PROGETTO DI LEGGE - N. 6259 ------------------------------------------------------------------------ PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE Capo I NORME GENERALI PER L'INGRESSO Art. 1. (Campo di applicazione. Esclusioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per "straniero" ogni soggetto che non sia cittadino di uno Stato facente parte dell'Unione europea. 2. La presente legge regola le modalità per l'ingresso, il soggiorno, l'attività lavorativa e il regime dei ricongiungimenti familiari degli stranieri. 3. Sono esclusi dalle norme della presente legge: a) gli stranieri che si trovino sotto mandato dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i rifugiati; b) gli stranieri che intendano fondatamente, al momento dell'ingresso sul territorio italiano, avvalersi delle norme sul diritto di asilo di cui all'articolo 10 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722; c) gli stranieri di cui alla lettera b), per il periodo di riconoscimento della condizione di rifugiato; d) i componenti del corpo diplomatico e consolare e i loro familiari; e) i componenti del sacro collegio e gli altri soggetti elencati da atti concordatari tra Italia e Stato della Città del Vaticano e altre Chiese cristiane; f) gli stranieri lavoratori frontalieri; g) gli stranieri che entrino nel territorio dello Stato e debbano rimanervi in via temporanea ed occasionale per effetto di attività di difesa internazionale, traffico commerciale, trasporti e comunicazioni, regolate da specifiche norme internazionali cui abbia aderito lo Stato italiano. Art. 2. (Condizioni per l'ingresso). 1. Gli stranieri possono entrare in Italia, solo attraverso i valichi terrestri, marittimi e aeroportuali, alle seguenti condizioni: a) possesso di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, anche ai sensi della normativa di riferimento dell'Unione europea; b) visto rilasciato dalla autorità diplomatica e consolare italiana con specifica dei motivi dell'ingresso, del soggiorno e della sua durata, ai sensi dell'articolo 3; c) documentazione riguardante la copertura assicurativa, nei casi previsti dalla normativa internazionale; d) disponibilità di valuta rapportata al periodo previsto di soggiorno, pari almeno a settantacinque Euro per ogni giorno di permanenza, nel caso di turismo o affari o motivi familiari, 2000 Euro per lavoro subordinato o cure, o 3000 Euro per motivi di studio; e) dichiarazione o impegnativa al ricovero da parte di una struttura sanitaria pubblica o privata italiana, per i soli ingressi per motivi di cura. 2. Per gli ingressi a scopi turistici sono fatte salve le differenti condizioni previste dagli accordi bilaterali sottoscritti dallo Stato italiano con lo Stato dello straniero. 3. Ad esclusione dei motivi di turismo, lo straniero al momento dell'ingresso in Italia deve dichiarare un domicilio con l'indicazione del domiciliante. Art. 3. (Regime dei visti). 1. Fatta salva la corrispondente normativa dell'Unione europea e gli accordi bilaterali sottoscritti dallo Stato italiano che prevedano diversamente, per gli stranieri, è prescritto il rilascio del visto quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Italia. Art. 4. (Casi di rifiuto all'ingresso). 1. La polizia di frontiera deve respingere gli stranieri: a) che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2; b) che, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 2, abbiano in precedenza subito una condanna per uno dei delitti previsti agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o risultino appartenere ad associazioni di stampo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o reati connessi alla prostituzione o siano stati segnalati come pericolosi per la sicurezza dello Stato o di altri Stati aderenti all'Unione europea; c) che siano stati in precedenza colpiti da provvedimento di espulsione; d) che provengano da aree geografiche per le quali sia stata dichiarata, dall'Organizzazione mondiale della sanità, emergenza sanitaria e che non documentino un trattamento di profilassi previsto dall'organizzazione mondiale della sanità; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero che entri in Italia ai sensi di un provvedimento di estradizione o a cui il Ministero dell'interno autorizzi l'ingresso con contestuale applicazione di una misura di prevenzione e sicurezza o di custodia cautelare. Capo II. NORME GENERALI PER IL SOGGIORNO Art. 5. (Soggiorno degli stranieri). 