V Commissione - Resoconto di martedĪ 28 novembre 2000


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Santino Pagano e per l'interno Aniello Di Nardo.

La seduta comincia alle 9.45.

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439, C. 5463, C. 5480 e C. 6018.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, essendo iscritto il provvedimento in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea, osserva che il provvedimento - che trae origine da alcuni progetti di legge abbinati e reca norme in materia di diritto d'asilo - è stato approvato dal Senato il 5 novembre 1998. La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha successivamente apportato al testo alcune modifiche.
Uno dei testi abbinati - il disegno di legge A.S. 2425 - è corredato di relazione tecnica, nella quale si esclude che dal provvedimento possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Secondo tale relazione, infatti, la nuova disciplina del diritto di asilo «non prevede nuovi o ulteriori diritti e benefici a favore dei richiedenti asilo rispetto a quelli che vengono già in atto assicurati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati».
Dall'esame del provvedimento sembrano, tuttavia, emergere taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, in ordine ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.


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Al riguardo, rileva, in primo luogo, che l'articolo 2, comma 2, sembra ampliare la platea di coloro che possono beneficiare del diritto di asilo, in quanto dispone che quest'ultimo è «esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato».
Al riguardo, ravvisa la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine all'effettiva consistenza del numero dei potenziali destinatari del suddetto beneficio ed ai prevedibili oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione.
Oneri aggiuntivi di natura amministrativa sembrano discendere anche dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, che potenzia la commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento, in ognuna delle tre sezioni, di un esperto a livello universitario di diritti civili ed umani. A tale esperto spetta, ai sensi del successivo comma 7, una indennità di presenza, la cui misura è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Al riguardo, tenuto conto che per le indennità da corrispondersi ai componenti della Commissione è iscritta in bilancio la somma di 650 milioni di lire per l'anno 2001 (inferiore di lire 72 milioni rispetto a quella corrispondente iscritta per l'esercizio 2000), appare opportuno che il Governo confermi la congruità del suddetto stanziamento anche alla luce dell'integrazione della composizione della Commissione con l'inserimento del citato esperto.
Sempre l'articolo 3, comma 4, prevede inoltre che una o più sezioni della commissione possano operare in sede locale, usufruendo dei servizi della prefettura competente.
Anche tale disposizione è suscettibile di produrre ulteriori costi amministrativi a carico della finanza pubblica, in ordine alla cui quantificazione e copertura appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Analogamente, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca le conseguenze finanziarie dei commi 6, 8 e 9 dell'articolo 3, che prevedono rispettivamente: la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di istituire ulteriori sezioni, qualora il consiglio di presidenza istituito nell'ambito della Commissione centrale ne rilevi motivatamente l'esigenza; l'affidamento alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno i compiti di segreteria della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo; il collocamento fuori ruolo, nelle amministrazioni di appartenenza, del presidente e di tutti i membri della Commissione centrale.
Al riguardo, anche il Servizio Bilancio osserva che l'articolo 3 appare suscettibile di recare maggiori oneri, considerato che la vigente Commissione centrale per i rifugiati viene sostituita da una nuova Commissione, incrementata nel numero dei componenti, con nuove attribuzioni e con l'ingresso di esperti qualificati.
Con riferimento all'articolo 4, comma 2, segnala che la disposizione sembra suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto prevede il diritto del soggetto che presenti domanda di asilo di ricevere «ogni assistenza utile» per l'espletamento della pratica, di disporre di «informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre» e di avvalersi della «assistenza di un avvocato di sua fiducia». Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimento all'articolo 6, comma 7, (che prevede l'obbligo di traduzione di taluni provvedimenti), all'articolo 7, comma 5 (che, nel riconoscere il diritto del richiedente l'asilo di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota, presuppone il ricorso all'assistenza di interpreti) ed all'articolo 8, comma 4 (che prevede l'obbligo di traduzione delle decisioni sulle domande di asilo).


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Appare pertanto opportuno acquisire i chiarimenti del Governo in ordine alla quantificazione dei suddetti oneri ed alle risorse con cui si intende farvi fronte.
L'articolo 6, comma 2, nell'istituire e disciplinare la fase di pre-esame, prevede che competente allo svolgimento di tale procedura sia un delegato della commissione, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete.
Anche in relazione a tale disposizione appare necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di verificare l'entità dei costi amministrativi connessi all'impiego del suddetto personale ed allo svolgimento della prevista attività di interpretariato.
Segnala, altresì, che anche i commi 11 e 12 del medesimo articolo 6 appaiono suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura. Le citate disposizioni prevedono infatti: l'istituzione presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza di sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e cono ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza; in casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda, né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza, né il ricovero presso le apposite strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, la possibilità per il prefetto competente per territorio - se la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure di accoglienza e assistenza - provvedere alla realizzazione di strutture provvisorie di ricovero.
In proposito, ravvisa l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie delle disposizioni indicate.
Con riferimento all'articolo 6, comma 11, anche il Servizio Bilancio rileva la necessità che il Governo chiarisca se le risorse di mezzi e di personale attualmente previsti per i centri di permanenza temporanea e assistenza siano sufficienti a provvedere all'istituzione ed al funzionamento delle sezioni speciali introdotte dalla norma.
L'articolo 8, comma 6, dispone che il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predisponga programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo. Analogamente, il comma 8 dell'articolo 13 dispone che il medesimo Ministero possa predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
In proposito, rileva l'esigenza che i Governo chiarisca se la predisposizione dei suddetti programmi si traduca in una mera attività di coordinamento e pianificazione ovvero se essa comporti anche la concreta adozione di misure per il rimpatrio dei soggetti che non godano del diritto di asilo. In quest'ultima eventualità, le citate disposizioni sarebbero suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
L'articolo 10, comma 8, introduce uno speciale regime di esenzione fiscale per gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali inerenti il riconoscimento del diritto di asilo.
Al riguardo, rileva che la disposizione, qualora il Governo confermi che essa introduce un'agevolazione ulteriore rispetto alla disciplina vigente, appare suscettibile di determinare minori entrate tributarie per la finanza pubblica.
L'articolo 14 prevede alcune misure di carattere assistenziale in favore dei rifugiati. In particolare, vengono previsti: l'istituzione di punti di accoglienza provvisori e la possibilità di acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali per la prima accoglienza (comma 1); il diritto del rifugiato alle cure mediche a carico


