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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 25.11.1999
COM (1999)564 def.
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
relativo a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione
1. Introduzione
LUnione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
Luguaglianza davanti alla legge e la tutela delle persone contro la discriminazione rappresentano un diritto fondamentale e necessario al buon funzionamento delle società democratiche. Attraverso il rafforzamento della coesione economica e sociale, esso contribuisce agli obiettivi di promozione del progresso economico e sociale e di un elevato livello di occupazione. Nel giugno 1997, ad Amsterdam, i capi di Stato e di governo hanno ribadito più che mai limportanza di tali principi: essi hanno deciso di rafforzare la capacità dellUnione europea di agire in questo campo, introducendo larticolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che conferisce alla Comunità poteri specifici di azione per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali. Lazione volta a promuovere la parità di trattamento e a lottare contro la discriminazione è importante per i cittadini e per il loro attaccamento agli ideali dellUnione. Ma è altrettanto importante, anche nel contesto dellallargamento, chiarire che tali principi devono essere più di semplici parole.
Lobiettivo delle proposte presentate nel contesto della presente comunicazione è rendere effettivi i nuovi poteri conferiti alla Comunità dallarticolo 13.
2. Antecedenti: il contesto internazionale, nazionale e comunitario
Il diritto degli individui di non essere discriminati per motivi arbitrari è stato da tempo riconosciuto da varie organizzazioni internazionali, dallUnione europea e dai suoi Stati membri.
2.1. Il contesto internazionale
Il diritto di non discriminazione è stato riconosciuto come un diritto autonomo o associato allesercizio di altri diritti fondamentali, fra laltro, dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, dalle convenzioni delle Nazioni Unite relative alleliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale o contro le donne, dalla Convenzione europea relativa ai diritti delluomo e alle libertà fondamentali e, per quanto riguarda loccupazione e le condizioni di lavoro, dalla Convenzione OIL n. 111.
Il fatto che tutti gli Stati membri dellUE abbiano firmato o ratificato questi accordi internazionali, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla discriminazione razziale e della Convenzione n. 111 dellOIL, non significa che gli individui abbiano il diritto di ricorrere ai tribunali per veder ripristinare i propri diritti, ma piuttosto che lo Stato si è impegnato a garantire il rispetto del diritto alla non discriminazione nellambito del suo ordinamento.
2.2. La dimensione nazionale
Le costituzioni e le legislazioni degli Stati membri presentano una notevole diversità quanto al diritto di parità e al divieto di discriminazione.
2.2.1. Norme costituzionali
In tutti gli Stati membri, con una sola eccezione, esistono norme che vietano varie forme di discriminazione. Il Regno Unito non possiede una costituzione scritta, ma la sua costituzione materiale vieta la discriminazione.
La formulazione di queste norme costituzionali varia a seconda dello Stato membro. In alcuni casi, esse vietano esplicitamente una serie di fattori di discriminazione, mentre in altri Stati membri le costituzioni prevedono liste non tassative e altre disposizioni che vietano la discriminazione in termini generali, del tipo "qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale" o "qualsiasi altra considerazione".
La costituzione della maggior parte degli Stati membri cita espressamente i seguenti motivi di discriminazione: razza od origine etnica; religione o convinzioni personali e, sempre più spesso, handicap. Anche se molti Stati membri hanno varato strumenti legislativi ordinari per vietare la discriminazione basata sulletà, solo uno cita espressamente letà nella propria legge fondamentale, mentre la corte costituzionale di un altro paese ha dichiarato tale motivo come risultante implicitamente dalla costituzione nazionale. I tribunali di tre Stati membri hanno interpretato le rispettive costituzioni in modo da vietare la discriminazione sulla base dellorientamento sessuale.
Nella maggior parte degli Stati membri i cittadini possono adire i tribunali sulla base delle norme costituzionali contro la discriminazione o per la parità. In altri, essi non possono basarsi pienamente sulle disposizioni costituzionali in materia di parità quando adiscono i tribunali: tali disposizioni costituiscono, tuttavia, principi che devono trovarsi alla base dellazione pubblica e, in taluni casi, possono essere invocate per giustificare il loro recepimento nella legislazione ordinaria sulla base della loro natura costituzionale.
