RESOCONTO

della RIUNIONE del GRUPPO di LAVORO

sul DDL e MISURE PONTE

Partecipanti: Nadan Petrovic - ICS, Anna Clara De Martino - CIR, Manfred Bergmann - CdiS, Rossella Pagliuchi, Laura Boldrini, Jurgen Humburg, Alessandra Martini - Acnur

Come deciso durante la riunione NGO/ACNUR del 21/2, il gruppo di lavoro sul ddl (gdl/ddl) si è riunito il 23/02 per discutere due temi:

1) il ddl e la possibilità di rivitalizzare la discussione parlamentare;

2) le misure ponte. per migliorare subito le condizioni dei richiedenti asilo.

Durante questa prima riunione il gdl ha dato priorità al secondo punto perchè ritenuto più urgente, lasciando la trattazione del primo alla prossima riunione che si terrà a breve.

A) IL QUADRO LEGISLATIVO IN VIGORE

L’attenzione si è focalizzata sugli articoli 40, 45 e 48 del T.U. del d.dls 286/98, perchè costituiscono la base per la proposizione di misure ponte senza dover ricorrere a un’ eventuale decretazione d’urgenza.

1.) L’ articolo 40 sostanzialmente stabilisce che:

´Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza."

* quindi la competenza per l’allestimento dei centri di accoglienza è delle REGIONI;

* Si tratta di una delega espressa ed imperativa ("dispongono"),

* prevista: collaborazione con Provincia, Comuni e associazioni e volontariato;

* i beneficiari di questo tipo di assistenza sono ´gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismoª che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza: è quindi fuori dubbio che anche i richiedenti asilo rientrano in questa categoria;

* vitto e alloggio devono essere garantiti, costituiscono quindi lo standard minimo dei centri; ulteriori servizi (corsi di lingua, professionali, scambi culturali ecc). possono essere offerti.

2.) La copertura finanziaria per la realizzazione di quanto previsto nell’art. 40 è data dall’art. 45 T.U. Fondo nazionale per le politiche migratorie. E’ istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri.

$ Si è ritenuto che questo articolo meritasse un approfondimento.

Ed, infatti, uno degli impegni per la prossima riunione di gruppo riguarda lo studio dei decreti per la ripartizione dei fondi, l’individuazione dei soggetti ai quali spetti determinazione delle singole voci di spesa, ecc.

Lo scopo è quello di conoscere i criteri e le modalità che permetterebbero agli enti locali di poter concretamente usufruire di tali fondi, in questo modo è possibile diventare validi interlocutori.

3.) E’ stato esaminato anche l’art. 48 T.U. pemette delle variazioni al bilancio

$ argomento ancora da approfondire.

B) INTERVENTI POSSIBILI DA PARTE NGO/ACNUR

Come appare da quanto esposto, un intervento diretto del governo non è proponibile perchè la materia è stata delegata alle Regioni, e non sembra ci siano appigli normativi tali da provocare un intervento diretto del Governo sulla materia.

Tuttavia, due sono i livelli individuati dove pare opportuno intervenire:

* PRESSIONE la prima, in ogni caso, sull’autorità centrale (Maritati e DGSC) dato il carattere imperativo dell’art. 40.

$ Rimane ancora da discutere in che modo e con quali proposte concrete intervenire !

* COINVOLGERE le Regioni, Province e Comuni, le ngo e le associazioni di volontariato locali. In particolare, per:

Ë estendere i centri di accoglienza già attivi, id est usarli (di più per ospitare richiedenti asilo); per questo sarebbe utile avere una mappatura dei centri già funzionanti

Ë esplorare le disponibilità di EELL ad aprire nuovi centri e incentivare e favorire la loro effettiva creazione, con coinvolgimento NGO/VOLAGs

 

* In questo contesto è stato proposto di organizzare un seminario a cui invitare Regioni, UPI, ANCI, NGO e VOLAGs per fornire concrete informazioni circa l’accesso ai fondi per l’attuazione dei centri e dei servizi connessi.

