PRINCIPALI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AL LAVORO

IN ITALIA DEI CITTADINI STRANIERI

 

Decreto flussi:

 

Art. 1

1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di n. 63.000 persone.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 è consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n. 30.000 lavoratori così ripartiti:

a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3;

b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3.

Art. 3

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:

- n. 6.000 cittadini albanesi,

- n. 3.000 cittadini tunisini,

- n. 3.000 cittadini marocchini,

-.. n. 6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

Art. 4

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del Testo Unico. 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico;

2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del Regolamento di attuazione, nei successivi 60 giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo Unico;

3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'articolo 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 5

1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.

 

 

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Testo Unico:

 

Art. 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l’autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all’Unione europea con quote riservate.

5. L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.

8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

Art. 23

(Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

 

Art. 24

(Lavoro stagionale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10.

 

Art. 25

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività :

a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’articolo 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell’attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E’ fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

Art. 26

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

1. L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l’Italia.

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

Art. 37

(Attività professionali)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

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Regolamento:

 

Art. 14

(Conversione del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.

 

Art. 30

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

1. L’autorizzazione al lavoro dello straniero residente all’estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all’articolo 29.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;

b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

c) l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

d) la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di lavoro;

e) l’indicazione delle modalità di alloggio.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.

4. L’autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

 

Art. 31

(Nulla osta della questura e visto d’ingresso)

1. L’autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell’articolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.

2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all’autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all’articolo 22, comma 5, del testo unico.

5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 5.

 

Art. 32

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, contenente:

a) Paese d’origine;

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

c) complete generalità;

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d’origine o in altri Paesi;

h) l’eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3. I dati di cui al comma 2, nell’ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell’Anagrafe annuale informatizzata di cui all’articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione Generale per l’Impiego — Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

4. L’interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

Art. 33

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui all’articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell’ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

 

Art. 34

(Prestazione di garanzia)

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all’articolo 31, comma 3.

2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

a) l’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilità di un alloggio idoneo;

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:

a) immediatamente se l’autorizzazione non è concessa;

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell’articolo 36.

4. La prestazione relativa all’alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste dall’articolo 16, comma 4, lettera b).

5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall’articolo 52 e seguenti;

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all’articolo 31, comma 3;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all’articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all’ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.

 

Art. 35

(Autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

1. La garanzia di cui all’articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l’autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l’indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell’ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico.

2. L’autorizzazione all’ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell’ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall’articolo 34. Copia dell’autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all’articolo 23, comma 1, del testo unico.

5. Nell’ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell’articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

 

Art. 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell’articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l’iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

2. Il permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell’articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è:

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

 

Art. 37

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l’impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l’assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell’articolo 36, commi 3 e 4.

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l’iscrizione nelle liste di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale all’iscrizione nelle liste di collocamento.

 

Art. 38

(Accesso al lavoro stagionale)

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell’ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell’articolo 31.

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

Art. 39

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l’effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè l’attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata all’interessato o al suo procuratore.

6. La dichiarazione, l’attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell’articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Oltre a quanto previsto dall’articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l’attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell’ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico.

 

Art. 47

(Abilitazione all’esercizio della professione)

1. Specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all’adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l’iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell’articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L’aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

Art. 49

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3.Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all’articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

Art. 50

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall’articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente l’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell’Unione europea.

 

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Circolare di applicazione del Regolamento:

 

In attuazione dell'art. 6, comma 1, del Testo Unico. l'art.14 regolamenta la conversione del permesso di soggiorno, prevista, prima della scadenza, solo per il permesso di soggiorno per studio convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, sussistendone i prescritti requisiti e nei limiti delle quote di ingresso. In tutti gli altri casi indicati nel comma 1, il permesso di soggiorno puo' essere utilizzato, alle condizioni dettagliatamente indicate nelle lettere a), b) e c) per le altre attivita' consentite. In fase di rinnovo, verra' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno corrispondente all'attivita' effettivamente svolta.

(...)

L'art. 11, al comma 2, prevede l'istituzione di un nuovo modello di permesso di soggiorno, in conformita' all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16dicembre 1996, in fase di definizione.

In tale modello e' prevista l'indicazione del codice fiscale, il cui sistema di codificazione, in base alla normativa in vigore, e' strutturato in ragione del giorno, mese ed anno di nascita del richiedente. Di conseguenza, sara' necessario che gli stranieri forniscano all'atto della richiesta del permesso di soggiorno, le generalità complete, in mancanza delle quali non sara' possibile il rilascio dello stesso codice fiscale e, conseguentemente, del permesso di soggiorno.

