GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

 

Alla c.a. del Ministro dell'Interno

On. Enzo Bianco

Fax: 46549534

2 pagine

 

 

 

 

Egregio Ministro,

 

in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale del decreto di programmazione dei flussi migratori per l'anno in corso, assume particolare rilievo il contenuto che verra' dato alla direttiva, da emanare in base all'articolo 4, co.3 del Testo Unico, sui mezzi di sostentamento richiesti per l'ingresso in Italia.

In sede di definizione del parere sul Regolamento di attuazione dello stesso Testo Unico, la Commissione Affari Costituzionali della Camera raccomando' che non venisse chiesta dimostrazione di disponibilita' di mezzi in relazione all'ingresso ex articolo 23, co. 4 del Testo Unico (ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor). La ratio di tale raccomandazione e' fondata sulla considerazione che il lavoratore straniero che faccia ingresso in base a quella disposizione per un verso e' mosso dal bisogno economico e non puo' quindi disporre, ab origine, di mezzi che consentano il sostentamento in Italia; per l'altro viene incontro a un esigenza di manodopera, dichiarata dal Governo all'atto della programmazione, e non colmata dagli altri meccanismi (chiamata nominativa e ingresso sponsorizzato).

E' assolutamente indispensabile che tale raccomandazione, che facciamo nostra, non venga disattesa, giacche' l'imposizione di un requisito di disponibilita' di mezzi non commisurato alla effettiva condizione del tipico migrante vanificherebbe l'importantissimo canale di ingresso in esame - canale che, ricordiamo, e' stato percorso con successo, seppure in una condizione forzatamente illegale, dai quasi novecentomila immigrati sanati negli ultimi tredici anni.

Riteniamo che, qualora non si si ritenga opportuno prescindere del tutto dal requisito di disponibilita' di mezzi, l'ammontare richiesto non debba superare, per gli ingressi ex articolo 23, co. 4, l'importo dell'assegno sociale per un periodo di novanta giorni, sommato al contributo forfettario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Trascorso il periodo di novanta giorni, in mancanza di fatti penalmente rilevanti o di comportamenti atti a dimostrare un particolare disagio sociale, la capacita' di sostentamento del lavoratore straniero con mezzi leciti dovrebbe essere data per scontata. Situazioni contrarie, che potrebbero costituire motivo di allarme sociale, potrebbero essere facilmente curate con le opportune sanzioni, in caso di comportamenti illeciti, o con la revoca del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello Stato, in caso di insanabile impossibilita' di inserimento.

Confidando in una attenta considerazione di quanto segnalato con la presente, porgiamo

I piu' cordiali saluti

 

 

 

Sergio Briguglio

(p. Gruppo di Riflessione)

 

Roma, 25 Febbraio 2000

 

Hanno aderito anche: ARCI, ICS.