Era stato, anche, proposto di invitare l’anci alla prossima riunione plenaria, ma poi si è preferito rimandare ad altra data. E’ parso, infatti, prematuro perchè è necessario fornire notizie dettagliate e precise che al momento non sono disponibili.

C) PROBLEMI E OSTACOLI INDIVIDUATI

Le difficoltà che si presentano sul terreno della promozione e realizzazione dei centri di accoglienza sono di non poco conto.

1) La trattazione del tema avviene proprio in piena campagna elettorale per le elezioni regionali;

2) L’interesse degli enti locali è molto scarso tenuto conto che i richiedenti asilo non hanno un permesso di lavoro;

3) La durata della procedura di eleggibilità tempi estremamente dilatati e indefiniti (più di un anno);

4) La scarsa informazione sulla disponibilità di fondi a cui attingere per la realizzazione delle opere e dei servizi.

 

D) PROSSIMI PASSI

1. Prima della data stabilita per la riunione plenaria, si è deciso di indire un altro incontro del GDL per definire meglio i seguenti punti:

a) dare nuovo impulso alla discussione parlamentare sul ddl ;

b) ridurre i tempi della procedura di eleggibilità;

c) riprendere la discussione sulle misure ponte, con particolare riferimento al fondo nazionale per le politiche migratorie e alla creazione/estensione dei centri di accoglienza;

d) come agire con e sugli enti locali.

2. OBIETTIVO della prossima riunione del GDL è di preparare una proposta concreta di un piano di azione da portare alla riunione plenaria del 7/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 40 T.U.

La materia alloggi e spesa sociale e’ stata delegata alle Regioni. Le stesse devono predisporre CENTRI DI ACCOGLIENZA in collaborazione con le province, con i comuni, con le associazioni e con le organizzazioni di volontariato.

scopo: l’inserimento sociale degli ospiti, fornendo a tal fine dei servizi che possano aiutarli nell’inserimento.

modalita’: la Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri. Consente le convenzioni per I servizi.

I soggetti di cui al primo punto possono fornire anche alloggi a "poco prezzo" sempre al fine di procurare momentanee sistemazioni. I criteri sono fissati dalle regioni.

Le regioni concedono fondi a comuni, province, consorzi, enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili gia’ esistenti. In questo comma si fa esplicito riferimento alle necessita’ dei richiedenti asilo.

COPERTURA

L’art. 45 T.U. prevede l’istituzione presso la presidenza del consiglio dei ministri di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative per l’accoglienza per eventi eccezionali.... per i centri di accoglienza... per l’accoglienza per eventi eccezionali... per la Commissione per le politiche di integrazione, per le misure di integrazione sociale, inseritre nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

- Il fondo nazionale per le politiche migratorie e’ destinato per l’80% al cofinanziamento di progetti di intervento presentati sulla base di accordi di programma tra regioni province e comuni nei vari settori di servizi

- per il 20% al finanziamento:

1) della commissione per l’integrazione

2) per interventi di emergenza

3) misure di integrazione a rilevanza nazionale

Si prevede poi che gli enti locali stanzino nei propri bilanci fondi per le politiche di integrazione.

Variazioni di bilancio si possono apportare a norma dell’art. 48 T.U.

SERVIZI SOCIALI

Lo stato ha gia’ delegato alle regioni la competenza a provvedere in materia di servizi sociali.

Le materie elencate all’art. 132 del d lgs 112/98 sono:

- minori

- giovani

- anziani

- famiglia

- portatori di handicap

- tossicodipendenti

- invalidi civili

L’autore del commento ritiene che implicitamente, essendo gli immigrati una categoria socialemnte debole, dovrebbe essere inclusa. Tuttavia suggerisce che la norma dovrebbe essere integrata espressamente.