Martedì 28 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Santino Pagano e per l'interno Aniello Di Nardo.
La seduta comincia alle 9.45.
Norme in materia di diritto d'asilo.
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BOCCIA, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, essendo iscritto il provvedimento in titolo all'ordine del giorno dell'Assemblea, osserva che il provvedimento - che trae origine da alcuni progetti di legge abbinati e reca norme in materia di diritto d'asilo - è stato approvato dal Senato il 5 novembre 1998. La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha successivamente apportato al testo alcune modifiche.
del servizio sanitario nazionale durante la fase di pre-esame, nonché il diritto dello stesso di effettuare telefonate in Italia ed all'estero con onere a carico del Ministero dell'interno e di essere accompagnato nei centri di accoglienza, sempre con oneri a carico dello Stato (comma 2); ulteriori obblighi di accoglienza ed assistenza da parte dei comuni, con successivo rimborso delle spese a carico del Ministero dell'Interno (commi 4, 5 e 6); l'utilizzo gratuito delle cure del servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di asilo, con oneri a carico del Ministero dell'Interno (comma 7).
Ministero dell'interno, anche in ordine ad unità previsionali di base relative ad altri Ministeri.
Il sottosegretario Santino PAGANO, nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore, osserva preliminarmente che, ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento, appare necessario procedere ad un più puntuale approfondimento dei profili di onerosità della disciplina proposta e, a questo scopo, segnala l'esigenza di richiedere la redazione, da parte del Ministero dell'interno, di una specifica relazione tecnica.
provviste di idonea copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il sottosegretario Aniello DI NARDO, con riferimento alla richiesta di informazioni formulata dal relatore in ordine alla effettiva consistenza dei potenziali beneficiari delle misure previste dal provvedimento, precisa che nei primi otto mesi dell'anno in corso il numero dei soggetti che hanno presentato richiesta di asilo ha raggiunto le 18.000 unità.
Guido POSSA (FI) osserva preliminarmente che la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento nella Commissione di merito è intervenuta durante l'intervallo dei lavori dell'Assemblea intercorrente tra l'approvazione del disegno di legge finanziaria e l'approvazione della nota di variazione al bilancio per il triennio 2001-2003. Al riguardo, ritiene che la procedura seguita sia stata anomala, tenuto conto del principio in virtù del quale le Commissioni non possono concludere l'esame in sede referente di provvedimenti onerosi durante la sessione di bilancio.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, tenuto conto delle valutazioni critiche espresse dal sottosegretario Pagano e degli orientamenti emersi nel corso della discussione, ritiene che il Comitato abbia a disposizione tre opzioni.
proposito, osserva peraltro che la relazione tecnica dovrebbe essere trasmessa in tempi rapidissimi, considerato che il provvedimento è all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di mercoledì 29 novembre 2000.
Guido POSSA (FI) osserva che il numero dei soggetti che annualmente presentano richiesta di asilo in Italia può ragionevolmente stimarsi, sulla base delle informazioni fornite nel corso della seduta odierna dal Sottosegretario Di Nardo, in circa 20 mila. Ipotizzando che il costo medio annuo dei benefici previsti dal provvedimento in esame sia di 5 milioni, ne conseguono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per circa 100 miliardi annui.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, alla luce degli orientamenti espressi nel corso della discussione, ritiene che sia opportuno procedere sollecitamente ad un approfondimento delle questioni attinenti alle conseguenze finanziarie del provvedimento in esame. In particolare, occorre procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina e verificare la possibilità effettiva di provvedere alla loro copertura ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno. Concorda altresì con quanto osservato dal deputato Possa circa la sostanziale inutilità di limitare i suddetti oneri attraverso l'introduzione di un apposito tetto di limite massimo di spesa, tenuto conto che il provvedimento attribuisce diritti soggettivi.
platea dei soggetti aventi diritto al riconoscimento dell'asilo ed in ordine agli oneri posti a carico dei comuni.
Il Comitato approva la proposta del relatore di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439, C. 5463, C. 5480 e C. 6018.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).
Uno dei testi abbinati - il disegno di legge A.S. 2425 - è corredato di relazione tecnica, nella quale si esclude che dal provvedimento possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Secondo tale relazione, infatti, la nuova disciplina del diritto di asilo «non prevede nuovi o ulteriori diritti e benefici a favore dei richiedenti asilo rispetto a quelli che vengono già in atto assicurati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati».
Dall'esame del provvedimento sembrano, tuttavia, emergere taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, in ordine ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Al riguardo, rileva, in primo luogo, che l'articolo 2, comma 2, sembra ampliare la platea di coloro che possono beneficiare del diritto di asilo, in quanto dispone che quest'ultimo è «esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato».
