V Commissione - Resoconto di mercoledÏ 29 novembre 2000


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Santino Pagano e per l'interno Aniello Di Nardo.

La seduta comincia alle 8.40.

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato da ultimo il 28 novembre 2000.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U) relatore, ricorda che, nel corso della seduta del 28 novembre 2000, il Comitato, rilevata l'esistenza di taluni profili problematici riguardanti il provvedimento in esame, ha deliberato di richiedere la predisposizione, in via d'urgenza, di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Aniello DI NARDO informa di aver testé messo a disposizione del Comitato la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno.

Antonio BOCCIA, presidente, rileva che la relazione testé consegnata dal Sottosegretario Di Nardo - peraltro sprovvista


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del visto della Ragioneria generale del tesoro - stima in circa 95 miliardi di lire annue il maggiori fabbisogno finanziario occorrente per consentire l'effettiva applicazione del provvedimento. Segnala altresì che la citata relazione non individua specificamente le risorse utilizzabili per la copertura dei conseguenti oneri.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario, in sede di formulazione del parere del Comitato, prevedere specifiche condizioni, volte ad apportare le modificazioni testuali che consentano l'attuazione del provvedimento senza l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
A tal fine, ritiene, in primo luogo, che sia opportuno prevedere la limitazione della platea dei beneficiari del diritto di asilo di cui all'articolo 2, restringendola ai soli soggetti previsti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dalla convenzione di New York del 31 gennaio 1967.

Il Sottosegretario Aniello DI NARDO, con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente in relazione all'articolo 2, precisa che le fattispecie previste dal comma 1, lettera a), di tale articolo possono ritenersi sostanzialmente coincidenti con quelle contemplate dalle citate convenzioni di Ginevra e di New York. Ritiene pertanto che la disposizione non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Guido POSSA (FI), nel dissentire dalle osservazioni formulate dal Sottosegretario Di Nardo, ritiene che il comma 1, lettera a), estenda significativamente il numero dei soggetti aventi diritto al riconoscimento dell'asilo.

Rosanna MORONI (comunista), con riferimento all'articolo 2, precisa che le fattispecie ivi previste non possono ritenersi meramente ricognitive di quelle contemplate dalle convenzioni di New York e di Ginevra, in quanto tale disposizione è, al contrario, diretta proprio a consentire il riconoscimento del diritto d'asilo anche a soggetti attualmente non tutelati dalle citate convenzioni.
Segnala altresì che il prospettato ridimensionamento della platea di beneficiari del provvedimento si tradurrebbe in una sostanziale frustrazione degli obiettivi essenziali che il provvedimento in esame si propone di conseguire.

Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento all'articolo 3, comma 1, ritiene opportuno precisare che la Commissione ivi prevista ha sede presso il Ministero dell'interno. In relazione al comma 4 del medesimo articolo, rileva altresì l'esigenza di prevedere che i componenti della commissione centrale per il riconoscimento del diritto d'asilo elencati in tale disposizione sono aggiuntivi rispetto al presidente della commissione.
Sempre con riferimento alla medesima disposizione, ritiene necessario chiarire che gli esperti che vengono chiamati a far parte della citata commissione devono essere dipendenti pubblici.
Per ciò che attiene al comma 6 del medesimo articolo 3, segnala l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo espressamente che l'istituzione di ulteriori sezioni della commissione deve avvenire senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
In relazione al successivo comma 7, rileva l'esigenza di prevedere che ai componenti della commissione sia corrisposta, in luogo di una «indennità di presenza», una «indennità di funzione», nei limiti previsti dai vigenti contratti di settore.
Sempre con riferimento al medesimo comma, ritiene necessario precisare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per ciò che attiene il comma 9 dell'articolo 3, osserva che la disposizione è suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, conseguenti alla necessità di provvedere alla sostituzione del personale collocato in posizione di fuori ruolo. Al fine di evitare l'insorgere di tali oneri, segnala pertanto l'opportunità