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del servizio sanitario nazionale durante la fase di pre-esame, nonché il diritto dello stesso di effettuare telefonate in Italia ed all'estero con onere a carico del Ministero dell'interno e di essere accompagnato nei centri di accoglienza, sempre con oneri a carico dello Stato (comma 2); ulteriori obblighi di accoglienza ed assistenza da parte dei comuni, con successivo rimborso delle spese a carico del Ministero dell'Interno (commi 4, 5 e 6); l'utilizzo gratuito delle cure del servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di asilo, con oneri a carico del Ministero dell'Interno (comma 7).
Le citate disposizioni sembrano suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
In proposito il Servizio Bilancio rileva che le disposizioni che fissano i criteri per la localizzazione dei nuovi centri di accoglienza appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri qualora si determinasse la necessità di dislocare tali centri in località diverse o ulteriori rispetto a quelle in cui sono attualmente insediati. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche con riferimento al complesso dei requisiti e delle prestazioni che la norma richiede per i centri in esame.
Anche l'articolo 16 sembra presentare profili di onerosità. In particolare: il comma 1 prevede il trasferimento ai comuni di «apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza»; il comma 2 dispone che i comuni eroghino ai rifugiati un contributo giornaliero di prima assistenza per 180 giorni; il comma 3 consente ai comuni di stipulare convenzioni (che non si esclude possano avere anche carattere oneroso) con organizzazioni non governative per progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati; il comma 6 prevede che le prefetture dispongano contributi per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie; il comma 7 pone i suddetti oneri a carico del Ministero dell'interno, presumibilmente a titolo di rimborso.
Al riguardo, segnala l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine alla quantificazione ed alle modalità di copertura dei suddetti oneri.
Anche il Servizio Bilancio osserva in proposito che, in mancanza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, dal regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinerà concretamente i programmi di accoglienza e assistenza in favore dei rifugiati, comprese le risorse finanziarie da trasferire ai comuni, potrebbero derivare ulteriori oneri, segnalando la necessità di una clausola di salvaguardia con cui si disponga che tali programmi siano finanziati senza ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Sempre il Servizio Bilancio rileva inoltre la necessità che il Governo chiarisca le modalità concrete mediante le quali saranno trasferite le risorse finanziarie agli enti locali, posto che, mentre l'articolo 14, comma 6, sembra prefigurare dei rimborsi spese analitici ai comuni, svincolati dalla previsione di qualsiasi tetto di spesa, l'articolo 16, comma 1 sembra invece far riferimento ad un ammontare di risorse predefinito, nell'ambito delle quali i comuni dovranno contenere i propri interventi.
L'articolo 18, recante le disposizioni di carattere finanziario, autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.
In proposito, osserva che a tale disposizione non può ovviamente riconnettersi valore di copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo. Essa appare piuttosto configurarsi quale autorizzazione legislativa alla variazione di stanziamenti di spesa già iscritti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, conseguente all'esigenza di dare corso sul piano contabile alle innovazioni legislative contenute dal provvedimento in esame.


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La disposizione sembra fondarsi sull'assunto - enunciato espressamente nella citata relazione tecnica al disegno di legge A.S. 2425 - che per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento possano essere utilizzate risorse finanziarie già presenti nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'interno e che occorra esclusivamente modificare l'articolazione delle spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore dei destinatari (che al momento sono erogate in via diretta dal Ministero dell'interno e che, una volta approvato il disegno di legge in questione, verrebbero disposte dagli enti locali mediante assegnazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie occorrenti). Analogamente, risulterebbero già allocati sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli stanziamenti relativi al funzionamento della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo nonché alla costituzione ed alla gestione dei centri di accoglienza.
In effetti, dall'allegato tecnico allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2001 si evince che, nell'ambito della unità previsionale di base «immigrati, profughi, rifugiati», sono presenti alcuni capitoli specificamente o parzialmente rivolti agli oneri derivanti dall'assistenza per i rifugiati richiedenti l'asilo e che nell'ambito della unità previsionale di base «funzionamento», del centro di responsabilità «servizi civili», è presente un capitolo relativo alle commissioni preposte all'esame delle richieste dello status di rifugiato.
Appare, in ogni caso, necessario che il Governo confermi che le suddette risorse siano in grado di assicurare idonea copertura a tutti gli oneri recati dal provvedimento, ivi compresi quelli non espressamente quantificati e dei quali occorrerebbe comunque fornire una stima appropriata.
Ricorda, infine, che la Commissione bilancio del Senato, esaminato il provvedimento nelle sedute del 16 settembre 1997 e del 10 e 11 marzo 1998, ha espresso il proprio nulla osta sul testo del provvedimento, con un'unica osservazione riferita all'esigenza di riformulare tecnicamente la disposizione finanziaria, originariamente riferita ai capitoli e non alle unità previsionali di base. Nel corso dell'esame al Senato, il sottosegretario Cavazzuti ha peraltro precisato che dal provvedimento non deriverebbero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Anche il Servizio Bilancio osserva che la norma sembra ricondurre l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, relativi ai benefici connessi al riconoscimento del diritto di asilo nonché al funzionamento della Commissione centrale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, ribadendo per altro l'esigenza di un chiarimento del Governo sulla congruità di tali stanziamenti, sia perché essi sono stati nel complesso ridotti nel 2001 sia perché i benefici riconosciuti dal provvedimento in esame a valere su tali stanziamenti appaiono nel complesso maggiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento in esame comporti certamente oneri non quantificati a carico della finanza pubblica. Rileva altresì che la disciplina proposta presenta taluni profili contraddittori, poco chiari e, comunque, di problematica applicazione concreta. A titolo esemplificativo, osserva che non è chiaro quale sia la sede della Commissione prevista dall'articolo 3, né quale sia il numero esatto e la qualifica dei suoi componenti. Analogamente, occorrerebbe chiarire quale sia la sede del Consiglio di presidenza di cui al comma 10 del medesimo articolo 3.
Osserva, inoltre, che il provvedimento non reca alcuna disposizione di copertura in senso proprio, nel presupposto, espressamente enunciato nella relazione tecnica, che esso non abbia carattere oneroso.
Con riferimento all'articolo 18, sottolinea come tale disposizione nulla dice in ordine alla possibilità per il Ministro del tesoro di disporre variazioni compensative, oltre che con riferimento alle unità previsionali di base di pertinenza del


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Ministero dell'interno, anche in ordine ad unità previsionali di base relative ad altri Ministeri.
Osserva, infine, che la relazione tecnica appare, per taluni versi, carente, in quanto non contiene alcune informazioni essenziali, quali, ad esempio quelle inerenti l'esatto numero dei soggetti che annualmente presentano domanda di asilo.

