V Commissione - Resoconto di giovedĪ 30 novembre 2000


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA.

La seduta comincia alle 9.50.

Disciplina della detenzione dei cani pericolosi e disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali. C. 59-A ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, comunica in primo luogo che gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo all'esame del Comitato sono stati trasmessi al Ministero del tesoro, che ha tuttavia rappresentato per le vie brevi l'impossibilità per un


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rappresentante del medesimo a prendere parte alla riunione.
Per quanto di competenza del Comitato permanente per i pareri, rileva in primo luogo che l'emendamento 7.4 della Commissione è volto a sopprimere l'indicazione di talune specifiche categorie cui affidare gli animali sequestrati o confiscati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7. La proposta emendativa incide sul contenuto di una condizione formulata dal Comitato permanente per i pareri ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che potrebbe essere conseguentemente riformulata.
Con riferimento all'articolo 6 ed all'emendamento 6.9 della Commissione, segnala la necessità, in analogia con quanto già rilevato dal Comitato con riferimento all'articolo 7, di porre a carico del detentore dell'animale di cui siano stati disposti il sequestro o la confisca a seguito del compimento di fatti di reato le spese connesse all'affidamento dell'animale medesimo ai soggetti indicati dal provvedimento.
Osserva infine che i restanti emendamenti trasmessi non appaiono comportare conseguenze di ordine finanziario.
Formula quindi la seguente proposta di parere:

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE:
ferme restando le condizioni formulate nel parere reso in data 25 luglio 2000,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «sono affidati» siano aggiunte le seguenti: «con spese a carico del proprietario o del detentore»;

SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.9 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo le parole: «sono affidati» siano aggiunte le seguenti: «con spese a carico del proprietario o del detentore»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.4 della Commissione; conseguentemente, la condizione riferita all'articolo 7, comma 2, formulata nel parere reso in data 25 luglio 2000 deve intendersi così riformulata:
«all'articolo 7, comma 2, le parole da: «con spese» sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «ed al contestuale affidamento degli stessi animali ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), anche allo scopo del loro recupero comportamentale, con spese a carico del proprietario o del detentore»;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti trasmessi.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. C. 5891-A
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Antonio BOCCIA, presidente, relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo ed ulteriori emendamenti ivi non compresi.
Segnala, altresì, la necessità che il Comitato si esprima anche sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, risalendo al mese di ottobre 1999 il parere


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reso dal Comitato medesimo in ordine al testo trasmesso dalla Commissione. In proposito, rileva la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri indicati dall'articolo 13, comma 9, e di modificare di conseguenza le disposizioni dei commi 1 e 4, che formano sistema con tale disposizione. Ritiene in particolare opportuno prospettare l'eventualità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di immediata entrata in vigore, alla luce dell'imminente conclusione dell'esercizio finanziario in corso, ovvero, in alternativa, di posticipare direttamente l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento all'anno 2001.
Formula la seguente proposta di parere:
«ribadita l'osservazione formulata nel parere reso in data 28 ottobre 1999 circa l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 1, prevedendo che dalla stipula delle convenzioni ivi previste non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 13, comma 1, primo periodo, la cifra: «1999» sia sostituita dalla seguente: «2000»; al comma 4, primo periodo, la cifra: «2000» sia sostituita dalla seguente: «2001»; al comma 9, la cifra: «1999» sia sostituita dalla seguente: «2000»;

e con la seguente osservazione:
con riferimento alla condizione sopra formulata, sia valutata l'opportunità, alla luce dell'imminente conclusione dell'esercizio finanziario in corso, di inserire nel testo del provvedimento una clausola che disponga l'immediata entrata in vigore del provvedimento medesimo, ovvero, in alternativa, si consideri l'eventualità di posporre l'entrata in funzione del nuovo sistema di finanziamento dei patronati previsto dall'articolo 13 direttamente dall'anno 2001;

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Monaco 2.4 e 2.11, nel presupposto che l'indicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 debba intendersi correttamente riferita all'articolo 114 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
sugli emendamenti Monaco 3.4 e Santori 3.12, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo la parola: «vigilanza» siano aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto per le agevolazioni e le disposizioni fiscali»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Pampo 13.1 e 13.4 e Santori 11.3 e 13.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli ulteriori emendamenti trasmessi ivi non contenuti.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.10.


