V Commissione - Resoconto di mercoledÏ 6 dicembre 2000


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 8.20.

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381-A, Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito del riesame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni - Parere su emendamenti).

Il Comitato prosegue il riesame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento all'articolo 4, segnala l'esigenza di valutare la coerenza della disposizione ivi prevista con la prescrizione che non consente al richiedente asilo di circolare sul


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territorio nazionale prima della presentazione della domanda di asilo. Rileva inoltre, in relazione al comma 3 del medesimo articolo, l'opportunità di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione a soggiornare anche nel caso di presentazione della domanda presso la questura del luogo di dimora.
In relazione all'articolo 6, comma 2, ritiene che il riferimento ivi previsto al delegato della Commissione centrale possa ingenerare equivoci, tenuto conto che il comma 11 dell'articolo 3 prevede che il Consiglio di Presidenza attribuisca la delega per lo svolgimento del pre-esame ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che le valutazioni formulate dal Presidente sembrano attenere a profili di merito estranei alla competenza del Comitato, che è chiamato a pronunciarsi essenzialmente sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e sulla idoneità della relativa copertura.

Antonio BOCCIA, presidente, in relazione alle osservazioni del sottosegretario Solaroli, precisa che, in assenza di una chiara formulazione dell'articolo 6, comma 2, tale disposizione potrebbe interpretarsi nel senso che il delegato ivi previsto possa essere anche estraneo alla pubblica amministrazione, con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato connessi alla corresponsione a tale soggetto di indennità ed emolumenti.
Con riferimento al comma 4 dell'articolo 6, segnala l'opportunità di prevedere, tra i casi di inammissibilità della domanda di asilo, anche l'ipotesi della non immediata presentazione del richiedente presso il posto di frontiera o, ad ingresso avvenuto, presso la questura.
Per ciò che concerne l'articolo 5, comma 8, osserva che la previsione di sezioni speciali nei centri di permanenza temporanea ed assistenza è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Segnala pertanto l'esigenza di riformulare la disposizione sostituendo la previsione delle suddette sezioni speciali con un riferimento generico ai centri di permanenza temporanea ed assistenza. Conseguentemente, andrebbe eliminato dal testo del provvedimento ogni ulteriore riferimento alle citate sezioni.
In relazione al successivo comma 12, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo che siano assicurate, presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza, condizioni speciali per i richiedenti asilo e i loro familiari, con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per assicurare tali condizioni speciali andrebbero definite dal decreto ministeriale previsto al secondo periodo del medesimo comma.
In relazione all'articolo 7, rileva l'esigenza di rendere eventuale l'audizione prevista dal comma 2, tenuto conto che l'obbligatorietà di tale fase procedurale, oltre a comportare oneri tutt'altro che trascurabili per il bilancio dello Stato, potrebbe di fatto vanificare la concreta applicazione della nuova disciplina proposta.

Guido POSSA (FI), in relazione all'articolo 8, comma 3, segnala che il termine ivi previsto risulta privo di significato qualora il richiedente asilo non abbia richiesto l'audizione da parte della Commissione centrale. Invita pertanto il relatore a formulare, nella proposta di parere, una specifica osservazione al riguardo.

Antonio BOCCIA, presidente, in relazione alla disciplina dei ricorsi prevista dall'articolo 10 ed alla tempistica di cui all'articolo 8, comma 5, segnala l'esigenza di una più attenta valutazione della congruità della durata dei termini ivi previsti.
Con riferimento all'articolo 14, comma 1, ritiene sia opportuno sopprimere il riferimento alla «istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati», sostituendolo con un rinvio a forme di speciale accoglienza da attuarsi all'interno dei centri attualmente esistenti.

Guido POSSA (FI) ritiene che la proposta formulata dal Presidente con riferimento


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all'articolo 14 esuli dalla competenza specifica del Comitato ed investa profili rimessi alla valutazione della Commissione di merito. Osserva, in particolare, che esistono esigenze di sicurezza e di protezione dei richiedenti asilo che giustificano l'istituzione di separati punti di accoglienza provvisori. Dichiara pertanto la propria contrarietà alla proposta di riformulazione dell'articolo 14, comma 1.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, nel concordare con le osservazioni del deputato Possa, osserva che il Ministero del tesoro verrebbe per tale via chiamato a valutare profili di competenza del Ministero dell'interno, sui quali non è ovviamente legittimato ad esprimersi.

Sergio CHIAMPARINO, relatore, segnala che già di fatto si dà corso a forme di accoglienza e assistenza differenziata per gli stranieri che presentino domande di asilo nel nostro Paese.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, ad integrazione di quanto osservato dal deputato Chiamparino, osserva che il Comitato - qualora ritenga che l'articolo 14, comma 1, determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sprovvisti della necessaria copertura - potrà, nel proprio parere, prevedere una specifica condizione soppressiva di tale disposizione. Ritiene che sarebbe invece improprio prevedere una condizione volta alla radicale riformulazione della norma, tenuto conto che una simile iniziativa potrebbe, nel caso di specie, esulare dalla competenza del Comitato.

Guido POSSA (FI) concorda con le valutazioni espresse dal sottosegretario Solaroli.

Antonio BOCCIA, presidente, precisa che le proposte da lui formulate erano dirette a risolvere, con spirito di costruttiva collaborazione nei confronti dell'Assemblea e della Commissione di merito, i delicati profili problematici che il provvedimento presenta da un punto di vista finanziario. L'alternativa a tale modo di affrontare la questione è costituita dall'espressione di un parere contrario ovvero di un parere favorevole con condizioni che si limitino a prevedere la soppressione delle disposizioni onerose sprovviste di copertura, senza tuttavia fornire alcuna utile indicazione in ordine ai possibili rimedi.