2.2.2. Legislazione ordinaria
Per quanto riguarda la legislazione ordinaria, tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono dotati di normative sulla parità di trattamento e la non discriminazione in molteplici aspetti dei rapporti di lavoro, relativamente, ad esempio, allaccesso alloccupazione, alla retribuzione e alle condizioni di lavoro.
In numerosi Stati membri, la parità di trattamento e la non discriminazione si basano su disposizioni generali o altre disposizioni che si riferiscono a "tutte le fasi delloccupazione", a "tutte le condizioni di lavoro" o alle "altre condizioni". Talvolta esse riguardano anche questioni specifiche come lorario di lavoro, le retribuzioni e le promozioni. Inoltre, alcuni ordinamenti giuridici prevedono la nullità o linefficacia di talune disposizioni o normative che hanno per effetto un trattamento discriminatorio.
In termini più generali, alcuni Stati membri sono sprovvisti di una legislazione esaustiva per combattere la discriminazione sulla base della razza o dellorigine etnica, della religione o delle convinzioni personali, delletà e dellorientamento sessuale, e si limitano a singole disposizioni contenute in diversi codici del lavoro o penali. Le specifiche normative antidiscriminazione di due Stati membri non trattano delletà e delle tendenze sessuali, mentre la legislazione di altri due Stati membri ignora letà e lhandicap; quella di un altro paese infine trascura letà.
2.3. Il contesto comunitario
2.3.1. Le norme comunitarie
La Comunità europea è impegnata da tempo per le pari opportunità e la parità di trattamento fra le donne e gli uomini. Essa inoltre ha mostrato concretamente il suo impegno ad eliminare tutte le altre forme di discriminazione mediante vari strumenti, quali dichiarazioni comuni, risoluzioni, direttive e programmi dazione. La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 riconosce limportanza di lottare contro qualsiasi forma di discriminazione per garantire a tutti un trattamento paritario.
Tuttavia, la Comunità è stata spesso criticata per la scarsità dei progressi compiuti in materia e, in particolare, per la mancanza di una base giuridica specifica che permetta di andare al di là della parità di trattamento fra uomini e donne nel campo delloccupazione.
Al fine di garantire unapplicazione non discriminatoria della legislazione comunitaria, in attesa dei risultati della CIG (Conferenza intergovernativa) la Commissione, mediante la comunicazione sul razzismo, la xenofobia e lantisemitismo del 13 dicembre 1995, ha promesso di proporre linserzione, ove ciò fosse appropriato, di clausole antidiscriminazione, sia nei nuovi strumenti comunitari sia nelle modifiche e negli aggiornamenti della legislazione comunitaria in vigore.
A seguito di ciò, in numerose proposte della Commissione sono state introdotte clausole antidiscriminazione, in particolare nella versione modificata del regolamento 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori.
Inoltre, per motivi di principio, larticolo 1 lettera a) dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee è stato modificato nel 1998 con lintroduzione di una clausola di non discriminazione sulla base della razza, delle convinzioni politiche, filosofiche e religiose, del sesso e dellorientamento sessuale.
Nel corso della CIG, nel giugno 1997, i capi di Stato e di governo hanno inserito il nuovo articolo 13 nel trattato di Amsterdam: tale articolo conferisce alla Comunità poteri specifici dazione contro qualsiasi discriminazione motivata dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, dallhandicap, dalletà o dalle tendenze sessuali. Nel Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998, i capi di Stato e di governo hanno sollecitato la presentazione di ulteriori proposte dazione comune a seguito della Comunicazione della Commissione su un piano dazione contro il razzismo. Limpegno dellUnione nella lotta contro la discriminazione è stato ribadito chiaramente dal Consiglio europeo di Tampere dellottobre 1999.
2.3.2. Garanzia dei diritti fondamentali
Larticolo 6 paragrafo 2 del trattato sullUnione europea stabilisce che lUnione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo, larticolo 14 della quale istituisce un principio generale di non discriminazione. Tuttavia, tale norma è sensibilmente più limitata delle misure proposte per attuare larticolo 13 del trattato CE: pur vietando la discriminazione, larticolo 14 della Convenzione non istituisce diritti autonomi, ma si limita a stabilire obblighi per i governi. Inoltre, larticolo 14 tratta del principio di non discriminazione in termini molto generali. Al contrario, le proposte intese ad attuare larticolo 13 del trattato creano un quadro normativo che gli Stati membri devono concretizzare, e prevedono mezzi diretti di ricorso ai tribunali.