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di prevedere che il presidente e gli altri componenti della commissione centrale siano collocati in posizione di comando o di distacco.
Rileva, altresì, che la disposizioni non pare formulata in termini tecnicamente corretti, in quanto qualifica la partecipazione alla citata commissione come una «carica» anziché come un mero «incarico».
In relazione all'articolo 3, comma 10, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, segnala l'esigenza di inserire una clausola che preveda che il Consiglio di presidenza debba operare nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
Con riferimento all'articolo 4, comma 2, osserva che il diritto del soggetto richiedente asilo di avvalersi di un avvocato di sua fiducia e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
Analogamente appare in grado di produrre oneri finanziari la previsione del diritto delle donne che presentino domanda di asilo di avvalersi di assistenza di personale femminile.
Segnala infine, in relazione al comma 8 del medesimo articolo 4, l'esigenza di precisare che il nucleo familiare cui fa riferimento l'ultimo periodo di tale disposizione è quello definito dall'articolo 2, comma 2.

Rosanna MORONI (comunista), con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente in ordine all'articolo 4, comma 2, precisa che l'obbligo di fornire informazioni in una lingua comprensibile al soggetto che richieda l'asilo può essere agevolmente assolto, con trascurabili oneri, attraverso l'impiego di moduli informativi prestampati redatti nelle diverse lingue.
Quanto all'assistenza legale, ritiene implicito che i costi dell'avvocato scelto dal rifugiato siano posti a carico di quest'ultimo.
Segnala infine che le donne costituiscono la parte numericamente più significativa tra quanti presentano domanda di asilo e ritiene pertanto opportuno mantenere inalterati gli ultimi due periodi dell'articolo 4 comma 2.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati con riferimento al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda i primi quattro articoli del provvedimento, osserva che alcuni emendamenti presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
In particolare, l'emendamento Bartolich 2.7, nel riformulare la parte finale del comma 2 dell'articolo 2, sembra diretto ad ampliare la platea dei soggetti cui può essere riconosciuto il diritto di asilo fino a ricomprendervi anche i figli minori coniugati (espressamente esclusi, invece, dall'attuale formulazione della disposizione emendata).
La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare, a carico della finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri sprovvisti della necessaria quantificazione e copertura.
L'emendamento Nardini 4.12 è volto a modificare l'articolo 4, comma 2, terzo periodo, del provvedimento in titolo, introducendo il principio secondo cui il soggetto che presenta domanda di asilo può sempre richiedere l'assistenza di persona che parli una lingua a lui comprensibile.
Dal confronto dell'emendamento con l'attuale formulazione della disposizione - che fa, invece, riferimento all'assistenza di persone che abbiano conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale - si evince come la suddetta proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (connessi alla necessità di assicurare la presenza di interpreti e traduttori anche in lingue poco diffuse), privi della necessaria quantificazione e copertura.

Antonio BOCCIA, presidente, avverte che, in relazione all'imminente ripresa dei lavori in Aula, occorre addivenire sollecitamente all'espressione del parere all'Assemblea sui profili di competenza del Comitato.


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Invita pertanto il relatore a formulare la propria proposta di parere, alla luce della discussione svoltasi con riferimento ai primi quattro articoli del provvedimento ed agli emendamenti ad essi riferiti.

