I Commissione - Resoconto di mercoledÏ 6 dicembre 2000


Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.

La seduta comincia alle 8.35.

Apertura e regolazione dei mercati.
Nuovo testo C. 7115, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Luigi MASSA, presidente e relatore, illustrando il contenuto del provvedimento in esame, già approvato dal Senato, osserva che è uno dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il 2000 espressamente individuati dal DPEF 2000-2003.
Il provvedimento è articolato su due titoli principali, dedicati rispettivamente ad interventi di regolazione dei mercati in senso stretto, e ad interventi di incentivazione e di internazionalizzazione dei mercati. I settori più direttamente coinvolti nel primo ordine di interventi sono in primo luogo quelli assicurativo ed agricolo, ma non mancano importanti disposizioni in materia di privatizzazioni, liberalizzazione del mercato elettrico, e tutela della concorrenza nei mercati «collegati» a quelli dei servizi pubblici. Quanto al secondo gruppo, accanto agli interventi che modificano la disciplina di strumenti agevolativi principalmente rivolti alle piccole e medie imprese, segnala, tra le altre, le nuove disposizioni in ordine alla definizione delle forme societarie delle imprese artigiane, ai procedimenti amministrativi per l'avvio di attività turistiche, nonché quelle in materia di realizzazione di opere autostradali e di interporti e quelle che interessano il settore delle telecomunicazioni.
Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli del provvedimento, si sofferma specificamente sull'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinques, che introducono una regolamentazione del danno biologico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Rilevato come questa appaia tendenzialmente in linea sia con l'esigenza di prevedere criteri di liquidazione dei danni certi ed uniformi, validi su tutto il territorio nazionale e determinati legislativamente, sia con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti che utilizzano largamente il sistema cosiddetto «a punto variabile», segnala l'opportunità di evitare la moltiplicazione di sedi normative a carattere settoriale riguardanti la disciplina del danno biologico - peraltro in questo caso limitata ai danni di lieve entità - con conseguente rischio di previsioni discriminatorie; considera quindi auspicabile l'adozione di una disciplina organica che delinei i principi generali regolatori della materia, così come contenuta nel disegno di legge n. 4093 attualmente all'esame del Senato.


Pag. 8


Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere un'osservazione all'articolo 10, comma 3, che, pur entrando nel merito del provvedimento, potrebbe interessare i profili di competenza della Commissione riguardando il diritto delle imprese a stare sul mercato. Nell'apprezzare le finalità della previsione normativa tendente ad accelerare il processo di graduale apertura di mercato della vendita di energia elettrica già delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sottolinea l'esigenza di definire con maggiore puntualità i tempi del processo e di non rimettere all'autonoma decisione dell'attuale soggetto monopolista la individuazione dei clienti idonei, aventi diritto a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore sia nazionale che estero.
Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, commi 1-bis, ter, quater, quinquies, che introducono una regolamentazione del danno biologico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che appare tendenzialmente in linea sia con l'esigenza di prevedere criteri di liquidazione dei danni certi ed uniformi, validi su tutto il territorio nazionale e determinati legislativamente, sia con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti che utilizzano largamente il sistema cosiddetto «a punto variabile», si rileva, tuttavia, l'opportunità di evitare la moltiplicazione di sedi normative a carattere settoriale riguardanti la disciplina del danno biologico - peraltro in questo caso limitata ai danni di lieve entità - con conseguente rischio di previsioni discriminatorie, apparendo invece auspicabile l'adozione di una disciplina organica che delinei i principi generali regolatori della materia, così come contenuta nel disegno di legge n. 4093 attualmente all'esame del Senato;
b) all'articolo 10, comma 3, che è volto ad accelerare il processo di graduale apertura del mercato della vendita di energia elettrica, delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ampliando i soggetti cui è riconosciuta la qualifica di clienti idonei, che hanno diritto a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, sia nazionale che estero, valuti la Commissione l'opportunità di definire con maggiore puntualità i tempi di tale processo, evitando di rimettere all'autonoma deliberazione dell'attuale soggetto monopolista la loro individuazione. A tal fine valuti altresì la Commissione l'opportunità di coordinare espressamente la nuova normativa con le disposizioni vigenti recate dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999.

Marco BOATO (misto-verdi-U) ritiene che l'osservazione in merito al comma 3 dell'articolo 10 presenti profili di competenza della I Commissione, con particolare riferimento all'articolo 41 della Costituzione.

Domenico MASELLI (DS-U) dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Contributo dell'Italia al fondo multilaterale di Montreal per la protezione della fascia di ozono.
C. 6898 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame che mira a risolvere la questione del pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale del Protocollo di Montreal, necessario per il finanziamento di progetti di riconversione delle attività che producono o utilizzano sostanze pericolose per la fascia di ozono nei Paesi in via di sviluppo.
Rilevato come lo Stato italiano risulti inadempiente dal 1996, precisa che il


