(Sergio Briguglio 3/2/2000)

PRO-MEMORIA SU ALCUNI PROBLEMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE

DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

Art. 4, co. 3

Non e' stata ancora emanata la direttiva del Ministro dell'interno sui mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso.

E' opportuno che l'ammontare minimo non risulti troppo alto, soprattutto in relazione all'ingresso ex art. 23, co. 4. L'idea di una rateizzazione in sede di dimostrazione della disponibilita' di mezzi e' ottima; deve essere accompagnata comunque dal rilascio di un permesso di durata ordinaria, da revocare, eventualmente, in caso di successiva incapacita' di dimostrazione.

 

Art. 5, co. 5 e 9

Si dia attuazione alla previsione della possibilita' di rilascio del permesso di soggiorno quando le irregolarita' siano di carattere puramente amministrativo e sanabile, come pure quando siano intervenuti fatti nuovi (ad esempio, l'emanazione di un decreto-flussi).

Si preveda la conversione (il rilascio) del permesso di soggiorno, su richiesta o d'ufficio, in caso di maturazione dei requisiti previsti per un titolo diverso da quello per cui si chiede il rinnovo (il rilascio).

 

Art. 6

Si favorisca la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro, definendo, all'occorrenza, specifiche quote nel decreto-flussi. Le quote programmate per ingressi dall'estero possono risultare inadeguate, soprattutto per la conversione in permesso per lavoro autonomo.

Si chiarisca che lo studente puo' esercitare, senza modifica del titolo del permesso, anche attivita' lavorativa come socio di cooperative. Si chiarisca se, ai fini della conversione del permesso, tale attivita' rientri tra quelle subordinate o tra quelle autonome (si fara' riferimento a quote massime diverse). Si individuino gli uffici deputati a rilasciare le autorizzazioni necessarie (oggi gli uffici di collocamento negano l'autorizzazione, perche' sostengono si tratti di attivita' autonoma).

La prassi nella concessione dell'iscrizione anagrafica sembra far riferimento alla necessita' del possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Questo sembra in contrasto con la normativa e con precedenti interpretazioni (circ. 25/91 Min. interno), che non appaiono superate dall'entrata in vigore del Testo unico.

Chiarire che l'iscrizione anagrafica non e' necessaria ai fini dell'iscrizione al collocamento.

Non e' ancora stato emanato il decreto del Ministro dell'interno sul documento di identificazione degli stranieri.

 

Art. 9

Non e' chiaro quali siano gli specifici permessi di soggiorno il cui possesso abiliti alla richiesta, fermi restando gli altri requisiti, della carta di soggiorno.

 

Art. 10 e 11

Disciplinare (anche in sede di approvazione del DDL sull'asilo) l'imposizione di oneri e sanzioni ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a lasciare a terra lo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

 

Art. 13

Considerare la possibilita' di modificare, utilizzando la delega legislativa, la disposizione secondo la quale "l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". In tal modo si potrebbe applicare il dettato dell'art. 5, co. 6 e 9 (vedi sopra), per dar luogo a una regolarizzazione a regime, e/o si potrebbe limitare il procedimento di allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare l'Italia entro un termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si potrebbe premunire dal rischio di imboscamento condizionando il procedimento "soft" alla dimostrazione di identita' dello straniero, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione immediata il recidivo.

Considerare, in sede di utilizzazione della delega legislativa, come al comma 6 risulti sfavorito, ai fini del trattenimento nei centri, lo straniero irregolare rispetto al clandestino in possesso di documento di identificazione.

 

Art. 14

Regolamentare le possibilita' di accesso ai centri di familiari non conviventi, conoscenti, persone di fiducia, membri di associazioni, etc.

 

Art. 18

Considerare esplicitamente la possibilita' che l'Ente locale appalti parte del progetto di reinserimento a organismi non iscritti nell'Albo (ad esempio, ai fini del solo alloggiamento dello straniero).

Chiarire come il permesso di soggiorno sia rilasciato, in primo luogo, "per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti". Il rilascio non dovrebbe quindi essere condizionato all'esistenza di un progetto di reintegrazione.

Assicurarsi che il permesso sia rilasciato (come specificato dal Regolamento) con la dicitura "per motivi umanitari", onde evitare pregiudizio al titolare.

Chiarire che il permesso e' convertito - e non rinnovato - per lavoro, in presenza di attivita' di lavoro subordinato. Prevedere anche la possibilita' che il permesso sia convertito in permesso per lavoro autonomo (al di fuori delle quote - al di la', cioe', della disposizione generale di cui all'art. 39, co. 7, del Regolamento).

Prevedere (con le opportune cautele) forme di protezione per i familiari in patria, facilitando - ad esempio -, all'occorrenza, il ricongiungimento, anche in assenza di requisiti di reddito e alloggio, e con procedura accelerata.

Inserire esplicitamente negli accordi di riammissione con i paesi di emigrazione clausole relative al monitoraggio delle espulsioni. In particolare, un tale monitoraggio sarebbe indispensabile in relazione alla Nigeria e all'Albania, allo scopo di prevenire e/o reprimere eventuali ritorsioni da parte della malavita organizzata nei confronti delle vittime di tratta espulse.