Il sottosegretario Santino PAGANO, nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore, osserva preliminarmente che, ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento, appare necessario procedere ad un più puntuale approfondimento dei profili di onerosità della disciplina proposta e, a questo scopo, segnala l'esigenza di richiedere la redazione, da parte del Ministero dell'interno, di una specifica relazione tecnica.
In particolare, rileva che l'articolo 2, comma 2, estende il diritto di asilo anche alle persone stabilmente conviventi con il rifugiato che risulti legalmente separato o non coniugato. Tale disposizione amplia pertanto la platea dei beneficiari, estendendola anche a soggetti che non rientrano nella sfera familiare del rifugiato.
Con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 7, segnala che tali disposizioni sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto potenziano significativamente la struttura della commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo.
Anche i commi 11 e 12 dell'articolo 6 contengono disposizioni di carattere oneroso, in quanto prevedono l'istituzione di sezioni speciali presso i centri di permanenza, nonché, in casi eccezionali di notevole afflusso di richiedenti asilo, la realizzazione di strutture provvisorie di recupero da parte dei prefetti.
Per ciò che attiene all'articolo 10, comma 8, ricorda che tale disposizione prevede l'esenzione da ogni imposta per tutti gli atti concernenti provvedimenti giurisdizionali attivati nell'ambito delle richieste di diritto d'asilo. Tale disposizione potrebbe comportare minori entrate tributarie per il bilancio dello Stato, per la cui esatta quantificazione è necessario acquisire l'avviso del Ministero delle finanze.
Rileva inoltre che all'articolo 15, comma 5, è stato soppresso il rinvio all'articolo 14, comma 2, che limitava le misure di carattere sanitario ed assistenziale in favore dei rifugiati alle sole cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Viene in tal modo di fatto ampliata, in maniera notevole, la sfera di interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria, con la completa equiparazione del rifugiato al cittadino italiano.
Segnala inoltre la necessità che all'articolo 17, recante l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, venga introdotta una modifica volta ad escludere dall'abrogazione le disposizioni aventi carattere finanziario.
In relazione alle osservazioni formulate dal relatore con riferimento all'articolo 3, commi 8 e 9, ritiene che tali disposizioni - che prevedono che il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale venga messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del ministero dell'interno, mentre il presidente ed i funzionari della commissione vengano collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza - non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto, come indicato nella relazione tecnica, gli stanziamenti relativi al funzionamento della citata commissione sono già allocati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
In relazione all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, commi 2 e 7, all'articolo 7, comma 5, ed all'articolo 8, comma 4, precisa che tali disposizioni, riguardanti la prestazione di assistenza e la comunicazione di informazione nella stessa lingua del soggetto richiedente asilo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già


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provviste di idonea copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimento all'articolo 8, comma 6, ed all'articolo 13, comma 8 in materia di programmi e interventi per il rientro in patria degli stranieri ai quali il diritto d'asilo non sia stato riconosciuto ovvero sia cessato.
Per ciò che riguarda le misure di assistenza di cui agli articoli 14 e 16, ricorda che la relazione tecnica integrativa fornita dal ministero dell'interno precisava che gli eventuali aspetti finanziari derivanti dalle modifiche introdotte in sede di discussione parlamentare possono ritenersi compensati, tenuto conto dell'effettivo andamento della spesa ed elle economie conseguenti al mancato accesso a provvidenze alternative già previste dall'ordinamento per la medesima tipologia di beneficiari.
In relazione all'articolo 18 precisa infine che la disposizione, così come formulata, prevede l'utilizzo di risorse finanziarie già iscritte in bilancio e consente unicamente variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del ministero dell'interno.

Il sottosegretario Aniello DI NARDO, con riferimento alla richiesta di informazioni formulata dal relatore in ordine alla effettiva consistenza dei potenziali beneficiari delle misure previste dal provvedimento, precisa che nei primi otto mesi dell'anno in corso il numero dei soggetti che hanno presentato richiesta di asilo ha raggiunto le 18.000 unità.

Guido POSSA (FI) osserva preliminarmente che la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento nella Commissione di merito è intervenuta durante l'intervallo dei lavori dell'Assemblea intercorrente tra l'approvazione del disegno di legge finanziaria e l'approvazione della nota di variazione al bilancio per il triennio 2001-2003. Al riguardo, ritiene che la procedura seguita sia stata anomala, tenuto conto del principio in virtù del quale le Commissioni non possono concludere l'esame in sede referente di provvedimenti onerosi durante la sessione di bilancio.
Per ciò che attiene al merito del provvedimento, concorda con le osservazioni critiche formulate dal relatore. Segnala, in particolare, come l'articolo 18 non assicuri la necessaria copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina proposta in materia di riconoscimento del diritto d'asilo. Non ritiene infatti possibile che i numerosi adempimenti onerosi posti a carico di amministrazioni statali e di enti locali possano trovare sufficiente copertura nelle risorse già previste dal bilancio a legislazione vigente.
Osserva altresì che le disposizioni previste dal citato articolo 18 in materia di variazioni compensative di unità previsionali di base siano formulate in termini così ampi e generici da risultare, in concreto, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 468 del 1978.
Conclusivamente, concorda con le osservazioni formulate dal sottosegretario Pagano in ordine alla opportunità di acquisire una relazione tecnica da parte del Ministero dell'interno.

Antonio BOCCIA, presidente, relatore, tenuto conto delle valutazioni critiche espresse dal sottosegretario Pagano e degli orientamenti emersi nel corso della discussione, ritiene che il Comitato abbia a disposizione tre opzioni.
In primo luogo, si potrebbe esprimere un parere contrario sul provvedimento, considerato che quest'ultimo - così come confermato dal Ministero del tesoro - comporta oneri certi a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
In alternativa, il Comitato potrebbe richiedere la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Ministero dell'interno al fine di acquisire le informazioni necessarie per poter valutare compiutamente le conseguenze finanziarie della disciplina proposta e la presenza delle risorse occorrenti alla copertura. In


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proposito, osserva peraltro che la relazione tecnica dovrebbe essere trasmessa in tempi rapidissimi, considerato che il provvedimento è all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di mercoledì 29 novembre 2000.
Quale terza opzione, il Comitato potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento, formulando puntuali condizioni ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione. In particolare, una prima condizione dovrebbe essere diretta a assicurare che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, precisando che di eventuali violazioni di tale principio dovrebbero rispondere i responsabili del procedimento. Occorrerebbe altresì prevedere che agli oneri posti a carico dei comuni si faccia fronte con contributi a carico del Ministero dell'interno. Analogamente ritiene necessario precisare che gli oneri, stimabili in 150 milioni annui, connessi alla possibilità della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo di avvalersi di esperti esterni sono posti a carico degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno. Una identica forma di copertura dovrebbe essere prevista anche per gli oneri conseguenti alla sostituzione del personale del Ministero dell'interno collocato fuori ruolo. Nel caso in cui il personale collocato fuori ruolo appartenga invece ad altre amministrazioni, occorrerebbe prevedere che agli oneri conseguenti alla loro sostituzione si provvede mediante riduzione degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti di bilancio relativi alle amministrazioni di appartenenza.
Alla luce di tali considerazioni, invita i componenti del Comitato ad esprimersi sull'opzione che ritengono più opportuna.

