PROGETTO DI LEGGE - N. 5506
Onorevoli Deputati! - Nell'ambito del testo unico emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, sono state introdotte, all'articolo 12, talune
disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione
clandestina, le quali prevedono che chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato in violazione delle norme dello stesso testo
unico, venga sottoposto a sanzione penale. Nel medesimo
contesto, non risulta, invece, contemplata alcuna norma che
consenta la perseguibilità penale di coloro che favoriscono
l'ingresso in altri Stati di stranieri illegalmente presenti
sul territorio dello Stato italiano. Tale circostanza
determina, nel vigente quadro normativo, una lacuna che non
appare coerente con una completa ed efficace strategia di
contrasto dell'immigrazione clandestina. Si osserva infatti -
in armonia con le indicazioni emerse dal confronto tenutosi,
sul tema, sia in ambito europeo che internazionale, e, in
particolare, con gli impegni assunti nella Convenzione di
Schengen - che la repressione di condotte volte
all'organizzazione o al favoreggiamento dell'ingresso di
clandestini negli Stati esteri, può sicuramente concorrere, in
un'ottica di più vasto respiro, a migliorare l'azione globale
di controllo del fenomeno stesso.
Con il presente disegno di legge si propone pertanto
l'introduzione, nel corpo delle vigenti disposizioni recate
dal testo unico sull'immigrazione, di una specifica norma che
consenta di perseguire penalmente coloro che aiutino, a scopo
di lucro, lo straniero illegalmente presente in Italia ad
entrare nel territorio di un altro Stato. Alla fattispecie
sono applicate le disposizioni relative alle ipotesi
aggravanti, all'arresto in flagranza, nonché alle operazioni
di polizia, al sequestro dei beni ed alla confisca delle somme
di denaro connesse ai predetti fatti illeciti, in armonia con
quanto previsto per le tipologie di reato individuate
dall'articolo 12 del testo unico.
Sotto il profilo dell'"impatto amministrativo",
l'innovazione legislativa proposta non è suscettibile, per i
suoi contenuti, di comportare significativi oneri a carico
dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione. Non
si sono inoltre riscontrati sulla specifica materia pronunce
della giurisprudenza costituzionale ovvero progetti di legge
in itinere vertenti su analoga questione.