Si comunica in proposito che il Ministero degli Affari Esteri ha gia' provveduto a diramare apposite direttive alle Rappresentanze diplomatiche e consolari affinche' i cittadini extracomunitari che intendono recarsi nel nostro Paese, con particolare riferimento agli stranieri in possesso di passaporti ove e' indicato il solo anno di nascita, vengano informati della necessita' di munirsi dei dati anagrafici completi. Di conseguenza, le predette Rappresentanze invitano gli stranieri a munirsi di certificazioni rilasciate dalle proprie Autorita', attestanti la data di nascita completa, o, comunque, di documentazione prodotta secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento.

Analogamente, ancorche' non sia entrato in vigore il nuovo permesso di soggiorno, si raccomanda di informare gli interessati della necessita' di fornire le generalita' complete, senza le quali, come sopra gia' evidenziato, il Ministero delle Finanze non potra' rilasciare il codice fiscale, che, come e' noto, e' richiesto per lo svolgimento di ogni attivita' lavorativa o professionale.

(...)

Il Regolamento in oggetto ribadisce, all'art. 29, il principio secondo cui l'ingresso per lavoro, subordinato, anche stagionale, o autonomo, e' autorizzato in base alle quote predefinite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art, 3, comma 4, del Testo Unico, che caratterizza e qualifica la nuova normativa sull'immigrazione, volta a realizzare una politica di ingressi legali, limitati, programmati e regolati.

Con le norme regolamentari si e' avuto cura di adottare ogni possibile accorgimento per una rilevazione attenta delle autorizzazioni al lavoro, allo scopo di calibrare esattamente le autorizzazioni e gli ingressi nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti con i decreti di cui al citato art. 3 del T.U..

In questa prospettiva l'art. 30, con il quale viene riconfermato il tradizionale sistema della chiamata nominativa dello straniero, che presuppone una previa conoscenza del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede precise cautele per quanto concerne l'attendibilità della richiesta (commi 2 e 3).

Allo stesso fine l'art. 31 ribadisce la necessità che sull'autorizzazione al lavoro venga apposto il nulla osta dalla Questura competente per il luogo in cui lo straniero dovra' soggiornare. L'articolo in esame disciplina nel dettaglio le modalita' di apposizione del citato nulla osta prevedendo che tale adempimento venga effettuato dalle Questure entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza previa verifica di requisiti indicati nella stessa norma sia per quanto riguarda l'ingresso dello straniero in Italia (comma 2) che l'affidabilita' morale del datore di lavoro (comma 3).

Per quanto concerne i motivi ostativi all'ingresso di uno straniero in Italia si richiama quanto disposto dall'art. 4 comma 6 del T.U..

I successivi artt. 32 e 33 prevedono le modalita' di compilazione di aggiornamento e di tenuta delle liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia ai sensi dell'art. 21 comma 5 del T.U. Si precisa, in proposito, che i dati concernenti gli stranieri iscritti nelle liste predette verranno immessi nel Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a disposizione dei singoli datori di lavoro, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavori che ne facciano richiesta.

Particolare rilevanza rivestono gli artt. 34, 35 e 36 che danno attuazione all'art. 23 del T.U. il quale ha radicalmente innovato la disciplina in materia di avviamento al lavoro dei cittadini extracomunitari prevedendo una nuova modalita' di incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, mediante l'ingresso del lavoratore straniero per ricerca di lavoro. Tale ingresso e' consentito, com'e' noto, nei limiti della quota prevista, previa garanzia di sostentamento e cura da parte di soggetti che hanno sede o residenza in Italia, che non si qualificano necessariamente come datori di lavoro.

Il Regolamento ha previsto specifiche cautele per la prestazione delle garanzie di cui al citato art. 23 del T.U. .Con l'art. 34, infatti, non solo si precisa l'ambito della garanzia e se ne stabilisce l'effettiva natura economico giuridica, prescrivendone la prestazione con specifici contratti fideiussori o assicurativi, ma si definiscono compiutamente i requisiti richiesti al garante, sia personali, mediante il rinvio all'art. 31 gia' menzionato, sia economici e organizzativi.

Anche le associazioni ed enti operanti nel settore dell'immigrazione, possono prestare la garanzia in oggetto purche' siano in attività da almeno 3 anni e sussistano i requisiti indicati nel comma 5 ai punti a). b} e c).

L'autorizzazione all'ingresso, rilasciata nei termini e con le modalita' indicate all'art. 35, comma 2, verra', poi inviata, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato, al quale verra' rilasciato, dalla competente Rappresentanza diplomatica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il prescritto visto di ingresso nell'ambito della disponibilita' della quota.

