Manuale comune per il trattamento della

persona trattenuta nei Centri

Art. 1

1. Il Ministero dell'interno cura che in ogni fase del trattenimento dello straniero nel Centro siano pienamente tutelati i suoi diritti, con particolare riguardo a

a) le comunicazioni all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento, nonche' la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a conoscenti da lui indicati;

b) la possibilita' di impugnazione dei provvedimenti assunti a carico dello straniero e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Testo Unico;

c) l'applicazione del disposto degli articoli 18, 19 e 31, commi 1 e 4, del Testo Unico;

d) la tutela del minore e dell'unita' familiare, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;

e) la tutela della salute psico-fisica;

f) le esigenze di riservatezza nei colloqui;

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota;

h) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio nazionale, nonche' sulle modalita' degli stessi, anche in relazione alle eventuali possibilita' di rimpatrio assistito e di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

i) la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

l) il rispetto delle diversita' di genere;

m) il rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

o) la liberta di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei limiti stabiliti dal comma 2, e la liberta' di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1

a) lo straniero e' informato della possibilità di colloquio con gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) allo straniero e' consegnata copia del regolamento del centro in una lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo;

c) gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere possibilita' di colloquio con lo straniero prima del provvedimento di convalida del trattenimento medesimo. Essi hanno inoltre la facoltà di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione e del gestore del Centro, nonché al giudice competente per la convalida del trattenimento, un proprio rapporto contenente i risultati del colloquio, l’indicazione di circostanze o esigenze familiari o personali emerse durante il colloquio stesso, nonché ogni altra informazione ed elemento che possa risultare utile in fase di convalida del provvedimento di trattenimento e ai fini del rispetto dei diritti dello straniero trattenuto. Anche successivamente al provvedimento di convalida del trattenimento i medesimi organismi hanno facoltà di sottoporre al giudice competente ogni altra informazione ed elemento che ritengano utile al fine di chiedere la revisione del medesimo provvedimento di trattenimento a carico dello straniero.

d) fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del Regolamento, la comunicazione all’autorità consolare competente e' effettuata di norma successivamente alla convalida del provvedimento di trattenimento.

e) le donne di cui si dispone il trattenimento devono potersi avvalere dell’assistenza di personale del proprio sesso. Nell’organizzazione delle misure di sorveglianza l’Amministrazione cura, ove possibile, di provvedere alla stessa attraverso l’ausilio di personale femminile.

f) la permanenza di un minore nel Centro e' consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di un genitore. Puo' essere altresi' consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze.

g) i nuclei famigliari presenti all’interno del Centro devono poter godere di spazi propri. Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del nucleo in altro Centro attrezzato.

h) l’amministrazione garantisce, anche mediante il gestore del Centro o gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, la segnalazione del trattenimento dello straniero ai familiari o conoscenti di cui alla lettera a) del comma 1.

i) l’amministrazione cura di disporre che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalita' delle funzioni religiose, all’erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto.

l) al fine di assicurare la libertà di corrispondenza telefonica, ogni centro deve essere dotato di apparecchi telefonici pubblici, accessibili da parte degli ospiti, e in numero non inferiore a un apparecchio ogni venticinque stranieri trattenuti.

m) fermo restando quanto garantito dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento, e nel rispetto dei principi contenuti al comma 1 del medesimo articolo, e' consentito, su richiesta dello straniero trattenuto o previa autorizzazione del Prefetto, l'accesso ai Centri, finalizzato alla visita degli stranieri trattenuti, ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine sono individuati nel Centro spazi appositi e vengono resi noti gli orari, con validita' almeno mensile, di durata non inferiore alle due ore al giorno.

 

Art. 2

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Prefetto stipula accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta', sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3. In particolare, sono forniti servizi di

a) interpretariato;

b) consulenza giuridica;

c) mediazione culturale;

d) assistenza psicologica;

e) assistenza sociale.

2. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al comma 1 non risulti sufficiente a garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui all'articolo1, le prestazioni necessarie a detta attuazione devono comunque essere garantite dal gestore del Centro, che puo' avvalersi della collaborazione di operatori qualificati..

3. Le modalita' di effettuazione dei servizi sono individuate, nei limiti del possibile, in modo da garantire una presenza quotidiana di operatori esterni nel Centro. In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere assistenza giuridica, e' garantito l'accesso dello straniero trattenuto ai servizi di interpretariato e di consulenza giuridica prima che abbia luogo la convalida del trattenimento e l'eventuale esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

Art. 3

1. Possono stipulare accordi di collaborazione con il Prefetto della provincia in cui si trova un Centro gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo di collaborazione, e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o piu' servizi in attuazione, anche parziale, delle finalita' di cui all'articolo 1, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel Centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al funzionamento dei Centri.

2. Gli organismi di cui al comma 1 che vogliano stipulare un accordo di collaborazione presentano apposita richiesta al Prefetto, corredata dal progetto che intendono attuare e dalla lista delle persone che parteciperanno alla realizzazione del progetto stesso. Il Prefetto, entro trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e motivato indicante le modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero chiede l'integrazione o la modifica del progetto.

3. L'accordo di collaborazione prevede modalita' di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del Centro, con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 2.

4. L'accordo di collaborazione prevede modalita' semplificate per l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, secondo quanto disposto dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 1, sulla base di richieste avanzate al Prefetto tramite l'organismo con cui e' stipulato l'accordo, fermo restando il diritto del visitatore di richiedere l'autorizzazione direttamente al Prefetto.