PROGETTO DI LEGGE - N. 5801 ------------------------------------------------------------------------ PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Politiche migratorie). 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno", e all'ultimo periodo, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "ogni sei mesi". Art. 2. (Determinazione dei flussi). 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dai seguenti: "4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno, è definita, sulla base delle indicazioni del documento di cui al comma 3, la programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo indeterminato e stagionale, tenendo conto delle richieste presentate per ricongiungimento familiare, degli ingressi per ragioni umanitarie e delle disposizioni di cui all'articolo 20. 4-bis. I decreti di cui al comma 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. 4-ter. I decreti di cui al comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione". Art. 3. (Ingresso nel territorio dello Stato). 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico è sostituito dai seguenti: "3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante: a) lo scopo e le condizioni del soggiorno; b) la disponibilità effettiva di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza; c) la conformità alle vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità; d) l'assenza a suo carico di condanne, riportate in Italia o all'estero, per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato ai sensi dell'articolo 13. "3-bis. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro cinque giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di studio, di giustizia, di turismo, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio di funzioni di ministro di culto, nonchè ai soggiorni in casa di cura, ospedali, istituti civili e religiosi". Art. 4. (Revoca o rifiuto del permesso di soggiorno). 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico è inserito il seguente: "Art. 6-bis.- (Revoca o rifiuto del permesso di soggiorno).- 1. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente ovvero quando risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo o il contrabbando o l'accattonaggio o lo sfruttamento della prostituzione. 2. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere, altresì, adottati sulla base di accordi internazionali in vigore per l'Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 3. Il permesso di soggiorno è annullato e non può più essere concesso per i successivi dieci anni se le circostanze dimostrate e la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno si rilevano successivamente false o contraffatte. 4. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o l'accattonaggio, e fatti salvi i limiti previsti dal presente testo unico e dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrare nel territorio dello Stato italiano. 5. Gli effetti del rifiuto, della revoca o dell'annullamento del permesso di soggiorno decorrono dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato o dal momento dell'inoppugnabilità del provvedimento. 6. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato siano rilasciati una carta di soggiorno o un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e le condizioni previsti dalla normativa vigente. 7. Il rifiuto, la revoca, l'annullamento ed il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del questore. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell'impugnazione. I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi trenta giorni dopo la loro comunicazione o notificazione. 8. Contro i provvedimenti indicati al comma 7 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all'interessato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice". Art. 5. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). 1. L'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).- 1. Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 10 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di lucro ovvero mediante l'utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l'utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l'occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da 5 a 10 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine del reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all'accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto, al commercio o alla detenzione illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da 5 a 10 milioni di lire. Il presente comma non si applica alle prestazioni compiute in Italia nei confronti di stranieri comunque presenti nel territorio dello Stato consistenti in assistenza legale, assistenza sanitaria, assistenza a minori abbandonati ovvero attività gratuite di soccorso, assistenza o orientamento svolte da enti pubblici, da organizzazioni di volontariato o da enti senza scopo di lucro. 2. Nei reati previsti dai commi 1, 4, 5, 6 e 13, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato alla quale segue la devoluzione alle Forze di polizia che ne facciano richiesta o la distruzione dello stesso. Per i medesimi reati si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 3. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un milione a 5 milioni di lire per ciascuno degli stranieri trasportati e nei casi più gravi è disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un Paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni straniero destinatario effettivo di propaganda ingannevole, con la multa da 5 a 10 milioni di lire. La stessa pena si applica a chiunque, a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegni all'autore del reato il compenso per l'avvenuto avviamento all'emigrazione illegale. 5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato, ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da 5 a 10 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da uno a tre anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 5 a 10 milioni di lire, qualora il datore di lavoro, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi uno straniero in condizioni illegali riguardo alle norme legislative, regolamentari o dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi lo straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge, non consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 6. Chiunque compie attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compie attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all'accattonaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato o avviato o trasportato o alloggiato, con la multa da 5 a 10 milioni di lire. 7. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, ai sensi delle norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza degli stranieri o all'esame degli stranieri sottoposti all'indagine. 8. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché dai benefìci, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente testo unico. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno di cui lo straniero è titolare. 9. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 10. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla repressione dei reati previsti nel presente articolo o al contrasto delle immigrazioni clandestine o dello sfruttamento della prostituzione o del traffico illegale di armi o di stupefacenti, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti possono procedere alla perquisizione di luoghi o di persone, o al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possono essere utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal presente articolo o per reato in materia di prostituzione, di traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito delle perquisizioni, dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. 11. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 12. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ovvero a richiesta dell'autorità giudiziaria, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione in corso di validità o di rinnovo ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o di rilascio, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 2 milioni di lire e nei suoi confronti si applica comunque l'articolo 14. Il presente comma non si applica nei confronti dello straniero minore di età e dello straniero che abbia presentato domanda di asilo. 13. Per i delitti dolosi commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti dolosi in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 14. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 3". Art. 6. (Sicurezza dei cittadini). 1. Il comma 1 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno dispone l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato". Art. 7. (Esecuzione dell'espulsione). 1. Il comma 2 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: "2. Lo straniero è trattenuto nel centro per il solo tempo strettamente necessario ad apprestargli le cure urgenti e indispensabili di cui ha bisogno o per il solo tempo strettamente necessario a eliminare gli ostacoli tecnici alla sua espulsione dall'Italia. Nel pieno rispetto della dignità dell'immigrato, il Ministero dell'interno e le questure per i relativi territori di competenza curano che i centri di permanenza temporanea ove sono ospitati gli immigrati stranieri i quali, per obiettive ragioni, non possono essere espulsi immediatamente, siano adeguatamente sorvegliati dalle Forze dell'ordine, al fine di evitare che gli ospiti si sottraggano al decreto di espulsione. Qualora ciò avvenga, lo straniero è processato per direttissima per violazione dell'articolo 650 del codice penale e salvi più gravi reati e quindi, scontata la pena, è espulso con immediato accompagnamento della forza pubblica alla frontiera". Art. 8. (Permanenza nel centro). 1. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi centoventi giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore". Art. 9. (Espulsione a titolo di misura di sicurezza). 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale". Art. 10. (Contratto di lavoro). 1. Il comma 3 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dal presente testo unico, previa verifica del contratto di lavoro indicante le condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili". Art. 11. (Lavoratore illegalmente occupato). 1. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze contemporaneamente più lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la multa da 5 a 10 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 5 a 10 milioni di lire, qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi alle proprie o altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando del loro stato di bisogno allo scopo di conseguirne lo sfruttamento". Art. 12. (Offerte di lavoro). 1. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo la parola: "1," sono inserite le seguenti: "che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro,". Art. 13. (Prestazione di garanzia). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico sono inseriti i seguenti: "3-”á1bis. In ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3-ter. Nel caso in cui la garanzia di cui al comma 3-bis non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie". Art. 14. (Lavoro stagionale). 1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Lavoro stagionale). - 1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato è stabilito il numero di permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento. 2. Il numero dei permessi determinato ai sensi del comma 1 non può essere comunque inferiore al numero dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente. 3. L'anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri predispone un apposito programma per la gestione delle domande di ingresso per lavori stagionali. 4. Agli stranieri che entrano in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale è rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. 5. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo. 6. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la disciplina vigente per i lavoratori stagionali italiani. 7. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero in presenza di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo. In questi casi il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso di lavoro. 8. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavori di carattere stagionale, che ha svolto la sua attività lavorativa senza essere stato regolarmente dichiarato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro fornendo le informazioni in suo possesso. 9. Il datore di lavoro di cui al comma 8 è punito con la multa da 5 a 10 milioni di lire e il lavoratore straniero è espulso dal territorio dello Stato". Art. 15. (Lavoro autonomo). 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti: "7-bis. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare di non aver riportato in Italia condanne per uno dei reati indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso. 7-ter. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività". Art. 16. (Ricongiungimento familiare). 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituita dalla seguente: "d) parenti entro il secondo grado, a carico, inabili al lavoro ai sensi della legislazione italiana". Art. 17. (Separazione legale). 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 è inserito il seguente: "2-bis. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli minori, cessano immediatamente gli effetti del permesso di soggiorno per motivi familiari e lo straniero che ne era titolare, a meno che non abbia in corso un rapporto di lavoro continuativo ed ottenga in tale caso un permesso di soggiorno per lavoro o abbia convertito il suo precedente permesso per motivi familiari in un permesso di lavoro, è rimpatriato". Art. 18. (Ricongiungimento di uno o più familiari). 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 del testo unico è sostituita dalla seguente: "b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento". Art. 19. (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione). 1. Al comma 6 dell'articolo 40 del testo unico le parole da: "Gli stranieri titolari" fino a: "residenziale pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Art. 20. (Regolarizzazione del lavorante straniero). 1. Possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge, e fino a trenta giorni dopo la medesima data, nonchè, annualmente, un numero massimo di lavoratori stranieri entro i limiti stabiliti dai decreti sui flussi di cui all'articolo 2 previa presentazione alla questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a) idonea documentazione sull'effettiva presenza in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Tale contratto deve recare sottoscrizione autentica e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, e deve essere verificato dalla competente direzione provinciale del lavoro. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro il permesso di soggiorno è revocato dopo sessanta giorni dalla relativa interruzione; c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa. 2. Possono egualmente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione alla questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a) idonea documentazione sull'effettiva presenza in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 15 della presente legge. A tale fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività deve essere attestata mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attività; c) idonea documentazione sulla sistemazione alloggiativa; d) disponibilità effettiva di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per un periodo di soggiorno non inferiore a sei mesi. 3. I permessi di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato possono essere consentiti ai sensi della presente legge. Art. 21. (Regolamento di attuazione) 1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. ------------------------------------------------------------------------ [Image] Frontespizio [Image] Relazione