(Sergio Briguglio 4/12/2000)

EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI LEGGE A. C. 5808,

NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 13

13.00

Dopo il comma 1 dell'art. 13 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico sostituire le parole da

"iscritti in apposite liste"

fino alla fine del periodo con le seguenti:

"iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma annuale dell'iscrizione."

Si stabilisce che la lista di prenotazione per l'ingresso per inseimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia tenuta presso il Ministero del lavoro anziche' presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione non debba essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata per posta ordinaria o per via informatica.

 

Art. 8

8.00

Dopo il comma 1 dell'art. 8 inserire il seguente:

1 bis. In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del Questore e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera."

Corrispondentemente, al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L'espulsione è disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione"."

Si stabilisce che, ove il prefetto non ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio di imboscamento dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.

 

Art.2

2.00

Dopo il comma 1 dell'art. 2 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico, dopo le parole

"sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio"

inserire le seguenti:

", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,".

Si chiarisce che tra i fatti nuovi che consentono il rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali requisiti e' da considerare l'esistenza di una frazione non utilizzata della quota di ingressi programmata per l'anno precedente.

 

1 ter. In fine al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo e' considerata sufficiente la dimostrazione di

a) disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all’importo dell’assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno."

Si consente il rinnovo del permesso di soggiorno per turismo anche nel caso siano state maturate condizioni diverse da quelle previste per l'ingresso, ma tali, comunque, da garantire un inserimento non marginale.

 

Art. 3

3.00

Dopo il comma 1 dell'art. 3 inserire i seguenti:

1 bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico, dopo le parole

"nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"

inserire le seguenti:

"con precedenza rispetto ai nuovi ingressi,".

Si stabiisce che, nell'ambito delle quote definite dal decreto di programmazione, le conversioni di permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro abbiano precedenza rispetto ai nuovi ingressi.

 

Art. 6

6.00

Inserire, dopo l'art. 6, il seguente:

Art. 6 bis.

(Respingimento).

1. In fine al comma 3 dell'articolo 10 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

Si limita l'imposizione di oneri ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a lasciare a terra lo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

 

Art. 7

7.00

In fine all'art. 7 aggiungere il comma seguente:

2. In fine al comma 6 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente priodo:

"Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

Si limita l'imposizione di sanzioni ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a lasciare a terra lo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

 

Art. 8

8.00

Dopo il comma 1 dell'art. 8 inserire il seguente:

1 bis. Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero"

con le seguenti:

"Il questore adotta la misura di cui all’articolo 14, comma 1, a carico dello straniero".

Si stabilisce che, in luogo dell'accompagnamento alla frontiera del clandestino privo di documenti di identificazione, salvo che nei casi di recidiva, sia adottata, nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato, la misura di trattenimento nel CPT. In tal modo e' tutelato adeguatamente il diritto al ricorso effettivo.

 

Art. 10

10.00

Inserire, dopo l'articolo 10, il seguente:

Art. 10 bis.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

1. In fine al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, aggiungere il seguente periodo:

"Qualora se ne presenti la necessita', il Questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalita', il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo."

Si prevede una forma di protezione per i familiari in patria, facilitando, all'occorrenza, il ricongiungimento, anche in assenza di requisiti di reddito e alloggio, e con procedura accelerata.

 

2. Al comma 5 dell'articolo 18 del Testo Unico, sostituire le parole

"il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno"

con le seguenti:

"il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno"

Si chiarisce che il permesso e' "convertito" - e non "rinnovato" - per lavoro, in presenza di attivita' di lavoro subordinato.

 

3. In fine al comma 5 dell'articolo 18 del Testo Unico, inserire le seguenti parole:

", ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26"

Si prevede la possibilita' che il permesso sia convertito in permesso per lavoro autonomo (al di fuori delle quote - al di la', cioe', della disposizione generale di cui all'art. 39, co. 7, del Regolamento).

 

Art. 12

12.00

Dopo il comma 1 dell'art. 12 inserire il seguente:

1 bis. Al comma 9 dell'articolo 22 del Testo Unico, sostituire le parole

"Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento"

con le seguenti:

"Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento, anche piu' volte,".

Si chiarisce che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento scatta anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso contrario c'e' il rischio che la perdita del lavoro si traduca nella fine della regolarita' del soggiorno; il lavoratore non avrebbe allora alcuna possibilita' di cercare legalmente altra occupazione. Si chiarisce inoltre che a questo dispositivo si ricorre tutte le volte che si conclude il rapporto di lavoro, e non solo la prima volta che questo accade.

 

Art. 14

14.00

Dopo il comma 1 dell'art. 14 inserire il seguente:

Art. 14.

(Ingresso e soggiorno per lavoro

autonomo).

1 bis. Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico, dopo le parole

"deve comunque dimostrare"

inserire le seguenti:

", ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,".

Si stabilisce, in analogia con quanto fatto con circolare in relazione all'ultimaa regolarizzazione, che il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di conversione, stante la difficolta', per lo straniero provenienti da Paesi in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso, la prescritta disponibilita' di reddito.

 

Art. 15

15.00

Dopo il comma 1 dell'art. 15 inserire il seguente:

1 bis. Al comma 5 dell'articolo 30 del Testo Unico, sostituire le parole

"può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro."

con le seguenti:

"può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione."

Si chiarisce che la conversione di cui al comma 5 puo' essere effettuata anche alla scadenza del permesso ed e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti.

15.01

Dopo l'art. 15 inserire il seguentie

Art. 15 bis.

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del Testo Unico, dopo le parole

"può essere rilasciato"

inserire le seguenti:

", anche alla scadenza del permesso di soggiorno,".

Si chiarisce che la conversione puo' aver luogo anche alla scadenza naturale del permesso di soggiorno.

 

2. Al comma 1 dell'articolo 32 del Testo Unico, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione."

Si chiarisce che, come nel caso del figlio minore, la conversione del permesso al compimento della maggiore eta' (o, comunque, alla scadenza del permesso per affidamento) e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti.