Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05- 02- 2000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999
Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio
nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 maggio 1999 sono state adottate misure straordinarie
di protezione umanitaria in favore di persone provenienti dall'area
balcanica ed in particolare dal Kosovo in relazione alla crisi
bellica che ha coinvolto quei territori nei primi mesi del 1999;
Considerato che, a seguito della cessazione del conflitto,
la maggior parte dei profughi ha fatto volontario rientro nelle zone
di residenza o provenienza, ma che alcuni di detti stranieri sono
ancora presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di protezione temporanea;
Considerata l'impossibilita' per molti di essi di rientrare in
quelle zone a causa di carenze alloggiative, scarse condizioni di
sicurezza e avverse condizioni climatiche dovute all'attuale periodo
invernale;
Considerata pertanto la necessita' di prorogare la protezione a suo
tempo concordata a tali stranieri anche in relazione alle indicazioni
dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;
Ritenuto necessario definire linee di intervento per un programma
coordinato di rimpatrio assistito da iniziare nella primavera
prossima;
Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta'
sociale;
Decreta:
Art. 1.
Proroga del termine delle misure di protezione umanitaria
1. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 sono
prorogati, per i destinatari dello stesso decreto tuttora presenti
nel territorio dello Stato, fino al 30 giugno 2000.
2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto di cui al comma 1
compatibili con la proroga disposta dal presente decreto, ivi
comprese, se necessarie, quelle relative all'attivita' di accoglienza
e assistenza.

Art. 2.
Programmi di rimpatrio
1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le Amministrazioni
interessate e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni o altre associazioni umanitarie, promuovera', a
decorrere dal 1o aprile 2000, una campagna di informazione
esensibilizzazione finalizzata ad un programma di rimpatrio dei
profughi presenti sul territorio nazionale, con inizio il 1o luglio
2000 e termine 31 agosto del medesimo anno, assicurando il pieno
rispetto della dignita' degli interessati e della loro sicurezza e
garantendo, ove necessario, interventi di sostegno nella fase di
ristabilimento.
2. Sono assicurati, altresi', interventi di assistenza ai profughi
che intendono comunque rimpatriare volontariamente nei propri
territori entro il 30 giugno 2000.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del
presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000,
nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie
di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.
Roma, 30 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro degli affari esteri
Dini
Il Ministro dell'interno
Bianco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 43