Operazioni di polizia che mirino a perseguire reati gravi devono evitare di colpire anche irregolarita' di entita' inferiore. In particolare, nelle operazioni finalizzate alla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione si dovrebbe omettere di penalizzare le persone a danno delle quali quei reati vengono compiuti. Questo renderebbe tali persone meno ricattabili e piotenzialmente destabilizzanti per l'organizzazione criminale.

 

 

Art. 19

Disciplinare l'applicazione dell'art. 19, co. 1 (principio di non refoulement), in modo da proteggere anche i casi di persone che rischino persecuzione "per condizioni personali" (come nel caso delle prostitute espellende). La revoca del provvedimento di allontanamento e il conseguente rilascio del permesso per motivi umanitari non devono essere quindi condizionati alla indicazione da parte della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato (come si evince dalla circolare del 23/12/1999 di applicazione del Regolamento) ne' alla presentazione di una domanda di asilo.

 

Art. 21

La formulazione adottata nel decreto-flussi in relazione alle quote per i paesi che hanno stipulato o che stipulino in futuro accordi con l'Italia fa apparire tali quote come limiti specifici per i lavoratori provenienti dai paesi in questione. Dovrebbe invece trattarsi di quote riservate, in aggiunta ai canali previsti per tutti gli stranieri, senza distinzione di provenienza. Paradossalmente, con la presente formulazione, in Italia potrebbero entrare trentamila lavoratori - poniamo - dalla Romania (che non ha stipulato accordi), mentre il primo lavoratore albanese in eccesso rispetto alla quota di tremila unita' si vedrebbe rifiutata l'ammissione. E' quindi opportuno che, almeno per il futuro, si eviti l'esclusione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto-flussi.

E' opportuno, al fine di non vanificare l'elemento di incentivazione dell'immigrazione legale associato all'esistenza di liste di prenotazione, che l'anzianita' di iscrizione nelle liste non sia azzerata all'inizio di ogni nuovo anno (come potrebbe evincersi dalla lettura dell'art. 32, co. 1, del Regolamento: "le liste ... sono compilate ed aggiornate per anno solare ... e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione").

Deve ancora essere realizzata l'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri.

 

Art. 22

E' necessario chiarire che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento scatta anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso contrario c'e' il rischio che la perdita del lavoro si traduca nella fine della regolarita' del soggiorno; il lavoratore non avrebbe allora alcuna possibilita' di cercare legalmente altra occupazione.

 

Art. 23

In presenza di impedimenti in relazione all'istituzione delle liste - obbligatorie - presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiana, finalizzate all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor, e' opportuno che si istituisca una lista centralizzata presso uno dei ministeri competenti, cui gli stranieri possano accedere, ai fini dell'iscrizione, per posta.

Anche per tali liste (o per tale lista centralizzata) e' indispensabile che l'anzianita' di iscrizione non sia azzerata di anno in anno.

Opportuna, come gia' detto, la "rateizzazione" della dimostrazione di disponibilita' di mezzi, ai fini dell'ingresso ex art. 23, co. 4, coniugata con il rilascio - comunque - di un permesso di durata annuale.

 

Art. 26

Chiarire che la conversione di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (art. 39, co. 7, del Regolamento) e' ammessa anche per i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro. La cosa e' di rilievo in relazione alle attivita' di lavoro autonomo consistenti nella prestazione di piccoli servizi. Definire, a questo scopo, quote (eventualmente, quote apposite) sufficientemente ampie nel decreto-flussi (dello stesso ordine di grandezza di quelle previste per l'inserimento nel mercato del lavoro), in modo da non precludere questa importante possibilita' di stabilizzazione del soggiorno.

Chiarire, in analogia con quanto fatto con circolare in relazione alla regolarizzazione in corso, che il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di conversione. In alternativa, applicare anche in questo caso il meccanismo della rateizzazione.

Chiarire, in sede di applicazione, che la possibilita' di prestazione di garanzia ai fini dell'ingresso o del rinnovo del permesso e' sempre prevista, a differenza di quanto avviene in relazione alle garanzie prestate per inserimento nel mercato del lavoro.

 

Art. 29

E' opportuno verificare che i requisiti di reddito previsti per il ricongiungimento di un familiare non corrispondano, a causa di rivalutazioni dell'assegno sociale, ad un ammontare superiore a quello garantito da contratti nazionali, quale - ad esempio - quello per le collaboratrici familiari con ventiquattro ore lavorative settimanali.

Chiarire che per "genitore naturale", al comma 6, si intende anche il genitore nell'ambito di una famiglia legalmente costituita.

 

Art. 30

Chiarire l'interpretazione da dare all'espressione "entro un anno dalla scadenza", contenuta nella lettera c) del comma 1. Se significa "prima che sia trascorso un anno dalla scadenza", la lettera b) e' sostanzialmente priva di rilevanza (risuterebbe quasi del tutto inclusa nella previsione della lettera c). Se significa "prima che manchi un anno dalla scadenza", e' la lettera c) a perdere rilevanza (non vi sarebbe motivo di convertire un permesso "solido" (di durata superiore a un anno) in uno per motivi familiari.