Pag. 9

debito complessivo ha ormai raggiunto una cifra pari a 86 miliardi e 300 milioni di lire, considerando la quota dovuta per l'anno 2000.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Lavori atipici.
Nuovo testo C. 5651 ed abb., approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, che reca una disciplina organica e dettagliata dei rapporti di collaborazione coordinata non occasionale: si tratta dei rapporti di lavoro cosiddetti atipici, dal momento che non sono riconducibili per intero né al lavoro dipendente, né al lavoro autonomo.
Ricorda che sino ad oggi tale categoria di rapporti di lavoro è rimasta affidata, quasi completamente, alla determinazione negoziale delle parti: di qui la necessità di un intervento legislativo mirato, anche in funzione di una maggiore tutela dei lavoratori in questione.
Dopo avere illustrato il contenuto degli articoli del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, comma 4, si indica la necessità di prevedere in via legislativa una disciplina più dettagliata in ordine alla natura e all'entità delle agevolazioni fiscali ivi previste, demandando al regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione della normativa di attuazione;
2. all'articolo 8 sia rivista tale disposizione che nel prevedere che la violazione delle norme relative alla stipulazione dei contratti previsti dal provvedimento stesso comporti soltanto l'applicazione di una sanzione pecuniaria configura una rilevante anomalia ordinamentale, dal momento che prevede una sanzione amministrativa per la violazione di norme di natura civilistica, dalle quali consegue ordinariamente la nullità o l'annullabilità degli atti di diritto privato;
3. all'articolo 12 si indica la necessità di definire in modo più preciso l'oggetto delle deleghe e di specificare dettagliatamente i principi e criteri direttivi della medesime.
e le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6 si segnala l'opportunità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui al medesimo articolo sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, così come previsto peraltro per la norma di delega contenuta nel successivo articolo 10;
b) all'articolo 12, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreti legislativi siano trasmessi alle Camere senza individuare direttamente l'organo competente per l'espressione del prescritto parere al Governo;
c) all'articolo 14 si rileva l'opportunità di prevedere, in luogo dell'obbligo a riferire alle competenti Commissioni parlamentari da parte del Ministro sull'attuazione della legge, la presentazione alle Camere di un'apposita relazione, rimettendo in tal modo all'autonoma determinazione di ciascun ramo del Parlamento l'individuazione delle modalità di esame di tale adempimento.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.


Pag. 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Aniello Di Nardo e per la funzione pubblica Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
C. 5808 Fini.
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, avverte che è stata avanzata richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge Fini C. 5808 consegue alla deliberazione, assunta dall'Assemblea nella seduta di ieri, di rinviare il provvedimento in Commissione. Con riferimento a tale decisione, rivendica anzitutto la regolarità e la correttezza del procedimento svoltosi in Commissione, così come del resto è stato espressamente riconosciuto dal Presidente della Camera ed anche da molti rappresentanti dei gruppi di opposizione. Osserva inoltre che dall'articolo 72 della Costituzione, dalle norme del regolamento della Camera e dai principi generali che regolano i lavori delle Assemblee legislative si desume con chiarezza che il procedimento legislativo ha una articolazione complessa che prevede una fase istruttoria in Commissione e una successiva fase di esame da parte dell'Assemblea. Ribadisce che, nella fattispecie, la fase istruttoria è stata correttamente esperita e che il diritto di ciascun parlamentare ad esprimersi liberamente, secondo le proprie convinzioni personali, deve essere salvaguardato in tutte le fasi del procedimento. Ritiene, in particolare, che non possa essere configurato alcun vincolo di fair play politico dal quale deriverebbe una sorta di obbligo per i parlamentari a pronunciarsi in modo difforme dai propri convincimenti.
Ribadisce inoltre la volontà di proseguire nel confronto politico sul tema dell'immigrazione, ricordando che in sede del Comitato dei nove, accanto a ovvie posizioni di contrasto, si sono registrate significative possibilità di convergenza su taluni punti.
In conclusione, ritiene che, in assenza di obiezioni, il lavoro avviato dal Comitato dei nove possa essere ripreso e portato avanti in un clima di reciproco rispetto e di collaborazione.

Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), parlando sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di adottare le opportune iniziative affinché nell'aula della Commissione non sia consentito fumare.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, invita i deputati presenti ad astenersi dal fumare.

Giannicola SINISI (PD-U), relatore, premesso che, al di là dell'imprevista deliberazione dell'Assemblea di rinviare la proposta di legge in Commissione, quest'ultima ha il dovere di tenere conto del lavoro finora svolto e delle possibili prospettive di confronto, prende atto con soddisfazione del comune riconoscimento della regolarità e della correttezza della procedura seguita. Ricorda che la Commissione ha licenziato un testo composto da nove articoli, dei quali ben quattro (l'articolo 3, comma 1, e gli articoli 4, 8 e 9) riproducono disposizioni contenute nel testo originario della proposta di legge Fini C. 5808. La Commissione, inoltre, ha approvato ulteriori disposizioni sul coordinamento interministeriale, sul coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella fase di emanazione dei decreti sui flussi d'ingresso, nonché volte ad introdurre più adeguati strumenti di contrasto all'immigrazione clandestina: su tali disposizioni,


Pag. 11

peraltro, si è registrata una convergenza molto ampia.
Concorda con il presidente circa l'opportunità di proseguire il lavoro avviato in seno al Comitato dei nove; ribadisce altresì il giudizio positivo sulla legge n. 40 del 1998, rispetto alla quale riconosce tuttavia l'esigenza di modifiche, al fine di favorire condizioni di pacifica convivenza in un contesto di sicurezza sociale. Dichiara quindi la disponibilità della maggioranza a confrontarsi sugli obiettivi intorno ai quali è presumibile possa coagularsi un ampio consenso.