Sergio CHIAMPARINO, relatore, nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Presidente al fine di porre rimedio ai profili problematici del provvedimento, osserva che quest'ultimo, nonostante gli utili correttivi suggeriti, sembra comunque suscettibile di determinare oneri finanziari sprovvisti di idonea copertura.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento all'articolo 14, ritiene che l'istituzione di punti di accoglienza provvisori non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo costo è compensato da risparmi di spesa relativi all'assistenza attualmente prestata agli stranieri che richiedano asilo.

Guido POSSA (FI) manifesta perplessità circa le valutazioni espresse dal sottosegretario Solaroli, tenuto conto che l'articolo 14, comma 1, prevede, tra l'altro, anche l'acquisizione «a titolo oneroso» di locali da utilizzare per l'accoglienza.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in relazione alle osservazioni del deputato Possa, ribadisce che l'articolo 14, comma 1, non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie per gli adempimenti ivi previsti sono già attualmente presenti in bilancio.

Guido POSSA (FI), alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Solaroli, ritiene opportuno formulare, nel parere del Comitato, una espressa condizione, volta a precisare che all'applicazione dell'articolo 14, comma 1, si provvede nell'ambito


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delle ordinarie dotazioni di bilancio.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento all'articolo 15, comma 5, segnala la necessità di ripristinare il testo della disposizione approvato dal Senato, tenuto conto che il testo approvato dalla Commissione di merito è suscettibile di determinare significativi oneri finanziari, privi della necessaria copertura.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, ritiene che sarebbe incongruo, in linea di principio, prevedere per i titolari del diritto di asilo le stesse limitazioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, nonché di assistenza sanitaria previste dall'articolo 14, comma 2, in favore dei richiedenti asilo.
Pur condividendo le osservazioni formulate dal sottosegretario Solaroli circa l'onerosità dell'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 5, si dichiara pertanto contrario al ripristino del testo della disposizione approvato dal Senato.

Guido POSSA (FI) concorda con le valutazioni espresse dal collega Chiamparino.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, preso atto dell'orientamento emerso nel corso della discussione, si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo 15, comma 5, nel testo modificato dalla Commissione.

Guido POSSA (FI) precisa che, pur essendo, nel merito, favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 15, comma 5, ritiene che tale disposizione sia suscettibile di determinare oneri finanziari, sprovvisti della necessaria copertura.

Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento alle osservazioni del deputato Possa, segnala l'esigenza di una riformulazione della disposizione finanziaria recata dall'articolo 18. In particolare, occorrerebbe chiarire in maniera esplicita che dall'applicazione del provvedimento non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Guido POSSA (FI), in relazione all'osservazione formulata dal Presidente sulla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che quest'ultimo attribuisce ai soggetti richiedenti asilo specifici diritti soggettivi, che non possono pertanto essere compressi dalla eventuale insufficienza di risorse finanziarie.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI ricorda che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, le disposizioni che determinano i maggiori oneri sono quella concernente l'attività di assistenza prestata dagli enti locali in favore dei soggetti richiedenti asilo, nonché la previsione delle sezioni speciali di accoglienza di cui al comma 12 dell'articolo 6. Una volta apportati i necessari correttivi alle suddette disposizioni, ritiene che possano ritenersi in larga misura superate le riserve formulate in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Antonio BOCCIA, presidente, segnala che la disposizione riguardante gli enti locali ricordata dal sottosegretario Solaroli è riportata all'articolo 14, comma 4.
In proposito rileva che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, la norma sarebbe priva di copertura limitatamente all'assistenza prestata dai comuni per periodi eccedenti i 45 giorni.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che, per ovviare ai profili di onerosità connessi all'applicazione dell'articolo 14, comma 4, si potrebbe formulare una condizione che preveda alternativamente la limitazione a 45 giorni del diritto di assistenza da parte del comune ovvero la riduzione a 45 giorni del termine di sei mesi previsto dall'articolo 7, comma 11.

Antonio BOCCIA, presidente, osserva che la modifica dell'articolo 7, comma 11,


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suggerita dal sottosegretario Solaroli costituirebbe una indebita intromissione del Comitato in profili di esclusiva competenza della Commissione di merito.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, rileva che esiste una incongruenza tra la durata complessiva del procedimento per il riconoscimento del diritto di asilo e la durata massima dell'assistenza riconosciuta dall'articolo 14, comma 4. Ritiene pertanto opportuno segnalare l'esigenza di un coordinamento tra le due discipline, segnala che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti presentati con riferimento al disegno di legge in titolo.
Per quanto riguarda i profili di competenza del Comitato, ricorda che nella riunione del 29 novembre 2000 il Comitato ha esaminato esclusivamente gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1 riferiti ai primi quattro articoli del provvedimento.
L'emendamento Saraceni 6.8 prevede tra l'altro che, in caso di esito negativo dell'esame della richiesta di asilo, i relativi provvedimenti siano adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta.
Al riguardo, rileva che la proposta emendativa, prescrivendo la traduzione di ciascun provvedimento negativo, è suscettibile di determinare, a carico della finanza pubblica, nuovi oneri non quantificati né coperti. Analoghe considerazioni possono formularsi anche con riferimenti agli emendamenti Moroni 6.14 e 6.15, che prevedono anch'essi obblighi di traduzione di atti ufficiali inerenti la procedura di riconoscimento del diritto di asilo.
L'emendamento Nardini 6.30, nel prevedere che il pre-esame della domanda di asilo debba concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, dispone che, qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, questo si intenda concluso con esito positivo e al richiedente asilo sia consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.
Tale disciplina - in assenza di una idonea struttura amministrativa che consenta di evadere tempestivamente tutte le richieste di asilo presentate - potrebbe, di fatto, determinare un aumento del numero di casi in cui verrà riconosciuto il diritto di asilo, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si segnala, pertanto, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in proposito.
L'emendamento Moroni 7.1 è volto ad introdurre una disposizione in virtù della quale - nei casi in cui la Commissione di cui all'articolo 3 nomini un interprete - quest'ultimo deve essere scelto tra persone qualificate e, nei casi in cui, per gli eventi vissuti o per l'origine culturale, la donna richiedente asilo o la persona che l'assiste ne faccia richiesta, deve essere di sesso femminile.
Tenuto conto che la possibilità di esprimersi nella propria lingua costituisce oggetto di un diritto soggettivo del richiedente asilo, la suddetta proposta emendativa - introducendo vincoli aggiuntivi nei criteri di scelta - potrebbe rendere più oneroso il ricorso all'assistenza di un interprete.
In proposito, ravvisa pertanto l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo.
L'emendamento Moroni 10.8 prevede che per i procedimenti di cui all'articolo 10 lo straniero sia comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
In proposito, rileva che talune disposizioni vigenti - quali, ad esempio, l'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) - già prevedono la possibilità per lo straniero di avvalersi del gratuito patrocinio.
Pertanto, al fine di verificare se la suddetta proposta emendativa abbia effettiva portata innovativa ovvero si limiti alla mera ricognizione di un principio già vigente (come invece sembrerebbe fare l'emendamento 10.15 Nardini) - si segnala, l'esigenza che il Governo chiarisca se la