Al Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999, i Capi di Stato e di governo hanno deciso che occorre stilare una Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. Pur procedendo parallelamente, lelaborazione di tale Carta ha unimportanza notevole per il tema qui trattato. Al momento però non è chiaro se la Carta contemplerà mezzi giuridici direttamente utilizzabili dai cittadini. Non sarebbe dunque appropriato istituire un rapporto di dipendenza fra le proposte di attuazione dellarticolo 13 e ladozione definitiva della Carta.
2.3.3. Altre iniziative dellUE
…
Unazione congiunta ai sensi dellarticolo K.3 del trattato sullUnione europea, relativo alle azioni volte a combattere il razzismo e la xenofobia, è stata adottata dal Consiglio il 15 luglio 1996. Lobiettivo primario dellazione congiunta è garantire unefficace cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per quanto riguarda la lotta al razzismo e alla xenofobia. In questo quadro, lazione congiunta si riferisce alla necessità di impedire ai colpevoli di reati connessi col razzismo o la xenofobia di sfruttare il fatto che simili atti sono classificati in maniera diversa a seconda degli Stati membri per muoversi da un paese allaltro e sfuggire alle azioni giudiziarie.Una relazione valutativa sullattuazione dellazione congiunta presentata nellaprile 1998 indica che i comportamenti individuati dallazione sono già punibili in quanto reati secondo la legislazione dei vari Stati membri, oppure che questi ultimi stanno modificando le proprie normative in questo senso. Tuttavia, la relazione rileva che potrebbero essere fatti passi ulteriori, ad esempio per quanto riguarda punti di contatto volti ad aumentare lefficacia dellazione congiunta. Il Consiglio riprenderà in esame lattuazione dellazione entro la fine di giugno 2000.
La Commissione valuterà la necessità di iniziative ulteriori nel settore, tenuto conto dei nuovi tipi di strumenti normativi introdotti dal trattato di Amsterdam e della relazione sullazione congiunta prevista per giugno 2000.
…
Nel luglio 1999 è stata adottata una comunicazione sulle vittime di reati nellUnione europea. Tale comunicazione, che riguarda in particolare le persone vittime di un reato in uno Stato membro diverso dal proprio, si prefigge di dare il via a una discussione sui provvedimenti concreti da adottare per migliorare la situazione delle vittime di reati. Essa propone misure di prevenzione, assistenza, compensazione e posizione delle vittime nellambito della procedura giudiziaria. La particolare vulnerabilità di alcune categorie di vittime, ad esempio quelle di origine straniera, richiede che sia prestata particolare attenzione allassistenza da fornire e allaccessibilità dei servizi. Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) sottolineano limportanza di migliorare la protezione delle vittime e il loro accesso alla giustizia.…
Nel quadro dei programmi di formazione e di scambio nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia, ossia i programmi Grotius e OISIN, la Commissione ha già finanziato alcuni progetti per la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia. Tali progetti mirano ad agevolare la cooperazione giudiziaria attraverso iniziative per una migliore conoscenza delle leggi, delle procedure e delle istituzioni che fanno capo ai sistemi dei diversi Stati membri, a migliorare la formazione degli operatori di polizia per quanto riguarda i rapporti con le minoranze etniche, nonché a contribuire allo sviluppo di nuovi approcci di reclutamento del personale, in modo ad esempio che le forze di polizia rispecchino maggiormente la composizione delle diverse comunità e minoranze.Alla luce dei risultati dei suddetti progetti, la Commissione intende sostenere le future attività volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria, il ruolo delle forze di polizia e la formazione di queste ultime nel settore della lotta al razzismo e alla xenofobia.
3. Consultazioni
Già prima della firma del trattato di Amsterdam, varie istituzioni e parti interessate fra laltro, il Parlamento europeo e varie ONG avevano più volte invocato la necessità di una legislazione europea volta a combattere la discriminazione. In particolare, tale necessità è stata ampiamente riconosciuta nel corso del 1997, Anno europeo contro il razzismo, e, nel suo Programma dazione sociale 1998-2000, la Commissione ha annunciato limminente avvio di un ampio dibattito sullapplicazione dellarticolo 13, ivi compresa la possibilità di avviare un programma quadro volto a combattere tutte le forme di discriminazione. A seguito della firma del nuovo trattato, la Commissione ha effettuato numerose consultazioni sulleventuale portata di tale legislazione con la società civile, ivi comprese le parti sociali, con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.