1. La durata del soggiorno è consentita: a) per motivi di turismo fino ad un massimo di trenta giorni, salvo un periodo maggiore consentito da accordi bilaterali; b) per motivi di studio, per un periodo massimo di un anno, rinnovabile; c) per motivi di affari e di commercio, per il periodo massimo di sessanta giorni; d) per motivi di cura per un periodo massimo di novanta giorni, rinnovabile; e) per motivi familiari, per un periodo massimo di quindici giorni; f) per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare secondo quanto specificato dai successivi articoli. 2. Gli stranieri entrati in Italia, con esclusione di quelli entrati per i motivi di cui alla lettera a) del comma 1, devono richiedere il permesso di soggiorno alla questura territorialmente competente del luogo dichiarato del domicilio, entro tre giorni dall'ingresso sul territorio dello Stato. Per gli stranieri di cui alla lettera a) restano in vigore le disposizioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza e relativi obblighi riguardanti le attività alberghiere e le persone che danno ospitalità agli stranieri. 3. Agli stranieri che entrino per la prima volta in Italia per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e ricongiungimento familiare, il rilascio del permesso di soggiorno è condizionato da un certificato attestante la buona salute e l'inesistenza di forme patologiche infettive, rilasciato da medico professionista italiano specializzato. Art. 6. (Obblighi delle questure e dei comuni di domicilio). 1. All'atto del rilascio del permesso di soggiorno, e in occasione del suo rinnovo, la questura competente deve dare contestuale comunicazione al sindaco del comune ove il soggiornante ha dichiarato il suo domicilio. 2. Il sindaco comunica alla questura ogni notizia rilevante concernente il soggiorno, il buon inserimento del soggiornante domiciliato e ogni fatto di cui abbia conoscenza che avvenga in violazione della normativa sulla condizione dello straniero compiuto da datori di lavoro, da terzi o dal soggiornante domiciliato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'iscrizione anagrafica degli stranieri soggiornanti. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno provvede a realizzare i servizi telematici, per garantire lo scambio di comunicazioni di cui al comma 1. Art. 7. (Effetti del permesso di soggiorno). 1. Il permesso di soggiorno consente allo straniero la permanenza nel territorio dello Stato e la libera circolazione nello stesso, senza ulteriori formalità e senza alcuna limitazione fondata sulla razza, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale, la condizione sociale e personale e di nascita. 2. Allo straniero regolarmente soggiornante ai sensi della presente legge sono garantiti in ogni caso i diritti elencati dagli articoli da 1 a 3 e da 18 a 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 3. Agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, sono garantiti i restanti diritti riconosciuti dalla Dichiarazione citata al comma 2, che non siano espressamente esercitabili dai soli cittadini dello Stato ospitante. 4. La condizione giuridica degli stranieri lavoratori, regolarmente presenti sul territorio dello Stato, si uniforma ai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia sui lavoratori migranti. Art. 8. (Obblighi degli stranieri soggiornanti). 1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non possono esercitare attività lavorativa subordinata od autonoma, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato per motivi diversi da quello rispettivamente di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia solamente coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare potranno dichiarare la propria disponibilità ad accedere al solo lavoro subordinato presso le circoscrizioni per l'impiego dove hanno fissato il proprio domicilio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Qualora lo straniero sia assunto, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 15 e 16, allo stesso è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, non è ammessa altra trasformazione del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno determinato il primo rilascio o il successivo rinnovo. 4. Agli stranieri regolarmente soggiornanti è fatto obbligo di segnalare alle questure competenti per territorio e ai comuni interessati ogni variazione del loro domicilio, entro 48 ore dal trasferimento. 5. Alla scadenza del permesso di soggiorno o del periodo di permanenza conseguente ad ingresso per motivi turistici, lo straniero deve rientrare nel Paese d'origine o di provenienza. Art. 9. (Obblighi di terzi concernenti il soggiorno degli stranieri). 1. Chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero regolarmente soggiornante, anche se parente o affine, deve darne comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza e al sindaco del comune di domicilio del soggiornante, con indicazione delle proprie generalità e di quelle dello straniero unitamente agli estremi del passaporto e del permesso di soggiorno rilasciato, nonché dell'ubicazione dell'immobile. 2. Uguale comunicazione a quella di cui al comma 1, deve essere fatta, dal cedente, in occasione della cessione in proprietà, locazione e godimento di beni immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, in favore dello straniero regolarmente soggiornante. 3. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri, di verificare la regolarità del loro titolo di soggiorno, rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione o in presenza di documentazione scaduta. Art. 10. (Condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio). 1. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato per il periodo di durata dei corsi o seminari, ai quali lo straniero sia stato ammesso, e comunque per la durata massima di un anno. 2. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo straniero, che deve farne richiesta entro tre giorni dall'ingresso o quindici giorni prima della scadenza in caso di rinnovo, in presenza di certificazione di iscrizione ai corsi o seminari di cui al comma 1. 3. Il rinnovo non può, in ogni caso, superare la durata massima di un anno. Esso può essere concesso dietro presentazione di certificato di iscrizione ai corsi per l'anno scolastico o accademico successivo. Il periodo complessivo di tutti i rinnovi non può superare di più di due anni la durata legale dei corsi di studio. Per gli studenti universitari si richiede di comprovare il superamento, nell'anno accademico precedente, di un numero di esami superiore a un ottavo di quello previsto nel corso di laurea. Art. 11. (Condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cura). 1. Il permesso di soggiorno per motivi di cura è rilasciato allo straniero che dimostri di essere in possesso di disponibilità alle prestazioni di ricovero da parte di una struttura sanitaria autorizzata ai sensi delle leggi vigenti. Tale permesso può essere richiesto anche dalla direzione sanitaria della struttura ospitante. 2. Il permesso è rilasciato per il periodo necessario che deve essere indicato dalla direzione sanitaria e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni. Esso è rinnovabile, una sola volta, oltre la scadenza indicata o quella massima consentita qualora persistano le condizioni di ricovero o lo straniero necessiti di trattamento di riabilitazione e convalescenza, anche in strutture diverse da quella di prima prestazione per il maggior tempo necessario che non può comunque superare i novanta giorni. Art. 12. (Minori). 1. Gli stranieri minori degli anni diciotto beneficiano delle medesime condizioni previste dalla presente legge che si applicano ai genitori o a chi esercita la potestà parentale ai sensi della legge italiana. I provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di chi esercita la potestà parentale si estendono ai predetti minori, se a carico di tali soggetti. 2. I minori per i quali non sia possibile accertare l'identità e la famiglia o il Paese di provenienza sono affidati, con provvedimento del tribunale per i minorenni, e ospitati presso strutture di accoglienza per un periodo non superiore a novanta giorni, con oneri a carico dello Stato. Entro tale termine l'autorità competente effettua accertamenti al fine di individuare la presenza in Italia di un parente entro il terzo grado, regolarmente soggiornante, o, in mancanza, il Paese d'origine per il successivo reimpatrio con affidamento alle locali autorità competenti. 3. In caso di esito negativo di entrambe le condizioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento e di adozione. Art. 13. (Rinnovo del permesso di soggiorno). 1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare può essere rinnovato per un periodo pari alla durata del primo. 2. Il rinnovo è subordinato al parere favorevole rilasciato dal sindaco del comune di domicilio, in merito al sufficiente inserimento dello straniero nella comunità. Capo III NORME SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI STRANIERI Art. 14. (Commissione regionale per l'impiego di lavoratori stranieri). 1. In ogni regione è istituita una commissione territoriale, per l'esame delle richieste di impiego degli stranieri, non presenti sul territorio dello Stato. 2. La commissione è composta da tre componenti designati dalla giunta regionale, da tre componenti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un componente designato da ciascuna provincia della regione nominato dal rispettivo presidente. 