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possibilità per lo straniero di avvalersi del gratuito patrocinio sia attualmente limitata ai casi espressamente previsti dalla legge oppure rivesta una portata più ampia.
L'emendamento Moroni 15.1 prevede che, ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), lo straniero per il quale sia adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di detto testo unico è equiparato al rifugiato.
Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le eventuali conseguenze finanziarie della suddetta equiparazione.
Sempre al fine di consentire l'effettiva attuazione del ricongiungimento familiare, l'emendamento Moroni 15.2 prevede, tra l'altro, che ogni rappresentanza italiana all'estero, nei casi in cui il familiare del rifugiato in Italia sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, provveda d'ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.
In proposito, non è chiaro se dall'applicazione della citata disposizione possa discendere anche un obbligo della rappresentanza italiana all'estero di provvedere al titolo di viaggio (ad esempio il biglietto aereo) ed alle conseguenti spese. Ravvisa pertanto l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in proposito.
L'articolo aggiuntivo Moroni 16.01 è volto ad introdurre una disposizione con cui si stabilisce che il questore adotti, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.
Al riguardo, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se - tenuto conto del numero complessivo dei soggetti beneficiari del diritto di asilo - le forze di polizia possano far fronte agli oneri conseguenti all'adozione delle suddette misure nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ovvero se l'applicazione della citata disposizione necessiti dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie.
L'articolo aggiuntivo Moroni 18.01 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi enunciati dal provvedimento o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.
Tenuto conto che la citata delega - per altro, formulata in termini alquanto generici - non contiene alcun vincolo di invarianza finanziaria, segnala l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo sulle conseguenze finanziarie della proposta emendativa.
L'emendamento Fontanini 3.17 è volto a consentire al Presidente del Consiglio l'istituzione di ulteriori sezioni della Commissione centrale «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri». Tale ultima precisazione risulta in realtà meramente ripetitiva della clausola di invarianza riferita al bilancio dello Stato nel suo complesso, del quale gli stati di previsione costituiscono singole componenti, e se ne potrebbe pertanto prospettare la soppressione.
L'emendamento Fontanini 4.26 prevede inoltre che, nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione provveda, qualora reputi vi sia l'esigenza, all'assegnazione di un avvocato d'ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.


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La disposizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato connessi all'estensione dell'istituto del gratuito patrocinio a fattispecie attualmente non previste dalla legislazione vigente. Appare opportuno acquisire i proposito l'avviso del Governo, con particolare riguardo alla possibilità di fare fronte agli eventuali, conseguenti oneri (dei quali non si prevede alcuna quantificazione) nell'ambito degli ordinari stanziamenti a disposizione della Presidenza del Consiglio.
Gli emendamenti 2.8, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.4, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 risultano invece inseriti nel fascicolo per l'Assemblea in accoglimento delle condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulate dal Comitato nel parere reso in data 29 novembre 2000.
Per quel che concerne i restanti emendamenti riportati nel fascicolo n. 3, ritiene che essi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ad altre» con le seguenti: «gli sia impedito l'effettivo esercizio delle»;
all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione»;
all'articolo 3, comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sezione» aggiungere le seguenti: «oltre al Presidente» e dopo la parola: «esperto» aggiungere le seguenti: «dipendente pubblico»;
all'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 3, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «indennità di presenza» con le seguenti: «indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,»;
all'articolo 3, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 3, comma 9, sostituire le parole: «fuori ruolo nelle» con le seguenti: «comando o distacco dalle» e sostituire le parole: «nella carica» con le seguenti: «nell'incarico»;
all'articolo 3, comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministro dell'interno»;
all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di ottenere» aggiungere le seguenti: «mediante appositi prestampati» e, dopo le parole: «l'assistenza» aggiungere le seguenti: «a proprie spese»;
all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «possibile»;
all'articolo 4, comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «possono avvalersi» con le seguenti: «, ove possibile, si avvalgono»;
all'articolo 4, comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 2»;
all'articolo 6, comma 2, le parole: «un delegato della Commissione centrale» siano sostituite dalle seguenti: «uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11»;