Al riguardo, ravvisa la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine all'effettiva consistenza del numero dei potenziali destinatari del suddetto beneficio ed ai prevedibili oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione.
Oneri aggiuntivi di natura amministrativa sembrano discendere anche dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, che potenzia la commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento, in ognuna delle tre sezioni, di un esperto a livello universitario di diritti civili ed umani. A tale esperto spetta, ai sensi del successivo comma 7, una indennità di presenza, la cui misura è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Al riguardo, tenuto conto che per le indennità da corrispondersi ai componenti della Commissione è iscritta in bilancio la somma di 650 milioni di lire per l'anno 2001 (inferiore di lire 72 milioni rispetto a quella corrispondente iscritta per l'esercizio 2000), appare opportuno che il Governo confermi la congruità del suddetto stanziamento anche alla luce dell'integrazione della composizione della Commissione con l'inserimento del citato esperto.
Sempre l'articolo 3, comma 4, prevede inoltre che una o più sezioni della commissione possano operare in sede locale, usufruendo dei servizi della prefettura competente.
Anche tale disposizione è suscettibile di produrre ulteriori costi amministrativi a carico della finanza pubblica, in ordine alla cui quantificazione e copertura appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Analogamente, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca le conseguenze finanziarie dei commi 6, 8 e 9 dell'articolo 3, che prevedono rispettivamente: la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di istituire ulteriori sezioni, qualora il consiglio di presidenza istituito nell'ambito della Commissione centrale ne rilevi motivatamente l'esigenza; l'affidamento alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno i compiti di segreteria della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo; il collocamento fuori ruolo, nelle amministrazioni di appartenenza, del presidente e di tutti i membri della Commissione centrale.
Al riguardo, anche il Servizio Bilancio osserva che l'articolo 3 appare suscettibile di recare maggiori oneri, considerato che la vigente Commissione centrale per i rifugiati viene sostituita da una nuova Commissione, incrementata nel numero dei componenti, con nuove attribuzioni e con l'ingresso di esperti qualificati.
Con riferimento all'articolo 4, comma 2, segnala che la disposizione sembra suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto prevede il diritto del soggetto che presenti domanda di asilo di ricevere «ogni assistenza utile» per l'espletamento della pratica, di disporre di «informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre» e di avvalersi della «assistenza di un avvocato di sua fiducia». Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimento all'articolo 6, comma 7, (che prevede l'obbligo di traduzione di taluni provvedimenti), all'articolo 7, comma 5 (che, nel riconoscere il diritto del richiedente l'asilo di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota, presuppone il ricorso all'assistenza di interpreti) ed all'articolo 8, comma 4 (che prevede l'obbligo di traduzione delle decisioni sulle domande di asilo).
Appare pertanto opportuno acquisire i chiarimenti del Governo in ordine alla quantificazione dei suddetti oneri ed alle risorse con cui si intende farvi fronte.
L'articolo 6, comma 2, nell'istituire e disciplinare la fase di pre-esame, prevede che competente allo svolgimento di tale procedura sia un delegato della commissione, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete.
Anche in relazione a tale disposizione appare necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di verificare l'entità dei costi amministrativi connessi all'impiego del suddetto personale ed allo svolgimento della prevista attività di interpretariato.
Segnala, altresì, che anche i commi 11 e 12 del medesimo articolo 6 appaiono suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura. Le citate disposizioni prevedono infatti: l'istituzione presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza di sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e cono ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza; in casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda, né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza, né il ricovero presso le apposite strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, la possibilità per il prefetto competente per territorio - se la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure di accoglienza e assistenza - provvedere alla realizzazione di strutture provvisorie di ricovero.
In proposito, ravvisa l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie delle disposizioni indicate.
Con riferimento all'articolo 6, comma 11, anche il Servizio Bilancio rileva la necessità che il Governo chiarisca se le risorse di mezzi e di personale attualmente previsti per i centri di permanenza temporanea e assistenza siano sufficienti a provvedere all'istituzione ed al funzionamento delle sezioni speciali introdotte dalla norma.
L'articolo 8, comma 6, dispone che il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predisponga programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo. Analogamente, il comma 8 dell'articolo 13 dispone che il medesimo Ministero possa predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
In proposito, rileva l'esigenza che i Governo chiarisca se la predisposizione dei suddetti programmi si traduca in una mera attività di coordinamento e pianificazione ovvero se essa comporti anche la concreta adozione di misure per il rimpatrio dei soggetti che non godano del diritto di asilo. In quest'ultima eventualità, le citate disposizioni sarebbero suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
L'articolo 10, comma 8, introduce uno speciale regime di esenzione fiscale per gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali inerenti il riconoscimento del diritto di asilo.
