllo della circolazione delle persone provenienti da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessaria ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

la Convenzione di applicazione dell'Accordo prevede il rifiuto di ingresso qualora uno straniero non soddisfi le condizioni d'ingresso;

impegna il Governo

nell'interesse di quei principi di rispetto della legalità e di garanzia della sicurezza dei cittadini dei Paesi parte e dell'ordine pubblico di ciascuna delle parti, ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché si pervenga in tempi rapidi alla eliminazione della possibilità per lo straniero espulso di fruire di un termine per lasciare il territorio dello Stato.

9/5808/4. Fontan, Stucchi.

La Camera, premesso che:

spesso le forze di polizia lamentano scarsa collaborazione delle autorità diplomatico-consolari straniere nell'attività di riconoscimento del cittadino straniero illegalmente presente nel territorio;

impegna il Governo

affinché le ratifiche di accordi di partenariato e cooperazione con paesi dai quali provengono o si supponga provengano flussi immigratori illegali, siano vincolate all'attivazione da parte del paese estero di efficienti e verificabili programmi di controllo e repressione di fenomeni di immigrazione irregolare verso l'Italia.

9/5808/5. Luciano Dussin, Stucchi.

La Camera,

ricordando le disposizioni contenute nell'articolo 2 del trattato dell'Unione europea in materia di spazio, di libertà, sicurezza, giustizia;

ricordando che nel marzo 1996 gli Stati membri avevano già avviato i negoziati per una convenzione intesa a stabilire un sistema definitivo di identificazione, basato sul confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo;

ricordando, qualora ve ne sia necessità, del progetto europeo EURODAC per il rilevamento e raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati dattiloscopici degli individui che entrano irregolarmente in una frontiera esterna;

evidenziando inoltre che il controllo della circolazione delle persone provenienti

 

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da Stati che non sono parti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen ha carattere di priorità, e la sorveglianza delle frontiere esterne, sia terrestri che marittime, sia nel che al di fuori dell'orario di apertura è necessario ad impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, a lottare contro la criminalità transfrontaliera e ad attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente;

impegna il Governo

ad introdurre in Italia il rilievo fotodattiloscopico per sostenere il progetto europeo della banca dati EURODAC.

9/5808/6. Stucchi.

La Camera,

in occasione del voto finale sulla proposta di legge n. 5808-A,

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico consente al lavoratore licenziato o dimesso di essere iscritto nelle liste di collocamento per almeno un anno, e di ottenere una proroga del premesso di soggiorno in caso di scadenza anteriore alla conclusione di detto anno;

la disposizione citata costituisce un vantaggio non solo per il lavoratore, ma per il sistema produttivo italiano, giacché consente la permanenza in Italia e la successiva occupazione di personale via via più esperto;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a chiarire, in sede interpretativa, che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9 del testo unico si applica anche più volte.

9/5808/7. (Testo così modificato nel corso della seduta)Moroni.

La Camera,

considerato che, se mantenuta con riferimento agli ´asilantiª, la previsione di sanzioni a carico dei vettori che conducono alla frontiera uno straniero privo di documenti rischia in concreto di rendere impossibile l'esercizio del loro diritto ad eventuali richiedenti asilo,

impegna il Governo

ad adoperarsi per favorire il concreto esercizio di un diritto inviolabile sancito dall'articolo 10 della Costituzione.

9/5808/9. Maura Cossutta, Moroni.

La Camera, premesso che:

in tantissime località turistiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a fronte della irreperibilità di manodopera locale, gli imprenditori turistici sempre più spesso, si rivolgono a cittadini extracomunitari;

la stessa cosa si verifica in tanti altri settori dell'economia, da quello agricolo a quello industriale ed edile;

oltre all'insufficienza delle quote di ingresso, troppo spesso si assiste al fatto che gli uffici provinciali del lavoro non sono in grado di rilasciare le prescritte autorizzazioni nei tempi previsti dalla legge, determinando notevole disagio alle imprese turistiche;

impegna il Governo

ad attivarsi per un aumento delle quote di ingresso adeguato a soddisfare le richieste di quegli imprenditori che garantiscono al lavoratore extracomunitario reddito ed alloggio;

a promuovere una semplificazione di tutte le procedure anche attraverso l'istituzione dello sportello unico.

9/5808/10. (Testo così modificato nel corso della seduta) Basso.