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all'articolo 6, sopprimere il comma 12, in quanto determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di idonea copertura; conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, le parole: «la più vicina sezione speciale nei centri» siano sostituite dalle seguenti: «il più vicino centro»; all'articolo 6, comma 9, le parole: «la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri» siano sostituite dalle seguenti: «il più vicino centro».
Si rileva per altro che tali oneri non verrebbero ad ingenerarsi nel caso in cui il comma in questione venisse così riformulato: «Sono assicurate, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condizioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per assicurare le predette condizioni sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale» e venissero apportate ai commi 8 e 9 le modifiche consequenziali sopra evidenziate;
all'articolo 14, comma 4, terzo periodo, le parole da: «alla durata» sino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: «ai primi 45 giorni», determinando il riferimento alla durata massima del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e di idonea copertura. Si rileva per altro che tali oneri non verrebbero ad ingenerarsi nel caso in cui la durata massima del procedimento medesimo venisse congruamente ridotta e coordinata con il periodo massimo entro cui i comuni sono tenuti a prestare assistenza ed accoglienza immediata;
all'articolo 15, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 18, al comma 1 sia premesso il seguente: «01. All'attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziate a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente articolo.»
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 4, comma 1, sia valutata la congruità della disposizione ivi prevista con la prescrizione che non consente al richiedente asilo di circolare sul territorio nazionale prima della presentazione della domanda di asilo;
all'articolo 4, comma 3, sia valutata l'opportunità di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione a soggiornare anche nel caso di presentazione della domanda presso la questura del luogo di dimora;
all'articolo 6, comma 4, si valuti altresì l'opportunità di prevedere, tra le fattispecie che possono costituire presupposto della dichiarazione di inammissibilità della domanda di asilo, anche la circostanza della non immediata presentazione del richiedente presso il posto di frontiera o, ad ingresso avvenuto, presso la questura;
all'articolo 6, comma 10, si valuti l'opportunità di modificare il riferimento alla figura del pretore ivi contenuto a fronte della riforma del sistema dei giudizi di primo grado e della connessa istituzione del giudice monocratico;
all'articolo 8, comma 3, sia valutata l'opportunità di fissare la decorrenza del termine ivi previsto anche per il caso in cui non sia stata richiesta l'audizione di cui all'articolo 7, comma 2;
all'articolo 8, comma 5, ed all'articolo 10, comma 3, appare opportuno valutare la congruità della durata dei termini ivi concessi all'interessato per allontanarsi dal territorio nazionale in caso di rigetto della domanda di asilo o del ricorso avverso la decisione della Commissione centrale.


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo Moroni 18.01, a condizione che, al comma 1, dopo le parole: «presente legge» siano aggiunte le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Bartolich 2.7, Nardini 4.12, Fontanini 4.26, Saraceni 6.8, Moroni 6.14 e 6.15, Nardini 6.30, Moroni 7.1, Moroni 10.8, Moroni 15.1 e sull'articolo aggiuntivo Moroni 16.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati nè coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 3.

Si intende conseguentemente revocato il parere reso in data 29 novembre 2000, che risulta interamente sostituito dal presente».

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Riforma della legislazione nazionale del turismo
C. 5003 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Basso 5.100, contenuto nel fascicolo n. 4 degli emendamenti riferiti al provvedimento, che non appare per altro comportare conseguenze di ordine finanziario. La proposta emendativa si limita infatti ad individuare un criterio di priorità nell'individuazione della destinazione di eventuali, ulteriori provvidenze ed agevolazioni da destinare allo sviluppo dei sistemi turistici locali, senza alterare la natura programmatica della disposizione che intende sostituire.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e non ricompresi nel fascicolo n. 3.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
C. 5891-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, osserva che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo, recante talune proposte emendative non comprese nel fascicolo n. 1 che non appaiono comportare conseguenze di ordine finanziario.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Antonio BOCCIA, presidente, relatore, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti riportati nel fascicolo 2 e non compresi nel fascicolo 1.

Il Comitato approva la proposta del relatore.


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Sui lavori del Comitato.

Guido POSSA (FI) ritiene opportuno segnalare talune questioni di ordine procedurale particolarmente rilevanti sul piano dei lavori del Comitato permanente per i pareri e, più in generale, del ruolo svolto dalla Commissione bilancio in sede consultiva.
Ricorda in proposito che nella riunione svoltasi lo scorso giovedì 30 novembre, il Comitato pareri, in esito all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dalle recenti avversità atmosferiche (A.C. 7431), aveva reso un parere cui erano state apposte numerose condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nessuna delle quali è stata tuttavia recepita dalla Commissione ambiente, competente per il merito. Nella riunione di ieri, martedì 5 dicembre, il Comitato, convocato per l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in questione, ha proceduto anche all'esame del testo licenziato dalla Commissione e, preso atto dell'impossibilità di modificarne il contenuto alla luce dell'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione del decreto-legge, ha revocato il parere reso il giovedì precedente ed ha derubricato tutte le condizioni ivi apposte alla forma di indicazioni interpretative rivolte al Governo, che hanno trovato collocazione nella premessa del parere espresso conclusivamente all'Assemblea.
Ritiene che tale modalità di procedere non possa essere condivisa per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, sul piano procedurale, la possibilità per il Comitato di ritornare sulle deliberazioni assunte in precedenza non può che essere connessa a fatti nuovi e sopravvenuti strettamente attinenti al testo esaminato ed alla sua consistenza. Non appare invece consentito che la revoca di precedenti decisioni proceda alla luce del mutamento di condizioni estrinseche, connesse ad esempio all'evolversi del contesto politico di riferimento ovvero alle modalità con cui l'altro ramo del Parlamento organizza i propri lavori. Con riferimento al caso di specie, non ricorrendo le condizioni che - a suo avviso - consentono al Comitato di riconsiderare le decisioni già assunte, quest'ultimo avrebbe dovuto semplicemente limitarsi all'esame degli emendamenti presentati in Assemblea, restando affidata al meccanismo previsto dall'articolo 86, comma 4-ter, del regolamento, l'automatica trasformazione delle condizioni in emendamento. La revoca del parere in questione ha invece determinato il venire meno del presupposto per tale trasformazione ed ha fatto sì che i deputati interessati, avendo fatto affidamento sulla sicura presenza di tali emendamenti nel fascicolo per l'Assemblea, non ne abbiano presentati di analoghi o di identici e si siano trovati nell'impossibilità di procedere in tal senso essendo scaduti i termini fissati al riguardo.
Per quanto riguarda più propriamente il piano istituzionale, osserva che una siffatta modalità di procedere non appare funzionale alla credibilità ed alla autorevolezza che debbono costantemente caratterizzare l'operato del Comitato pareri e della Commissione in sede consultiva, le cui decisioni - soprattutto ove motivate in ragione del rispetto del vincolo costituzionale della copertura delle norme di spesa - non possono risentire in alcun modo di contingenze di ordine politico o meramente fattuale.
Da ultimo, osserva come l'indicazione quale punto dell'ordine del giorno del solo esame degli emendamenti presentati ai fini dell'esame in Assemblea possa indurre incertezze in ordine alla possibilità per il Comitato di esaminare contestualmente anche il testo all'esame dell'Assemblea cui le proposte emendative si riferiscono.

