VISTO larticolo 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 1997, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 18 novembre 1997, recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nellambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, recante "Azioni volte a promuovere lattribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini";
VISTA la dichiarazione e il programma dazione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne per luguaglianza, lo sviluppo e la pace, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, in particolare la lett. E, nella quale si individuano gli obiettivi strategici da perseguire per la tutela delle donne coinvolte nei conflitti armati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dellarea balcanica;
VISTO il decreto-legge 21 aprile 1999 n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1999, recante autorizzazione allinvio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nellambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti in Albania e di assistenza ai profughi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999, recante misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dellarea balcanica;
TENUTO CONTO dei criteri e delle metodologie contenuti nelle linee guida per le politiche di genere nella cooperazione allo sviluppo, approvate nel 1998 da parte del comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso e coordinato campagne umanitarie a favore delle popolazioni provenienti dalle aree balcaniche interessate dai recenti conflitti;
CONSIDERATO che lemergenza nellarea balcanica e le sue conseguenze sono caratterizzate da un notevole grado di complessità dovuto alla situazione militare e ai suoi effetti di lungo periodo, nonché alle quantità e ai tempi del flusso di profughi;
CONSIDERATO che le donne rappresentano la gran parte della popolazione profuga e che esse sono non solo vittime di gravi violenze ma anche soggetti determinanti per una ricostruzione della convivenza civile;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nelladunanza della prima sezione del 14 luglio 1999;
VISTA lulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità;
Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:
Art.1
(Finalità)
3. Nellelaborazione di nuovi progetti e nellattuazione dei progetti di assistenza umanitaria già elaborati ed approvati nelle sedi proprie, le amministrazioni statali competenti tengono conto dei criteri e degli obiettivi indicati dalla presente direttiva.
Art.2
(Criteri generali)
a) valorizzare le donne come soggetti attivi socialmente ed economicamente, con particolare riguardo alla capacità di auto-organizzazione dei servizi di base, delle scuole, degli asili, delle attività collettive e di socializzazione sia nei campi di accoglienza, sia nelle comunità di rientro;
b) privilegiare la politica di accoglienza dei profughi in entità territoriali definite per facilitare la protezione e lassistenza, valorizzando il contributo delle donne;
Art.3
(Criteri operativi orientati secondo il genere)
a) la distribuzione dei beni di necessità e la fornitura di materiale per ligiene;
b) la logistica dei campi di accoglienza e degli eventuali futuri insediamenti nelle località di rientro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione dei servizi, le modalità di somministrazione dei pasti e laccesso a tutti i servizi forniti;
Art.4
(Azioni da intraprendere)
Art.5
(Formazione del personale e informazione)
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma,