Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

circolare n. 45/99

oggetto: T.U. 286/98 — art. 27 comma 1 lett. d) — criteri di applicazione.

Facendo seguito alla circolare n. 31 del 12/4/99 concernente l'oggetto si uniscono, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri alcuni chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l’ingresso di traduttori ed interpreti ai sensi dell'art. 27 lett. D) del d.lgs. 286/98.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda la presentazione ai competenti Uffici Consolari della documentazione da acquisire al fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro; dovra’ essere considerato idoneo il titolo di studio di traduttore o interprete specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta secondo la legislazione vigente nello Stato in cui tale titolo è stato rilasciato.

Potra’, altresi’, essere ritenuto idoneo l'attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da un Ente pubblico o da altro istituto legalmente riconosciuto secondo la legislazione vigente nello Stato in cui tale attestato e' stato rilasciato.

Al di fuori della predetta documentazione, non possono essere ritenuti idonei altri attestati (certificazioni di aziende o enti privati, etc.).

Le rappresentanze diplomatico consolari dovranno apporre il visto previsto dalla circolare n. 31/99, verificando, nel contempo, la legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti.

Le direzioni Provinciali del Lavoro - Settore Politiche del lavoro - potranno rilasciare la prescritta autorizzazione al lavoro, previa presentazione dei titoli debitamente vistati secondo le direttive impartite con la presente circolare.