POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO DI UNO STRANIERO A FINI DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

(Art. 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

PREMESSO

 

 

oppure

che il signor _____________________________, cittadino __________ regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _________, residente in ____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),

oppure

che l’ente _____________________________, rientrante nelle categorie di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con sede in ____________, codice fiscale/partita IVA n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),

intende presentare alla Questura della Provincia di _________ (in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all’ingresso ed al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor __________________________, proveniente da __________________ (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.");

 

 

CIO' PREMESSO

 

La Società _____________________________ (in seguito denominata "Società"), con sede legale in ______________, iscritta nel registro delle imprese di _____________________ al n._______, in regola con il disposto, domiciliata in ____________, con la presente polizza

 

si costituisce fidejussore del Contraente

 

  1. fino ad un massimo di £. 800.000 (euro ____), per l’assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;

  1. fino ad un massimo di £. 8.200.000 (euro ____), con riferimento ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi, per la prestazione al Beneficiario stesso di mezzi di sussistenza in misura globalmente non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’art. 29, comma 3, lett. b), del T.U., salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l’alloggio;
  2. fino ad un massimo di £. 1.500.000 (euro ____), per il pagamento delle spese di rimpatrio del Beneficiario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI

 

 

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

 

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell’art. 23, comma 1, del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli impegni assunti ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.

 

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità a decorrere dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario ai sensi dell’art. 23, comma 1, del T.U., pari al massimo a dodici mesi.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento.

 

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all’art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

 

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

 

 

 

 

 

LA SOCIETA'

 

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