Paolo ARMAROLI (AN), premesso di condividere l'intervento svolto dal deputato Giovanardi nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea, giudica irritanti le dichiarazioni di coloro che affermano che, in presenza di una determinata volontà politica, nessun obiettivo è irraggiungibile; rileva infatti che in uno Stato di diritto vigono regole vincolanti per tutti. In tale contesto, ritiene che sia preferibile perdere una battaglia politica piuttosto che la propria dignità.
Sotto il profilo regolamentare, osserva come il deputato Vito, che nella seduta dell'Assemblea di ieri ha proposto il rinvio in Commissione della proposta di legge Fini C. 5808, non avesse titolo ad avanzare tale richiesta, dal momento che il provvedimento era stato calendarizzato, in Commissione ed in Aula, nell'ambito della quota di argomenti riservata al gruppo di Alleanza nazionale: solo quest'ultimo, pertanto, sarebbe stato, a suo avviso, legittimato a proporre un'eventuale rinvio in Commissione, ferma restando la sovranità dell'Assemblea a deliberare al riguardo. Il deputato Vito, in particolare, ha sostenuto argomentazioni apprezzabili de iure condendo ma assolutamente non sostenibili de iure condito. In particolare, non condivide i rilievi critici rivolti al presidente Jervolino, alla quale riconosce di aver seguito una procedura conforme al dettato dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, e all'interpretazione che ne ha dato il Presidente della Camera, a seguito dell'esame della questione da parte della Giunta per il regolamento.
Rileva inoltre che, nell'intenzione del proponente, il rinvio del provvedimento in Commissione sottintendeva l'irregolarità della procedura seguita; ribadisce, a tale riguardo, l'assoluta correttezza dell'esame in sede referente, al di là di atteggiamenti della maggioranza censurabili sotto il profilo politico. In tale contesto, in Assemblea sono state espresse posizioni che non esita a definire pirandelliane: da un lato il deputato Gasparri, rilevando l'irregolarità del procedimento in Commissione, ha chiesto che l'Assemblea proseguisse nell'esame del provvedimento, mentre, dall'altro lato il deputato Guerra, nel ribadire la correttezza della procedura in Commissione, si è espresso favorevolmente alla proposta di rinvio. Al riguardo l'unica posizione coerente è stata sostenuta dal deputato Giovanardi che, rilevando la correttezza della procedura seguita in Commissione, ha sostenuto l'opportunità di proseguire l'esame in Assemblea, come del resto ha richiesto anche il gruppo di Alleanza nazionale.
Stigmatizza le considerazioni formulate in Aula dal relatore Sinisi, precisando di avere a suo tempo richiesto il disabbinamento dalla proposta di legge Fini C.5808 dalle altre proposte di legge in materia di immigrazione con l'unico obiettivo di porre fine ad una vicenda procedurale che si protraeva da lungo tempo.
Quanto all'invito rivolto dal relatore Sinisi a proseguire il lavoro in sede di Comitato dei nove, preannuncia che il gruppo di Alleanza nazionale, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per domani, chiederà la calendarizzazione in aula della proposta di legge Fini C. 5808 per la prossima settimana, al fine di porre termine a questa «anomala» sospensione dei lavori.

Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), rilevato che la decisione relativa alla calendarizzazione della discussione in aula spetta esclusivamente alla Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene che la Commissione


Pag. 12

debba articolare i propri lavori nei prossimi giorni in maniera tale da essere in grado di concludere l'istruttoria del provvedimento in tempo utile, a prescindere dalla decisione che sarà assunta dall'organo competente. Ritiene peraltro che l'impegno di riprendere tempestivamente l'esame in Assemblea sia politicamente opportuno ed istituzionalmente corretto, anche alla luce dell'appello rivolto ieri dal Capo dello Stato al Parlamento affinché intervenga sul problema dell'immigrazione.
In conclusione, nell'auspicare che da parte della maggioranza vi sia disponibilità a concretizzare gli atteggiamenti di apertura preannunziati dal relatore, assicura il proprio impegno ad un confronto costruttivo.

Alberto DI LUCA (FI), ricordato che per la giornata di martedì prossimo è previsto uno sciopero dei giornalisti, segnala l'esigenza di sottoporre alla Conferenza dei presidenti di gruppo l'opportunità di prevedere l'inizio della discussione in Assemblea nella giornata successiva.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, premesso che la decisione relativa alla calendarizzazione della proposta di legge in Assemblea spetta alla Conferenza dei presidenti di gruppo, condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Giovanardi, di organizzare i lavori in modo tale da concludere la valutazione degli emendamenti prima dell'inizio della discussione in Aula. A tale riguardo, preannunzia che proporrà all'Ufficio di presidenza della Commissione di dedicare la mattinata di martedì all'esame degli emendamenti in seno al Comitato dei nove.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), premesso che condivide le considerazioni del presidente Jervolino e che il gruppo di Alleanza nazionale non intende sottrarsi al confronto, ricorda che, nella sua qualità di relatore, aveva orientato i suoi sforzi all'obiettivo di individuare punti d'intesa sulla base di un sereno confronto tra i gruppi parlamentari. La maggioranza, peraltro in modo legittimo, non ha ritenuto di favorire tale intento e, dimostrando l'assoluta indisponibilità a convergere sulla proposta di legge Fini C. 5808 e, in generale, sulle politiche dell'immigrazione proposte dai gruppi di opposizione, ha di fatto stravolto il provvedimento, approvando emendamenti oggettivamente insufficienti a rispondere all'esigenza di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e di introdurre misure innovative in tema di politiche sociali.
Pur esprimendo quindi perplessità sulla effettiva disponibilità al confronto dichiarata dal relatore Sinisi, assicura che il gruppo di Alleanza nazionale si impegnerà per individuare punti di convergenza che dovranno comunque riguardare aspetti non marginali della complessiva questione dell'immigrazione. Rileva infine che nella riunione del Comitato dei nove svoltasi ieri non si è registrata alcuna apertura significativa della maggioranza rispetto alle proposte avanzate dall'opposizione.