Le consultazioni hanno avuto luogo nella forma di seminari e conferenze ufficiali ad Oxford, Manchester, Innsbruck, Vienna e Berlino e nel Secondo Foro della politica sociale a Bruxelles nel giugno 1998. Numerosi rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri, della società civile e delle parti sociali hanno discusso i problemi connessi con la lotta contro tutte le forme di discriminazione di cui allarticolo 13 del trattato. Numerose discussioni hanno avuto luogo anche nellambito della Piattaforma europea delle ONG sociali e nel quadro del dialogo sociale. Inoltre, nel gennaio e dicembre 1998, il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni nelle quali esprimeva chiaramente il suo parere sullutilizzazione dellarticolo 13 nel campo del razzismo, mentre il suo Comitato delloccupazione e degli affari sociali ha adottato nel marzo 1999 un documento di lavoro che propone un supporto generale ad uno strumento orizzontale vincolante per lottare contro la discriminazione. Infine, i rappresentanti dei governi degli Stati membri sono stati consultati nel quadro del Gruppo ad alto livello sulla non discriminazione.
Nel corso di tali consultazioni, i soggetti interessati hanno confermato limportanza che attribuiscono a quattro principi:
…
la necessità di procedere su un ampio fronte: si considera necessario un intervento comunitario che tratti tutti gli aspetti della discriminazione, tenuto conto delle specificità ma anche delle analogie fra le diverse forme assunte da questo fenomeno;…
la necessità di tenere conto dei vari livelli di progresso registrati negli Stati membri: mentre alcuni si sono basati esclusivamente sulle norme costituzionali per affermare i diritti relativi alla non discriminazione, altri hanno sviluppato una legislazione più specifica in taluni campi;…
la necessità di fare pieno uso dellimpulso e della volontà politica attualmente esistenti per progredire il più possibile in settori specifici;…
la necessità di contribuire allo sviluppo di politiche concrete e alla fissazione del diritto a non essere discriminati: un duplice approccio basato su una legislazione vincolante accompagnata e rafforzata da un programma dazione.4. Il pacchetto di proposte della Commissione
Nello sviluppare il suo pacchetto di proposte, la Commissione ha tenuto pienamente conto di tali pareri e delle altre osservazioni più dettagliate ricevute. Essa si è inoltre basata sullesperienza acquisita dalla Comunità nella lotta contro la discriminazione sessuale. Tale esperienza mostra che, pur rappresentando una componente fondamentale di una strategia efficace volta a cambiare atteggiamenti e comportamenti, in quanto indica chiaramente ciò che la società considera accettabile o inaccettabile, lintervento legislativo non basta di per sé a sconfiggere il fenomeno della discriminazione. La legislazione deve infatti essere sostenuta da azioni concrete che permettano agli individui di imparare dai successi e dagli errori degli altri e di applicare i relativi insegnamenti alla loro lotta contro la discriminazione a livello locale - dove essa è spesso molto efficace.
Il trattato attribuisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere contro la discriminazione. Lesperienza nel campo della discriminazione per motivi sessuali ha mostrato che uno dei modi più efficaci per lottare contro la discriminazione è rappresentato dalla promozione della parità di trattamento, lasciando agli Stati membri la possibilità di intraprendere unazione positiva per compensare le ineguaglianze che da lungo tempo affliggono gruppi di persone storicamente discriminate.
La Comunità è già impegnata nella lotta alla discriminazione, in particolare per quanto riguarda loccupazione e il settore sociale: essa ha tenuto conto di tale esperienza nel proporre una serie di iniziative basate su una combinazione di strumenti giuridici che fanno tesoro di questi sforzi, ma ha anche riconosciuto che la discriminazione va oltre il mercato del lavoro e ha auspicato lavvio di un approccio integrato. Nel suo insieme, questo pacchetto contribuirà a lottare contro la discriminazione, anche promuovendo la parità di trattamento.
