La richiesta di protezione merita risposte certe

L’impegno delle organizzazioni non governative per l’approvazione di una normativa sull’asilo.

L’Italia sta vivendo, da alcuni anni, l’incessante arrivo di un insieme variegato di ospiti, accomunati dall’aver dovuto forzatamente, e spesso improvvisamente, abbandonare il proprio paese e cercare altrove protezione. Agli individui perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche ("rifugiati" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951), si aggiungono coloro che vengono messi in fuga da eventi bellici e disordini interni, o da altre situazioni di violenza generalizzata e di privazione delle libertà fondamentali. Costrizione alla fuga e ricerca di protezione costituiscono punto di partenza e di arrivo per ognuno di loro. E’ a tale ricerca che noi, "sponda" d’arrivo, siamo chiamati a rispondere.

Se, avendo riguardo ai bisogni essenziali dell’individuo, il concetto di protezione include la garanzia di un alloggio, di alimenti, e di assistenza sanitaria e sociale, da un punto di vista legale esso implica regole eque per l’accesso al territorio, una procedura rapida e giusta di determinazione dello status, una condizione giuridica certa e predeterminata, definita nei diritti e nei doveri che la compongono.

In Italia, la materia dell’asilo risulta attualmente disciplinata in via generale da un solo articolo di legge (il sopravvissuto art. 1 della legge Martelli), e da due regolamenti di attuazione ( n. 136/1990 e n. 237/1990). Manca, a tutt’oggi, una disciplina organica, un impianto di norme che assegni diritti certi a chi arriva e obblighi chiari a chi accoglie. Questa situazione normativa, unita all’elemento congiunturale del ritmo e della drammaticità degli arrivi, rende più che mai necessaria e urgente l’approvazione di una legge che regoli la materia.

Il dibattito parlamentare per l’adozione di una normativa in materia di asilo ebbe luogo, inizialmente, all’interno di quello stesso processo che porterà, nel marzo ’98, all’approvazione della legge sull’immigrazione (L. 40 del 6 marzo 1998). Ma, considerata nei suoi aspetti peculiari, la disciplina dell’asilo venne ad un certo punto enucleata da quella dell’immigrazione, e da allora il relativo dibattito ha seguito un corso autonomo.

Il testo della proposta di legge sull’asilo e sulla protezione umanitaria fu presentato dal Governo il 13 maggio 1997 ; esso è stato approvato dal Senato il 5 novembre 1998, e si trova, da allora, all’esame della Commissione Affari Costituzionali presso la Camera dei Deputati (Atto Camera n. 5381).

Tale lavoro parlamentare persegue un complesso obiettivo: dare piena attuazione ad un precetto costituzionale fondamentale del nostro ordinamento, quale quello che garantisce il diritto di asilo (contenuto nell’art. 10, comma 3, della Costituzione), nel contesto di una materia che, tuttavia, è internazionale per sua stessa natura, e dunque governata da norme sovraordinate - prima fra tutte la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 1951 - le quali reclamano attuazione e rispetto. Questo fattore, insieme a scelte di carattere pragmatico compiute dal Governo e dal legislatore, fa sì che il testo corrente del disegno di legge presenti diversi punti critici, in merito ai quali le organizzazioni non governative si sono più volte confrontate con le istituzioni competenti.

Dalla sentita esigenza di collaborazione e coordinamento, necessari per sostenere con serietà e chiarezza il confronto con gli organi istituzionali, nasce l’esperienza del "Gruppo di lavoro sull’asilo", nel quale sono confluiti, sotto il coordinamento dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), tutti i maggiori organismi non governativi impegnati nel settore. Il Gruppo è composto dallo stesso ACNUR, nonché da ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), ICS (Consiglio Italiano per la Solidarietà), Gruppo di riflessione dell’area religiosa, Médecins sans Frontières.

L’attività del Gruppo di lavoro ha potuto giovarsi dell’esperienza di cui ognuno degli organismi citati si fa portatore, e della forte determinazione di tutti gli intervenuti ad incidere su un dibattito vitale per il futuro dei rifugiati. Esperienza e determinazione che hanno permesso di giungere - a seguito di una approfondita opera di analisi e critica del testo in discussione sempre attenta alla legislazione internazionale vigente - alla stesura di una proposta congiunta di emendamenti, relativi alle disposizioni del disegno di legge che destano maggiore preoccupazione.

Il nucleo della proposta del Gruppo di lavoro - che tocca molteplici punti del disegno di legge - è costituito da tre elementi :

La ridefinizione dei criteri in base ai quali si concede il diritto di asilo ai sensi dell’art.10, comma 3 della Costituzione italiana : le organizzazioni ritengono infatti necessario articolare diversamente il dettato del disegno di legge, includendo nei motivi che danno diritto all’asilo Costituzionale non solo il trovarsi esposti "a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale", ma la più ampia necessità di sfuggire al pericolo di subire "danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi violazioni dei diritti dell'uomo". Formulazione, questa, che permetterebbe di coprire più accuratamente le diverse situazioni di privazione generalizzata dei diritti dell’uomo, così aderendo allo spirito del dettato Costituzionale.

La previsione di un effetto sospensivo del ricorso in caso di esito negativo del pre-esame : ai fini di una tutela effettiva dei richiedenti asilo si ritiene fondamentale che il richiedente il quale non superi lo screening preliminare - propedeutico per l’ammissione alla procedura di determinazione dello status - possa proporre ricorso al giudice ordinario contro tale decisione, e permanere sul territorio Italiano sino all’esito dello stesso (c.d. effetto sospensivo).

L’assegnazione al giudice ordinario, piuttosto che al TAR, della competenza dell'esame del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione centrale, che chiude la procedura principale. Opinione, questa, che tiene conto della natura soggettiva del diritto all’asilo e che sembra essere confortata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 907/99 dell’8 ottobre 1999), la quale ha dichiarato competente il giudice ordinario in materia di ricorsi contro il diniego dello Status di Rifugiato da parte della Commissione Centrale.

La proposta del Gruppo di lavoro, risultato del confronto-incontro, spesso assai vivo ed appassionato, tra le posizioni dei partecipanti, è stata presentata al Sottosegretario all’Interno Alberto Gaetano Maritati, e all’On. Antonio Soda, relatore presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel corso di un incontro tenutosi lo scorso ottobre.

L’esperienza delle organizzazioni non governative e delle associazioni, frutto di studio specialistico e di lavoro sul campo, è, ancora una volta, a disposizione del legislatore. Le proposte avanzate, attente alla tutela dei diritti dei rifugiati e degli sfollati, non prescindono da una visione realistica della realtà, e contengono indicazioni concrete circa la realizzazione di tali istanze.

Non si può, a questo punto, che auspicare con forza la ripresa di un dibattito parlamentare il cui esito giunga a colmare il vuoto legislativo esistente. Non è più possibile fare fronte alla situazione esistente con poche e insufficienti regole generali o, come talvolta è accaduto, con provvedimenti d’urgenza.

La richiesta di protezione non è che il margine finale di un percorso lungo e doloroso. Una volta raccolta, merita risposte certe.

Giusy D’Alconzo

L’articolo riflette solamente le opinioni dell’autrice e non necessariamente quelle delle Organizzazioni menzionate.