Giacomo GARRA (FI), richiamato l'intervento svolto in Aula dal deputato Di Luca, ribadisce che il gruppo di Forza Italia è disponibile a favorire l'ingresso nel nostro paese degli immigrati che intendano lavorare seriamente ed inserirsi a pieno titolo nel tessuto sociale, ma ritiene che la legislazione vigente non offra efficaci strumenti per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Auspica, in particolare, che sia tenuto nel dovuto conto il monito del Capo dello Stato il quale, di fatto, ha sottolineato l'inadeguatezza della legge Turco-Napolitano.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ritiene che il Capo dello Stato non si sia espresso nei termini testé evocati dal deputato Garra.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO), premesso di non avere nulla da eccepire sulla correttezza formale della procedura seguita in Commissione, rileva


Pag. 13

che il vero nodo da affrontare è essenzialmente politico. Osserva, in particolare, che il tema dell'immigrazione è utilizzato dalla Casa delle libertà con intenti chiaramente elettoralistici e che, a suo avviso, l'intervento di ieri del Capo dello Stato presenta profili criticabili.
Quanto alla disponibilità a ricercare possibili intese, esprime l'auspicio che la maggioranza non alteri l'impianto della legge Turco-Napolitano e che si giunga nel più breve tempo possibile all'approvazione della legge sull'asilo politico, che a suo avviso fornirebbe risposte a numerosi problemi impropriamente ricondotti alla disciplina sull'immigrazione.

Rosanna MORONI (Comunista), richiamato il suo intervento in Aula, rileva che le dichiarazioni del Capo dello Stato sul problema dell'immigrazione appaiono coerenti con le posizioni del centro-sinistra, nel momento in cui, in particolare, si considera inaccettabile l'equazione tra immigrati e criminali e si sottolinea l'esigenza di contrastare in termini più efficaci il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Al riguardo ricorda come i gruppi di maggioranza abbiano costantemente sostenuto che la definizione di canali di ingresso regolari costituisca un presupposto necessario ai fini del contrasto della immigrazione clandestina.
Ribadisce infine il giudizio positivo sulla legge Turco-Napolitano, il cui unico neo è rappresentato dal ritardo nell'attuazione di talune disposizioni da essa previste.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, espresso rispetto e condivisione per le dichiarazioni rese dal Capo dello Stato e preso atto di un orientamento unanime circa la regolarità della procedura seguita in Commissione e l'opportunità di riavviare il confronto in Assemblea, ritiene che possa considerarsi conclusa la fase referente in Commissione e confermato il mandato al relatore Sinisi a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo già in precedenza licenziato dalla Commissione.

La Commissione concorda.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ritiene che il Comitato dei nove dovrà procedere alla valutazione degli emendamenti con modalità temporali tali da non creare ostacoli all'esame del provvedimento in Aula.
Rilevato inoltre che il testo approvato in Commissione non nasce dalla volontà di stravolgere la proposta di legge Fini C. 5808, ritiene che l'esigenza di svolgere un serio approfondimento in sede di Comitato dei nove non possa essere confusa con la prospettiva di una totale convergenza di opinioni.

Riordino dei servizi pubblici locali.
C. 7042 Governo, approvato dal Senato e C. 5047 Gasparri.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 novembre 2000.

Adriana VIGNERI (DS-U), relatore, ricorda che, in data 5 dicembre 2000, il Comitato per la legislazione ha espresso il prescritto parere, con una condizione. In particolare, il Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, ha sottolineato la necessità, con riferimento all'articolo 1, di riferire l'alinea al testo unico delle leggi sul riordinamento degli enti locali e non al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale il testo unico è stato approvato. Analoga esigenza il Comitato per la legislazione ha rappresentato con riferimento all'articolo 2-bis. Ritiene che tale condizione possa essere recepita in sede di coordinamento formale del testo approvato.
Ritiene inoltre che, sempre in sede di coordinamento formale, sia opportuno modificare il titolo del provvedimento nei seguenti termini: «Riordino dei servizi pubblici locali e modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle leggi sugli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


Pag. 14

Riccardo MIGLIORI (AN), dichiara il voto contrario di Alleanza nazionale ed esprime l'auspicio che l'Assemblea approvi gli emendamenti migliorativi presentati dal suo gruppo.

Giacomo GARRA (FI), a titolo personale, dichiara di astenersi.

Maria Celeste NARDINI (misto-RC-PRO), chiede al presidente Jervolino di intervenire presso il Presidente della Camera affinché la calendarizzazione del provvedimento in Aula avvenga in termini tali da consentire un'adeguata valutazione del testo approvato ai fini della eventuale presentazione di emendamenti. In conclusione, ribadisce la contrarietà della sua parte politica sul disegno di legge, e annuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, fa presente al deputato Nardini che il testo del provvedimento cui andranno riferiti gli emendamenti è quello approvato dalla Commissione la settimana scorsa.

Marco BOATO (misto-verdi-U), dichiara voto favorevole.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore Vigneri a riferire favorevolmente all'Assemblea, di essere autorizzata a riferire oralmente e nomina il Comitato dei nove.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita e per l'interno Massimo Brutti.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro delle comunicazioni.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Scoca che ha comunicato di non potere partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento in esame, soffermandosi in particolare sulle osservazioni relative agli articoli 4, 6, 8 e 10 (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Vincenzo Maria VITA, sottolinea che gli uffici di diretta collaborazione del ministro delle comunicazioni costituiscono un'articolazione non particolarmente sovradimensionata; si augura pertanto che l'osservazione contenuta in proposito nel parere non debba essere intesa in chiave eccessivamente restrittiva.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, osserva che, diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'espressione di pareri riguardanti altri schemi di regolamento in materia di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, nel caso di specie la Commissione non ha inteso proporre un preciso limite numerico per il personale di tali uffici, manifestando un orientamento non particolarmente restrittivo.

Giacomo GARRA dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Marco BOATO (misto-verdi-U) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.


Pag. 15

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 novembre 2000.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, invita il sottosegretario ad intervenire in merito alle osservazioni espresse nella seduta precedente sullo schema di regolamento.