Sergio CHIAMPARINO (DSU) relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Il Comitato,
premesso che:
in relazione al testo del provvedimento predisposto dalla Commissione Affari costituzionali ed attualmente all'esame dell'Assemblea, nel corso della seduta del 28 novembre 2000 il Comitato permanente per i pareri ha riscontrato l'esistenza di taluni significativi profili problematici dal punto di vista finanziario, in ordine ai quali ha deliberato di richiedere la predisposizione, in via d'urgenza, di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978;
nel corso della seduta odierna, convocata per le ore 8.30, il rappresentante del Governo ha messo a disposizione del Comitato una relazione informale, non verificata dal Ministero del tesoro, nella quale il maggior fabbisogno finanziario occorrente per l'applicazione del provvedimento, nel suo testo attuale, viene stimato in circa 95 miliardi di lire annue, senza per altro individuare specificamente le risorse utilizzabili per la relativa copertura;
alla luce della situazione testé indicata, è emersa la necessità di apportare modificazioni al testo del provvedimento tali da consentirne l'attuazione senza l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
il Comitato, stante l'imminente ripresa dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, si è trovato nella condizione di concludere l'esame dei soli primi quattro articoli del provvedimento e degli emendamenti ad essi riferiti;
esprime

1. SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b, sostituire le parole: "ad altre" con le seguenti: "gli sia impedito l'effettivo esercizio delle";
all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione";
all'articolo 3, comma 4, primo periodo, dopo la parola: "sezione" aggiungere le seguenti: "oltre al Presidente" e dopo la parola: "esperto" aggiungere le seguenti: "dipendente pubblico";
all'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
all'articolo 3, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "indennità di presenza" con le seguenti: "indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,";
all'articolo 3, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
all'articolo 3, comma 9, sostituire le parole: "fuori ruolo nelle" con le seguenti: "comando o distacco dalle" e sostituire le parole: "nella carica" con le seguenti: "nell'incarico";
all'articolo 3, comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministro dell'interno";


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all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "di ottenere" aggiungere le seguenti: "mediante appositi prestampati" e, dopo le parole: "l'assistenza" aggiungere le seguenti: "a proprie spese";
all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "necessario" con la seguente: "possibile";
all'articolo 4, comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: "possono avvalersi" con le seguenti: ",ove possibile, si avvalgono";
all'articolo 4, comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 2";

2. SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Bartolich 2.7 e Nardini 4.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati nè coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti agli articoli da 1 a 4».

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 14.20.

Riordino dei servizi pubblici locali.
C. 7042 Governo, approvato dal Senato e 5047.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe NIEDDA (PD-U) relatore, osserva che il provvedimento reca norme finalizzate alla liberalizzazione dei mercati nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale.
Il disegno di legge, approvato dal Senato e privo di relazione tecnica in quanto non determina oneri per il bilancio dello Stato, non contiene conseguentemente disposizioni di copertura. Si ricorda al riguardo che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso sul provvedimento in questione parere favorevole.
Il testo del provvedimento si caratterizza effettivamente per un contenuto essenzialmente ordinamentale, essendo volto a definire una nuova disciplina dei servizi pubblici locali ispirata a criteri di efficienza e di economicità, incentrati essenzialmente sui seguenti profili: a) attribuzione agli enti locali di compiti esclusivamente di organizzazione e di controllo dei servizi pubblici, con contestuale esclusione di compiti di gestione diretta; b) superamento del regime concessorio ed estensione generalizzata dello strumento dell'appalto di servizi; c) affidamento dei servizi pubblici esclusivamente a società di capitali o a società cooperative, con obbligo di trasformazione nelle forme societarie predette delle cosiddette «ex municipalizzate»; d) individuazione dei periodi massimi di affidamento secondo criteri differenziati in base al tipo di servizio; e) scelta dei soggetti di gestori dei servizi pubblici di rilevanza industriale esclusivamente mediante gara pubblica.
Dall'attuazione del provvedimento in esame dovrebbero pertanto derivare effetti positivi per la finanza pubblica connessi al più efficiente e razionale utilizzo delle risorse assegnate alle amministrazioni degli enti locali.