Antonio BOCCIA, presidente, osserva che le questioni poste dal deputato Possa suscitino una riflessione che riguarda tanto la procedura seguita nel caso dell'esame del decreto-legge richiamato quanto, più in generale, le prospettive


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dell'attività del Comitato permanente per i pareri e della Commissione in sede consultiva.
Sotto il primo profilo, ritiene che il Comitato abbia operato correttamente ed in conformità alle prescrizioni del regolamento e alle regole convenute in seno alla Commissione ai fini della più funzionale attuazione delle modifiche regolamentari intervenute nel settembre 1999.
Ricorda in proposito che, nell'ambito dell'esame per il parere di provvedimenti che le Commissioni di merito esaminano in sede referente, la Commissione bilancio è chiamata a formulare i pareri proponendo modifiche testuali, limitatamente all'ipotesi di violazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.
La Commissione destinataria del parere deve adeguarsi alle condizioni in esso contenute, salvo motivare il proprio rifiuto di conformarsi, secondo quanto previsto dal Regolamento. In caso di mancato adeguamento, gli emendamenti contenuti nel parere della Commissione, limitatamente all'ipotesi di violazione dell'articolo 81, quarto comma, sono posti direttamente in votazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.
Nel caso in cui per altro la Commissione di merito abbia adottato un testo diverso da quello indicato nel parere o non abbia recepito le condizioni ivi formulate, la conformità di tale testo alle condizioni poste dalla Commissione sotto il profilo dell'equivalenza degli effetti finanziari è stata costantemente e pacificamente valutata dalla Commissione bilancio in sede di esame del testo A per il parere all'Assemblea, sulla base dell'esigenza prioritaria di garantire il rispetto del vincolo costituzionale della copertura delle disposizioni onerose in ogni fase del procedimento legislativo. Ricorda al riguardo che a tale esame la Commissione dà normalmente corso sulla base della convocazione per l'esame degli emendamenti.
In tale contesto, in conformità con i principi generali che governano la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari, la Commissione è libera di valutare nel suo complesso il testo licenziato dalla Commissione di merito e, in dettaglio, le modifiche in esso contenute, decidendo se confermare o modificare il parere già espresso e di insistere o meno sulle condizioni già poste. Non ritiene in particolare fondata la limitazione delle valutazioni che la Commissione è abilitata a svolgere al riguardo ai soli profili connessi alla consistenza del testo esaminato, prefigurata dal collega Possa, potendosi invece esse ben estendere ad ogni altro aspetto - anche politico e di contesto - ritenuto rilevante ai fini della decisione.
È evidente che, come ha anticipato, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in argomento si è svolto nel pieno rispetto della procedura sopra descritta e, dunque, dello spirito e della lettera del regolamento.
Fa per altro presente che, a suo avviso, la vicenda richiamata dal deputato Possa ponga piuttosto in evidenza un problema di ordine generale, che è stato già segnalato dal Presidente della Commissione al Presidente della Camera e che attiene principalmente alla sfera della programmazione dei lavori dell'Assemblea. Si riferisce ai numerosi casi in cui il Comitato pareri si trova ad esaminare provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea e sui quali il Comitato medesimo non ha avuto modo di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, che ha dunque concluso la fase referente senza acquisire le valutazioni del Comitato sulle conseguenze finanziarie del progetto di legge.
Segnala al riguardo l'opportunità che il Presidente della Commissione promuova nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza una apposita riflessione sulle linee di condotta cui il Comitato pareri e la Commissione medesima debbano conformarsi al verificarsi di fattispecie consimili, i cui esiti potranno essere opportunamente formalizzati attraverso una specifica comunicazione alla Commissione.

La seduta termina alle ore 10.


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli e, per la pubblica istruzione, Giovanni Manzini.

La seduta comincia alle 14.25.

Programma di riordino dei cicli scolastici.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 5 dicembre 2000.