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 novembre 2000 - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 14.10

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione N.T. C. 5808
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che il provvedimento in esame, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), costituisce il nuovo testo dell'A.C. 5808 elaborato dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente.
Per quanto riguarda i profili di competenza del Comitato, si sofferma su talune disposizioni che potrebbero comportare conseguenze di ordine finanziario ed in ordine alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte dell'Esecutivo.
L'articolo 1 istituisce un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del decreto legislativo n. 286 del 1998, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai titolari di taluni dicasteri ivi elencati. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è altresì istituito un apposito gruppo tecnico, coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio e composto da rappresentanti delle amministrazioni corrispondenti ai medesimi dicasteri.
La disposizioni riproduce letteralmente l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2000, che ha istituito identica struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di coordinare e monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal testo unico delle leggi sull'immigrazione.
La disposizione - che si limita pertanto a «legificare» il contenuto di disposizioni attualmente di livello regolamentare - non sembrerebbe pertanto determinare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, nel presupposto che le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato e del gruppo tecnico siano già attualmente a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Servizio Bilancio segnala in proposito che, al fine di evitare comunque l'insorgenza di eventuali oneri, la norma potrebbe essere opportunamente modificata introducendo una clausola d'invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato. Ciò infatti determinerebbe indirettamente la necessità di designare l'esperto del gruppo tecnico tra i dipendenti pubblici e di non corrispondere alcune indennità a tutti i dipendenti pubblici facenti parte del gruppo medesimo.
L'articolo 6 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i vertici delle forze di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto, promuova le misure necessarie per un coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana nonché misure di coordinamento tra le autorità italiane ed europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione, ai sensi del trattato di Schengen.
La disposizione potrebbe non comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato nella misura in cui al coordinamento delle attività ivi previste si provveda utilizzando le strutture ed il personale attualmente disponibili, senza istituire in particolare nuovi organismi o uffici preposti al coordinamento medesimo.


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Appare in proposito necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
L'articolo 9 reca disposizioni volte a conferire maggiore effettività ai diritti di difesa degli immigrati destinatari di provvedimenti di espulsione, vietando, da un lato, che l'allontanamento dal territorio dello Stato possa avvenire prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione, nonché, dall'altro lato, che il medesimo allontanamento, ove disposto nei riguardi dei soggetti cui sia stata applicata la misura del trattenimento presso un centro di assistenza temporanea, possa avvenire prima che il giudice abbia convalidato tale misura.
Alla luce dei termini ristretti previsti dalla legislazione vigente per le decisioni giurisdizionali in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, non sembra che dalle disposizioni in parola possano discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato dall'ipotetico protrarsi della permanenza di soggetti destinatari di provvedimenti di espulsione nelle more dell'emanazione delle decisioni testé richiamate. Ritiene per altro opportuno acquisire al riguardo la conferma del Governo.
L'articolo 10 dispone infine che il Ministro del lavoro promuova la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, che prevedano in particolare il loro utilizzo per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.
Al riguardo appare opportuno, anche ad avviso del Servizio Bilancio, che il Governo chiarisca la natura e le modalità di realizzazione di tali progetti, precisando in particolare se questi ultimi siano o meno onerosi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che l'articolo 9 comporta nuovi e ulteriori oneri, poiché prolunga il termine massimo di permanenza degli immigrati nei centri di accoglienza. In proposito precisa che la spesa giornaliera individuale è di circa 120.000 lire.
Propone invece, per quanto riguarda l'articolo 6, che sia precisato che la predisposizione dei progetti integrati avvenga senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Antonio BOCCIA, presidente, si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, ritiene opportuno che nel relativo testo venga precisato espressamente che dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non consegua di fatto il protrarsi del tempo massimo di permanenza nei centri di accoglienza previsto dalla legislazione vigente. Alternativamente, la Commissione di merito dovrebbe quantificare e prevedere una copertura per l'onere finanziario determinato dall'articolo 9.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U) , relatore, formula la seguente proposta di parere:

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, capoverso «Art. 2-bis», comma 3, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: «I componenti del gruppo tecnico, l'esperto coordinatore ed i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o distacco. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio.»;
all'articolo 6, comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.»;


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all'articolo 9, comma 1, sia espressamente precisato che dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non consegue l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di assistenza temporanea previsti dalla legislazione vigente, ciò che comporterebbe l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato non quantificati né coperti.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Interventi per aree a rischio idrogeologico, in materia di protezione civile e per zone colpite da calamità naturali. C. 7431, Governo
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 28 novembre 2000.

Michele VENTURA (DS-U), relatore, richiamando per maggiori dettagli la relazione svolta nella seduta precedente, invita il Governo a fornire chiarimenti riguardo alle modalità con le quali il Governo intende far fronte all'ampio divario esistente tra le risorse stanziate dal provvedimento, pari a lire 110 miliardi, e le complessive necessità finanziarie, stimate dalla relazione tecnica nella misura di lire 2.800 miliardi.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che l'importo stimato di lire 2.800 miliardi per quanto riguarda le spese determinate dal provvedimento risulta provvisto di congrua copertura finanziaria, in quanto viene fatto ricorso a tale fine sia alle risorse già individuate nell'ambito delle ordinanze di protezione civile adottate nei mesi di settembre e di ottobre 2000 con riferimento ai gravi eventi calamitosi occorsi nel paese sia a quelle stanziate a tal fine nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, pari complessivamente a circa 3.000 miliardi.
Comunque, non avrebbe nulla da obiettare all'inserimento di una condizione volta a precisare che le spese determinate dagli interventi previsti dal provvedimento non possano esorbitare dal tetto di 3.000 miliardi.

Antonio BOCCIA, presidente, soffermandosi sull'articolo 1, comma 6, ritiene che la copertura debba fare riferimento agli accantonamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2000-2002. Andrebbe formulata una apposita condizione in proposito.
Al contrario, ritiene che non assume rilevanza ostativa la prenotazione delle risorse destinate alla copertura dell'A.S. 3833, contenente disposizioni in campo ambientale. L'emanazione di un decreto-legge, che introduce nell'ordinamento disposizioni immediatamente vigenti, determina in primo luogo una priorità oggettiva nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Si tratta comunque di una scelta politica di merito in ordine alle modalità di utilizzazione delle medesime risorse finanziarie, effettuata la quale vengono automaticamente meno le disponibilità per la copertura di un progetto di legge, sul quale - ove sottoposto all'esame della Commissione Bilancio - non si potrà che esprimere parere contrario.
Non ravvisa inoltre alcun problema di copertura per quanto riguarda l'articolo 1, comma 7, nonostante la quantificazione e la copertura riguardino esclusivamente gli anni 2001 e 2002. Difatti, per quanto riguarda l'anno 2003, sarà l'eventuale provvedimento che predisporrà ulteriori programmi a prevedere contestualmente la relativa copertura.
Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 8, ravvisa un problema di adeguata formulazione della clausola di copertura, essendo necessario fare riferimento al bilancio per il triennio 2000-2002.
Afferma che il Governo dovrebbe fornire una serie di chiarimenti sulle conseguenze finanziarie dell'articolo 3-bis che autorizza l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e il


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dipartimento per i servizi tecnici nazionali a trasferire ai bilanci delle regioni e delle provincie autonome, per la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI precisa che la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri, trattandosi di una semplice partita di giro. Si tratta infatti di risorse già stanziate e attribuite al dipartimento per i servizi tecnici e all'agenzia per la protezione dell'ambiente, che si intende stornare a favore delle regioni e delle provincie per la realizzazione della cartografia.
Per quanto riguarda gli eventuali oneri connessi alla nomina di commissari ad acta, precisa che essi rimangono a carico dei soggetti inadempienti e pertanto non si producono conseguenze sul bilancio dello Stato.
Afferma inoltre che non avrebbe nulla da obiettare all'inserimento di una precisazione secondo cui l'istituzione e il funzionamento del comitato di coordinamento dovrebbero avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
Soffermandosi invece sull'articolo 4-ter, ritiene che andrebbe formulata una condizione secondo cui la Commissione di merito dovrebbe provvedere alla predisposizione di una adeguata quantificazione degli oneri e alla relativa appropriata copertura.

