Ordine del giorno

La Camera,

in occasione del voto finale sulla Proposta di legge 5808-A,

considerato che:

l’incontro diretto sul territorio italiano tra domanda e offerta di lavoro e’ elemento indispensabile alla costituzione di rapporti di lavoro caratterizzati da basso livello di qualificazione (in modo particolare, nel settore dei servizi alla persona);

l’art. 23, co. 4, del Testo unico prevede, allo scopo di favorire tale incontro diretto e in aggiunta all’istituto della prestazione di garanzia, l’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori capaci di auto-sostentarsi;

la stessa disposizione stabilisce, allo scopo di consentire tale modalita’ di ingresso, nei casi in cui le prestazioni di garanzia non abbiano esaurito, nel tempo prefissato, la quota stabilita dal decreto di programmazione dei flussi, che siano istituite liste di prenotazione, nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull’anzianita’ di iscrizione;

il requisito di anzianita’ di iscrizione consente allo straniero iscritto di poter stimare con ragionevole approssimazione il tempo che gli sara’ necessario per raggiungere il vertice della graduatoria, e rappresenta quindi un elemento di dissuasione dal ricorso a forme di ingresso illegale;

tali liste hanno carattere e finalita’ evidentemente distinte dalle liste facoltative previste dall’art. 21 del Testo unico, avendo queste ultime lo scopo di consentire chiamate nominative da parte di datori di lavoro che non conoscano lavoratori qualificati residenti all’estero e dovendo quindi contenere, a differenza delle liste ex art. 23, informazioni certificate sulle qualificazioni professionali degli iscritti;

le liste obbligatorie ex art. 23 non sono state ancora costituite nella maggior parte dei paesi di emigrazione verso l’Italia, tanto che nell’applicazione del decreto di programmazione per il 2000, si e’ dovuto fare ricorso alle liste facoltative ex art. 21 istituite in pochi paesi (es., Albania);

la semplice iscrizione nelle liste ex art. 23 costituisce requisito necessario ma non sufficiente per l’ingresso in Italia, dovendo comunque, lo straniero che rientri nella quota disponibile per l’ingresso di cui all’art. 23, co. 4, del Testo unico dimostrare, all’atto della richiesta di visto di ingresso, il possesso dei requisiti relativi alla disponibilita’ di mezzi di sostentamento, ed essendo comunque da verificare, come per ogni altro straniero, la mancanza di motivi ostativi all’ingresso in Italia;

 

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie:

a chiarire che l'anzianita' di iscrizione nelle liste di cui all’art. 23 del Testo unico debba essere computata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore, a condizione di conferma annuale dell'iscrizione;

ad istituire, accanto o in mancanza delle liste di cui all’art. 23 del Testo unico nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, una lista centralizzata, tenuta presso uno dei Ministeri competenti, con gli stessi criteri e gli stessi effetti previsti all’art. 23, comma 4 del Testo unico;

a definire le modalita’ di iscrizione per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma annuale dell'iscrizione.

 

 

Ordine del giorno

La Camera,

in occasione del voto finale sulla Proposta di legge 5808-A,

considerato che:

la disposizione di cui all’art. 22, co. 9 del Testo unico consente al lavoratore licenziato o dimesso di essere iscritto nelle liste di collocamento per almeno un anno, e di ottenere una proroga del premesso di soggiorno in caso di scadenza anteriore alla conclusione di detto anno;

il lavoratore occupato in un rapporto di lavoro a tempo determinato rischierebbe di non beneficiare di tale disposizione, a meno da non concludere artificiosamente tale rapporto con le proprie dimissioni;

la disposizione citata costituisce un vantaggio non solo per il lavoratore, ma per il sitema produttivo italiano, giacche’ consente la permanenza in Italia e la successiva occupazione di personale via via piu’ esperto;

 

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a chiarire, in sede interpretativa, che la disposizione di cui all’art. 22, co. 9 del Testo unico si applica, anche piu’ volte, e anche in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Ordine del giorno

La Camera,

in occasione del voto finale sulla Proposta di legge 5808-A,

considerato che:

fermi i requisiti minimi di eta’ per lo svolgimento di attivita’ di lavoro, e’ consentito, dalle disposizioni del Testo unico e del suo Regolamento di attuazione, l’accesso ad attivita’ lavorativa sia ai minori in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, sia ai minori stranieri affidati;

il comma 5 dell’art. 30 del Testo unico prevede la possibilita’ di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari del minore straniero, al compimento della maggiore eta’, in un permesso di soggiorno ad altro titolo (inclusi i motivi di lavoro subordinato o autonomo);

un’analoga conversione e’ prevista dall’articolo 32 del Testo unico a beneficio dei minori stranieri affidati;

 

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a chiarire, in sede interpretativa, che delle medesime possibilita’ di accesso ad attivita’ lavorativa e di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta’ beneficiano i minori stranieri sottoposti a tutela e quelli titolari, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione del Testo unico, di un permesso di soggiorno per minore eta’.