I progetti di direttive della Commissione non incidono sul principio di uguaglianza sancito dalle costituzioni nazionali e dal diritto consuetudinario: essi sono semplicemente intesi a integrare e rafforzare le disposizioni nazionali preposte allattuazione del principio di uguaglianza.
In primo luogo, la Commissione propone una direttiva volta a lottare contro la discriminazione sul mercato del lavoro per tutti i motivi enunciati allarticolo 13, ad eccezione della discriminazione sessuale, già trattata da unampia legislazione comunitaria risalente agli anni 70 e riferita specificamente al settore occupazionale (articolo 141 del trattato CE). Tale proposta copre il settore dove la discriminazione per qualsiasi motivo è più evidente e dove spesso risulta più dannosa per le possibilità individuali di successo nella società.
In secondo luogo, la Commissione propone una direttiva volta a lottare contro la discriminazione per motivi razziali ed etnici che va al di là del mercato del lavoro, tenendo conto dellesperienza acquista dalla Comunità nel corso dellAnno europeo contro il razzismo e, in particolare, dellattuale forte volontà politica di combattere, per lottare sotto tutti gli aspetti possibili, la discriminazione razziale. Nel formulare le suddette proposte, la Commissione ha tenuto conto delle iniziative precedenti in questi settori, in particolare dellesperienza di lotta alla discriminazione sessuale rappresentata dalle direttive 76/207/CEE (parità di trattamento) e successive, compresa la direttiva 97/80/CE (onere della prova). Ha inoltre tenuto conto degli strumenti giuridici internazionali relativi alla discriminazione.
Occorre sottolineare che il campo dapplicazione dei due progetti di direttiva è comune nella misura in cui entrambi trattano della discriminazione fondata sulla razza o lorigine etnica in ambito occupazionale. Il motivo è che le proposte, pur simili nella concezione, sono pensate per essere due strumenti giuridici indipendenti, e potrebbero essere presentate individualmente. Se una direttiva fosse adottata dal Consiglio prima dellaltra, la restante verrebbe modificata di conseguenza.
In terzo luogo, la Commissione propone un programma dazione volto a integrare le proposte di atti normativi sostenendo e facendo da complemento agli sforzi intrapresi dagli Stati membri per combattere la discriminazione. Saranno trattati tutti i tipi di discriminazione di cui allarticolo 13 del trattato, ad eccezione di quella fondata sul sesso. Alla luce dellesperienza accumulata dalla Comunità nel corso delle azioni precedenti in questo settore e in ragione dellimportanza particolare attribuita al principio della parità uomo-donna da altre disposizioni del trattato - in particolare gli articoli 2, 3 e 141 CE- la discriminazione fondata sul sesso sarà inserita in un nuovo programma sulla parità fra i sessi, attualmente in fase di stesura da parte della Commissione. Tuttavia, ai sensi delle nuove disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 CE, la Commissione garantirà che una prospettiva relativa alla tematica di genere sia effettivamente inserita in tute le azioni e le attività del programma volte a combattere gli altri tipi di discriminazione.
La Comunità ha unesperienza considerevole nel sostenere misure di ordine pratico volte ad assistere altri gruppi che sono spesso oggetto di discriminazione - minoranze visibili, come gli anziani e le persone con disabilità. Gran parte di questesperienza verte su provvedimenti intesi a inserire gli individui nella società piuttosto che a combattere alla radice la discriminazione da loro subita. Tuttavia, di questesperienza si è tenuto conto nella concezione e strutturazione del programma dazione qui proposto e, in particolare, si è insistito sul coinvolgimento delle categorie discriminate nella sua attuazione.
Nel loro insieme, queste tre proposte costituiranno una base globale dintervento e prevedono un minimo di diritti legali che non dovranno subire discriminazioni, attraverso unazione concreta volta a promuovere leffettiva applicazione di tali diritti.
Ma tali proposte non rappresentano lunico intervento comunitario. È essenziale che la lotta contro la discriminazione rientri in tutte le attività pertinenti della Comunità e a livello nazionale. La Comunità ha lanciato una serie di azioni che tengono conto di questa necessità.
In primo luogo, gli Orientamenti in materia di occupazione esortano gli Stati membri a dare la massima priorità alla lotta contro la discriminazione delle donne in tutti i loro interventi sul mercato del lavoro. Essi invitano inoltre gli Stati membri a prestare unattenzione particolare alle necessità dei disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi ed individui che, anche a causa della discriminazione, potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio sul mercato del lavoro.
In secondo luogo, i suddetti gruppi possono beneficiare dellassistenza ordinaria dei Fondi strutturali. Inoltre, attraverso la nuova iniziativa comunitaria EQUAL, il Fondo sociale europeo affronterà i problemi connessi con lesclusione, la discriminazione e lineguaglianza nella misura in cui essi interagiscono con loccupazione. Lazione sarà incentrata sulle priorità tematiche concordate fra gli Stati membri e la Commissione che si riconnettono ai quattro pilastri della Strategia europea sulloccupazione. Il Programma dazione comunitario non sosterrà azioni ammissibili al finanziamento nel quadro di EQUAL.
In terzo luogo, il nuovo programma Istruzione, formazione e gioventù continuerà a promuovere lintegrazione delle categorie svantaggiate, comprese le persone esposte ai vari tipi di discriminazione: si tratta infatti di una priorità di tipo orizzontale del programma.
In quarto luogo, come si è detto sopra, la Commissione sta preparando un nuovo programma dazione comunitaria per la parità uomo-donna, per recepire i risultati validi del programma comunitario attuale, che verrà a scadenza il 31 dicembre del 2000.
Infine, la Commissione ha in cantiere un programma dazione a norma dellarticolo 137 per combattere lesclusione sociale. Ovviamente, la discriminazione può rappresentare un fattore che contribuisce allesclusione sociale. Il Programma dintegrazione promuoverà una cooperazione strategica a livello comunitario per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e a combattere lesclusione sociale. Esso sosterrà gli Stati membri nei loro sforzi volti a promuovere lintegrazione di gruppi esclusi o a rischio di esclusione, mentre il programma previsto dal presente pacchetto basato sullarticolo 13 si concentrerà sul sostegno e sul miglioramento dellefficacia delle misure degli Stati membri volte a combattere la discriminazione.
Oltre a ciò, la Commissione intende sfruttare le nuove opportunità offerte dallentrata in vigore del trattato di Amsterdam e meglio definite dalle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Tampere. Il rifiuto di tutte le forme di discriminazione, e in particolare del razzismo e della xenofobia, infatti, è una condizione essenziale per consolidare e sviluppare lUnione in direzione di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia previsto allarticolo 2 del trattato sullUnione europea.
Questo principio fondamentale, già recepito dalla Commissione nella sua comunicazione del luglio 1998, ripetuto nella lettera inviata dal Presidente Prodi al Primo ministro finlandese Lipponen il 23 settembre 1999, e sostenuto dal Parlamento europeo con risoluzione del 16 settembre 1999, è stato confermato senza ambiguità dai Capi di Stato e di governo, per cui non resta ora che tradurlo in pratica.
Inoltre, spetta alla Commissione continuare la propria azione nel campo della lotta alla discriminazione facendo uso del diritto diniziativa in caso di nuove misure ai sensi del Titolo VI del trattato sullUnione europea, il cui articolo 29 contiene un riferimento esplicito alla prevenzione del razzismo e della xenofobia, nonché ai sensi del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, soprattutto nei settori dellasilo e dellimmigrazione.
5. Impatto economico
Lesperienza proveniente dagli Stati membri mostra che i gruppi di persone che sono più frequentemente oggetto di discriminazione sono gli stessi che incontreranno le maggiori difficoltà di integrazione e, in particolare, di accesso al mercato del lavoro. I due progetti di direttiva, combattendo la discriminazione in varie situazioni, promuoveranno una più ampia partecipazione sociale e, in particolare, loccupabilità, sostenendo in questo modo la capacità delle persone di sfruttare il loro potenziale in termini economici e sociali. Allo stesso tempo, essi garantiranno che la società e le imprese facciano il migliore uso possibile delle proprie risorse umane. Per conseguire questo obiettivo, alcune imprese degli Stati membri nelle quali attualmente non esistono disposizioni antidiscriminatorie, o nelle quali dette disposizioni esistono soltanto in maniera limitata, dovranno sostenere temporaneamente alcuni costi connessi ai nuovi requisiti cui conformarsi (come la formazione del personale pertinente).