Michele VENTURA (DS-U) , relatore, si associa alle osservazioni del sottosegretario in merito all'articolo 4-ter.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in merito all'articolo 5, precisa che la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri, trattandosi dell'utilizzazione di risorse la cui spesa è stata già autorizzata.

Antonio BOCCIA, presidente, ravvisa un problema di congruità normativa in ordine all'articolo 5, comma 4, ultimo periodo. Difatti la disposizione non è chiara in merito alle modalità per rendere disponibili, ai fini delle agevolazioni fiscali e previdenziali, le risorse di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3081 del 2000. In proposito, ricorda che tale articolo autorizza le province interessate a contrarre mutui quidicennali in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e a trasferire le risorse ai soggetti attuatori degli interventi.
In sostanza andrebbero precisate le modalità procedurali per rendere effettivamente disponibili ed utilizzabili tali risorse per le agevolazioni fiscali e previdenziali.

Guido POSSA (FI) esprime perplessità su un altro aspetto dell'articolo 5, comma 4. Per la copertura di spese di natura corrente, si utilizzano infatti risorse impegnate per spese in conto capitale.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI replica che gli impegni relativi all'articolo 3 dell'ordinanza non si riferiscono esclusivamente ad investimenti.

Antonio BOCCIA, presidente, in merito all'articolo 6, che eleva a 4 anni il limite massimo di durata dell'incarico di componente della segreteria tecnica per la protezione dell'ambiente, osserva che la copertura, prevista per il solo anno 2000, andrebbe estesa agli anni 2001 e 2002.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI ritiene che andrebbe precisato che le misure di stabilizzazione del personale previste dall'articolo 6-bis debbano rispettare la normativa generale sulla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Michele VENTURA (DS-U), relatore, si associa alle considerazioni del sottosegretario.

Antonio BOCCIA, presidente, relativamente all'articolo 6-quater, propone di precisare che gli oneri ulteriori derivanti dalla stabilizzazione dei rapporti, rispetto


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agli oneri determinati dei contratti a tempo determinato, debbano rimanere a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che l'articolo 6-quinquies, pur ampliando la sfera degli interventi finanziari previsti, non determina problemi di copertura, utilizzando risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate alle regioni.

Guido POSSA (FI) ritiene non convincenti le affermazioni del sottosegretario, osservando che in realtà la lettera c), introducendo un'ulteriore agevolazione, comporta inevitabilmente nuovi e ulteriori oneri rispetto alla normativa vigente.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI osserva che l'articolo 7-bis non comporta ulteriori oneri, poiché l'inquadramento del personale a tempo determinato avviene nei limiti delle risorse di bilancio dell'istituenda agenzia.

Antonio BOCCIA, presidente, soffermandosi sull'articolo 7, comma 2, ravvisa una carenza di copertura, poiché, a fronte di un incremento di spesa di 100 miliardi, esistono disponibilità giacenti presso il Mediocredito centrale per circa 84 miliardi.
Pertanto propone la formulazione di una condizione volta a rendere disponibile ulteriori risorse per il fondo centrale di garanzia nei limiti delle effettive giacenze presso lo stesso Mediocredito centrale in base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994.