Chiarire che la conversione di cui al comma 5 si applica anche in caso di morte del familiare con cui lo straniero si e' ricongiunto, e che essa e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti. Chiarire anche che la conversione del permesso del minore, oltre che al compimento della maggiore eta', puo' essere effettuata anche alla successiva scadenza del permesso.

 

Art. 32

Chiarire che il minore affidato e' equiparato al figlio minore anche ai fini dello svolgimento di attivita' lavorativa.

Chiarire che, come nel caso del figlio minore, la conversione del permesso al compimento della maggiore eta' (o, comunque, alla scadenza del permesso per affidamento) e' consentita anche in assenza degli usuali requisiti.

 

Art. 34

Lo straniero che chiede asilo, in tutta la fase di attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo (attesa dell'appuntamento per la fotosegnalazione ede espletamento della procedura Dublino), non rientra formalmente nelle categorie iscritte obbligatoriamente al SSN a parita' di diritti e doveri con gli italiani. Occorre stabilire esplicitamente che la posizione di tale straniero e' da assimilare a quella del titolare di permesso per richiesta di asilo.

La procedura prevista dal Regolamento in relazione all'obbligo di assicurazione per le spese mediche in fase di rilascio del permesso contrasta con le disposizioni del Testo unico. L'iscrizione dovrebbe essere effettuata, infatti, da persone ancora prive di permesso di soggiorno. La modulistica attualmente a disposizione degli uffici cita anch'essa la necessita' di esibire il permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione. E' indispensabile chiarire che, a tali fini, la scheda (o qualunque anaogo cedolino) di ricevuta della domanda di rilascio del permesso e' da considerarsi equivalente al permesso stesso.

E' opportuno chiarire che anche gli iscritti facoltativamente al SSN godono dei benefici previsti dai primi quattro commi dell'art. 42 del Regolamento (parificazione con gli italiani, anche ai fini dell'assistnza riabilitativa e protesica; equivalenza del domicilio annotato sul permesso con la dimora effettiva; continuita' dei servizi in fase di rinnovo del permesso o di ricorso avverso provvedimenti negativi).

Le disposizioni relative alle categorie assicurate obbligatoriamente ma iscritte facoltativamente al SSN contenute nel Testo unico e nel Regolamento sono parzialmente incoerenti, e differiscono anche dalla prassi di applicazione. Il Testo unico prevede l'obbligo/facolta' per tutti i regolarmente soggiornanti non obbligatoriamente iscritti al SSN. Il Regolamento riserva la facolta' di iscrizione ai titolari di permesso di durata superiore a tre mesi. La prassi esonera dall'obbligo assicurativo gli stranieri soggiornanti per periodi di durata inferiore a trenta giorni (vedi il manuale di Di Maio, Proto e Longarzia). E' necessario fornire chiarimenti al riguardo.

La posizione della donna irregolarmente presente, incinta o che abbia partorito di recente, e' peggiorata, dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, dalla previsione di rilascio di un permesso per motivi di cure mediche (art. 28 del Regolamento). Una volta ottenuto il permesso, infatti, la donna rientra tra le categorie facoltativamente iscritte al SSN, previo versamento di un contributo annuale di ammontare non inferiore a quello previsto dal decreto del Ministro della sanita' (attualmente circa settecentocinquantamila lire). In mancanza del permesso di soggiorno sarebbe stata invece esonerata dalla contribuzione ai sensi dell'art. 35, co. 4, sulla base di autodichiarazione della condizione di indigenza.

Si deve evitare che la segnalazione all'autorita' Pubblica sicurezza in caso di obbligo di referto si traduca in un elemento di dissuasione dal ricorso alle cure mediche per lo straniero irregolarmente soggiornante. A questo scopo dovrebbe essere chiarito che il coinvolgimento della Pubblica sicurezza deve essere limitato ai fatti in relazione ai quali il suo intervento e' stato richiesto, salvo che emergano l'evidenza o il sospetto di ulteriori reati penalmente perseguibili. Cosi', deve essere evitata la segnalazione delle dimissioni del paziente. Cosi', piu' in generale, si deve evitare che il ricorso dello straniero alle forze dell'ordine o alla magistratura, a tutela dei propri diritti fondamentali, possa tradursi in un danno associato all'eventuale irregolarita' del soggiorno.

 

Art. 37

Chiarire se le disposizioni di cui all'art. 47 del Regolamento significhino che coloro che abbiano conseguito in Italia l'abilitazione professionale possano iscriversi negli albi e svolgere la professione prescindendo dalle quote numeriche fissate dal decreto-flussi.

 

Regolarizzazione

Estendere la possibilita' di avviare i rapporti di lavoro subordinato per lo straniero in possesso del solo cedolino al caso di rapporti con datore di lavoro diverso da quello originariamente presentatosi per la regolarizzazione dello straniero.

Utilizzare il dettato dell'art. 5, co. 5 e 9, per far rientrare gli stranieri che abbiano chiesto la regolarizzazione in mancanza di uno o piu' requisiti nel presente decreto-flussi o nei successivi.