Il Sottosegretario Massimo BRUTTI, ricordato che l'articolo 3 attribuisce alla licenza per collezioni di armi carattere permanente ed introduce la possibilità di utilizzarla anche per la detenzione di una sola arma, si sofferma sul suggerimento formulato dal relatore nella seduta precedente in merito alla possibilità di introdurre uno specifico riferimento all'esclusione della possibilità di uso personale dell'arma ed afferma di considerare tale previsione non giustificata dal momento che la licenza in questione non prevede il munizionamento.
In merito alle perplessità espresse circa la lettera d) dell'articolo 61 del testo unico, laddove si stabilisce che la licenza del porto d'armi può essere rilasciata anche nel luogo in cui il richiedente ha il domicilio oltre che in quello di residenza, ricorda che la previsione in esame riguarda soltanto cittadini appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione europea e che comunque il domicilio costituisce un centro di interessi certo.
Quanto alla previsione del penultimo comma dell'articolo 41, in base alla quale è possibile non ripetere la verifica nel caso di spettacoli temporanei se essa sia stata effettuata nella stessa provincia nei tre anni precedenti, su cui sono state espresse perplessità, fa presente che essa è stata introdotta cercando di contemperare le opposte esigenze di sicurezza e di snellimento dell'attività della commissione di vigilanza chiamata a svolgere rilevanti funzioni di controllo.
Relativamente alla composizione della commissione provinciale di vigilanza individuata dall'articolo 142 del testo unico, osserva che la semplificazione delle norme dello stesso testo unico non dovrebbe comportare alcuna innovazione.
Rileva infine che l'attribuzione della qualifica di agente della pubblica sicurezza alla figura di guardia notturna dipendente da amministrazioni pubbliche non è stata inserita all'articolo 4-bis perché il regolamento si limita a riprodurre l'elenco contenuto nel regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al cui interno sono da considerarsi comunque comprese anche le guardie notturne.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, osserva preliminarmente che la sua proposta di parere tiene conto delle considerazioni svolte nella seduta precedente, delle memorie trasmesse da alcune associazioni di categorie operanti nei settori interessati dal regolamento, nonché di alcuni aspetti della legislazione in via di definizione.
Ritiene che l'opportunità di introdurre uno specifico riferimento all'uso personale dell'arma risulta in qualche modo rafforzato dalla precisazione del sottosegretario Brutti, secondo cui la licenza in questione non prevede munizionamento. Parimenti, pur prendendo atto delle precisazioni fornite al riguardo, considera opportuno sopprimere la previsione secondo cui la licenza per il porto d'armi può essere rilasciata anche nel luogo in cui il richiedente ha il domicilio, oltre che in quello di residenza.
Ribadite le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere perplessità in ordine alla possibilità di non ripetere la verifica nel caso di spettacoli temporanei se questa sia stata effettuata nella stessa provincia nei tre anni precedenti, conferma la proposta di ridurre a due anni il lasso temporale entro il quale può non essere ripetuta la verifica. Ritiene inoltre opportuno


Pag. 16

prevedere espressamente che le guardie notturne hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Quanto alla composizione della commissione di vigilanza individuata all'articolo 142 del testo unico, precisa di aver sottolineato l'opportunità che questa venga presieduta anziché dal prefetto dal presidente della regione, inserendo altresì il riferimento ad un ingegnere dell'organismo regionale che svolga funzioni di genio civile, alla luce delle recenti modifiche normative in materia di competenze regionali.
Evidenzia infine come l'osservazione circa l'opportunità di semplificare le procedure sulle modalità per la temporanea esportazione delle armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica sia stata sollecitata al fine di superare le farraginosità attualmente esistenti.

Giacomo GARRA (FI), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, annuncia la sua astensione sulla proposta di parere, rilevata la tendenza diffusa a considerare sottoposte a regime autorizzatorio attività che viceversa non dovrebbero sottostarvi.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, sospende l'esame del provvedimento, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.40.

La Commissione riprende l'esame del provvedimento.

Alberto LEMBO (AN), rilevata preliminarmente la diversa portata delle osservazioni che accompagnano la proposta di parere favorevole ed espressa la volontà di non entrare nel merito dei rilievi in essa contenuti, chiede al relatore di inserire nel parere un invito al Governo ad un'attenzione complessiva nei confronti degli indirizzi espressi in materia di semplificazione dei procedimenti. Ritiene infatti che la sollecitazione ad un atteggiamento coerente sotto questo profilo possa rappresentare l'ambito in cui collocare le osservazioni specifiche.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, ritiene di poter accogliere il suggerimento dell'onorevole Lembo circa l'inserimento nella proposta di parere di un invito al Governo ad un atteggiamento coerente con quanto previsto nei vari provvedimenti di semplificazione. Ritiene in particolare che tale invito possa rafforzare il peso delle osservazioni formulate ed esprime in proposito l'auspicio che non venga fraintesa dal Ministero la scelta compiuta dal relatore, il quale ha ritenuto di formulare osservazioni anziché di porre condizioni, in considerazione della particolare cautela con cui il legislatore deve muoversi in una materia come quella della pubblica sicurezza, in cui assume particolare rilievo l'esigenza di non interferire nell'attività di chi svolge compiti di carattere amministrativo.
Quanto alla composizione della commissione provinciale di vigilanza, ribadisce l'opinione che questa debba essere presieduta dal presidente della regione, tenuto conto dell'esigenza di garantire uniformità di decisioni a livello regionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 341/2000: Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.
C. 7459 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).