Michele VENTURA (DS-U) , relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «iscritti» siano aggiunte le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002»;
all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «iscritto» siano aggiunte le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002»;
all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «iscritto» siano aggiunte le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002»;
all'articolo 3-bis, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 4-ter, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dalla relativa attuazione;
all'articolo 6, comma 2, dopo la parola: «iscritto» siano aggiunte le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2000-2002»;
all'articolo 6-bis, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;
all'articolo 6-ter, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati»;
all'articolo 7-bis, comma 2, l'incremento del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA sia limitato alle effettive disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale SpA di cui all'articolo 2, comma


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1, del decreto-legge n. 691 del 1994, che risultano - sulla base del Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2000 - pari a lire 84,1 miliardi;

nonché con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, sia individuata una procedura di corresponsione delle agevolazioni fiscali e previdenziali in favore dei soggetti danneggiati che ne consenta a questi ultimi l'effettivo godimento; il riferimento operato con finalità di copertura alle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, richiama infatti modalità procedurali, caratterizzate dall'intervento delle province competenti, che non appaiono compatibili con l'erogazione di agevolazioni fiscali e previdenziali, ingenerando tra l'altro una forma di dequalificazione della spesa, connessa alla copertura di minori entrate correnti mediante risorse destinate principalmente a spese di investimento;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente che la nomina del commissario ad acta debba essere preceduta da formale diffida ad adempiere nei riguardi dei soggetti realizzatori.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 novembre 2000. - L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

ESAME AI SENSI DELL'ART. 96-TER DEL REGOLAMENTO

Giovedì 30 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bruno Solaroli.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio TESTA (D-U) relatore osserva che lo schema di decreto legislativo, assegnato alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, osserva in primo luogo che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, che individua nell'ambito dell'articolo 3 le disposizioni aventi conseguenze di carattere finanziario, con riferimento alle modifiche ivi disposte in materia di remunerazione del servizio di riscossione ed in ordine al meccanismo di definizione automatica delle domande di rimborso o di discarico, anche ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute per le connesse procedure esecutive.
In particolare, si sofferma sulle disposizioni prese in considerazione dalla relazione tecnica.
L'articolo 3, comma 1, lettera g), n. 2, prevede in primo luogo l'esclusione dell'aggio supplementare dal meccanismo di salvaguardia previsto per il calcolo delle somme da corrispondere ai concessionari


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della riscossione ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nonché la corresponsione dell'aggio medesimo come effettiva remunerazione in aggiunta alle altre somme corrisposte ai concessionari ai sensi della normativa vigente. Ricorda che l'aggio in questione consiste in una percentuale di remunerazione aggiuntiva - corrisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto citato - calcolata sulle maggiori riscossioni, in modo differenziato per settori e ambiti economici, rispetto alla media dell'ultimo biennio. La relazione tecnica stima che l'aggio supplementare da corrispondere ai concessionari produca un onere pari a 38 miliardi di lire, a fronte per altro di un incremento del volume delle riscossioni per un valore complessivo pari a 1000 miliardi di lire.
In proposito, il Servizio Bilancio osserva che la stima di incremento della riscossione pari a 1.000 miliardi appare poco prudente, in quanto negli ultimi anni il livello della riscossione medesima in via ordinaria è risultato di per sé crescente. Inoltre, la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la congruità dell'effettivo incremento delle riscossioni per il calcolo dell'aggio premiale.
L'articolo 3, comma 1, lettera g), n. 3 proroga fino al 31 dicembre 2001 gli effetti del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione tramite ruolo. La relazione tecnica non attribuisce a questa disposizione effetti finanziari diretti, segnalando per altro che la medesima determina l'invarianza per un ulteriore semestre della misura degli aggi fissati con il decreto ministeriale di cui sopra. In sostanza, la disposizione posticipa al 1o gennaio 2002 il termine a decorrere dal quale si passerebbe da un sistema di remunerazione in misura percentuale delle somme riscosse ad un sistema di remunerazione fissa su ciascuna operazione di incasso. In proposito, il Servizio Bilancio non ha nulla da osservare.
L'articolo 3, comma 1, lettera h) dispone la restituzione ai concessionari di somme da essi anticipate sui vecchi ruoli e l'applicazione ai vecchi compensi dell'aggio premiale previsto per i nuovi compensi, in modo da incentivare i concessionari medesimi alla riscossione dei vecchi ruoli. Secondo la relazione tecnica, ad una lira di maggiore compenso da erogarsi ai concessionari corrisponderebbe un gettito di 26 lire di maggior gettito incassato.
Il Servizio Bilancio osserva in proposito che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la congruità dell'effettivo incremento delle riscossioni per il calcolo dell'aggio premiale.
L'articolo 3, comma 1, lettera i) prevede il rimborso, a favore dei concessionari, del 99 per cento della metà delle spese da essi affrontate per procedure esecutive infruttuose. Il rimborso è corrisposto in titoli di Stato, nel rispetto del limiti di importo massimo di 4.000 miliardi di lire fissato dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. La relazione tecnica non quantifica gli effetti finanziari delle disposizioni in esame, limitandosi a richiamare il tetto di spesa testé indicato quale indice della neutralità finanziaria della disposizione. Appare per altro opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva possibilità di fare fronte agli oneri connessi ai rimborsi in favore dei concessionari - cui sembra essere attribuito in proposito un vero e proprio diritto soggettivo - con le risorse indicate dal citato articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999.
L'articolo 3, comma 1, lettera l) prevede che la definizione automatica delle quote inserite nei ruoli degli enti territoriali produce anche effetti sulle addizionali erariali contenute nei citati ruoli. La relazione tecnica non riconnette alla norma in questione specifici effetti finanziari,