3. La commissione esamina le richieste pervenute dai datori di lavoro delle aziende situate nella regione, e inoltrate dalle sezioni circoscrizionali circa l'impiego di stranieri non ancora presenti sul territorio dello Stato, nonché le domande di disponibilità pervenute dai Paesi di provenienza tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. La commissione deve disporre di una banca dati sui cittadini europei in cerca di lavoro, in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. 5. La commissione rilascia il nulla-osta e provvede alla comunicazione alle rappresentanze diplomatiche italiane di cui all'articolo 15, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto, nella scelta del Paese o dei Paesi, del livello di presenza e di integrazione di altri stranieri dei Paesi stessi sul territorio regionale e di quanto stabilito all'articolo 21. 6. La commissione esamina altresì le domande di ricongiungimento familiare e rilascia nulla-osta all'ingresso e soggiorno secondo le disposizioni dell'articolo 34. 7. Un regolamento approvato dalla giunta regionale stabilisce i requisiti per la designazione dei componenti, per la elezione degli organi di rappresentanza e direttivi e le altre modalità di funzionamento. Art. 15. (Accesso agli impieghi di lavoratori stranieri non presenti sul territorio). 1. Chi, essendo cittadino straniero, non sia presente sul territorio dello Stato italiano, e intenda svolgere attività di lavoro subordinato in Italia può inoltrare domanda presso le ambasciate e gli uffici consolari nel rispettivo Paese d'origine, specificando le mansioni ed eventualmente la regione o le regioni in cui intende svolgere tale attività. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le disposizioni regolamentari di attuazione e per le trasmissioni delle domande di disponibilità al lavoro agli organismi interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 16. (Impiego di nuovi lavoratori stranieri per lavoro subordinato). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, l'impiego di lavoratori stranieri che non siano già presenti regolarmente sul territorio dello Stato, è consentito, a richiesta dei datori di lavoro, unicamente qualora il datore di lavoro possa comprovare, nei sessanta giorni antecedenti la richiesta, di non aver ottenuto disponibilità a ricoprire le qualifiche e le mansioni richieste da parte di cittadini europei residenti nella propria provincia né in altre province, né da parte di qualsiasi altro cittadino europeo ai sensi della relativa normativa comunitaria di accesso agli impieghi, né, subordinatamente, da parte di altri stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia. 2. La richiesta di cui al comma 1 è inammissibile qualora: a) nei ventiquattro mesi precedenti, l'azienda abbia usufruito di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, o di trattamenti di mobilità; b) l'azienda risulti soggetta alla disciplina sulla riconversione e sulla ristrutturazione di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; c) il datore di lavoro nei cinque anni antecedenti la richiesta sia stato oggetto di sanzioni amministrative o penali circa il regolare impiego di stranieri ai sensi delle leggi vigenti. Art. 17. (Obblighi dei datori di lavoro). 1. Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione di un lavoratore straniero è obbligato ad avvalersi delle condizioni di lavoro retributive e normative applicabili ai lavoratori italiani e previste dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed aziendale. 2. Il datore di lavoro si fa altresì garante, nei confronti del locatore dell'alloggio al lavoratore immigrato, del puntuale soddisfacimento in merito al canone di locazione, alle spese e alle responsabilità per danni, in caso di inadempimento dello stesso e con conseguente diritto di rivalsa in misura non superiore ad un settimo della retribuzione. Tale obbligo viene a cessare decorsi dodici mesi dall'assunzione. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione entro quarantotto ore alla questura competente per territorio. In caso di ritardo od omissione, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. Art. 18. (Lavoro stagionale). 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 si applicano anche nel caso si tratti di impiego di attività tipiche di lavoro stagionale. 2. L'elenco delle attività e delle aziende che esercitano lavoro stagionale sul territorio regionale e dei relativi periodi annuali è formato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera delle competenti commissioni regionali per l'impiego di lavoratori stranieri, di cui all'articolo 14, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. Per i lavoratori stagionali è fatto obbligo al datore di lavoro di garantire l'alloggio e il vitto e di provvedere a proprie spese all'accompagnamento per il rimpatrio, alla scadenza del permesso di soggiorno. 