Mario PEPE (PD-U), relatore, sulla base della discussione svoltasi nel corso della seduta del 5 dicembre 2000 ed in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene che si possa esprimere parere favorevole sul programma di riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo, con una condizione volta a superare il problema della cosiddetta «onda anomala».
In particolare, segnala l'opportunità che sia prevista l'uscita simultanea dal ciclo della scuola secondaria di due classi di alunni nell'anno scolastico 2006-2007, anno precedente a quello dell'ingresso a quello del primo anno del ciclo secondaria di un numero doppio di alunni, in relazione all'esaurimento dei vecchi cicli.

Il sottosegretario Giovanni MANZINI osserva che la soluzione prospettata dal relatore potrebbe presentare taluni profili problematici dal punto di vista della sua concreta applicazione.
Pertanto, tenuto altresì conto dei nuovi principi di autonomia introdotti nel sistema scolastico nazionale, segnala l'esigenza di prevedere - in alternativa a quanto ipotizzato dal relatore - la possibilità di attuare la frammentazione della cosiddetta «onda anomala» in maniera graduale, nel corso di più anni.

Guido POSSA (FI) osserva che il programma di riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo prevede un consistente aggravio finanziario dell'esercizio 2002.
Segnala al riguardo l'opportunità di sottolineare nel parere della Commissione l'esigenza di prevedere idonee misure di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle osservazioni formulate dal deputato Possa, precisa che le esigenze da quest'ultimo rappresentate trovano già puntuale risposta nella nota messa a disposizione della Commissione nella seduta del 5 dicembre.

Mario PEPE (PD-U), relatore, tenuto conto degli orientamenti espressi nel corso della discussione, formula la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per gli aspetti di competenza, il programma di riordino dei cicli scolastici trasmesso alle Camere dal Governo in attuazione dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 2000, n. 30;
premesso che:
ogni valutazione in ordine agli effetti finanziari delle ipotesi prospettate nel programma medesimo deve tenere prioritariamente conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge citata, ai sensi del quale l'operatività del programma, ove questo determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura;
tale quadro di riferimento risulta tanto più cogente alla luce dei dati desumibili dal programma trasmesso dal Governo,


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i quali, fermo restando l'effetto di complessivo risparmio conseguibile con l'entrata a regime della riforma, evidenziano l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie con riferimento ad alcuni degli anni compresi nel periodo previsto per la piena attuazione della riforma medesima;
tra gli scenari prefigurati dal programma in vista dell'attuazione delle riforma dei cicli scolastici, la Commissione ha preso in considerazione esclusivamente quello la cui realizzazione è apparsa maggiormente plausibile sul piano della compatibilità del medesimo con le esigenze di garanzia degli equilibri della finanza pubblica; in tal senso, sono state escluse le ipotesi che non prevedono la perequazione degli orari, è stata considerata la sola ipotesi del frazionamento della cosiddetta «onda anomala» e si è considerata l'applicazione della riforma a decorrere dall'anno 2001, fattori la cui combinazione comporta risparmi cumulati complessivi di 7.355 miliardi calcolati alla fine dell'anno scolastico 2012-2013;
con riferimento al richiamato profilo del frazionamento dell' «onda anomala», la Commissione ha tuttavia rilevato che nel documento trasmesso dal Governo, ed in particolare nella relazione di fattibilità, non è dato individuare alcun elemento che chiarisca la praticabilità di tale ipotesi, non essendo stati prefigurati i meccanismi normativi indispensabili per garantire, nella fase di transizione, la frammentazione in questione;
anche per quanto riguarda il personale docente della scuola di base e secondaria, sempre sulla base dello scenario assunto dalla Commissione a riferimento delle valutazioni di competenza, appare necessario precostituire gli strumenti normativi per disciplinare la sorte del personale che non dovrebbe essere impiegato
nel periodo richiesto per attuare la riforma - al fine di conseguire i risparmi ipotizzati dalla relazione;
con riferimento agli interventi necessari nel settore dell'edilizia scolastica, la Commissione ha rilevato l'esigenza di dare corso a consistenti interventi finanziari nel settore da parte degli enti locali, cui spettano in larga parte le competenze in materia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia prefigurato sin d'ora il quadro normativo di riferimento necessario per la gestione della fase transitoria, con particolare riguardo alla necessità di affrontare adeguatamente l'»onda anomala», non costituendo sufficiente garanzia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria i meri comportamenti che gli istituti scolastici intenderanno assumere in merito nell'esercizio della rispettiva autonomia e le scelte e gli orientamenti delle famiglie interessate. Valuti in proposito la Commissione se non sia possibile prefigurare interventi transitori di razionalizzazione degli orari e di accorpamento dei programmi nell'ultimo anno della scuola di base e nell'intero ciclo della scuola secondaria, volti a consentire la graduale ed effettiva frammentazione dell'»onda anomala» nel ciclo della scuola di base, ovvero, in alternativa, l'uscita simultanea dal ciclo della scuola secondaria, con il conseguimento del relativo titolo di studio, di due classi di alunni nell'anno scolastico 2006-2007, anno precedente a quello dell'ingresso al primo anno del ciclo secondario di un numero doppio di alunni, in relazione all'esaurimento dei vecchi cicli.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene


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il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 14.45.

Repressione contrabbando tabacchi lavorati.
T.U. C 6333, Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del
28 settembre 2000.