Guido POSSA (FI) osserva che il numero dei soggetti che annualmente presentano richiesta di asilo in Italia può ragionevolmente stimarsi, sulla base delle informazioni fornite nel corso della seduta odierna dal Sottosegretario Di Nardo, in circa 20 mila. Ipotizzando che il costo medio annuo dei benefici previsti dal provvedimento in esame sia di 5 milioni, ne conseguono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per circa 100 miliardi annui.
Tenuto conto dell'entità di tali oneri, ribadisce l'impossibilità di provvedere alla loro copertura ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio. Sottolinea altresì che il provvedimento attribuisce diritti soggettivi, con riferimento ai quali non può pertanto prevedersi un limite di spesa.
Ritiene quindi necessario che agli oneri derivanti dal provvedimento si faccia fronte ricorrendo al fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978.

Antonio BOCCIA, presidente, relatore, alla luce degli orientamenti espressi nel corso della discussione, ritiene che sia opportuno procedere sollecitamente ad un approfondimento delle questioni attinenti alle conseguenze finanziarie del provvedimento in esame. In particolare, occorre procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina e verificare la possibilità effettiva di provvedere alla loro copertura ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno. Concorda altresì con quanto osservato dal deputato Possa circa la sostanziale inutilità di limitare i suddetti oneri attraverso l'introduzione di un apposito tetto di limite massimo di spesa, tenuto conto che il provvedimento attribuisce diritti soggettivi.
Necessitano altresì un ulteriore approfondimento le questioni inerenti la quantificazione e la copertura degli oneri connessi all'impiego degli esperti di cui al comma 10 dell'articolo 3, nonché alla sostituzione del personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
Analogamente dovrebbero essere fornite puntuali informazioni circa le conseguenze finanziarie dell'ampliamento della


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platea dei soggetti aventi diritto al riconoscimento dell'asilo ed in ordine agli oneri posti a carico dei comuni.
Infine, con riferimento all'articolo 18, rileva che la copertura di nuovi oneri mediante il ricorso alle risorse già iscritte nel bilancio a legislazione vigente dovrebbe comportare una conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa che insistono sulle unità previsionali di base interessate.
Alla luce di tali considerazioni, propone di richiedere la predisposizione, in via d'urgenza, di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, fermo restando che - qualora la relazione tecnica non dovesse pervenire in tempo utile o non dovesse recare i chiarimenti richiesti - il Comitato non potrebbe che esprimere parere contrario sul provvedimento.

Il Comitato approva la proposta del relatore di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Collaboratori e testimoni di giustizia.
C. 6909 e abb. Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2000.

Michele VENTURA (DS-U) relatore, ricorda che il provvedimento, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, è stato esaminato dal Comitato nella seduta del 6 luglio 2000.
Nel corso di tale seduta il Comitato - tenuto conto dell'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento in ordine alla onerosità della nuova disciplina proposta - ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
In particolare, era stata rilevata, da parte del Comitato, la necessità di acquisire più puntuali elementi di valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'applicazione delle misure di assistenza previste dal provvedimento in favore dei collaboratori di giustizia, dei testimoni di giustizia e dei loro familiari.
Nell'occasione, il rappresentante del Governo, onorevole Solaroli, aveva segnalato come gli articoli 6, 11-bis e 11-ter del provvedimento - relativi ai contenuti delle speciali misure di protezione ed alla loro estensione ai testimoni di giustizia - sembrassero comportare a carico della finanza pubblica maggiori oneri non quantificati né coperti.
Sempre il rappresentante del Governo ha precisato che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, connessi alla possibilità per il Capo della polizia di disporre impieghi finanziari non autorizzati ai fini del coordinamento tra prefetti ed autorità di polizia nell'attuazione delle speciali misure di protezione, sarebbe possibile fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.
Per ciò che concerne infine l'articolo 11-quater, che prevede l'articolazione del Servizio centrale di protezione in due sezioni, il sottosegretario Solaroli ha segnalato la disponibilità del Governo a valutare l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria, volta ad assicurare l'invarianza della spesa.
Facendo seguito alla richiesta della Commissione, è stata trasmessa la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, vistata senza osservazioni dalla Ragioneria generale dello Stato.
In linea generale, secondo quanto affermato da tale relazione, il provvedimento in esame sarebbe suscettibile di determinare risparmi di spesa rispetto agli oneri derivanti dall'attuazione della legislazione vigente. Appare tuttavia opportuno segnalare come, al fine della dimostrazione


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delle minori spese in questione, la relazione tecnica prenda in considerazione esclusivamente dati relativi all'applicazione delle misure di protezione ai collaboratori di giustizia, non fornendo invece specifiche informazioni in ordine all'estensione di tali misure anche ai testimoni di giustizia. A tale categoria la relazione tecnica si riferisce esclusivamente, in forma sintetica, nell'ambito della dimostrazione dei risparmi di spesa che deriverebbero complessivamente dalla nuova disciplina delle provvidenze in favore dei collaboratori di giustizia: i risparmi predetti, che ammonterebbero alla misura di lire 3.500 milioni annue, varrebbero a compensare gli «interventi assistenziali» previsti dal provvedimento in questione in favore dei testimoni di giustizia, per tale via assicurandosi la neutralità finanziaria del provvedimento medesimo. Non risultano per altro evidenziate dalla relazione tecnica le ipotesi poste a base della quantificazione degli oneri specificamente derivanti dall'applicazione delle varie misure di protezione in favore dei testimoni medesimi.
Più in particolare, la suddetta relazione - nel sottolineare che solo i «programmi speciali di protezione» comportano l'erogazione di un assegno mensile di mantenimento, mentre le «speciali misure» si concretizzano in «eventuali interventi temporanei di sostegno per periodi limitati, senza corresponsione di assegni - stima in circa 910 milioni di lire annue il potenziale risparmio che si determinerebbe per effetto della nuova disciplina.
Sempre secondo la relazione tecnica, un ulteriore risparmio potrebbe essere conseguito anche con riferimento ai canoni di locazione attualmente a carico del Servizio centrale di protezione, tenuto conto che le «speciali misure di protezione» possono essere attuate nel luogo di residenza del soggetto protetto, senza trasferimento di quest'ultimo in altra località e senza la necessità, pertanto, di reperire un alloggio.
La relazione tecnica afferma, inoltre, che l'applicazione della nuova disciplina consentirebbe di conseguire risparmi anche nelle spese di trasferimento (per trasloco, alloggio temporaneo in albergo, deposito di mobili ed effetti personali), in quanto si amplierebbe la possibilità di assicurare idonea protezione nello stesso luogo di residenza del soggetto protetto.
Nella relazione tecnica si precisa, infine, che ulteriori margini di risparmio possono essere raggiunti sul versante dell'assistenza legale, tenuto conto che, secondo la nuova disciplina, essa spetterebbe ai soli titolari di un programma speciale di protezione. In particolare, la minore spesa conseguibile in tal modo viene stimata in circa 3,5 miliardi di lire annue.
Al riguardo il Servizio Bilancio osserva come non appaia condivisibile l'affermazione di complessiva non onerosità del provvedimento recata dalla relazione tecnica in base alla nuova disciplina sulla protezione dei collaboratori di giustizia introdotte dal progetto di legge in esame.
In tale disciplina, infatti, non è ravvisabile quale sia l'innovazione legislativa cui ricondurre i risparmi di spesa dichiarati nella relazione tecnica (pari a 3,5 miliardi), che la relazione medesima pone a copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11-bis e 11-ter sui testimoni di giustizia.
Su tale aspetto deve rilevarsi che la vigente disciplina già prevede, seppure con modalità più generali e meno dettagliate rispetto al testo in esame, che ai collaboratori di giustizia vengano applicate dall'autorità di pubblica sicurezza competente (o dall'Amministrazione penitenziaria) le necessarie misure di tutela, cui sostituire, qualora tali misure vengano ritenute non sufficienti, uno speciale programma di protezione, comprendente anche le necessarie misure assistenziali. Per questi aspetti la nuova disciplina, nel consentire l'accesso al programma di protezione solo qualora, oltre alle ordinarie misure di tutela, non vengano ritenute sufficienti le «speciali misure di protezione» introdotte dall'articolo 6, non sembra di per sé idonea a produrre i significativi risparmi di spesa ipotizzati dalla relazione tecnica. Ciò anche dovendosi considerare