4. Il permesso di soggiorno si intende scaduto in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro. 5. Al lavoratore stagionale regolarmente assunto e soggiornante è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella prevista per l'attività stagionale e comunque non superiore a quattro mesi. 6. Il permesso per lavoro stagionale non può essere trasformato in alcun altro tipo di permesso di soggiorno. Esso non è rinnovabile, e può essere rilasciato una sola volta in un anno solare. Art. 19. (Iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di disoccupazione). 1. Lo straniero che abbia perso il posto di lavoro durante il periodo di validità del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e con l'esclusione di quello concesso per lavoro stagionale, deve iscriversi nelle liste di collocamento. La non iscrizione comporta la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione. 2. Il permesso di soggiorno è comunque revocato in caso di terzo rifiuto da parte del lavoratore straniero di un collocamento, anche per mansioni e qualifiche diverse da quelle d'iscrizione. In tale caso si procede all'espulsione. 3. Nel corso del periodo di disoccupazione le eventuali spese relative all'assistenza per il vitto e l'alloggio del lavoratore immigrato sono assunte dal precedente datore di lavoro, con diritto di rivalsa sulle eventuali retribuzioni successive in misura non superiore al decimo della retribuzione. 4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e deve essere revocato qualora lo straniero risulti iscritto nelle liste di disoccupazione allo scadere di un periodo di quattro mesi. Art. 20. (Lavoro autonomo). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, lo svolgimento da parte di un cittadino straniero di un'attività di lavoro autonomo è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni: a) possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, ivi compresi i titoli per l'iscrizione agli eventuali registri ed albi; b) un periodo di attività di lavoro subordinato di almeno trentasei mesi con relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; c) regolarità della posizione nei confronti dell'amministrazione fiscale e in ordine ai tributi locali. 2. La domanda e le richieste di autorizzazione, licenze, iscrizioni agli albi e ai registri sono condizionate al possesso di un permesso di soggiorno valido e con residua validità non inferiore a quattro mesi. 3. L'autorizzazione consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di dodici mesi, rinnovabile. Esso viene revocato, qualora non sia stato dato effettivo inizio all'attività nei tre mesi successivi al rilascio. 4. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 3, ove il cittadino straniero non risulti svolgere alcuna regolare attività autonoma, si provvede all'espulsione. Capo IV. PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI Art. 21. (Politiche migratorie). 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente la quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o studio. I visti di ingresso sono rilasciati entro i limiti della quota predetta, la quale non deve comunque superare l'uno per mille della popolazione residente nello Stato, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale. La quota annua deve essere diminuita, o cancellata, qualora si sia verificato un incremento del tasso di disoccupazione, nel corso dell'anno precedente. 2. Nella definizione delle quote di cui al comma 1 una percentuale viene assegnata ad ogni continente. La percentuale assegnata al continente europeo non può essere inferiore a tre quinti del totale. 3. A nessun singolo Stato può essere assegnata una quota superiore a un quindicesimo del totale degli ingressi consentiti previsti ai sensi del comma 1. 4. Qualora i cittadini di un determinato Stato abbiano subito nel territorio italiano un numero di arresti superiori alla media del totale degli arresti di tutti gli stranieri, nell'anno solare precedente, la quota di quello Stato per l'anno successivo viene cancellata. Capo V NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CLANDESTINITA' Art. 22. (Immigrazione clandestina). 1. L'articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Espulsione dello straniero dallo Stato). Lo straniero il quale, trovandosi nel territorio dello Stato, risulti essere entrato senza le formalità prescritte e in mancanza del soddisfacimento anche di una sola delle condizioni previste per l'ingresso, è punito con la reclusione da tre anni e due mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace lo straniero il cui permesso di soggiorno risulti scaduto. Non è punibile lo straniero che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma, si presenti spontaneamente alla polizia di frontiera o ad un ufficio territoriale dell'autorità di pubblica sicurezza chiedendo di essere rimpatriato in quanto clandestino, e si dichiari disposto a farsi accompagnare alla frontiera e a sottoporsi ad una misura di sicurezza e di custodia in attesa dell'accompagnamento alla frontiera. Il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può dichiarare non doversi procedere nei confronti dello straniero nelle condizioni di cui al primo comma, che si dichiari disponibile al rimpatrio ai sensi del secondo comma. Qualora, a seguito di sentenza di condanna, lo straniero dichiari la propria disponibilità al rimpatrio ai sensi del secondo comma, la pena è sospesa e si procede alla scarcerazione dello straniero, qualora egli non debba scontare altre pene detentive conseguenti a condanne per altri reati che prevedano una reclusione superiore ai due anni. Espiata la pena si procede all'espulsione. I casi di non punibilità, di non luogo a procedere e di sospensione della pena non si applicano in caso di recidiva". Art. 23. (Sedicenza dello straniero). 1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 235-bis.- (Rifiuto dello straniero di dichiarare la propria cittadinanza). Lo straniero che sia sprovvisto di documenti di identificazione e rifiuti di dichiarare le proprie generalità o la propria cittadinanza, oppure dichiari generalità o cittadinanza che, a seguito di accertamento, risultino false, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. Non è punibile lo straniero che si presenti spontaneamente alla polizia di frontiera o ad un ufficio dell'autorità di pubblica sicurezza territoriale, munito di idoneo documento rilasciato dall'autorità consolare del Paese d'origine, il quale chieda il rimpatrio, e si dichiari disposto a farsi accompagnare alla frontiera e a sottoporsi a misure di sicurezza e di custodia in attesa dell'accompagnamento alla frontiera. Il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può dichiarare non doversi procedere nei confronti dello straniero che ha fornito notizie e documenti utili per l'accertamento della sua identità e della cittadinanza e si dichiari disponibile al rimpatrio ai sensi del secondo comma. Qualora, a seguito di sentenza di condanna lo straniero si ravveda operosamente ai sensi dei commi secondo e terzo, la pena è sospesa e si procede alla sua scarcerazione, qualora egli non debba scontare altre pene detentive conseguenti a condanne per altri reati che prevedano una reclusione superiore a due anni. Espiata la pena si procede all'espulsione". Art. 24. (Traffico e ingresso di clandestini). 1. Chiunque, in qualsiasi modo, introduca clandestinamente nel territorio dello Stato stranieri è punito con le pene di cui all'articolo 601 del codice penale. 2. Se il fatto è connesso allo scopo di impiegare gli stranieri clandestini in attività criminose o nell'esercizio della prostituzione o per ridurli in condizione di schiavitù, o per consentire ad altri soggetti e associazioni a delinquere tale impiego, o se trattasi di stranieri minori di anni quattordici, la pena è aumentata della metà. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica qualora agli stessi scopi siano impiegati stranieri presenti sul territorio con titolo di soggiorno scaduto o comunque non valido o minori di anni 14. Art. 25. (Favoreggiamento alla clandestinità). 1. Chiunque, in violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, riguardanti il domicilio, l'alloggio, le operazioni bancarie e ogni altra speciale disposizione che riguardi gli stranieri, consenta la permanenza degli stessi in condizioni di clandestinità, o in difetto di valido titolo di soggiorno, è punito con l'arresto da uno a tre anni. 2. Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale è punito con l'arresto da tre a sei anni. 3. Se il fatto è commesso da chi abbia titolarità di licenze e autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio o di trasporto, si applica anche la pena accessoria della revoca delle stesse. Art. 26. (Impiego di stranieri clandestini in attività di lavoro). 1. Chiunque impieghi in attività di lavoro, subordinato o autonomo, stranieri con titolo di soggiorno non valido oppure revocato, è punito con l'arresto da tre a sette anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 40 milioni per ogni straniero impiegato. Art. 27. (Sanzioni accessorie). 