Al riguardo, rileva che la disposizione, qualora il Governo confermi che essa introduce un'agevolazione ulteriore rispetto alla disciplina vigente, appare suscettibile di determinare minori entrate tributarie per la finanza pubblica.
L'articolo 14 prevede alcune misure di carattere assistenziale in favore dei rifugiati. In particolare, vengono previsti: l'istituzione di punti di accoglienza provvisori e la possibilità di acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali per la prima accoglienza (comma 1); il diritto del rifugiato alle cure mediche a carico
Le citate disposizioni sembrano suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
In proposito il Servizio Bilancio rileva che le disposizioni che fissano i criteri per la localizzazione dei nuovi centri di accoglienza appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri qualora si determinasse la necessità di dislocare tali centri in località diverse o ulteriori rispetto a quelle in cui sono attualmente insediati. Sul punto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche con riferimento al complesso dei requisiti e delle prestazioni che la norma richiede per i centri in esame.
Anche l'articolo 16 sembra presentare profili di onerosità. In particolare: il comma 1 prevede il trasferimento ai comuni di «apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza»; il comma 2 dispone che i comuni eroghino ai rifugiati un contributo giornaliero di prima assistenza per 180 giorni; il comma 3 consente ai comuni di stipulare convenzioni (che non si esclude possano avere anche carattere oneroso) con organizzazioni non governative per progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati; il comma 6 prevede che le prefetture dispongano contributi per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie; il comma 7 pone i suddetti oneri a carico del Ministero dell'interno, presumibilmente a titolo di rimborso.
Al riguardo, segnala l'opportunità che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine alla quantificazione ed alle modalità di copertura dei suddetti oneri.
Anche il Servizio Bilancio osserva in proposito che, in mancanza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, dal regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinerà concretamente i programmi di accoglienza e assistenza in favore dei rifugiati, comprese le risorse finanziarie da trasferire ai comuni, potrebbero derivare ulteriori oneri, segnalando la necessità di una clausola di salvaguardia con cui si disponga che tali programmi siano finanziati senza ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Sempre il Servizio Bilancio rileva inoltre la necessità che il Governo chiarisca le modalità concrete mediante le quali saranno trasferite le risorse finanziarie agli enti locali, posto che, mentre l'articolo 14, comma 6, sembra prefigurare dei rimborsi spese analitici ai comuni, svincolati dalla previsione di qualsiasi tetto di spesa, l'articolo 16, comma 1 sembra invece far riferimento ad un ammontare di risorse predefinito, nell'ambito delle quali i comuni dovranno contenere i propri interventi.
L'articolo 18, recante le disposizioni di carattere finanziario, autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.
In proposito, osserva che a tale disposizione non può ovviamente riconnettersi valore di copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo. Essa appare piuttosto configurarsi quale autorizzazione legislativa alla variazione di stanziamenti di spesa già iscritti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, conseguente all'esigenza di dare corso sul piano contabile alle innovazioni legislative contenute dal provvedimento in esame.
La disposizione sembra fondarsi sull'assunto - enunciato espressamente nella citata relazione tecnica al disegno di legge A.S. 2425 - che per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento possano essere utilizzate risorse finanziarie già presenti nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'interno e che occorra esclusivamente modificare l'articolazione delle spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore dei destinatari (che al momento sono erogate in via diretta dal Ministero dell'interno e che, una volta approvato il disegno di legge in questione, verrebbero disposte dagli enti locali mediante assegnazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie occorrenti). Analogamente, risulterebbero già allocati sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli stanziamenti relativi al funzionamento della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo nonché alla costituzione ed alla gestione dei centri di accoglienza.
In effetti, dall'allegato tecnico allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2001 si evince che, nell'ambito della unità previsionale di base «immigrati, profughi, rifugiati», sono presenti alcuni capitoli specificamente o parzialmente rivolti agli oneri derivanti dall'assistenza per i rifugiati richiedenti l'asilo e che nell'ambito della unità previsionale di base «funzionamento», del centro di responsabilità «servizi civili», è presente un capitolo relativo alle commissioni preposte all'esame delle richieste dello status di rifugiato.
Appare, in ogni caso, necessario che il Governo confermi che le suddette risorse siano in grado di assicurare idonea copertura a tutti gli oneri recati dal provvedimento, ivi compresi quelli non espressamente quantificati e dei quali occorrerebbe comunque fornire una stima appropriata.
