Qualche commento informale

su alcune ipotesi nel contesto della discussione sul pdl asilo:

 

  1. Proposta di "integrazione" (geniale eufemismo !) dell’articolo 6 comma 8: "Si prescinde dal consenso dell’interessato qualora il provvedimento del delegato… sia stato determinato e motivato per manifesta infondatezza":
  2. Riteniamo la proposta assolutamente inaccettabile: si negherebbe in questo caso la possibilita’ di una forma effettiva di ricorso/ri-esame prima dell’eventuale respingimento/espulsione.

    Vale quello che abbiamo già detto nel nostro Promemoria del 12 febbraio 1999: "La decisione di non ammissibilità si potrebbe dunque trasformare immediatamente in un respingimento in frontiera o in un’espulsione del richiedente asilo. Per l’ACNUR, una tale procedura non è accettabile in quanto non dà sufficienti garanzie per il rispetto del principio di non-refoulement. Considerata la fondamentale importanza del suddetto principio nell’ambito del diritto internazionale e le gravi ed irreparabili conseguenze che il refoulement potrebbe avere per il richiedente asilo respinto, l’ACNUR ritiene che l’introduzione in questo contesto di un’effettiva possibilità di revisione - sia essa di tipo amministrativo che giurisdizionale - sia un elemento irrinunciabile che richiede la massima attenzione. "

     

  3. Proposta di istituzione delle Commissioni Periferiche, alle quali sarebbe affidato il compito di esaminare le domande d’asilo in prima istanza: Sebbene, in linea di massima, l’idea dell’istituzione di Commissioni Periferiche non è male, rimane qualche perplessità riguardante la composizione delle Commissioni, in particolare per quanto riguarda le qualificazioni dei componenti. Non sembra, a questo proposito, sufficiente la previsione dell’aggiornamento per i membri delle Commissioni Periferiche, introdotta all’articolo 3 comma 10: "Parimenti, all’inizio di ciascun anno, il Consiglio di presidenza determina…mezzi per assicurare l’aggiornamento delle medesime". Il rischio potrebbe essere che si creino delle commissioni un po’ ad hoc, secondo le esigenze del momento e degli afflussi, senza che sia garantito un adeguato livello professionale. Se si dovessero creare queste commissioni periferiche, come condizione deve essere garantita una vera formazione e un’adeguata qualificazione, nonché un impegno/impiego a tempo pieno. La nostra esperienza è che l’attuale impiego "part time" (di solito una volta a settimana per la maggior parte dei membri della Commissione centrale) si è rivelato una formula poco felice, in quanto non garantisce la necessaria dedizione all’attività della Commissione. Per questo motivo avevamo tatno insistito che "il Presidente e tutti gli altri membri della Commissione Centrale" (art. 3, 9) fossero collocati "fuori ruolo" (o "distaccati", poco cambia, perlomeno per noi). Da ricordare: L’eleggibilità non è una cosa che si impara con un corso di tre giorni o che si può fare solo una volta ogni tanto.
  4. Proposta di modifica della procedura di pre-esame, con introduzione di un riesame "accelerato" del provvedimento negativo del delegato: " nel caso in cui il giudice non si pronunci, nel termine di quarantotto ore, sul provvedimento adottato dal delegato…, il richiedente asilo puo’ avanzare ricorso al Presidente della Commissione periferica competente per territorio".

Se abbiamo capito bene, in questo caso la Commissione Periferica sarebbe l’organo di ri-esame della decisione negativa del Delegato e deciderebbe poi sul merito (cioè arriverebbe ad una "piena" decisione entro i 10 giorni). Sarebbe comunque una forma di "procedura accelerata", in quanto il successivo ricorso giurisdizionale non avrebbe effetto sospensivo. Secondo noi, questa procedura sarebbe accettabile, anche se si rischia di produrre un certo numero di richiedenti irreperibili. Inoltre ci stiamo chiedendo se questa procedura, per cosi dire di "due binari" (decisione dal giudice o dalla Commissione periferica) non creerebbe una disparità di trattamento: Ci potrebbe essere un richiedente che si vede respinto/espulso nel giro di pochi giorni (a seguito della convalida/conferma da parte del giudice, forse addirittura senza neanche un’audizione personale); mentre un altro - magari nella stessa identica situazione - rispetto al quale il giudice non si è pronunciato verrebbe quindi ammesso per i dieci giorni e - se si dovesse presentare - anche sentito personalmente dalla Commissione periferica.

Per non essere soltanto e sempre negativi: Potrebbe essere un alternativa (che rispetterebbe in pieno gli interessi di P.S.) quella di concepire la seguente procedura: Pre-esame negativo > trattenimento nelle sezioni speciali (sic!) dei CPTeA in attesa di espulsione/respingimento> richiesta di ri-esame (o mancato assenso, se proprio si vuole) > convalida del trattenimento (pressoché automatica) da parte del giudice > ri-esame (sul merito) da parte della Commissione periferica entro 10 giorni.

 

jh, 13.12.2000