1. In tutti i casi di condanna previsti dal presente capo, in cui venga accertato o si presuma che il condannato abbia conseguito un illecito vantaggio patrimoniale con onere a carico dello straniero irregolarmente presente, il giudice, nella sentenza di condanna, dispone a carico del condannato stesso anche il versamento di una somma corrispondente alle presunte spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio dello straniero. Capo VI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI PER GLI STRANIERI REGOLARI Art. 28. (Irregolare ingresso nel territorio dello Stato). 1. Allo straniero che, pur soddisfacendo le condizioni di cui all'articolo 2, entri nel territorio dello Stato eludendo i controlli della polizia di frontiera o ritardando la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, ove prescritta, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. 2. L'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre accertamenti in merito ai motivi di permanenza dichiarati al momento della contestazione dallo straniero. 3. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità di cui al comma 2 può proporre al questore competente la misura della diffida. 4. Lo straniero, all'atto della contestazione, deve dichiarare il proprio domicilio. Art. 29. (Violazione di obblighi riguardanti gli stranieri regolari). 1. A chiunque ometta gli obblighi di comunicazione, previsti dalla presente legge, all'autorità di pubblica sicurezza o ai sindaci, riguardanti l'ospitalità ed il trasferimento di domicilio, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. Art. 30. (Violazione di norme. Diffide). 1. Lo straniero regolare che si renda responsabile di violazioni di norme concernenti il soggiorno, l'impiego al lavoro oppure di gravi violazioni a norme amministrative che influiscano sulla sua buona condotta, può essere diffidato dall'autorità locale di pubblica sicurezza nonché dal sindaco. Può altresì essere diffidato qualora arrechi molestie e disturbo alla cittadinanza e non mantenga un comportamento consono ai normali rapporti di convivenza. 2. La terza diffida costituisce causa di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. 3. Con apposito regolamento del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il regime delle diffide. 4. L'autorità di pubblica sicurezza, ove sussistano motivate ragioni, può richiedere allo straniero notizie ed atti comprovanti il possesso di un reddito proveniente da fonte legittima, finalizzato al suo sostentamento sul territorio nazionale. Art. 31. (Sanzioni per l'irregolare prestazione di lavoro). 1. A chiunque impieghi in attività di lavoro subordinato stranieri non in possesso di titolo di soggiorno valido per lavoro subordinato, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato, oltre alle sanzioni applicabili per le violazioni connesse che riguardano la generalità dei lavoratori. 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti di chi instauri accordo di prestazione professionale, comunque denominata, che riguardi gli stranieri. 3. Gli stranieri di cui al presente articolo sono diffidati dal questore, con provvedimento che deve essere comunicato contestualmente al sindaco del comune di domicilio e notificato al domicilio dello straniero. 4. La terza diffida in violazione dell'obbligo di cui al presente articolo costituisce motivo per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno senza possibilità di ricorso agli organi amministrativi. Art. 32. (Ricorsi amministrativi). 1. Contro le diffide, lo straniero può ricorrere entro otto giorni al prefetto, il quale decide nei successivi venti giorni. 2. I provvedimenti di revoca e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno in conseguenza dell'accumulo di diffide non possono essere oggetto di ricorso. Art. 33. (Espulsione con accompagnamento alla frontiera). 1. Lo straniero con permesso di soggiorno scaduto o revocato o comunque non rinnovabile o per il quale sia scaduto il periodo di permanenza consentito dal visto o quello massimo previsto dalla presente legge, deve lasciare il territorio dello Stato. 2. Qualora, a seguito di controllo dell'autorità, competente, la permanenza irregolare si sia protratta oltre i cinque giorni, il prefetto del luogo di accertamento della violazione emette decreto di espulsione con accompagnamento immediato e coatto alla frontiera. 3. I provvedimenti di espulsione, nei confronti dello straniero per il quale sia stato concesso il ricongiungimento familiare, si estendono ai ricongiunti in possesso di permesso di soggiorno a tale titolo. 4. Ai sensi della presente legge il provvedimento di espulsione implica sempre e comunque l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero da parte della forza pubblica. 