Pag. 17

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in esame, il quale pur incidendo su diversi aspetti regolati dal codice di procedura penale e da leggi speciali, contiene norme ispirate alla medesima finalità di rendere più efficiente la celebrazione dei processi per reati che suscitano un particolare allarme sociale e di assicurare l'effettività della pena detentiva. A tale scopo il provvedimento in esame, che si compone di IX Capi e di 26 articoli, da un lato interviene modificando ed integrando disposizioni in vigore, in parte anche recependo il contenuto di progetti di legge già all'esame delle Camere diretti a superare difficoltà sorte nell'applicazione di alcune norme processuali, dall'altro introduce previsioni nuove, come quelle di cui al Capo VII del provvedimento.
Il Capo I racchiude le norme finalizzate ad eliminare, o almeno a ridurre, il rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini in relazione a reati di particolare gravità e, a tale scopo, delinea una corsia preferenziale per la celere trattazione dei processi con imputati detenuti e interviene sulla durata della custodia cautelare.
Il Capo II è diretto a risolvere le difficoltà segnalate nella celebrazione dei processi di criminalità organizzata a causa della limitata disponibilità di aule protette.
Il Capo III interviene, con norme interpretative, sulla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479 del 1999 (la cosiddetta legge Carotti), che lo ha reso applicabile anche ai reati punibili con l'ergastolo, con conseguenti difficoltà interpretative nell'ipotesi di una pluralità di reati astrattamente sanzionabili con tale pena.
Il Capo IV è diretto a prorogare il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari in relazione ad alcuni gravi delitti commessi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. Viene fissato in cinque anni il termine di durata delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage) e 422 (strage) del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, sempre che le indagini si siano rivelate particolarmente complesse ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale.
Il Capo V interviene sulla disciplina della esecuzione delle pene detentive prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta legge Simeone, semplificando le relative procedure: in particolare si prevede, la notifica in luogo della consegna diretta all'interessato dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo, circostanza questa che aveva determinato una serie di difficoltà operative in ragione della frequente irreperibilità del soggetto destinatario dei provvedimenti.
Il Capo VI proroga al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione della disciplina in tema di «videoconferenze», nonché quella relativa all'applicazione del regime penitenziario speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.
Il Capo VII contiene norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare (cosiddetto «braccialetto elettronico»).
Il Capo VIII contiene disposizioni relative ai giudici di pace, ai giudici onorari, agli incentivi previsti a favore dei magistrati applicati in distretto diverso presso il quale prestano servizio, e alle modalità di riorganizzazione degli organici dell'amministrazione della giustizia.
Il Capo IX, infine, contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore del provvedimento.
Osservato preliminarmente che la materia è suscettibile di sollevare un'ampia discussione nel merito, ritiene nella sua qualità di relatore di doversi limitare ad esprimere taluni rilievi attinenti ai profili di competenza della I Commissione ed


Pag. 18

illustra quindi le osservazioni propone di inserire nel parere da rendere alla Commissione di merito.
Con riferimento all'articolo 8 comma 2, riguardante la revoca di richiesta a giudizio abbreviato da parte dell'imputato che l'abbia formulata nella convinzione che alla pena dell'ergastolo si sostituisse in ogni caso la pena della reclusione di 30 anni e che per effetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 7 non possa più beneficiare di tale possibilità, propone di segnalare la necessità di sostituire il riferimento all'articolo 1, ivi contenuto, con il richiamo corretto all'articolo 7, comma 2, che ha ad oggetto il giudizio abbreviato relativamente a reati puniti con l'ergastolo.
In merito all'articolo 16, comma 2, capoverso «articolo 275-bis», comma 1, segnala l'opportunità di precisare che l'adozione della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ivi previste debba essere fondata in ogni caso su ragioni cautelari particolarmente rilevanti, tali da poter giustificare anche la custodia cautelare, al fine di evitare che l'adozione di tale misura da parte del giudice, prevista per il caso di diniego, si possa configurare come un provvedimento sanzionatorio per l'imputato.
Segnala quindi l'opportunità di prevedere all'articolo 19 un termine per l'adozione di un decreto ministeriale con il quale saranno definite tutte le modalità tecniche connesse all'applicazione del nuovo articolo 275-bis del codice di procedura penale, considerato anche il fatto che all'emanazione di tale decreto è subordinata l'applicazione di tale disciplina.
Evidenzia infine che la disposizione di cui all'articolo 21 è finalizzata alla copertura di nuovi posti di giudici di pace, istituiti da un decreto del ministro della giustizia che, alla data di entrata in vigore del decreto legge non risultava ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 20.20.

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, nel confermare le osservazioni illustrate in precedenza, alla luce di una riflessione più approfondita, ritiene di dover proporre l'inserimento nel parere di una premessa relativa al carattere emergenziale del provvedimento e alcune ulteriori osservazioni.
Rileva anzitutto l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, di non sopprimere le parole «sull'accordo delle parti» di cui all'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, bensì di sostituirle con le seguenti: «sentite le parti», in coerenza con l'esigenza di garantire la speditezza del processo e nel rispetto delle ragioni delle parti.
Propone inoltre, con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, un'osservazione che si sostanzi in un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il giudice «possa disporre» - e non «dispone» - misure cautelari nell'ambito del nuovo disposto dei comma 1 e 1-bis dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
Con riferimento all'articolo 6, che introduce nel testo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 145-bis, in materia di aule di udienze protette, propone infine un'osservazione, nel senso di sopprimere, al comma 2, le parole: «ove possibile» Richiama, in particolare, le realtà territoriali del paese nelle quali non esistono aule protette, rilevando come in questi casi sorga la necessità di svolgere altrove il processo, con evidenti effetti sui diritti della difesa e sul principio della parità tra le parti, di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Giacomo GARRA (FI), nel preannunciare il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come l'osservazione di cui all'articolo 8, comma 2, evidenzi la frettolosità con cui si è proceduto nell'impostazione dell'impianto del decreto-legge in esame.
Invita altresì il relatore a espungere dallo schema di parere l'osservazione riferita all'articolo 21, in quanto la mancata


