Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25- 01- 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n.535
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal
decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113;
Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i
compiti del Comitato per i minori stranieri;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26
giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;
Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei
minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti -
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del
Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto
articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio
dello Stato", di seguito denominato "minore presente non
accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo
presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente
nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto",
s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure
adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza
necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autorita' responsabili del Paese d'origine, in
conformita' alle convenzioni internazionali, alla legge, alle
disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il
rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto
all'unita' familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure
di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e
dal decreto legislativo n. 113 del 1999.
6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di
cui all'articolo 33 del testo unico.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998, n.
191, s.o.), come modificato dal decreto legislativo
19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 113, e' il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiugimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo".
Note alle premesse:
- Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre
1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
113, si veda in nota al titolo.
- La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui
minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C
221/03) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n.
135, s.o. Il testo degli articoli 2, 20 e 22 e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare
i diritti enunciati nella presente convenzione ed a
garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali,
dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attivita',
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".
"Art. 20. - 1. Ogni fanciullo il quale e'
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente
familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformita' con la loro
legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare
concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia,
della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso
di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per
l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste
soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di
una certa continuita' nell'educazione del fanciullo,
nonche' della sua origine etnica, religiosa, culturale e
linguistica".
"Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate
affinche' un fanciullo il quale cerca di ottenere lo
statuto di rifugiato, oppure e' considerato come rifugiato
ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato
dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che
gli sono riconosciuti dalla presente convenzione e dagli
altri strumenti internazionali relativi ai diritti
dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono
parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda
di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi
compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o
altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa, secondo i
principi enun-ciati nella presente convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al
titolo.

Art. 2.
Compiti del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei
minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformita'
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a) vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori;
b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata
valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso
di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori
accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);
e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5;
f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere
l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati,
anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal
fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche
e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e puo' proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni
con gli organismi predetti;
g) in base alle informazioni ottenute, puo' adottare, ai fini di
protezione e di garanzia del diritto all'unita' familiare di cui
all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle
richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera
c);
i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati,
secondo le modalita' previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili,
di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del
presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine
razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli
adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e
di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere
effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato,
di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione
puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche,
di studio, di informazione e ricerca.





Note all'art. 2:
- Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle
note alle premesse.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio
1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

Art. 3.
Costituzione ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto da nove rappresentanti:
- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti
nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non
accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. I membri
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove
prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal
Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione
del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessita' e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da
personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia
improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del
minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da
un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del
Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri
medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal
momento in cui sono stati adottati.
6. In caso di necessita', il Comitato comunica la situazione del
minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un
tutore provvisorio.

Art. 4.
Strumenti operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non
accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45
del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della
riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli
elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti
inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o
informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali
del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso
ai dati e' consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui
all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari
sociali, sentito il presidente del Comitato, puo' autorizzare
l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per
finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca,
nonche' ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della
tutela dei diritti dei minori immigrati, quando cio' si renda
necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore
per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi,
iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito.
L'accesso ai dati e' altresi' consentito all'autorita' giudiziaria e
agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i
dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono
acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti.





Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1o gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2000".

Art. 5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli
enti, in particolare che svolgono attivita' sanitaria o di
assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o
della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero
non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere
corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in
particolare, alle generalita', alla nazionalita', alle condizioni
fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria
dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente
adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo
nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla
legge ad altri fini. Il Comitato e' tuttavia tenuto ad effettuare la
segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo
che essa sia stata gia' effettuata.
3. L'identita' del minore e' accertata dalle autorita' di pubblica
sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle
rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Art. 6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al
soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico
e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il
Comitato puo' proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi
nazionali e internazionali che svolgono attivita' inerenti i minori
non accompagnati in conformita' ai principi e agli obiettivi che
garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro
ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere
ascoltato.

Art. 7.
Rimpatrio assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare
costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e
l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, fino al
riaffidamento alla famiglia o alle autorita' responsabili.
Dell'avvenuto riaffidamento e' rilasciata apposita attestazione da
trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il
Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non
accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito,
anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della
procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali
il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui e'
affidato il rimpatrio assistito.

Art. 8.
I n g r e s s o
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il
nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato
medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica
predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivita'
gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque
indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli
accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli
altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validita'
e l'opportunita' dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della
deliberazione e' data tempestiva comunicazione al proponente e alle
autorita' competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi
nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi
riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e
dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del
soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa e' subordinata alle
informazioni sulla affidabilita' del proponente. Il Comitato puo'
richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente
opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gia' realizzate dal
proponente. Le informazioni concernenti il referente estero
dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza
diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato puo' considerare come valide le informazioni assunte
in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle
famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso puo' confermare la
valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza
delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e' di quindici
giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello
Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori
effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga
comunicazione dovra' essere effettuata successivamente all'uscita dei
minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le
comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa
apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio
da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo'
superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di piu'
periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il
Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale
estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di
centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano
periodi di attivita' scolastica o in relazione a casi di forza
maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e'
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o
della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per
i minori ultraquattordicenni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema

Il Ministro
per la solidarietà sociale
Turco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14