Cari amici dl gruppo di lavoro, vorrei per prima cosa giustificare il mio ritardo nell’inviare il contributo ricordando che esso non è dovuto ad una mia particolare indolenza ma alla necessità, come responsabile di un consorzio di associazioni, di assumere valutazioni, proposte e pareri da parte di molti soggetti diversi. Le osservazioni che vi invio sono ancora provvisorie e necessitano di un ulteriore approfondimento ed articolazione tecnica. In particolare vanno meglio articolate le modalità con le quali assicurare una effettiva tutela dei diritti delle persona trattenuta. Conto in particolare di potere ricevere un contributo significativo e tecnicamente qualificato dal convegno asgi-md di questo sabato (mi affido anche alla proverbiale pazienza e perizia di Sergio nell’assemblare i vari contributi)

Le osservazioni che al momento vi invio riguardano solo la parte relativa all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone trattenute. Per ciò che riguarda la parte relativa agli accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per il momento mi limito ad osservare che:

a) condivido l’opinione espressa da più parti che non sia opportuna l’istituzione di un nuovo albo ad hoc.

b) l’idea avanzata da Hein di un Osservatorio nazionale sui centri potrebbe essere valida anche se la questione va approfondita, allo scopo di evitare la costituzione di un ennesimo ente inutile

c) la proposta sostenuta al punto 5 della bozza di Sergio (accesso ai centri da parte di esterni) è estremamente importante e condivisibile. (da sviluppare)

Un aspetto che non ho avuto modo di approfondire, ma che risulta della massima importanza riguarda la netta separazione dei cpt in strutture separate in base ai seguenti criteri:

1. famiglie, donne sole, uomini soli

2. stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione amministrativa e stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione come misura di sicurezza (art. 15 TU), o destinatari di provvedimenti di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art, 16 TU).

Tale problematica non può rimanere un semplice "orientamento" politico di buonsenso ad effettuare tale divisione, ma deve divenire oggetto di una specifica direttiva in materia poiché essa incide in maniera rilevantissima sulla tutela dei diritti delle persone trattenute.

Gianfranco Schiavone

 

 

Manuale comune per il trattamento della persona trattenuta nei Cpt (centri di temporanea permanenza)

 

1.

L'Amministrazione cura che in ogni fase del trattenimento dello straniero nel Centro (cpt) siano pienamente tutelati i suoi diritti, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 14 co, 2 del T.U, e dall’art. 21del Regolamento. In particolare si dispone che:

1.

a) All’atto del suo ingresso nel cpt lo straniero viene informato, in una lingua a lui comprensibile sulle modalità di trattenimento e di successivo allontanamento dal territorio nazionale, anche in relazione alle eventuali possibilità di rimpatrio assistito e di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

b) In particolare lo straniero viene informato della possibilità di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo carico e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Testo Unico. Con le medesime modalità lo straniero viene informato della possibilità di mettersi in contatto con le organizzazioni, enti ed associazioni di volontariato svolgenti i compiti di assistenza e tutela che abbiano in corso rapporti di collaborazione all’interno del medesimo cpt, in attuazione di quanto disposto all’art. 21 co. 7 del Regolamento

c) Allo straniero viene consegnata copia del regolamento del centro in una lingua a lui nota, o, ove non sia possibile, in lingua inglese, o spagnola o francese

d) Le organizzazioni, enti ed associazioni di volontariato svolgenti i compiti di assistenza e tutela che abbiano in corso rapporti di collaborazione all’interno del medesimo cpt, in attuazione di quanto disposto all’art. 21 co. 7 del Regolamento, debbono potere avere comunque la possibilità di effettuare un colloquio con lo straniero al momento dell’ingresso dello straniero nel cpt, o comunque prima del provvedimento di convalida del trattenimento medesimo; esse hanno inoltre la facoltà di sottoporre all’attenzione dell’amministrazione, nonché al giudice competente per la convalida del trattenimento un proprio rapporto contenente i risultati del colloquio, l’indicazione di circostanze famigliari o personali emerse durante il colloquio stesso, nonché ogni altra informazione ed elemento che possa risultare utile in fase di convalida del provvedimento di trattenimento. Anche successivamente al provvedimento di convalida del trattenimento le medesime organizzazioni ed enti hanno facoltà di sottoporre al giudice competente ogni altra informazione ed elemento che ritengano utile al fine di chiedere la revisione del medesimo provvedimento di trattenimento a carico dello straniero.

 

d) le comunicazioni all'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, debbono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento. In particolare, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’ art. 4 co. 4 del Regolamento la comunicazione all’autorità consolare competente non è in alcun caso effettuata prima dell’avvenuta convalida del provvedimento di trattenimento dell’interessato da parte dell’autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del T.U.

2.

a) Le donne sole di cui si dispone il trattenimento debbono potersi avvalere dell’assistenza di personale del proprio sesso. Nell’organizzazione delle misure di sorveglianza l’Amministrazione curerà, ove possibile, di provvedere alla stessa attraverso l’ausilio di personale femminile della PS

 

3.

a) Il trattenimento dello straniero nel cpt deve avvenire nel rispetto assoluto della tutela dell'unita' familiare; i nuclei famigliari presenti all’interno dei cpt debbono potere godere di spazi propri. In nessun caso è ammessa la separazione dei nuclei famigliari, sia all’interno di un cpt, che tra diversi cpt, a meno che ciò non avvenga su espressa richiesta di uno dei membri maggiorenni della famiglia.

b) l’amministrazione da immediata comunicazione dell’avvenuto trattenimento dello straniero nel cpt ai famigliari dell’interessato, ovvero al parente più prossimo, ovvero a persona diversa, secondo le indicazioni fornite dell’interessato.

c) Il minore trattenuto insieme ad i propri genitori deve potere godere di spazi adeguati e di servizi di animazione sociale e di supporto psicologico differenziati in riferimento all’età

4.

a) Agli stranieri trattenuti deve potere essere garantita la libertà di culto; l’amministrazione avrà cura di disporre che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri per ciò che riguarda gli orari delle funzioni religiose, l’erogazione dei pasti, nonché altri aspetti attinenti la vita comune all’interno del centro.

5.

a) Allo straniero trattenuto è assicurata la piena libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, e la libertà di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento.

b) Al fine di assicurare la libertà di corrispondenza telefonica, ogni cpt deve essere dotato di un adeguato numero di posti telefonici pubblici accessibili senza limitazioni da parte degli ospiti. Le spese di comunicazione telefonica sono a parziale carico dell’amministrazione secondo quanto definito dal decreto del Ministro dell’Interno in attuazione dell’art. 21 co. 3 del Regolamento.

b) Lo straniero ha diritto alla riservatezza dei propri colloqui con visitatori provenienti dall’esterno del centro, ed in particolare di quelli con il difensore che assiste lo straniero.

c) l’accesso ai cpt è garantito ai famigliari conviventi dello straniero trattenuto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, co. 7 del Regolamento, o in mancanza o in impedimento di essi, su espressa richiesta dello straniero trattenuto, al convivente more uxorio ovvero ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°.