Ricorda, infine, che la Commissione bilancio del Senato, esaminato il provvedimento nelle sedute del 16 settembre 1997 e del 10 e 11 marzo 1998, ha espresso il proprio nulla osta sul testo del provvedimento, con un'unica osservazione riferita all'esigenza di riformulare tecnicamente la disposizione finanziaria, originariamente riferita ai capitoli e non alle unità previsionali di base. Nel corso dell'esame al Senato, il sottosegretario Cavazzuti ha peraltro precisato che dal provvedimento non deriverebbero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Anche il Servizio Bilancio osserva che la norma sembra ricondurre l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, relativi ai benefici connessi al riconoscimento del diritto di asilo nonché al funzionamento della Commissione centrale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, ribadendo per altro l'esigenza di un chiarimento del Governo sulla congruità di tali stanziamenti, sia perché essi sono stati nel complesso ridotti nel 2001 sia perché i benefici riconosciuti dal provvedimento in esame a valere su tali stanziamenti appaiono nel complesso maggiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento in esame comporti certamente oneri non quantificati a carico della finanza pubblica. Rileva altresì che la disciplina proposta presenta taluni profili contraddittori, poco chiari e, comunque, di problematica applicazione concreta. A titolo esemplificativo, osserva che non è chiaro quale sia la sede della Commissione prevista dall'articolo 3, né quale sia il numero esatto e la qualifica dei suoi componenti. Analogamente, occorrerebbe chiarire quale sia la sede del Consiglio di presidenza di cui al comma 10 del medesimo articolo 3.
Osserva, inoltre, che il provvedimento non reca alcuna disposizione di copertura in senso proprio, nel presupposto, espressamente enunciato nella relazione tecnica, che esso non abbia carattere oneroso.
Con riferimento all'articolo 18, sottolinea come tale disposizione nulla dice in ordine alla possibilità per il Ministro del tesoro di disporre variazioni compensative, oltre che con riferimento alle unità previsionali di base di pertinenza del
Osserva, infine, che la relazione tecnica appare, per taluni versi, carente, in quanto non contiene alcune informazioni essenziali, quali, ad esempio quelle inerenti l'esatto numero dei soggetti che annualmente presentano domanda di asilo.
In particolare, rileva che l'articolo 2, comma 2, estende il diritto di asilo anche alle persone stabilmente conviventi con il rifugiato che risulti legalmente separato o non coniugato. Tale disposizione amplia pertanto la platea dei beneficiari, estendendola anche a soggetti che non rientrano nella sfera familiare del rifugiato.
Con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 7, segnala che tali disposizioni sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto potenziano significativamente la struttura della commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo.
Anche i commi 11 e 12 dell'articolo 6 contengono disposizioni di carattere oneroso, in quanto prevedono l'istituzione di sezioni speciali presso i centri di permanenza, nonché, in casi eccezionali di notevole afflusso di richiedenti asilo, la realizzazione di strutture provvisorie di recupero da parte dei prefetti.
Per ciò che attiene all'articolo 10, comma 8, ricorda che tale disposizione prevede l'esenzione da ogni imposta per tutti gli atti concernenti provvedimenti giurisdizionali attivati nell'ambito delle richieste di diritto d'asilo. Tale disposizione potrebbe comportare minori entrate tributarie per il bilancio dello Stato, per la cui esatta quantificazione è necessario acquisire l'avviso del Ministero delle finanze.
Rileva inoltre che all'articolo 15, comma 5, è stato soppresso il rinvio all'articolo 14, comma 2, che limitava le misure di carattere sanitario ed assistenziale in favore dei rifugiati alle sole cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Viene in tal modo di fatto ampliata, in maniera notevole, la sfera di interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria, con la completa equiparazione del rifugiato al cittadino italiano.
Segnala inoltre la necessità che all'articolo 17, recante l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, venga introdotta una modifica volta ad escludere dall'abrogazione le disposizioni aventi carattere finanziario.
In relazione alle osservazioni formulate dal relatore con riferimento all'articolo 3, commi 8 e 9, ritiene che tali disposizioni - che prevedono che il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale venga messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del ministero dell'interno, mentre il presidente ed i funzionari della commissione vengano collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza - non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto, come indicato nella relazione tecnica, gli stanziamenti relativi al funzionamento della citata commissione sono già allocati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
In relazione all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, commi 2 e 7, all'articolo 7, comma 5, ed all'articolo 8, comma 4, precisa che tali disposizioni, riguardanti la prestazione di assistenza e la comunicazione di informazione nella stessa lingua del soggetto richiedente asilo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già
Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimento all'articolo 8, comma 6, ed all'articolo 13, comma 8 in materia di programmi e interventi per il rientro in patria degli stranieri ai quali il diritto d'asilo non sia stato riconosciuto ovvero sia cessato.