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Appare per altro opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'eventuale onerosità di talune disposizioni, le cui conseguenze finanziarie appaiono in verità in astratto piuttosto limitate e comunque tali da non incidere sul complessivo effetto positivo per la finanza pubblica che dovrebbe derivare dall'attuazione del provvedimento.
Si riferisce, in particolare: alle disposizioni che prevedono la nomina di commissari ad acta da parte delle regioni per ovviare all'inerzia delle amministrazioni locali nell'ambito di talune fattispecie (articolo 1, capoverso «Articolo 23», comma 3, con riferimento al tempestivo avvio delle procedure di gara in vista della scadenza dell'affidamento del servizio; articolo 2, comma 1, con riferimento all'adozione degli atti ed al compimento delle attività necessarie da parte degli enti locali per l'adeguamento alle disposizioni recate dal provvedimento; articolo 2, comma 17-bis, relativo all'affidamento di taluni servizi specificamente indicati al termine del periodo transitorio definito al precedente comma 17; alla disposizione che prevede che la commissione competente per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di taluni servizi (erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, distribuzione del gas naturale, gestione del ciclo dell'acqua, gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna) cui siano ammesse società controllate o partecipate dall'ente o dagli enti titolari del servizio siano composte, oltre che dal sindaco, anche da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e da un rappresentante della Consob (articolo 1, capoverso «Articolo 23», comma 1-bis).
Anche il Servizio Bilancio ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze sui bilanci degli enti locali di talune disposizioni, segnalando in particolare l'articolo 1, capoverso «Articolo 22», comma 6, ove si prevede che l'ente locale eroghi i servizi pubblici locali diversi da quelli imprenditoriali mediante la creazione di una istituzione; questa viene definita ente strumentale, cui l'ente locale conferisce il necessario capitale di dotazione, nonché trasferisce le risorse finanziarie; tali ultime risorse sono da computare tra i ricavi dell'istituzione medesima in sede di redazione di bilancio, per il quale peraltro sussiste il vincolo del pareggio.
Il medesimo Servizio segnala, altresì, l'articolo 1, capoverso «Articolo 22», comma 16, il quale, nel prevedere che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetti all'ente locale, consente tuttavia che per i servizi di carattere imprenditoriale tale proprietà possa essere conferita ad una società di capitali controllata dall'ente locale interessato. Tale conferimento può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali. A fronte di tale conferimento viene peraltro previsto che la società debba avere per oggetto sociale esclusivo l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. Inoltre, l'articolo 1, capoverso «Articolo 23», comma 9, dispone che tra i criteri da stabilirsi in ordine all'aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali siano ricompresi anche quelli attinenti alla valutazione, fra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente; tale piano deve prevedere, fra l'altro, il modello di organizzazione del lavoro su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare la concertazione con gli enti locali interessati. Sempre il Servizio del bilancio segnala l'articolo 2, commi 2 e 3, relativi alla trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono attualmente servizi pubblici locali. Le nuove disposizioni, oltre a consentire agli enti locali che non intendono partecipare alla società per azioni di ottenere la liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale, prevedono che l'ente titolare del servizio possa restare


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socio unico delle nuove società per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione in società per azioni e che per il medesimo periodo venga conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Le medesime disposizioni prevedono inoltre che in caso di trasformazione di aziende consortili la quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale venga determinata esclusivamente in base ai criteri di ripartizione del patrimonio previsti per la liquidazione dell'azienda consortile.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI precisa che dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in ordine alle disposizioni che prevedono la nomina di un commissario ad acta, osserva che i conseguenti oneri possono ritenersi posti a carico dell'ente inadempiente per principio di carattere generale.

Livio PROIETTI (AN) osserva che, in base alla normativa vigente, gli oneri derivanti dalla nomina dei commissari ad acta sono ordinariamente posti a carico dei soggetti che vengono sostituiti nello svolgimento dell'attività.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 1, capoverso «Articolo 22», comma 6, precisa che la disposizione non determina alcuno squilibrio di bilancio, tenuto conto che la disciplina ivi prevista determina, al contrario, effetti virtuosi dal punto di vista finanziario.
In relazione all'articolo 1, capoverso «Articolo 22», comma 16, precisa che la costituzione di società per l'amministrazione delle reti - consistendo in un intervento di razionalizzazione - consente di conseguire risparmi di spesa.
Per ciò che attiene alla gestione del personale, osserva che la disciplina prevista - che non modifica l'attuale regime degli ammortizzatori sociali e non comporta oneri a carico della finanza pubblica - rappresenta una soluzione soddisfacente, in quanto fornisce adeguate garanzie ai lavoratori interessati senza tuttavia introdurre disincentivi all'investimento privato.