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che tali «speciali misure di protezione» prevedono interventi sicuramente onerosi, quali quelli necessari per il trasferimento dei collaboratori in comuni diversi da quelli di residenza nonché gli aiuti contingenti finalizzati ad agevolarne il reinserimento sociale. Deve ritenersi, pertanto, che l'unico risparmio certo - ma di limitato ammontare - in caso di applicazione delle speciali misure in esame, è dato dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Sempre il Servizio Bilancio rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 6, l'assegno di mantenimento non possa superare un ammontare pari a cinque volte l'assegno sociale, ovvero 42 milioni annui circa a fronte dei 26 milioni annui circa stimati dalla relazione tecnica quale spesa attualmente sostenuta per ciascun collaboratore. La norma, pertanto, potrebbe comportare un aumento dell'attuale importo medio dell'assegno di mantenimento, con conseguenti maggiori oneri.
Rileva infine che lo speciale programma di protezione previsto in favore dei testimoni, dei quali la relazione tecnica non fornisce alcuna stima, appare più oneroso di quello applicato ai collaboratori di giustizia, in quanto comprensivo di ulteriori misure di sostegno. Si tratta in particolare delle misure di assistenza tese a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma nonché della corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza.

Il sottosegretario Santino PAGANO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, conferma quanto esposto nella relazione tecnica in ordine al carattere non oneroso del provvedimento.

Guido POSSA (FI) osserva che il provvedimento in esame estende anche ai testimoni di giustizia i benefici già previsti in favore dei collaboratori di giustizia. Ritiene che tale ampliamento della platea dei beneficiari sia suscettibile di produrre a carico della finanza pubblica nuovi o maggiori oneri non considerati dalla relazione tecnica. Segnala quindi la necessità di acquisire ulteriori informazioni al riguardo.
Condivide, infine, le perplessità formulate dal relatore con riferimento alle conseguenze finanziarie della disciplina dell'assegno di mantenimento di cui all'articolo 6.

Antonio BOCCIA, presidente, osserva come sia emersa la necessità procedere ad un ulteriore approfondimento delle questioni poste dal testo in esame, richiedendo in particolare ulteriori chiarimenti ed elementi conoscitivi al Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento che la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno non ha consentito di chiarire pienamente. A tal fine, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il Comitato concorda.

DL 279/00: Interventi per aree a rischio idrogeologico, in materia di protezione civile e per zone colpite da calamità naturali.
C. 7431 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Michele VENTURA (DS-U) relatore, osserva che il provvedimento - recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, in materia di «interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000» - è stato approvato dal Senato il 14 novembre 2000.


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Per ciò che attiene ai profili di competenza del Comitato, segnala che il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2425) è corredato di relazione tecnica, che pare suscettibile di essere parzialmente utilizzata anche con riferimento al testo approvato da tale ramo del Parlamento e trasmesso alla Camera.
L'articolo 2 del disegno di legge di conversione dispone che nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, debba inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.
Al riguardo - tenuto conto che la disposizione sembra attribuire competenze aggiuntive ai comuni delle aree a rischio idrogeologico, alle Autorità di bacino ed al Corpo forestale dello Stato - rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa l'entità degli eventuali oneri derivanti, a carico delle suddette amministrazioni, dall'applicazione della nuova disciplina e la possibilità di farvi fronte ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge autorizza la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge.
La prima di tali disposizioni prevede che un apposito Comitato dei Ministri definisca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 prevede, invece, l'adozione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti da autorità di bacino e regioni.
Agli oneri derivanti dalla suddetta autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito del Fondo speciale di parte capitale, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
Un'ulteriore disposizione onerosa è prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, che dispone un incremento del finanziamento (attualmente pari a lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1998 e 20 miliardi per ciascuno dei due anni successivi) dei programmi di monitoraggio disciplinati dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998 (potenziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale). A tale fine viene autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 ed è previsto che al conseguente onere si faccia fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
In relazione alle autorizzazioni di spesa recate dai citati commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, segnala che, mentre l'accantonamento di parte capitale utilizzato risulta capiente, quello di parte corrente non presenta sufficienti risorse disponibili, in considerazione


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delle prenotazioni effettuate con riferimento all'A.S. 3833 (»Disposizioni in campo ambientale»).
Peraltro, nella relazione tecnica all'A.S. 2425 si afferma che «al fine di garantire le necessarie risorse, il Governo si impegna a formulare, contestualmente alla presentazione del presente decreto-legge alle Camere per la conversione in legge, un emendamento soppressivo di talune autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2000, 2001 e 2002, dal disegno di legge recante «Disposizioni in campo ambientale» (atto Camera n. 7280 - atto Senato n. 3833), attualmente all'esame della Commissione ambiente della Camera dei deputati, per un importo complessivo di lire 119.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002». Tale impegno è stato successivamente ribadito dal sottosegretario Morgando nel corso della seduta del 24 ottobre 2000 della Commissione bilancio del Senato.
Dal punto di vista tecnico, segnala altresì che le norme di copertura previste dai citati commi 5 e 6 non sono formulate in termini corretti, in quanto non fanno esplicito riferimento agli accantonamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2000-2002.
Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 5, il Servizio bilancio ritiene necessario che il Governo, al fine di valutare la congruità dello stanziamento, integri la relazione tecnica fornendo almeno una stima di larga massima degli oneri derivanti dall'ampliamento territoriale degli interventi previsti nonché dalla previsione di un'adeguata divulgazione dei piani di emergenza.
Infine è necessario un chiarimento riguardo alle modalità con le quali il Governo intende far fronte all'ampio divario esistente tra le risorse stanziate dal provvedimento (110 miliardi) e le complessive necessità finanziarie (2800 miliardi).
Con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 1, il Servizio del bilancio ritiene opportuno, al fine di valutare la congruità dello stanziamento, peraltro risultato sottostimato negli esercizi precedenti, che il Governo esponga analiticamente gli interventi che intende realizzare.
L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predisponga un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. A decorrere dal 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Al riguardo, segnala che gli stanziamenti di Tabella C recati dalla legge finanziaria per il 2000 recano sufficienti disponibilità; inoltre, nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2001, approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, ai fini del finanziamento del fondo per la protezione civile è previsto uno stanziamento di 300.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2003, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla loro presumibile entità ed alla loro incidenza