Per ciò che riguarda le misure di assistenza di cui agli articoli 14 e 16, ricorda che la relazione tecnica integrativa fornita dal ministero dell'interno precisava che gli eventuali aspetti finanziari derivanti dalle modifiche introdotte in sede di discussione parlamentare possono ritenersi compensati, tenuto conto dell'effettivo andamento della spesa ed elle economie conseguenti al mancato accesso a provvidenze alternative già previste dall'ordinamento per la medesima tipologia di beneficiari.
In relazione all'articolo 18 precisa infine che la disposizione, così come formulata, prevede l'utilizzo di risorse finanziarie già iscritte in bilancio e consente unicamente variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del ministero dell'interno.
Per ciò che attiene al merito del provvedimento, concorda con le osservazioni critiche formulate dal relatore. Segnala, in particolare, come l'articolo 18 non assicuri la necessaria copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina proposta in materia di riconoscimento del diritto d'asilo. Non ritiene infatti possibile che i numerosi adempimenti onerosi posti a carico di amministrazioni statali e di enti locali possano trovare sufficiente copertura nelle risorse già previste dal bilancio a legislazione vigente.
Osserva altresì che le disposizioni previste dal citato articolo 18 in materia di variazioni compensative di unità previsionali di base siano formulate in termini così ampi e generici da risultare, in concreto, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 468 del 1978.
Conclusivamente, concorda con le osservazioni formulate dal sottosegretario Pagano in ordine alla opportunità di acquisire una relazione tecnica da parte del Ministero dell'interno.
In primo luogo, si potrebbe esprimere un parere contrario sul provvedimento, considerato che quest'ultimo - così come confermato dal Ministero del tesoro - comporta oneri certi a carico della finanza pubblica, privi della necessaria quantificazione e copertura.
In alternativa, il Comitato potrebbe richiedere la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Ministero dell'interno al fine di acquisire le informazioni necessarie per poter valutare compiutamente le conseguenze finanziarie della disciplina proposta e la presenza delle risorse occorrenti alla copertura. In
Quale terza opzione, il Comitato potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento, formulando puntuali condizioni ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione. In particolare, una prima condizione dovrebbe essere diretta a assicurare che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, precisando che di eventuali violazioni di tale principio dovrebbero rispondere i responsabili del procedimento. Occorrerebbe altresì prevedere che agli oneri posti a carico dei comuni si faccia fronte con contributi a carico del Ministero dell'interno. Analogamente ritiene necessario precisare che gli oneri, stimabili in 150 milioni annui, connessi alla possibilità della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo di avvalersi di esperti esterni sono posti a carico degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno. Una identica forma di copertura dovrebbe essere prevista anche per gli oneri conseguenti alla sostituzione del personale del Ministero dell'interno collocato fuori ruolo. Nel caso in cui il personale collocato fuori ruolo appartenga invece ad altre amministrazioni, occorrerebbe prevedere che agli oneri conseguenti alla loro sostituzione si provvede mediante riduzione degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti di bilancio relativi alle amministrazioni di appartenenza.
Alla luce di tali considerazioni, invita i componenti del Comitato ad esprimersi sull'opzione che ritengono più opportuna.
Tenuto conto dell'entità di tali oneri, ribadisce l'impossibilità di provvedere alla loro copertura ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio. Sottolinea altresì che il provvedimento attribuisce diritti soggettivi, con riferimento ai quali non può pertanto prevedersi un limite di spesa.
Ritiene quindi necessario che agli oneri derivanti dal provvedimento si faccia fronte ricorrendo al fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978.
Necessitano altresì un ulteriore approfondimento le questioni inerenti la quantificazione e la copertura degli oneri connessi all'impiego degli esperti di cui al comma 10 dell'articolo 3, nonché alla sostituzione del personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
Analogamente dovrebbero essere fornite puntuali informazioni circa le conseguenze finanziarie dell'ampliamento della
Infine, con riferimento all'articolo 18, rileva che la copertura di nuovi oneri mediante il ricorso alle risorse già iscritte nel bilancio a legislazione vigente dovrebbe comportare una conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa che insistono sulle unità previsionali di base interessate.
Alla luce di tali considerazioni, propone di richiedere la predisposizione, in via d'urgenza, di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, fermo restando che - qualora la relazione tecnica non dovesse pervenire in tempo utile o non dovesse recare i chiarimenti richiesti - il Comitato non potrebbe che esprimere parere contrario sul provvedimento.