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limitandosi a segnalarne la valenza di razionalizzazione e di completamento sistematico della legislazione vigente.
Il Servizio Bilancio osserva in conclusione che il provvedimento risulta sostanzialmente autocoperto, in quanto i maggiori oneri da esso derivanti sono calcolati in misura percentuale rispetto alle riscossioni e quindi risultano strettamente connessi al verificarsi delle maggiori entrate. Appare comunque opportuno che il Governo fornisca gli elementi per valutare la congruità della stima risultante dalla relazione tecnica, dal momento che le maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica potrebbero essere evidenziate in sede di assestamento ed essere indirizzate a compensazione di eventuali maggiori spese evidenziate in quella stessa sede.

Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento all'articolo 1, lettera a), osserva che l'esenzione dei concessionari da tutti i tributi relativi alle iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche, mentre incentiva l'attività di riscossione di crediti iscritti a ruolo, non comporta perdite di gettito.
Le modifiche alle modalità di riversamento delle somme riscosse a mezzo ruoli sono rivolte ad assicurare la massima trasparenza e certezza nei tempi di riversamento posti a carico dei concessionari.
Con riferimento all'articolo 3, lettera g), punto 2, che modifica il meccanismo stabilito dalla legislazione vigente in materia di remunerazione dei concessionari, osserva che, atteso il possibile effetto disincentivante dell'attuale meccanismo di remunerazione, si prevede un correttivo che induca i concessionari ad incrementare la loro produttività. Difatti, sulle maggiori somme riscosse si prevede un aggio da erogarsi al di fuori del tetto garantito dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 112 del 1999.
Pertanto la modifica produce effetti onerosi per il bilancio dello Stato esclusivamente a fronte di un aumento degli incassi tramite ruoli rispetto alle medie precedenti.
Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione alla modifica di cui all'articolo 3, lettera h), che estende il meccanismo premiale ai ruoli formati e resi esecutivi precedentemente all'entrata in vigore della riforma del sistema di riscossione. Anche in questo caso il saldo netto tra le eventuali maggiori spese e le relative maggiori entrate è nettamente positivo.
Soffermandosi invece sull'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 3, afferma che l'estensione del periodo di validità del decreto attuativo in materia di remunerazione fino a tutto il 2001 può comportare ulteriori oneri per 400 miliardi. Tuttavia tali oneri rientrano nello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio 3458 e, comunque, l'onere complessivo stimato in 800 miliardi per il 2001 è inferiore al tetto garantito dal meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 112, quantificato in circa 1.200 miliardi.
Per quanto riguarda l'articolo 3, lettere i) ed l), osserva che non si ritiene, in via estimativa, che la richiesta di rimborso spese possa eccedere il limite complessivo stabilito dalla norma di 4.000 miliardi, dal momento che la definizione automatica delle domande di rimborso è stata richiesta per circa 1.400 miliardi e che le relative spese da liquidarsi in percentuale su tale somma dovrebbero essere di ammontare inferiore a detto importo. In ogni caso precisa di non aver nulla da obiettare ad una eventuale previsione di possibilità di riparto fino a concorrenza delle somme stanziate.