Pag. 19

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro della giustizia con cui vengono istituiti nuovi posti di giudici di pace non presenta aspetti di carattere sostanziale.
Sul piano generale ritiene che con il decreto-legge in esame il Governo, anziché affrontare le ragioni profonde del dissesto della giustizia, abbia intrapreso la strada degli interventi-tampone, consacrando definitivamente il fallimento della politica in materia giudiziaria.
Ritiene che il testo in esame non possa porre rimedio agli endemici problemi del settore, come quello riguardante la produttività dei giudici, la non osservanza della disposizione che prevede che il pubblico ministero richieda l'archiviazione del procedimento quando risulti l'infondatezza della notizia di reato, la frequente richiesta al GIP della proroga dei termini di svolgimento delle indagini, con il conseguente protrarsi di inchieste che viceversa dovrebbero essere concluse.
Rilevato come la custodia cautelare dovrebbe costituire il provvedimento cui ricorrere come extrema ratio e sottolineata l'opportunità di introdurre disposizioni volte ad assicurare la sicurezza dei cittadini nel rispetto della sistematicità delle norme processuali che non possono essere stravolte in base ad esigenze contingenti, preannuncia voto di astensione sulla proposta di parere, confidando che la Commissione di merito e l'Assemblea siano in grado di apportare i necessari correttivi.

Maretta SCOCA (UDEUR), nel dichiarare di concordare con le osservazioni del relatore nonché con alcune considerazioni svolte dal deputato Garra, rileva che i problemi della giustizia non possono essere affrontati con provvedimenti di carattere emergenziale. In particolare, esprime perplessità sulla reale efficacia del decreto-legge in ordine al potenziamento dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia ed auspica che i futuri interventi di riforma nel settore siano caratterizzati da un'indispensabile organicità.

Giannicola SINISI (PD-U), con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, sottolinea la correttezza della norma da esso recata, con la quale si differenzia, ai fini del giudizio abbreviato, il trattamento previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo per un solo delitto da quello previsto per coloro che, condannati per più delitti puniti con la pena dell'ergastolo, scontano tale pena con l'isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del codice penale

Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, condivide la proposta del deputato Garra in merito all'opportunità di non formulare come osservazione il rilievo relativo all'articolo 21.

Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, ritenendo opportuno inserire come premessa al parere l'indicazione relativa all'articolo 21 formula conclusivamente la seguente proposta di parere:
La Commissione affari costituzionali,
esaminato il disegno di legge n. 7459,
rilevato che interventi normativi a carattere emergenziale nella materia processualpenalistica non appaiono strumenti idonei a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia,
constatato che la disposizione di cui all'articolo 21 , finalizzata alla copertura di nuovi posti di giudice di pace, risulta collegata a un decreto del ministro della giustizia non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 18, comma 2, c.p.p. le parole «sull'accordo delle parti» con le parole


Pag. 20

«sentite le parti», al fine di assicurare che la deliberazione del giudice relativa alla separazione di processi, al di fuori dei casi espressamente previsti dal comma 1 dell'articolo 18, avvenga nel rispetto delle ragioni delle parti;
b) all'articolo 2, commi 5 e 6, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 307 c.p.p. la parola «dispone» con le parole «può disporre»;
c) all'articolo 4, comma 1, rilevato che la disposizione recata dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 533 c.p.p. suscita forti perplessità in linea generale, la Commissione valuti, quantomeno, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole «quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque»;
d) all'articolo 6, comma 2, rilevato che la disposizione recata dal nuovo articolo 145-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, suscita forti perplessità con riferimento alla possibile compressione dei diritti della difesa, la Commissione valuti, quantomeno, l'opportunità di sopprimere l'inciso «, ove possibile, «;
e) all'articolo 8, comma 2, relativo alla revoca di richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato che l'abbia formulata nella convinzione che alla pena dell'ergastolo si sostituisse in ogni caso la pena della reclusione di trenta anni, e che per effetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 7 non possa più beneficiare di tale possibilità, si segnala la necessità di sostituire il riferimento all'articolo 1, ivi contenuto, con il richiamo corretto all'articolo 7, comma 2, che ha ad oggetto il giudizio abbreviato relativamente ai reati punti con l'ergastolo;
f) all'articolo 16, comma 2, capoverso «Art. 275-bis», comma 1, si segnala l'opportunità di precisare che l'adozione della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ivi previste debba essere fondata in ogni caso su ragioni cautelari particolarmente rilevanti, tali da poter giustificare anche la custodia cautelare, al fine di evitare che l'adozione di tale misura da parte del giudice, prevista per il caso di diniego, si possa configurare come un provvedimento sanzionatorio per l'imputato;
g) all'articolo 19 valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno definite tutte le modalità tecniche connesse all'applicazione del nuovo articolo 275-bis del codice di procedura penale, considerato anche il fatto che all'emanazione di tale decreto è subordinata l'applicazione della nuova disciplina.

Domenico MASELLI (DS-U), dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 21.

COMITATO DEI NOVE

Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381-3439-5463-5480-6018/A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.55 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2000. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.

La seduta comincia alle 20.

Ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e l'Algeria.
C. 7079 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).