Sergio CHIAMPARINO, relatore, osserva che il provvedimento, costituito da un testo unificato del disegno di legge n. 6333-bis e delle abbinate proposte C.6613 Martinat, C.6419 Fini e C.6845 Casini, interviene a modificare la normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, attualmente contenuta principalmente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
Il Comitato ha iniziato l'esame del provvedimento nella seduta del 28 settembre 2000, nel corso della quale ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
In particolare, durante la suddetta seduta il Comitato ha rilevato la necessità di acquisire i chiarimenti del Governo, in primo luogo, in ordine all'entità degli oneri che possono derivare dalle convenzioni e dalle esenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tale disposizione prevede che, laddove non vi sia alcuna istanza di affidamento giudiziale, i beni sequestrati siano ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione. Per tale rottamazione possono essere stipulate convenzioni con ditte del settore, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato. Inoltre la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
Inoltre, il Comitato ha ritenuto di acquisire l'avviso del Governo sull'articolo 3, che modifica la normativa sulla custodia e sulla vendita dei tabacchi lavorati sequestrati. In particolare la disposizione prevede che, quando il decreto di sequestro non è più impugnabile, l'autorità giudiziaria ordini la distruzione del tabacco lavorato, previo prelievo di uno o più campioni.
Il 4 dicembre 2000 il Ministero delle finanze ha inviato alcune note tecniche fornite dal dipartimento delle dogane, dal Comando generale della guardia di finanza e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relative agli aspetti problematici individuati dal Comitato.
Le note inviate dal Ministero delle Finanze, che non sembrano per altro rispondere ai requisiti di una organica relazione tecnica, non risultano verificate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con riferimento all'articolo 1, il Servizio Bilancio segnala che le disposizioni ivi previste determinano costi connessi alle convenzioni stipulate per la cessione dei beni sequestrati ai fini della distruzione mediante demolizione (qualora si tratti di convenzioni onerose) e costi per le indennità concesse ai proprietari dei beni distrutti e successivamente dissequestrati. D'altro canto, la distruzione dei beni sequestrati e confiscati determina il venir meno dei costi di custodia dei beni sequestrati ed il venir meno degli introiti derivanti dalla vendita dei beni mobili confiscati non assegnati in via definitiva agli organi che li hanno in affidamento.
In merito a tali aspetti, le note tecniche pervenute forniscono alcuni dati frutto di indagini non esaustive.
Al riguardo, il Servizio del bilancio rileva preliminarmente che le informazioni prodotte dal Governo non consentono una completa valutazione degli effetti delle norme in esame. In particolare, non viene fornito un dato esaustivo di quanto sia attualmente ricavato dalla vendita dei


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beni confiscati e non assegnati. Appare pertanto necessario che il Governo integri tali informazioni in un quadro organico riassuntivo che consenta di quantificare il risultato netto in termini finanziari delle disposizioni.
Si deve considerare infatti che, in base alle norme vigenti, le somme derivanti da tali vendite sono utilizzate per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia che ha proceduto al sequestro. Quindi, la rinuncia a tali introiti implica, a parità di spesa per lo Stato, la disponibilità di minori strumenti impiegati nella lotta al contrabbando, oppure, a parità di mezzi, comporta la necessità di sostenere maggiori spese che devono essere adeguatamente coperte.
Con riferimento all'articolo 3, la nota dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato afferma, in particolare, che dalla disposizione non derivano effetti di minore entrata per il bilancio dello Stato in quanto le previsioni di bilancio non scontano alcun effetto di entrata derivante dalla vendita dei tabacchi sequestrati (il relativo capitolo 2313 è iscritto «per memoria») e, di fatto, non si è mai proceduto alla vendita di quantitativi di sigarette sequestrate, in quanto l'unico esperimento di gara effettuato non ha ancora avuto esito per difetto di presentazione da parte dell'affidatario delle garanzie richieste.
Per contro, la distruzione dei tabacchi sequestrati determinerebbe una sostanziale riduzione di spesa, con riguardo ai costi di conservazione e custodia degli stessi.
Il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare al riguardo.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che manca una risposta univoca ed unitaria da parte del Ministero delle finanze alla richiesta di approfondimento formulata dal Comitato.
Segnala, altresì, che gli elementi informativi contenuti nelle note trasmesse dal dipartimento delle dogane, dal comando generale della Guardia di finanza e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non sono del tutto coerenti tra loro.

Antonio BOCCIA, presidente, ritiene che, nonostante le note pervenute presentino talune incongruenze, si possa ragionevolmente affermare, sulla base dei dati e delle informazioni in esse contenute, che il provvedimento è suscettibile di determinare risparmi di spesa superiori agli oneri connessi alla sua applicazione.

Sergio CHIAMPARINO, (DS-U), relatore, ritiene superflua una richiesta di integrazione della relazione tecnica.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, nel concordare con il relatore, sottolinea che in ogni caso gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento sono di entità assai modesta.

Guido POSSA (FI), considerata la modesta entità degli oneri connessi all'applicazione del provvedimento, ritiene che il Comitato sia nella condizione di poter esprimere il proprio parere.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

Contributo dell'Italia al Fondo multilaterale di Montreal per la protezione della fascia di ozono.
C. 6898, Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria CARAZZI, relatore, osserva che il provvedimento, recante erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono,


