PROGETTO DI LEGGE - N. 6259 ------------------------------------------------------------------------ Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge di iniziativa popolare mira ad una integrale sostituzione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Essa regola pertanto le modalità per l'ingresso, il soggiorno, l'attività lavorativa e il regime di ricongiungimenti familiari degli stranieri - intesi come soggetti che non siano cittadini di uno Stato della Unione europea - nella convinzione che una disciplina dell'integrazione degli immigrati regolarmente presenti debba essere successiva allo stabilirsi di un reale controllo sui flussi e sugli extracomunitari soggiornanti. L'obiettivo è quello di riportare il centro dell'attenzione sulla tutela dei cittadini della Repubblica e sul futuro delle nostre comunità. La politica non può rinunciare al proprio compito di prevedere e prevenire: ecco perché la Lega nord per l'indipendenza della Padania suona da anni il campanello d'allarme sulle conseguenze di un'immigrazione incontrollata. Se si continua sulla strada attuale, dove saremo tra quindici o venti anni? Il filo conduttore del citato testo unico e di tutti i provvedimenti emanati da oltre un decennio può riassumersi molto semplicemente così: tutti i clandestini sono da regolarizzare, e tutti i regolarizzati sono poi da naturalizzare. Riteniamo che la gran parte dei nostri concittadini non condivida questa impostazione, che le autorità governative presentano come la propria soluzione al problema della perdurante denatalità e del galoppante invecchiamento delle nostre popolazioni. Tanto più se - come inevitabilmente ha luogo nella cornice legislativa attuale - i nuovi arrivati diventano i principali fruitori delle scarse risorse destinate a vari settori della spesa sociale, mentre molti di loro costringono ad un frustrante superlavoro le Forze dell'ordine e contribuiscono in misura macroscopica all'insicurezza crescente delle nostre città. Nel capo I della presente proposta di legge, recante norme generali per l'ingresso, è richiesta, tra le condizioni per l'ingresso dello straniero, la disponibilità da parte di questi di mezzi di sussistenza sufficienti, affinché non finisca inevitabilmente tra le file degli sbandati. Tra le norme generali per il soggiorno, disciplinate nel capo II, si subordina il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare, ad un certificato di buona salute. Non è ammessa la trasformazione delle motivazioni del permesso di soggiorno se non in fattispecie altrimenti specificata. Nel capo III, che regola l'attività lavorativa degli stranieri, si stabilisce che un datore di lavoro può richiedere l'impiego di lavoratori extracomunitari, alla commissione regionale a ciò preposta, solo qualora egli comprovi di non avere potuto ottenere la disponibilità di cittadini europei a ricoprire le mansioni in questione. E' previsto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di non oltre quattro mesi, non rinnovabile e rilasciabile una sola volta nell'anno solare. Lo straniero che abbia perso il posto di lavoro deve iscriversi nelle liste di collocamento, ed il suo permesso di soggiorno deve essere revocato se egli vi risulti ancora iscritto dopo quattro mesi. Il capo IV disciplina la programmazione degli ingressi. Annualmente viene definita la quota massima di stranieri cui potrà essere rilasciato il visto d'ingresso per lavoro, ricongiungimento familiare o studio nel corso dell'anno successivo. La quota predetta non potrà superare l'uno per mille della popolazione residente nella Repubblica. Ad ogni continente va assegnata una percentuale di tale quota, e a nessun singolo Paese può essere assegnata una percentuale superiore ad un quindicesimo del totale. Qualora i cittadini di un determinato Stato abbiano subìto nel territorio italiano un numero di arresti superiore alla media del totale degli arresti di tutti gli stranieri, nell'anno solare precedente, la quota di quel Paese per l'anno successivo viene annullata. Tra le norme per la prevenzione e repressione della clandestinità (capo V), si prevede la reclusione da tre a cinque anni da comminare a chi sia entrato nel Paese senza averne titolo o abbia lasciato scadere il permesso di soggiorno. Da cinque ad otto anni si comminano allo straniero sprovvisto di documenti di identificazione che si rifiuti di dichiarare le proprie generalità o la propria cittadinanza. L'introduzione clandestina di stranieri è equiparata alla tratta e al commercio di schiavi. Il capo VI si occupa della violazione degli obblighi per gli stranieri. Lo straniero regolarmente soggiornante che si renda responsabile di violazioni amministrative può essere diffidato dall'autorità locale di pubblica sicurezza o dal sindaco; la terza diffida costituisce causa di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Questo strumento pone gli amministratori locali in grado di meglio tutelare la propria comunità. Per quanto concerne le espulsioni, nella presente proposta di legge questo provvedimento implica sempre e comunque l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero da parte della forza pubblica. Per ogni condanna a pene superiori ai sei mesi, il giudica applica in ogni caso la pena accessoria dell'espulsione. Per quanto riguarda i ricongiungimenti (capo VII), sono considerati familiari dello straniero il coniuge, i figli minori ed i genitori, se a carico ai sensi della legge italiana. Viene escluso il ricongiungimento di più di un coniuge. Conformemente allo spirito della presente proposta di legge, sono abrogati il citato testo unico e tutte le norme incompatibili con la stessa. ------------------------------------------------------------------------ [Image] Frontespizio [Image] Testo articoli