Guido POSSA (FI) ritiene che l'affidamento alle società previste dal provvedimento di beni di investimento di cui non si trasferisce contestualmente la proprietà potrebbe determinare effetti distorsivi delle decisioni imprenditoriali.

Livio PROIETTI (AN), con riferimento al regime transitorio previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 - che consentono ai comuni di continuare a detenere per un biennio la totalità del capitale sociale delle società ivi previste - osserva che, per effetto di tale disposizione, i patrimoni comunali potrebbero essere esposti ad azioni promosse dai creditori della società ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile, in materia di responsabilità del socio unico di società per azioni. Invita pertanto il relatore a prevedere, nella propria proposta di parere, una specifica osservazione con cui si inviti la Commissione di merito a valutare la possibilità di continuare ad applicare, durante il suddetto periodo transitorio, la normativa in materia di contabilità pubblica, ivi incluse le disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori in materia di obbligo di pareggio del bilancio.

Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

«SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento al regime transitorio previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che consente ai comuni di continuare a detenere per un biennio la totalità del capitale


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sociale delle società ivi previste, valuti la Commissione la possibilità che, per effetto di tali disposizioni, i patrimoni comunali siano esposti ad azioni promosse dai creditori della società ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile, in materia di responsabilità del socio unico di società per azioni, e, conseguentemente, consideri l'opportunità di inserire un'apposita disposizione che preveda l'applicazione a tale fattispecie della normativa in materia di contabilità pubblica, ivi incluse le disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori in materia di obbligo di pareggio del bilancio».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Augusto FANTOZZI, presidente, segnala che, nel corso delle ultime settimane, sono pervenute numerose richieste di parere da parte delle Commissioni di merito, le quali, in molti casi, invitano la Commissione bilancio ad esprimersi con ogni possibile sollecitudine.
Al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una razionale ed efficiente programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno individuare obiettivi ed univoci criteri di priorità nella scelta dei provvedimenti da esaminare.
Si riserva in proposito di formulare un'apposita proposta nel corso dell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per la giornata di giovedì 30 novembre 2000.

La seduta termina alle 14.50.

ESAME, AI SENSI DELL'ART. 96-TER DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro delle comunicazioni.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame e conclusione).

Giovanni DI FONZO, relatore, osserva che lo schema di regolamento, assegnato alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, reca disposizioni relative all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero delle comunicazioni ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.
Gli articoli 1 e 2 recano l'elenco delle definizioni e degli uffici di diretta collaborazione, le cui specifiche funzioni sono disciplinate nei successivi articoli da 3 a 9. In particolare, l'articolo 3, comma 1, nel disciplinare l'ufficio di Gabinetto, dispone che il capo di tale ufficio possa essere nominato anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Analogamente, l'articolo 5, riguardante organizzazione e competenze del servizio di controllo interno, dispone (comma 3) che la direzione del servizio sia affidata ad un collegio di tre membri, incluso il presidente, scelti tra dirigenti e tra esperti particolarmente qualificati anche estranei alla pubblica amministrazione. Infine, anche l'articolo 6, comma 1, (concernente il Capo dell'ufficio stampa), l'articolo 7, comma 2, (riguardante il Capo della segreteria del Ministro ed il segretario particolare del Ministro) e l'articolo 9, comma 3 (con riferimento al Capo della segreteria del sottosegretario di Stato) consentono l'impiego di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine


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all'entità degli oneri aggiuntivi conseguenti dalle citate disposizioni e confermi la possibilità di far fronte ad essi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'articolo 8, comma 1, primo periodo, determina in 92 unità (di cui non più di tredici aventi qualifica dirigenziale) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione delle posizioni dei responsabili egli uffici (comma 3) e del personale della segreteria del sottosegretario (articolo 9, comma 2). Il secondo periodo del citato articolo 8, comma 1, consente l'utilizzo anche di dipendenti del Ministero delle comunicazioni e di altri dipendenti pubblici ovvero, nel limite del 20 per cento del suddetto contingente, di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti, anche con incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi di poter far fronte agli oneri derivanti dalle suddette collaborazioni nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'articolo 10 reca disposizioni concernenti il trattamento economico. Al riguardo, segnala che la citata disposizione non sembra recare la necessaria indicazione degli specifici limiti finanziari e dei criteri di valutazione sostanziale che devono essere adottati ai fini della determinazione degli emolumenti e delle indennità ivi previste. In particolare, rileva la sostanziale genericità del comma 5, che rinvia, senza ulteriori specificazioni, ad un successivo decreto del Ministro del tesoro.
Appare altresì opportuno, ai fini della verifica della effettiva neutralità finanziaria della disposizione, che il Governo fornisca più puntuali elementi di valutazione in ordine agli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina in materia di trattamento economico prevista dal citato articolo 10.
L'articolo 11, comma 3, prevede che ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provveda la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero delle comunicazioni, assegnando ai suddetti uffici una quota di personale non superiore al 10 per cento delle unità addette alla direzione medesima.
Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo confermi che agli oneri aggiuntivi connessi alla attribuzione dei suddetti compiti alla direzione per gli affari generali e del personale si possa far fronte ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il Servizio del bilancio segnala la necessità, in considerazione dell'ampio riordino degli uffici in esame e dell'assenza di specifiche indicazioni circa i possibili effetti finanziari, di introdurre nel testo del regolamento una norma di salvaguardia che preveda espressamente una clausola di invarianza della spesa.
Tale norma - che del resto sembra dovuta anche in relazione al principio di invarianza degli oneri posto per le riorganizzazioni dei Ministeri dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - risulta opportuna anche in quanto la neutralità finanziaria delle norme attributive dei trattamenti economici non appare del tutto certa, sia per i vari meccanismi di tale attribuzione sia per la consistenza numerica non esigua del personale, potendone derivare, quindi, maggiori oneri rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, nel sottolineare che lo schema di regolamento non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, segnala che il Governo è disponibile a prendere in considerazione un eventuale invito della Commissione ad inserire nel provvedimento, in relazione alle disposizioni specificamente indicate dal relatore, idonee clausole di salvaguardia finanziaria.

Guido POSSA (FI) sottolinea come la emanazione dello schema di regolamento nell'imminenza dell'attuazione della riforma dei ministeri prevista dal decreto


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legislativo n. 300 del 1999 (recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) non sia condivisibile sotto il profilo della razionalità dell'intervento e costituisca un significativa anomalia.
Invita pertanto il relatore a tenere conto di tale osservazione in sede di formulazione della propria proposta.

Giovanni DI FONZO, relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, lo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni;
rilevata l'opportunità che, per il futuro, il testo di provvedimenti di contenuto analogo a quello in esame sia adeguatamente coordinato con l'ormai imminente attuazione della riforma dei ministeri prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sia introdotta nel testo del provvedimento un'apposita disposizione che preveda espressamente che dall'attuazione del medesimo non debbono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Santino Pagano e per l'interno Aniello Di Nardo.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame e rinvio).

La Commissione procede al riesame del provvedimento in titolo.