Guido POSSA (FI) obietta che, in considerazione del continuo incremento delle entrate fiscali determinato dalle modifiche introdotte sul piano normativo a partire dal 1997, le disposizioni sugli aggi supplementari determinerebbero ulteriori oneri indipendentemente da una eventuale maggiore produttività dei concessionari. Fa riferimento in particolare alla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti INPS, pari a circa 80.000 miliardi: la previsione di aggi supplementari determinerebbe


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inevitabilmente maggiori spese per lo Stato.

Augusto FANTOZZI, presidente, osserva che il provvedimento è volto a rimediare alle inefficienze rivelate nella pratica dal sistema della riscossione. Difatti il principio del «non riscosso per riscosso» ha innescato un meccanismo perverso, per cui le somme riscosse coattivamente sono risultate risibili rispetto al monte complessivo.
Evidenzia che i maggiori oneri determinati dagli aggi supplementari sono attribuiti ai concessionari solo nel caso in cui essi riescano a recuperare maggiori entrate.
In sostanza apprezza l'introduzione di un meccanismo premiale per aumentare la produttività dei concessionari.
Infine, rispondendo al rilievo del deputato Possa, afferma che la cartolarizzazione dei crediti INPS non produce alcun effetto sul piano degli aggi supplementari, poiché, cambiando esclusivamente il soggetto per cui i concessionari riscuotono i crediti, questi ultimi rimangono invariati.

Lucio TESTA (D-U) relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottopone alla Commissione la seguente proposta:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di regolamento, nel presupposto che gli oneri derivanti dalle richieste di rimborso spese derivanti dall'estensione della definizione automatica delle domande di rimborso anche alle spese per le procedure esecutive infruttuose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), siano contenute entro il limite di importo massimo di lire 4.000 miliardi fissato dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Augusto FANTOZZI, presidente, comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi si è proceduto alla definizione di taluni criteri per l'individuazione di un ordine di priorità nell'esame dei provvedimenti che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva.
Si è in particolare preso atto della circostanza per cui il calendario dei lavori dell'Assemblea definito nella riunione della Conferenza dei capigruppo svoltasi in data 29 novembre 2000 per le tre settimane che precedono la sospensione dei lavori parlamentari per le festività di fine anno ha limitato considerevolmente il tempo disponibile per l'attività delle Commissioni.
Alla luce di tale situazione, l'Ufficio di Presidenza ha in primo luogo convenuto circa la necessità di dare prioritariamente corso, nell'ambito del tempo complessivamente disponibile per il lavoro della Commissione, alle attività istruttorie da svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del «sistema-paese» - il cui termine, già prorogato dal Presidente della Camera, scade il 31 dicembre 2000 - nonché all'esame in terza lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, cui sarà verosimilmente dedicata l'intera settimana a partire da lunedì 18 dicembre 2000.
Per quanto attiene alla definizione del calendario dei provvedimenti da esaminare in sede consultiva, alla luce della ristrettezza del tempo utile disponibile e


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della necessità di corrispondere in via prioritaria alle esigenze poste dal calendario dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto di procedere alla formazione dell'ordine del giorno della Commissione plenaria in sede consultiva e del Comitato permanente per i pareri secondo criteri di precedenza obiettivi e predeterminati.
Si è in particolare concordato di procedere prioritariamente all'esame: a) dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno del calendario dell'Assemblea e degli emendamenti ad essi riferiti; b) dei decreti-legge il cui inserimento in calendario dovesse essere successivamente disposto; c) degli schemi di atti normativi trasmessi dal Governo per la cui emanazione siano previsti termini di legge; d) di non più di due disegni di legge di ratifica per settimana, secondo l'ordine di precedenza indicato dalla Commissione Esteri.
Si è infine convenuto di procedere all'esame di progetti di legge sollecitati dalle Commissioni ma non inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea solamente nel caso in cui la Commissione, esaurito l'ordine delle priorità come sopra indicato, disponesse di ulteriore tempo residuo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Programma di riordino dei cicli scolastici (Parere alla VII Commissione).