DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999.

GU180100

Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per

l'immigrazione, ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO

DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22

ottobre 1998, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco

l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10

novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la

solidarietà sociale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante

"Approvazione del documento programmatico relativo alla

politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,

a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";

Visto l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, recante "Regolamento di attuazione del Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26

ottobre 1998 istitutivo della Consulta per i problemi degli stranieri

immigrati e delle loro famiglie;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per

l'immigrazione.

2. Il Consiglio è presieduto dal prefetto ed è composto come previsto

dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3. La nomina dei componenti è effettuata dal prefetto, su designazione

delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti

interessati.

4. Il Consiglio opera anche in raccordo con gli organi già costituiti,

con analoghe finalità, presso i comuni della provincia.

5. Il prefetto assicura altresì il raccordo tra gli organi di cui al

comma 4 e la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle

loro famiglie.

Roma, 18 dicembre 1999

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO

Il Ministro dell'interno

RUSSO JERVOLINO