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sui fondi destinati al funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito. Ricorda in proposito che per l'organizzazione ed il funzionamento di tale servizio l'articolo 111 del decreto legislativo n. 112 del 1998 rinvia ad ulteriori decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997, che non risultano allo stato ancora emanati.
Anche secondo il Servizio del bilancio è necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla congruità dello stanziamento residuo del fondo per la protezione civile per gli anni 2001 e 2002 (che viene ridotto di circa l'8 per cento, per effetto del provvedimento) e quantifichi gli oneri di manutenzione e funzionamento con particolare riguardo agli anni 2003 e seguenti (tenuto conto che tali oneri, di regola sensibilmente crescenti nel tempo, vengono imputati a decorrere dal 2003 sui fondi destinati al servizio meteorologico nazionale di cui peraltro non si precisa l'entità a legislazione vigente).
L'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge prevede lo svolgimento, da parte delle amministrazioni specificamente indicate al comma 4, di attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio.
Al riguardo - tenuto conto che lo svolgimento delle suddette attività sembra suscettibile di comportare oneri a carico delle amministrazioni interessate e che, secondo i commi 1, 2 e 7, del citato articolo 2, esso deve avvenire «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio» - ravvisa la necessità che il Governo confermi la effettiva possibilità di procedere all'attuazione di tali interventi senza attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive.
Analogamente, segnala l'esigenza di acquisire i chiarimenti del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge, che attribuiscono competenze aggiuntive alle autorità di bacino.
Il comma 8 del medesimo articolo 2 prevede la possibilità per regioni di avvalersi, nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, di forme di consulenza libero-professionale. A tal fine, viene autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente per il 2000, accantonamento del Ministero dell'ambiente.
Al riguardo, rileva, in primo luogo, come la disposizione non sia formulata in termini perspicui, in quanto sembra consentire genericamente il ricorso a consulenze esterne in tutti i casi di carenza accertata di personale tecnico e non solo con riferimento agli interventi oggetto del decreto-legge in esame. Inoltre, come già segnalato con riferimento all'articolo 1, commi 5 e 6, la disposizione non reca il necessario riferimento al bilancio per il triennio 2000-2002. L'accantonamento richiamato reca per altro disponibilità sufficienti per far fronte agli oneri derivanti da tale specifica disposizione.
In relazione all'articolo 2, il Servizio del bilancio rileva che gli oneri derivanti dall'imposizione di attività straordinarie a carico delle regioni dovrebbero essere coperti mediante la previsione di trasferimenti aggiuntivi a beneficio delle regioni medesime. Il medesimo Servizio osserva altresì che la norma che disciplina il ricorso a forme di consulenza libero-professionale dovrebbe essere riformulata in modo da configurare l'onere previsto come un tetto di spesa.
L'articolo 3-bis del decreto-legge prevede che il dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, siano autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro


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dell'ambiente procede alla nomina di un commissario ad acta. Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente.
In proposito appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine: a) alla presumibile entità degli oneri connessi alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale; b) alla presumibile entità delle risorse di cui si prevede il trasferimento ai bilanci delle regioni e delle province autonome; c) alle modalità di copertura degli oneri connessi alla eventuale nomina di commissari ad acta; d) all'entità degli oneri conseguenti all'istituzione ed al funzionamento del comitato di coordinamento ed armonizzazione previsto dalla citata disposizione, nonché alle relative modalità di copertura.
In proposito, il Servizio bilancio osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare nuovi oneri derivanti dalla nomina di un commissario ad acta e dall'istituzione del Comitato per il coordinamento dei programmi.
Con riferimento all'articolo 3-ter - che prevede l'obbligo per le regioni e le Autorità di bacino di effettuare, entro 60 giorni dalla richiesta da parte degli aventi diritto, la verifica di compatibilità per la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture situati al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1, rispetto agli strumenti della pianificazione di bacino - il Servizio del bilancio ritiene necessario che il Governo chiarisca se le verifiche di compatibilità nelle zone danneggiate comportino ulteriori oneri a carico delle regioni e delle Autorità di bacino.
L'articolo 4 del decreto-legge disciplina l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di diverse categorie di soggetti (titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, mobili o mobili registrati, imprese, esercenti pubblici servizi, studi professionali, società sportive, etc.) danneggiati dalle calamità idrogeologiche che hanno colpito la Calabria nei mesi di settembre ed ottobre 2000. Il comma 10 di tale articolo, recante le disposizioni di copertura finanziaria, prevede che all'onere per i suddetti interventi si provveda a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Ricorda che l'ordinanza indicata ha individuato le risorse testé richiamate mediante apposita riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 142 del 1991, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».
Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti, da parte del Governo, in ordine all'entità degli oneri derivanti dall'erogazione dei suddetti contributi ed alla congruità degli stanziamenti previsti dalla citata ordinanza n. 3081 del 12 settembre 2000.
Il comma 10-bis del medesimo articolo 4 dispone che le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati siano esenti dall'imposta di bollo.
In proposito, appare opportuno che il Governo confermi che la disposizione non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto costituisce mera rinuncia a nuove entrate.
In propositi, il Servizio del bilancio osserva che la copertura finanziaria dei contributi introdotti dalla disposizione è effettuata a valere su stanziamenti previsti a legislazione vigente per specifiche finalità. Pertanto l'introduzione di ulteriori finalità a valere sul plafond di risorse originariamente previsto rischia di rendere