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consta di un articolo unico ed è corredato di relazione tecnica.
L'articolo 1, comma 1, nell'autorizzare la partecipazione italiana al suddetto Fondo, dispone che il Ministero dell'ambiente provveda all'erogazione del relativo contributo obbligatorio secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal (adottata a Copenaghen il 25 novembre 1992), utilizzando fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo.
Al riguardo, la relazione tecnica precisa che il citato contributo è determinato sulla base del tasso di contributo dell'Italia al Fondo dell'ONU e che la Conferenza delle Parti - nella riunione del 1996, svoltasi a San José di Costarica - ha determinato la quota contributiva per gli anni 1997, 1998 e 1999 in 9.550.235 dollari statunitensi annui e - nella riunione del 1999, tenutasi a Pechino - ha determinato la quota contributiva per gli anni 2000, 2001 e 2002 in 9.098.273 dollari statunitensi annui. Quanto all'utilizzo della quota del 20 per cento per iniziative di cooperazione, viene altresì sottolineato che tale impiego dovrebbe consentire all'Italia di promuovere programmi messi a punto da istituti e imprese nazionali in aree geografiche di particolare interesse.
Al riguardo il Servizio Bilancio osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente sottostimata, in quanto l'applicazione dell'attuale tasso di cambio lira/dollaro, pari a 2.261,2 lire nel mese di novembre 2000, incrementa l'onere complessivo derivante dal provvedimento di 16 miliardi.
Appare inoltre necessario che il Governo chiarisca le ragioni per le quali il contributo dovuto dall'Italia per il 1996 sia previsto, oltre che dal provvedimento in esame, anche dall'A.C. 2700, tuttora all'esame della Commissione esteri. La relazione d'accompagnamento all'A.C. 2700 precisa che, in base alla scala di partecipazione determinata dalle Nazioni Unite, il contributo previsto per l'Italia a tutto il 1996 è di dollari USA 24.018.751. A tale cifra bisogna aggiungere la somma di dollari USA 3.971.593, dovuti per completare i pagamenti del triennio 1991-1993. In totale quindi l'Italia risulta debitrice della somma di dollari USA 27.990.344. Il decreto-legge n. 278 del 1996, convertito dalla legge n. 381 del 1996, ha autorizzato il pagamento a favore del Fondo di dollari USA 21.023.211 (pari a lire 32.194.000.000) per gli anni 1993-1995. L'erogazione della parte rimanente, pari a dollari USA 6.967.133 (lire 11.150.000.000) è autorizzata dall'A.C. 2700 medesimo.
Il Governo dovrebbe infine chiarire in base a quali elementi risulta l'aumento di 200 milioni della quota relativa all'anno 2001, non riscontrabile secondo il prospetto delle quote annuali riportato nella relazione tecnica.
L'articolo 1, comma 2, recante la disposizione di copertura finanziaria, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800 milioni per l'anno 2000 e in lire 18.200 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nel Fondo speciale di parte corrente per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Per quanto attiene alla copertura a valere sul Fondo speciale di parte corrente per il 1999, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame non è inserito nell'elenco degli slittamenti predisposto dal Governo ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del


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1978, ciò che non consente di utilizzare le risorse iscritte in bilancio per il 1999 a copertura degli oneri determinati dal provvedimento, costituendo le risorse medesime economie di spesa.
Segnala in proposito che il provvedimento reca disposizioni sostanzialmente identiche a quelle originariamente contenute nell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge A.S. 3833 (in materia di rifinanziamento degli interventi in campo ambientale), che risulta invece presente nell'elenco degli slittamenti. Tuttavia, le disposizioni testé richiamate di cui al disegno di legge A.S. 3833, approvato dal Senato in data 26 luglio 2000, sono state dal medesimo espunte e non risultano contenute nell'A.C. 7280, attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera.
Quanto alla copertura degli oneri relativi all'anno 2000, si rileva che le risorse utilizzate non recano sufficienti disponibilità, tenuto conto che il Fondo speciale di parte corrente per il 2000, accantonamento Ministero dell'ambiente, presenta attualmente una capienza di soli 2,3 miliardi.
Per ciò che riguarda, infine, la copertura degli oneri per gli anni 2001 e seguenti, osserva che, secondo quanto attualmente riportato dal testo del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, attualmente all'esame del Senato, il medesimo accantonamento presenta invece sufficiente capienza ed una specifica voce programmatica (riportata nella relazione illustrativa dell'A.C. 7328).

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle osservazioni del relatore in ordine alla quantificazione del contributo sulla base di un cambio lira/dollaro non più attuale, segnala che agli oneri aggiuntivi si provvederà attingendo al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.
Quanto alla richiesta di chiarimenti in ordine all'aumento di 200 milioni della quota relativa all'anno 2001, precisa che la quota contributiva a carico dell'Italia per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 è di 9.098.273 dollari statunitensi, che, al cambio di 2000 lire per un dollaro, risulta essere pari a 18, 2 miliardi di lire.
Per ciò che attiene, invece, alla copertura degli oneri relativi all'anno 2000 ed alla mancata previsione del provvedimento nell'elenco degli slittamenti, segnala l'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento di tali questioni da parte del Ministero del tesoro.
Ritiene pertanto necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, presidente, preso atto della richiesta formulata dal sottosegretario Solaroli, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 19.50.

DL 279/00: Interventi per aree a rischio idrogeologico, in materia di protezione civile e per zone colpite da calamità naturali.
C. 7431-B Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore, in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere sul provvedimento, tenuto conto del fatto che la Camera deve necessariamente procedere alla conversione in legge del decreto-legge n. 279 del 2000 entro la giornata di domani, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera


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in data 5 dicembre 2000, è stato modificato in data odierna dal Senato.
L'unica modifica apportata ha disposto la soppressione dell'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera nella seduta del 5 dicembre con l'approvazione dell'emendamento Parolo 1.26.
Ricorda che su tale emendamento la Commissione Bilancio, nella seduta antimeridiana del 5 dicembre, aveva espresso parere contrario, determinando la proposta emendativa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti.
In particolare, la disposizione in esame prevede che le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. La soppressione di tale disposizione, sulla quale anche la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere contrario in data odierna, consente di evitare il determinarsi di minori entrate per il bilancio dello Stato per le quali non è stata formulata alcuna ipotesi di quantificazione e che risulta comunque priva di qualsivoglia forma di copertura.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con quanto osservato dal relatore.

Antonio BOCCIA, presidente, relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 19.55

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DL 341/2000: Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (esame C. 7459)

Lavori atipici (esame nuovo testo c. 5651, C. 3423, c. 3972, C. 4865)