Va, peraltro, rilevato che l'art. 23 comma 4, del T.U. prevede un'ipotesi di ingresso residuale per l'inserimento nel mercato del lavoro anche in assenza di garanzie quando la relativa quota prefissata non e' raggiunta entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sui flussi. In tal caso l'ingresso e' concesso nei limiti e con le modalita' previste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le quote d'ingresso per motivi di lavoro.

In forza di tale espresso rinvio al piu' agile strumento del decreto presidenziale, la norma del regolamento (art. 35,comma 5) nulla aggiunge alla previsione legislativa se non il rinvio (art. 35, comma 6) ai requisiti richiesti in via generale dall'art. 5 per il rilascio dei visti di ingresso Assume, in proposito, particolare rilievo la gia' illustrata disposizione dell'art. 5. comma 6. lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di sussistenza, rimessa, come si e' detto, alla definizione mediante direttiva del Ministro dell'Interno. Il predetto rinvio ha, peraltro, l'effetto di subordinare l'attuazione della speciale normativa in materia all'emanazione, nel provvedimento presidenziale di fissazione delle quote d'ingresso. di specifiche disposizioni concernenti l'ingresso per ricerca di lavoro.

Successivamente all'ingresso in territorio nazionale, lo straniero dovra' richiedere, alla stessa Questura che ha rilasciato l'autorizzazione, il rilascio di un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro (art. 36). Egli, inoltre, esibendo la scheda della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno, debitamente contrassegnata e vistata a norma dell'art. 9, comma 7, potra' richiedere alla Direzione del Lavoro con sede nella stessa provincia l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Il permesso di soggiorno, della durata di un anno non rinnovabile, verra' rilasciato previa conferma dell'avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. Con specifico messaggio di servizio il competente C.E.D. dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione fornira' la parola chiave per l'inserimento del nuovo permesso di soggiorno.

Nel corso dell'anno di validita' del suddetto titolo di soggiorno lo straniero regolarmente assunto per un'attivita' lavorativa potra' richiedere alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U., di durata conforme a quanto previsto dal comma 3 lett. a) e b) dell'art. 36 qui in esame.

Di conseguenza, lo straniero che, alla scadenza del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro non abbia chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro, dovra' lasciare il territorio nazionale. Ove non ottemperi spontaneamente dovra' essere adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione previsto dalla normativa in vigore.

Il successivo art. 37 disciplina l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, il comma 3 prescrive che il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (che nel caso di lavoratore disoccupato avra' la specifica "attesa occupazione" cosi' come indicato in precedenti disposizioni), ha durata fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Tenuto conto dell'espresso richiamo alle disposizioni dell'art.36, commi 3 e 4, nel caso in cui lo straniero non abbia trovato un'occupazione, alla scadenza del suddetto permesso di soggiorno, dovra' abbandonare il territorio nazionale.

L'accesso al lavoro stagionale e' disciplinato dall'art.38 il quale, oltre a prevedere le modalita' per il rilascio della specifica autorizzazione al lavoro, chiarisce, al comma 7, quali siano le condizioni per attuare il principio fissato dall'art. 24, comma 4. del T.U. stabilendo che la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, puo' essere effettuata a favore del lavoratore stagionale che abbia già svolto un'attivita' stagionale in Italia e che, dopo aver fatto rientro nel proprio Stato di origine, sia tornato nel nostro Paese per un ulteriore periodo di lavoro stagionale. Tale conversione e' consentita, pero', nei limiti delle quote previste dall'art. 29.

Quanto al lavoro autonomo, l'art. 39 contiene le norme di attuazione dell'art.26 del T.U.. Si osserva in proposito che e' necessario per l'esercizio di una siffatta attivita' una dichiarazione della competente autorita' amministrativa che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio occorrente all'iscrizione in albi o registri, ovvero all'avvio dell'attivita' mediante denuncia e simili.

In merito al possesso delle risorse economiche occorrenti, l'attestazione e' rimessa alla Camera di Commercio o all'Ordine professionale. Tale dichiarazione andra' integrata con l'apposizione di un nulla osta da parte della Questura competente che verifichera' se sussistono elementi ostativi all'ingresso in Italia dello straniero ai sensi dell'art. 4, comma 6, del T.U..

Particolarmente rilevante e' la disposizione contenuta al comma 7 che prevede la possibilita' di convertire il permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di un'attivita' lavorativa, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo purche' venga presentata la documentazione prevista e la richiesta rientri nelle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'art. 3. comma 4. del T.U..