Pag. 21

Federico ORLANDO (D-U), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare; le parti si propongono di disciplinare le relazioni consolari tra loro intercorrenti, meglio precisando le rispettive competenze, allo scopo di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche nei rispettivi territori.
Non essendovi nulla da osservare per i profili di competenza della Commissione, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada.
C. 7081 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo PALMA (PD-U), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada. Le parti intendono disciplinare, su base di reciprocità, i trasporti automobilistici tra i rispettivi Paesi nonché quelli in transito nei rispettivi territori, effettuati con autoveicoli immatricolati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa. A tal fine l'Accordo individua, per ciascuna parte, l'Autorità competente a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Conclusivamente, non essendovi nulla da osservare per i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada.
C. 7210 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Giacomo GARRA (FI), relatore, osserva che l'Accordo in esame, il cui disegno di legge di ratifica è stato già approvato dal Senato, è volto a rafforzare le relazioni tra Italia e Canada in materia di sicurezza sociale.
Tale Accordo si è reso necessario a seguito delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni dalla data della firma dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, avvenuta a Toronto il 17 novembre 1977.
Illustrato il contenuto dell'Accordo ed espresso, in particolare, apprezzamento per la clausola di reciprocità prevista dall'articolo 4, formula una proposta di parere favorevole, non essendovi nulla da osservare per i profili di competenza della Commissione.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Macedonia sulla regolamentazione dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci.
C. 7212 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo PALMA (PD-U), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci.
Le parti si propongono di facilitare e di regolare, nel reciproco interesse, i trasporti tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.
L'Accordo disciplina il regime delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di


Pag. 22

transito e le relative eccezioni, nonché forme e modalità di espletamento dei servizi medesimi.
Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, è istituita, infine, una Commissione mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti di ciascuna parte.
Conclusivamente, non essendovi nulla da osservare sotto i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Protocollo di adeguamento istituzionale dell'accordo UE-Bulgaria, in relazione alle nuove adesioni di paesi all'Unione europea.
C. 7215 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Federico ORLANDO (D-U), relatore, osserva che il Protocollo in esame è volto ad adeguare gli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra; tale adeguamento si è reso necessario a seguito dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1o gennaio 1995.
Illustrato il contenuto del Protocollo, formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole, non essendovi nulla da osservare per i profili di competenza della Commissione.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Lettonia sulle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari.
C. 5025 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Federico ORLANDO (D-U), relatore, osserva che il disegno di legge in esame ha ad oggetto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari.
Tale Accordo è volto ad istituire, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna parte e in conformità con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, una struttura di cooperazione militare tra le parti e le loro Forze armate . È previsto che le parti approntino un piano annuo di cooperazione, oltre ad avviare un dialogo bilaterale nonché uno scambio di idee nel settore della difesa.
Espresse riserve di principio sulle relazioni tra Stati nel campo della cooperazione militare, peraltro rafforzate, nell'Accordo in esame, dall'esiguo stanziamento previsto a copertura dell'onere finanziario, formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole, non essendovi nulla da osservare per i profili di competenza della Commissione.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
Nuovo testo C. 6874.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, osserva che la proposta di legge contiene misure dirette alla prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi, nonché disposizioni atte a favorire lo sviluppo delle attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile.


Pag. 23


L'articolo 1 individua le finalità della proposta, volta alla promozione di navi cisterna ecologiche e sicure, conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza.
L'articolo 2 configura una specifica responsabilità in capo ai proprietari del carico trasportato, nel caso di inquinamento delle acque territoriali o dei porti.
L'articolo 3 prevede un apposito contributo per la demolizione delle unità navali adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi; la norma in esame subordina inoltre la concessione del beneficio a determinati requisiti, riguardanti le imprese armatoriali interessate alla demolizione e i termini iniziali e finali della stessa.
L'articolo 4 disciplina le modalità di concessione del contributo.
L'articolo 5 definisce alcuni limiti di operatività nonché casi di decadenza dai benefici di cui all'articolo 3.
L'articolo 6 detta norme in materia di controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale.
Conclusivamente formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di procedere ad una riformulazione della norma al fine di definire più chiaramente, precisando in particolare il richiamo alla normativa internazionale, sia la natura e il contenuto della responsabilità in questione, sia i soggetti in capo ai quali tale responsabilità si viene a configurare.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Alcolismo.
Articolo aggiuntivo 10.01 del relatore al testo unificato C. 93 ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Domenico MASELLI (DS-U), relatore, osserva che l'articolo aggiuntivo 10.01, già approvato dalla XII Commissione in linea di principio, è volto ad istituire apposite strutture per l' accoglienza dei pazienti alcoldipendenti nella fase successiva a quella acuta e prima del loro invio al trattamento domiciliare o in day-hospital. Della realizzazione delle suddette strutture si faranno carico le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della programmazione socio- sanitaria di loro competenza, in relazione alle esigenze del territorio e fatte salve le strutture esistenti. In proposito, l'articolo 9 dello stesso testo unificato prevede, più in generale, che le regioni e le province autonome provvedano all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcorrelati.
Ritiene che la formulazione dell'articolo aggiuntivo potrebbe indurre a ritenere che siano state violate le competenze delle regioni in materia di istituzione di strutture sanitarie. Invita pertanto la Commissione a valutare tale aspetto con particolare attenzione.

Luigi MASSA, presidente, ritiene che la formulazione dell'articolo aggiuntivo non si presti ad equivoci: è evidente, infatti, che la struttura di accoglienza debba essere prevista dalla legge statale per il solo fatto che la sua istituzione è posta a carico del servizio sanitario nazionale. Ritiene che le preoccupazioni espresse dal relatore in merito a possibili interferenze con le competenze regionali possano essere opportunamente segnalate nella premessa al parere.

Giacomo GARRA (FI), segnala con preoccupazione l'allarmante fenomeno della diffusione di superalcolici tra i giovanissimi i quali, peraltro, possono liberamente acquistare tali prodotti nei supermercati.


Pag. 24

Domenico MASELLI (DS-U), relatore, concorda con il suggerimento del presidente Massa e formula conclusivamente la seguente proposta di parere:

Il Comitato,
esaminato l'articolo aggiuntivo 10.01 del relatore,
rilevata l'opportunità che la prevista realizzazione delle nuove strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti sia effettuata nel pieno rispetto delle competenze spettanti alle regioni in materia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.20.