ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE ALLINGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DELLINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
(Art 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
PREMESSO
oppure
che lente . con sede in ., codice fiscale/partita IVA n. . ,(in seguito denominato "debitore principale"), rientrante nelle categorie di cui allart. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.")
intende presentare alla Questura della Provincia di (in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dellart. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione allingresso e al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dellart. 23 del T.U. e quindi per un periodo non superiore a dodici mesi;
- che ai sensi dellart. 34, comma 3 del Regolamento il debitore principale, a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni.
CIO PREMESSO
La sottoscritta ........................... (in seguito denominata "Banca"), Filiale di , con sede in , qui rappresentata dal Sig. .., nato a , il ., nella qualità di ., con il presente atto
si costituisce fideiussore del debitore principale
per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui allart. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, di somme fino alla concorrenza di un importo massimo di £ 10.500.000 (euro ..).
Tale importo risulta così suddiviso:
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:
Art. 1 Oggetto della garanzia
La Banca garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dellart. 23, comma 1 del T.U. e fino alla concorrenza dellimporto massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.
Art. 2 Durata della garanzia
La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario di cui allart. 23, comma 1 del T.U., pari ad un massimo di dodici mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dallart. 34, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento.
Art. 3 Escussione della garanzia
Ai sensi e per gli effetti dellart. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui allart.2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterà il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di . giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dellart. 5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario medesimo contro il debitore principale.
La Banca provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro .. .. giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà al suddetto versamento entro giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata lopposizione stessa.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art. 4 Surrogazione
La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 5 Comunicazioni alla Banca
Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, allindirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.
La Banca
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