Ministero dell’InternoCircolare ……oggetto: Applicazione del provvedimento ex art. 2 Legge 27/12/1956, n. 1423, nei confronti di stranieri extracomunitari gia' colpiti dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Sono pervenuti a questo Dipartimento alcuni quesiti circa la possibilita' che venga adottato il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, ex art. 2 Legge 27/12/1956, n. 1423 nei confronti di stranieri extracomunitari gia' colpiti dal provvedimento di espulsione al fine di evitare che essi si sottraggano all'esecuzione dello stesso provvedimento di espulsione.

Al riguardo, si ritiene sussistano alcune argomentazioni che depongono a sfavore della soluzione positiva a tale quesito. In via pre1iminare, occorre evidenziare che la citata norma, inserita in un contesto legislativo relativo alle misure di prevenzione, e' applicabile esclusivamente ai soggetti indicati nell'art. 1 della medesima Legge 1423/56; inoltre essa, come e' noto, prevede la possibilita' per il Questore di rinviare mediante foglio di via obbligatorio nel Comune dal quale si sono allontanate le persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e che si trovano fuori dei luoghi di residenza.

L'eventuale adozione di detto provvedimento non impedirebbe che lo straniero espulso, nelle more dell'esecuzione. dell'espulsione, continui a circolare sul territorio nazionale. Inoltre il ripetuto art.2 L. 1423/56 risulta, incompatibile con il nuovo contesto normativo riguardante i cittadini extracomunitari.

Infatti, nei confronti, degli stranieri ritenuti appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della Legge citata, il d.lgs. 286/98, all'art. 13 comma 2 lett. c), prevede che il Prefetto debba adottare un provvedimento di espulsione, che andra' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera nel caso in cui lo stesso Prefetto "rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento (art. 13, comma 4, lett. b).

In altri termini, l'appartenenza di uno straniero ad una categoria di cui al richiamato art. 1 della Legge 1423/56;. comporta l'applicazione esclusiva delle disposizioni di cui all'art.13 d.lgs. 286/98, ossia dell'espulsione con intimazione o, ricorrendone i presupposti, dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

In sostanza, la legge assegna al Prefetto, in sede di emanazione del decreto di espulsione, la valutazione, basata su circostanze obiettive, circa l'immediata esecuzione del provvedimento, facendo cadere ogni necessità di adozione di ulteriori atti finalizzati al rimpatrio dello straniero espulso ai sensi dell'art. 13 - 2° comma lett. c).

p. Il Capo della Polizia