Antonio BOCCIA, presidente, avverte che nel corso della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è stato rinviato alla seduta di martedì 5 dicembre 2000, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia, anche alla luce del parere formulato dal Comitato nel corso della riunione di questa mattina. Tenuto conto che il Comitato si era trovato nella necessità di dover concludere l'esame dei soli primi quattro articoli del provvedimento e degli emendamenti ad essi riferiti, ritiene opportuno procedere ad un suo nuovo esame complessivo, onde pervenire ad una compiuta valutazione delle implicazioni finanziarie recate dal medesimo.

Rosanna MORONI (comunista) segnala che, secondo le informazioni in suo possesso, il Governo starebbe valutando la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla quota di otto per mille derivante dal gettito dell'IRPEF di competenza statale per far fronte agli oneri conseguenti dall'applicazione della nuova disciplina proposta.

Antonio BOCCIA, presidente, nel procedere all'esame delle singole disposizioni, osserva che, mentre l'articolo 5 non presenta particolari profili problematici dal


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punto di vista finanziario, l'articolo 6 necessita di alcune modifiche, al fine di garantire che non insorgano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, ritiene necessario precisare che il termine di due giorni previsto dal comma 2 del citato articolo 6 ha carattere perentorio, tenuto conto che il protrarsi del pre-esame oltre tale termine comporterebbe un aumento dei costi connessi all'assistenza che deve essere assicurata al soggetto durante tale fase procedurale.
Sempre al fine di escludere nuovi oneri a carico della finanza pubblica, segnala l'opportunità di chiarire che il delegato della Commissione centrale competente allo svolgimento del pre-esame deve essere un componente della Commissione stessa.
In relazione all'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 6, osserva come la previsione secondo la quale «il funzionario di polizia avvia immediatamente il richiedente asilo alla questura più vicina» si presti ad interpretazioni equivoche. Non è infatti chiaro se la polizia di Stato debba provvedere ad accompagnare il richiedente asilo ovvero se quest'ultimo possa raggiungere la questura più vicina in maniera autonoma. Tenuto conto della rilevanza anche finanziaria della questione, segnala l'opportunità di sostituire la parola: «avvia» con le seguenti: «dispone l'accompagnamento».
In relazione al comma 4 del medesimo articolo 6, osserva che la disposizione, nel prescrivere l'obbligo di sentire, ove necessario, un membro del Consiglio di presidenza della Commissione centrale, introduce elementi di complessità procedurale tali da determinare complicazioni burocratiche e conseguenti oneri finanziari. Suggerisce pertanto di modificare la formulazione della norma, prevedendo che la consultazione del membro del Consiglio di presidenza avvenga nei soli casi in cui essa sia agevolmente realizzabile.
Sempre con riferimento all'articolo 6, ritiene opportuno inserire, al comma 4, una ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di asilo, riguardante il caso in cui l'interessato non si sia tempestivamente presentato al posto di frontiera.
Quanto ai presupposti di ammissibilità e fondatezza della domanda di asilo, osserva che potrebbe in concreto dimostrarsi di difficile attuazione la previsione in virtù della quale, nelle quarantotto ore della fase di pre-esame, occorre verificare che sussistano le condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 6. Suggerisce pertanto di prevedere che la suddetta verifica avvenga sulla base di evidenze documentali.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, con riferimento alle valutazioni espresse dal presidente in ordine al comma 6 dell'articolo 6, osserva che in molti casi potrebbe risultare problematico produrre evidenze documentali di eventi o situazioni - quali l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza, il pericolo di un pregiudizio per la vita o la libertà personale, il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ed altre analoghe situazioni - difficilmente documentabili.
Più in generale, osserva che il provvedimento sembra introdurre, sotto il profilo amministrativo-gestionale, ulteriori elementi di complessità nella già complessa disciplina vigente in materia di immigrazione.

Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 6, osserva che la procedura ivi prevista appare caratterizzata da numerose incongruenze e contraddizioni. Ritiene pertanto necessaria una riformulazione delle suddette disposizioni, volta a razionalizzare l'iter procedurale ivi disciplinato.
In particolare, segnala l'opportunità di prevedere che i provvedimenti di cui al citato comma 7 debbano essere consegnati immediatamente all'interessato e possano essere impugnati nelle successive ventiquattro ore.
Quanto alle modalità di impugnazione, quest'ultima dovrebbe avvenire mediante consegna di un ricorso al funzionario di frontiera o a quello di questura, il quale


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dovrebbe trasmetterlo immediatamente al giudice di tribunale in funzione monocratica secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il giudice nel procedimento di convalida dovrebbe valutare anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento, si procederebbe al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo.
Occorrerebbe altresì prevedere che, qualora il giudice non convalidi il provvedimento, si proceda al trattenimento del richiedente asilo presso la più vicina sezione speciale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11 dell'articolo 6.
La domanda del richiedente asilo, unitamente al provvedimento del giudice, dovrebbe essere trasmessa alla Commissione centrale per il suo esame.

Guido POSSA (FI), con riferimento all'ipotesi di riformulazione dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 6 avanzata dal presidente, manifesta perplessità circa l'opportunità che il Comitato intervenga su profili di merito che sembrano attenere specificamente alla competenza delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento al comma 9 dell'articolo 6, ritiene che la disposizione, consentendo un indefinito protrarsi della fase di pre-esame, potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica, connessi all'assistenza che deve essere assicurata al richiedente asilo nel corso di tale fase procedurale. Segnala pertanto l'opportunità di sopprimere integralmente la citata disposizione.

Guido POSSA (FI), in relazione alle osservazioni formulate dal presidente, dichiara la propria contrarietà alla soppressione del comma 9 dell'articolo 6, tenuto conto che un simile intervento inciderebbe su profili di merito, che a suo avviso esulano dalla competenza del Comitato pareri.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, concorda con le valutazioni espresse dal collega Possa.

Antonio BOCCIA, presidente, tenuto conto della valutazione espressa dal deputato Possa, osserva che, in luogo della soppressione del comma 9 dell'articolo 6, si potrebbe formulare una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere che l'ulteriore durata della fase di pre-esame derivante dall'applicazione del citato comma non deve comunque superare i tre giorni. In alternativa, ritiene si possa formulare una osservazione di contenuto meno vincolante, contenente l'invito a prevedere un limite massimo di durata delle eventuali proroghe della fase di pre-esame, nonché la quantificazione e la copertura dei conseguenti oneri.

Guido POSSA (FI), con riferimento alla nuova ipotesi formulata dal presidente, ribadisce la propria contrarietà ad intervenire in una materia di esclusiva competenza della Commissione di merito.
Osserva altresì che, qualora il provvedimento comporti oneri non quantificati né coperti, anziché procedere alla sua radicale riformulazione, sarebbe più opportuno esprimere su di esso parere contrario.

Il sottosegretario Santino PAGANO avverte di avere testé ricevuto dalla Ragioneria generale dello Stato una nota di verifica della relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in esame da parte del Ministero dell'interno.

Antonio BOCCIA, presidente, rileva che dalla nota della Ragioneria generale dello Stato testé messa a disposizione del Comitato dal sottosegretario Pagano emergono circostanziati dubbi in ordine alla quantificazione ed alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.
In particolare, nella citata nota, si afferma che, «a fronte di un maggiore onere quantificato nella predetta relazione tecnica del Ministero dell'interno in complessivi


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95 miliardi di lire su base annua, come maggiore fabbisogno finanziario per l'applicazione del provvedimento, non risultano disponibilità finanziarie da destinare alla copertura dei medesimi. In tale situazione, per quanto di competenza, il provvedimento in esame non può avere ulteriore corso».
Alla luce di tali valutazioni, propone di sospendere l'esame del provvedimento e di informare la Commissione di merito mediante apposita nota delle significative novità sopravvenute, onde consentirle di adottare le iniziative più idonee per il più proficuo prosieguo dei lavori.

Il Comitato concorda.

Antonio BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.