5. In tutti i casi di condanna a pena superiore ai sei mesi, il giudice applica la pena accessoria dell'espulsione. Capo VII RICONGIUNGIMENTI Art. 34. (Ricongiungimento familiare). 1. Ai fini del ricongiungimento sono considerati familiari dello straniero il coniuge, i figli minori e i genitori se a carico ai sensi della legge italiana. E' escluso il ricongiungimento di più di un coniuge. 2. Allo straniero è consentito inoltrare domanda di ricongiungimento dopo un anno di regolare soggiorno, e in presenza delle seguenti condizioni: a) possesso di un reddito pari almeno al doppio dell'importo della pensione sociale, in caso di ricongiungimento con un solo familiare; b) possesso di un alloggio per il quale, in conseguenza del ricongiungimento, non si determinino indici di sovraffollamento superiori a quelli previsti dalle leggi regionali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia economico-popolare; c) l'importo di cui alla lettera a) è progressivamente aumentato del 65 per cento dell'importo base, per ogni ulteriore persona di cui si chiede il ricongiungimento. 3. Le condizioni di cui al comma 2 devono persistere anche all'atto d'accettazione della domanda di ricongiungimento. 4. Le domande di ricongiungimento sono esaminate dalla commissione regionale di cui all'articolo 14 e sono accolte secondo quote prefissate annualmente per ogni provincia in ragione della maggiore anzianità, della data di ingresso, del domicilio del lavoratore straniero nella provincia e dell'assenza di diffide a suo carico. Le condizioni di cui al presente articolo devono persistere anche all'atto di accettazione della domanda di ricongiungimento. 5. Il ricongiungimento è immediatamente attuabile al momento dell'avviamento o autorizzazione al lavoro se il reddito supera di otto volte l'importo della pensione sociale. Art. 35. (Esclusioni parziali per ricongiungimenti familiari). 1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può sospendere gli ingressi per ricongiungimento familiare limitatamente a quegli Stati che abbiano fatto registrare, nel corso dell'anno solare precedente, un numero di stranieri clandestini rispetto alle presenze regolari che sia superiore in percentuale alla media nazionale del complesso dei clandestini accertati in rapporto al totale degli stranieri regolarmente soggiornanti. Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 36. (Disposizioni economiche). 1. Alle spese riguardanti le espulsioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede anche a carico dei capitoli di spesa relativi agli aiuti allo sviluppo dei Paesi stranieri, in rapporto al numero di espulsioni effettuate verso i singoli Paesi di provenienza degli espulsi. 2. Allo straniero sottoposto al provvedimento di espulsione, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 27, e che abbia disponibilità di mezzi di pagamento, viene confiscata la somma pari alle spese presunte per il rimpatrio. Art. 37. (Regolarizzazioni precedenti). 1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge per motivi di studio sono validi anche se rilasciati per un periodo di tempo superiore, solo fino alla conclusione dell'anno scolastico o accademico in corso alla medesima data. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di rilascio e di proroga del permesso di soggiorno per motivi di studio. 2. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge agli stranieri o apolidi per motivi di lavoro subordinato sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, solo fino alla scadenza del termine di sei mesi dalla medesima data. Successivamente si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso motivo. 3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a stranieri o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data medesima. Successivamente si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso motivo. 4. Le domande di regolarizzazione della posizione di soggiorno inoltrate per effetto di precedenti disposizioni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora accolte sono dichiarate decadute. Art. 38. (Relazione al Parlamento). 1. Entro il 1^ dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge, specificando il numero complessivo degli stranieri soggiornanti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università, nonché sulla situazione riguardante i clandestini. Art. 39. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati la legge 6 marzo 1998, n. 40, il testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. ------------------------------------------------------------------------ [Image] Frontespizio [Image] Relazione