PROGETTO DI LEGGE - N. 5506




      Onorevoli Deputati! - Nell'ambito del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono state introdotte, all'articolo 12, talune disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, le quali prevedono che chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme dello stesso testo unico, venga sottoposto a sanzione penale. Nel medesimo contesto, non risulta, invece, contemplata alcuna norma che consenta la perseguibilità penale di coloro che favoriscono l'ingresso in altri Stati di stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato italiano. Tale circostanza determina, nel vigente quadro normativo, una lacuna che non appare coerente con una completa ed efficace strategia di contrasto dell'immigrazione clandestina. Si osserva infatti - in armonia con le indicazioni emerse dal confronto tenutosi, sul tema, sia in ambito europeo che internazionale, e, in particolare, con gli impegni assunti nella Convenzione di Schengen - che la repressione di condotte volte all'organizzazione o al favoreggiamento dell'ingresso di clandestini negli Stati esteri, può sicuramente concorrere, in un'ottica di più vasto respiro, a migliorare l'azione globale di controllo del fenomeno stesso.
        Con il presente disegno di legge si propone pertanto l'introduzione, nel corpo delle vigenti disposizioni recate dal testo unico sull'immigrazione, di una specifica norma che consenta di perseguire penalmente coloro che aiutino, a scopo di lucro, lo straniero illegalmente presente in Italia ad entrare nel territorio di un altro Stato. Alla fattispecie sono applicate le disposizioni relative alle ipotesi aggravanti, all'arresto in flagranza, nonché alle operazioni di polizia, al sequestro dei beni ed alla confisca delle somme di denaro connesse ai predetti fatti illeciti, in armonia con quanto previsto per le tipologie di reato individuate dall'articolo 12 del testo unico.
        Sotto il profilo dell'"impatto amministrativo", l'innovazione legislativa proposta non è suscettibile, per i suoi contenuti, di comportare significativi oneri a carico dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione. Non si sono inoltre riscontrati sulla specifica materia pronunce della giurisprudenza costituzionale ovvero progetti di legge in itinere vertenti su analoga questione.




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