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tali risorse inadeguate al complesso degli obiettivi che si intende perseguire.
L'articolo 4-bis, comma 1, estende i benefici previsti dai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9-bis del precedente articolo 4 ai soggetti privati ed alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre 2000 nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il successivo comma 2 stabilisce che per la concessione dei suddetti benefici si applichino le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 (che disciplina, tra l'altro, il limite dei danni indennizzabili). Ulteriori interventi urgenti in favore delle suddette zone sono previsti dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 4-bis, che dispongono l'erogazione di contributi di varia natura per imprese, titolari di diritti reali su beni immobili, professionisti ed organizzazioni di volontariato.
Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 4-bis si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000 (comma 6). Ricorda che l'ordinanza in questione ha reperito le risorse necessarie nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2000 recati dall'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) e mediante riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 142 del 1991.
Analogamente a quanto già osservato con riguardo all'articolo 4, anche con riferimento all'articolo 4-bis, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti, da parte del Governo, in ordine all'entità degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi urgenti ivi previsti ed alla congruità degli stanziamenti di cui alla citata ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000.
Ad avviso del Servizio del bilancio, è necessario, al fine di una valutazione della congruità delle risorse finanziarie rispetto agli oneri derivanti dalla norma, che il Governo integri la relazione tecnica fornendo almeno una stima dei danni e una quantificazione dei relativi oneri ed indicando, altresì, l'ammontare delle disponibilità di cui alla legge 35 del 1995 che vengono destinate dal comma 5 all'estinzione di precedenti mutui accesi in base alla legge stessa.
L'articolo 4-ter prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A., predisponga uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima.
Al riguardo, rileva che la citata disposizione non reca alcuna indicazione in ordine alla presumibile entità degli oneri finanziari connessi alla predisposizione del suddetto studio preliminare ed alle risorse utilizzabili per farvi fronte.
Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle conseguenze finanziarie della disposizione.
Anche per il Servizio del bilancio, appare necessario che il Governo provveda alla quantificazione dell'onere derivante dalla norma ed indichi la relativa copertura.
L'articolo 5 reca alcune disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre ed ottobre 2000. In particolare, viene previsto l'impiego di soggetti interessati al servizio militare residenti nelle suddette zone per le esigenze connesse alla realizzazione di interventi di emergenza e si dispone che per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provveda «tenendo conto della ricettività


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delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni» (comma 2).
Al riguardo, rileva che la disposizione - la cui formulazione non sembra, per altro, perspicua - sembra suscettibile di comportare oneri a carico dell'amministrazione della difesa e dei comuni interessati. Ravvisa, pertanto, l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine all'entità dei prevedibili oneri derivanti dalla sua applicazione ed alle risorse finanziarie utilizzabili per farvi fronte.
L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, dispone inoltre che - fatto salvo quanto previsto, in materia di rimessione in termini, dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto «Statuto del contribuente») - il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, adotti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, «misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000».
Al riguardo, segnala la necessità di acquisire elementi di informazione in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalle citate agevolazioni, al fine di poter valutare la congruità delle disponibilità previste dall'articolo 3, comma 5, della suddetta ordinanza.
Ricorda, altresì, che quest'ultima disposizione prevede che le province interessate contraggano mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscano le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 25 miliardi annui per l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede - come detto - a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142.
Tenuto conto che il suddetto finanziamento viene erogato agli enti attuatori per il tramite delle province interessate, appare necessario che il Governo chiarisca le concrete modalità attraverso le quali tali risorse possano essere utilizzate a copertura di agevolazioni di natura fiscale. Segnala altresì l'esigenza che il Governo precisi se l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge in esame comporti l'abrogazione del citato articolo 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081 del 12 settembre 2000.
In relazione all'articolo 5, il Servizio del bilancio osserva che sarebbe opportuno un chiarimento relativo al comma 4, così come modificato dal Senato, in particolare sull'introduzione di una clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dal comma che non prefigura tetti di spesa.
L'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria e dell'Emilia-Romagna danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
Anche con riferimento a tale disposizione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine all'entità dei prevedibili oneri derivanti dalla sua applicazione ed alle risorse finanziarie utilizzabili per farvi fronte.
Il comma 3 del medesimo articolo 5-bis dispone che, in conseguenza delle calamità idrogeologiche del mese di ottobre e novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n.488 del 1999 (per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali) è ulteriormente prorogato


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al 31 dicembre 2001. Al conseguente onere si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000.
Al riguardo, segnala che la disposizione non reca indicazioni in ordine all'entità degli oneri derivanti dalla sua applicazione. Appare quindi necessario, al fine di valutare la congruità delle modalità di copertura previste dalla norma, che il Governo fornisca elementi in ordine alla quantificazione dei suddetti oneri.
In relazione all'articolo 5-bis, anche il Servizio del bilancio osserva che la norma appare suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti.
L'articolo 6, comma 1, eleva a quattro anni il limite massimo di durata dell'incarico di componente della segreteria tecnica per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente (composta da venti esperti) prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998. Al conseguente onere, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
In proposito, rileva che la copertura prevista per il solo anno 2000 appare incongrua, in quanto dalla disposizione in esame discendono oneri permanenti a decorrere dal 2000.
Anche il Servizio del bilancio segnala che la norma non appare formulata correttamente, tanto da risultare sprovvista di copertura per il secondo e per il terzo anno. Pertanto essa dovrebbe essere integrata con il riferimento anche agli anni 2001 e 2002.
L'articolo 6-bis del decreto-legge reca misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, stabilendo che queste ultime possano procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
In proposito, il Servizio del bilancio osserva che la trasformazione del rapporto di lavoro potrebbe comportare l'assunzione di maggiori oneri conseguenti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Appare quindi necessario che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.
L'articolo 6-ter del decreto-legge autorizza le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che abbiano provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni), a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
Alla copertura dei conseguenti oneri finanziari, le suddette amministrazioni provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.
In proposito, segnala l'esigenza che il Governo proceda alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione e fornisca chiarimenti in ordine all'entità delle risorse disponibili.
Secondo il Servizio del bilancio, la norma appare sprovvista di copertura finanziaria. Essa utilizza le medesime risorse finalizzate ad assunzioni a tempo determinato, per la parte eventualmente ancora disponibile, per la trasformazione del rapporto di impiego in impiego a tempo indeterminato.
L'articolo 6-quater del decreto-legge stabilisce che i dati ambientali e territoriali


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di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio ed alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, siano acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al riguardo, attesa l'ampiezza e la genericità della disposizione, segnala la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'effettiva portata della disciplina ivi prevista, fornendo altresì elementi di valutazione che confermino la possibilità di assicurare la disponibilità generalizzata di dati ambientali e territoriali «senza oneri» per le numerose amministrazioni interessate.
L'articolo 6-quinquies del decreto-legge reca alcune modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1998). In particolare, la disposizione introduce alcune modifiche relative piani regionali di interventi per dissesti idrogeologici, ampliando i tipi di interventi da realizzare, consente ai comuni di sostituirsi ai consorzi inadempienti nell'esecuzione degli interventi ed attribuisce altresì alle regioni il potere di sostituirsi ai comuni inadempienti, nominando un commissario ad acta.
Al riguardo, rileva che la disposizione appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione copertura.
Il comma 1, lettera e), del medesimo articolo 6-quinquies dispone, infine, che, in via transitoria, i presidenti delle regioni - in qualità di funzionari delegati - possano anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.
In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie della disposizione.
Il Servizio del bilancio ritiene opportuno un chiarimento del Governo sugli oneri per regioni ed enti locali derivanti dall'estensione degli interventi di ripristino anche al recupero funzionale degli edifici, nonché sugli eventuali oneri derivanti dalla previsione di contributi in misura fissa in favore di enti religiosi indipendentemente dal reddito dichiarato.
L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge dispone che i contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, siano prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile (istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, come determinata dalla tabella C della legge n. 488 del 1999, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
Al riguardo, ribadisce quanto osservato con riferimento al precedente articolo 1, comma 7, in ordine alla capienza degli stanziamenti utilizzati, anche alla luce del disegno di legge finanziaria per il 2001 attualmente all'esame del Senato.
Il successivo comma 1-bis del medesimo articolo 7 prevede che l'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provveda, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto


