Ministero dell'InternoCircolare del 22.6.1999

oggetto: D.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 - Art. 5, comma 2.

 

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla esatta interpretazione dell'art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

La citata norma, com'è noto, equipara i cittadini comunitari a quelli italiani ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i cittadini extracomunitari l'equiparazione riguarda solo coloro che sono residenti secondo le disposizioni del regolamento anagrafico e limitatamente a quei fatti, stati e qualità che possono essere convalidati da soggetti pubblici e privati italiani.

In relazione al chiaro dettato normativo si è posto il preliminare problema di stabilire se la residenza possa essere o meno autocertificata, considerato il rango di elemento pregiudiziale che il legislatore parrebbe averle attribuito rispetto alla possibilità per il cittadino extracomunitario di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. 403/98.

A tale riguardo si è ritenuto opportuno: interessare la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di acquisire un qualificato parere sulla questione, di non secondaria importanza, attesi anche i riflessi ricadenti sull'amministrazione destinataria dell'autocertificazione, chiamata ai necessari riscontri.

Il predetto Ufficio, pur ammettendo che la residenza costituisce presupposto per l'applicazione nei confronti degli extracomunitari delle norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, ha, tuttavia, ritenuto che il suddetto requisito rientra anch'esso tra gli stati,. fatti e qualità autocertificabili in base al meccanismo di rinvio normativo contenuto nell'art. 5, comma 2, del d.p.r. 403.

Pertanto, ai fini della dimostrazione della residenza in Italia, i cittadini extracomunitari non sono tenuti ad esibire la relativa certificazione. Spetta alle amministrazioni procedere agli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, essendo cura delle stesse stabilire quali criteri di verifica della residenza applicare.

Il Capo della Polizia