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della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Il successivo comma 1-ter estende la proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al precedente comma 1, anche agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi di diverse disposizioni ivi espressamente richiamate.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla portata ed alle conseguenze finanziarie delle citate disposizioni e confermi l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al fine favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 la Calabria, l'articolo 7, comma 1-quater, dispone che tale regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile.
Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000.
In proposito, rileva la necessità che il Governo fornisca puntuali informazioni in ordine alla quantificazione del suddetto onere e confermi la presenza di disponibilità sufficienti per farvi fronte.
L'articolo 7, comma 1-quinquies autorizza la Regione siciliana - al fine di consentire una pluralità di interventi ed iniziative (previsione e prevenzione dei rischi, interventi di emergenza, funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni, organizzazione della protezione civile nella regione, la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile) - ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (recante interventi relativi al terremoto che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa nel 1990).
Anche con riferimento a tale disposizione, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri conseguenti alla suddetta autorizzazione.
L'articolo 7-bis reca ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione.
In particolare, il comma 2 dispone che il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.A. di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.691 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995), la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
Rileva, in proposito, che al 30 giugno 2000 sul suddetto fondo risultavano presenti disponibilità per 84,1 miliardi. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla congruità delle suddette risorse.
Del pari, segnala l'esigenza di chiarimenti in merito alle conseguenze finanziarie del comma 3 del medesimo articolo 7-bis. Tale disposizione prevede che, in via transitoria, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni), la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso


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il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale S.p.A., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
Il successivo comma 4 dispone che ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.
Secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 7-bis, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 130 del 1997 ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte. Ulteriori norme agevolative sono previste dai successivi commi 6, 7 e 8.
Sul complesso delle suddette disposizioni appare necessario che il Governo fornisca puntuali elementi di informazione e valutazione circa i conseguenti oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Il Servizio del bilancio ritiene necessario che il Governo indichi l'ammontare delle risorse disponibili di cui al decreto-legge n. 130 del 1997 che sono destinate dal comma 1 alla rilocalizzazione delle imprese e fornisca una stima, anche di larga massima delle risorse necessarie per la rinegoziazione a tasso agevolato (1,5 per cento) dei finanziamenti alle imprese di cui ai commi 4 e 5, precisando, anche di tal caso, quale sia l'ammontare le risorse a tal fine disponibili sul medesimo decreto-legge n. 130 del 1997. Il medesimo Servizio segnala inoltre che l'onere di 2 miliardi previsto dal comma 7 appare coperto con modalità sulla cui conformità alla vigente disciplina contabile appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo.
In linea generale, segnala conclusivamente l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione e di chiarimento in ordine alle numerose disposizioni introdotte nel testo del decreto-legge in occasione dell'esame del provvedimento presso il Senato che, ai fini della copertura dei relativi oneri, si avvalgono delle risorse individuate dalla più volte citata ordinanza n. 3081 del Ministro dell'interno del 12 settembre 2000. Poiché tali risorse sono state infatti originariamente preordinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'ordinanza medesima, appare necessario che il Governo chiarisca che il relativo perseguimento non risulti pregiudicato dall'esigenza di finanziare le ulteriori misure non contemplate nel testo originario del decreto-legge.

Il sottosegretario Santino PAGANO osserva che l'articolo 1, comma 7, prevede che, a decorrere dal 2003, il costo di funzionamento e gestione del programma di radar meteorologici è posto «a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Al riguardo, segnala che non sono stati emanati i decreti legislativi di attuazione previsti al comma 2 dello stesso articolo 111 e, di conseguenza, non sono state ancora individuate le risorse finanziarie destinate al funzionamento del predetto Servizio. Pertanto, tenuto anche conto della mancata quantificazione del relativo


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onere, esprime parere contrario sull'ultimo periodo del citato comma.
Con riferimento all'articolo 2, commi 4 e 8, segnala che tali disposizioni non sono correttamente coordinate. Il comma 4 prevede infatti, per le attività straordinarie di polizia idraulica, l'intervento di più soggetti (regioni, province, comuni ed altri uffici pubblici) raccordati dall'Autorità di bacino. Al comma 8 è invece previsto al medesimo fine il riparto tra le regioni, ad opera del Ministero dei lavori pubblici, di risorse iscritte nel bilancio dello stesso Ministero. Al riguardo, segnala pertanto l'opportunità di un coordinamento, sopprimendo, al citato comma 4, le seguenti parole: «, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8».
In relazione all'articolo 3-bis, comma 1, ritiene che il primo periodo della disposizione in esame vada integrato prevedendo l'obbligo di una previa diffida da adempiere. Rileva inoltre che l'ultimo periodo del citato comma, che prevede l'istituzione di un comitato, non quantifica la spesa necessaria e non è indica la relativa copertura finanziaria. La disposizione andrebbe, pertanto, integrata precisando che la sua applicazione deve avvenire senza oneri a carico dello Stato ovvero indicando la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.
Con riferimento all'articolo 4-ter, che prevede uno studio preliminare predisposto dal Ministero dei trasporti d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A., esprime pertanto il parere contrario del Governo sulla disposizione, tenuto conto che essa reca oneri non quantificati e non coperti.
L'articolo 6-bis prevede che le Autorità di bacino di rilievo nazionale possano trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 in rapporti a tempo indeterminato. In proposito, esprime il parere contrario del Governo, in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati né coperti ed appare altresì in contrasto con la normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.
L'articolo 6-ter autorizza le regioni a trasformare i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 61 del 1998 in contratti a tempo indeterminato. La copertura dei relativi oneri è posta a carico dei fondi previsti dalla legge n. 61 del 1998, «fin quanto disponibili». In proposito, osserva che la disposizione comporta una autorizzazione di spesa che potrebbe presentare problemi di copertura una volta esauriti i fondi di cui alla legge n. 61 del 1998. Conseguentemente, esprime l'avviso contrario del Governo sulla disposizione, in quanto non provvede alla quantificazione dei suddetti oneri ed alla relativa copertura finanziaria. Osserva, altresì, che la norma si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.
Si riserva conclusivamente di fornire chiarimenti in ordine agli ulteriori specifici profili problematici segnalati dal relatore.

Antonio BOCCIA, presidente, tenuto conto dell'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento di talune rilevanti questioni di ordine finanziario poste dal provvedimento, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.