Questo punto viene approfondito per le due direttive nella scheda di valutazione dellimpatto allegata a ciascuna proposta.
6. Sussidiarietà e proporzionalità: giustificazione e valore aggiunto
Nellintrodurre il nuovo articolo 13 nel trattato, i capi di Stato e di governo hanno riconosciuto la necessità di unazione comunitaria per lottare contro la discriminazione. Nondimeno, la lotta contro la discriminazione non è di esclusiva competenza della Comunità e, conformemente allarticolo 5, la Comunità deve intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dellazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dellazione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
Le tre proposte allegate alla presente Comunicazione si conformano a questo principio.
Sussidiarietà
La maggior parte degli Stati membri hanno incluso nella loro costituzione e/o nel loro ordinamento giuridico disposizioni che affermano il diritto di non discriminazione. Tuttavia, la portata e la forza esecutiva di tali norme e le possibilità di ricorso - variano notevolmente da uno Stato membro allaltro.
I progetti di direttiva si propongono di stabilire una serie di principi relativi alla parità di trattamento che trattino questioni fondamentali quali la protezione contro le molestie, la possibilità di unazione positiva, mezzi appropriati di ricorso. Tali principi sarebbero applicabili in tutti gli Stati membri, garantendo così alle persone il livello comune di protezione contro la discriminazione cui hanno diritto. Norme comuni a livello comunitario possono essere conseguite soltanto attraverso unazione coordinata.
Proporzionalità
Benché necessaria per conseguire gli obiettivi del trattato, la legislazione europea non deve tuttavia andare al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
In considerazione delle differenze che ancora esistono nella legislazione ordinaria degli Stati membri, occorre definire principi comuni per lattuazione dellarticolo 13.
Tuttavia, nel corso delle intense consultazioni intrattenute con tutte le parti interessate, sia gli Stati membri sia le ONG hanno sottolineato limportanza di rispettare le differenti tradizioni degli Stati membri, al fine di conferire flessibilità allattuazione e di evitare interferenze con le buone prassi già esistenti in alcuni Stati membri. Pertanto, le proposte si pongono lobiettivo di fissare un numero limitato di norme, basate su alcuni principi generali che lasciano agli Stati membri una notevole discrezionalità quanto al modo di attuazione. Così facendo si rispettano le diverse tradizioni e situazioni dei diversi Stati membri e allo stesso tempo non si impedisce agli stessi di andare anche oltre. Inoltre, questo approccio non è nuovo, essendo già stato adottato dalla legislazione comunitaria in materia di pari opportunità fra uomini e donne.
Il progetto di decisione sul programma dazione permetterà una cooperazione multilaterale fra gli organismi competenti degli Stati membri, volta a migliorare lefficacia delle politiche e delle prassi in materia di lotta contro la discriminazione in tutta la Comunità. Una cooperazione con queste caratteristiche deve essere coordinata su scala europea a fini di efficacia e per evitare sovrapposizioni con altre iniziative comunitarie. Il programma si basa su unampia valutazione ex ante volta a individuare il modo migliore in cui il sostegno comunitario può apportare un valore aggiunto alle prassi vigenti negli Stati membri.
CONCLUSIONE
Il pacchetto proposto dalla Commissione ha avuto una lunga gestazione, dovuta alle intense consultazioni con gli Stati membri, le organizzazioni non governative, le parti sociali e il Parlamento europeo. I temi trattati sono particolarmente delicati, dal momento che toccano direttamente le varie concezioni della società.
La Commissione ha adottato un approccio ragionevole, progressista e pragmatico. Il programma dazione ha lo scopo di portare a una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la discriminazione in generale, fenomeno che tocca, direttamente o indirettamente, una considerevole quantità di persone. Le due direttive stabiliscono un numero limitato di norme, e lasciano il necessario margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla loro attuazione.
Le due direttive proposte sono state formulate al fine di attuare larticolo 13 del trattato: la prima istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in campo occupazionale, vietando la discriminazione basata sui motivi di cui allarticolo 13; la seconda viene incontro ai molti appelli contro il razzismo in settori che vanno oltre loccupazione, vietando dunque la discriminazione negli altri campi di competenza della Comunità. Per questi motivi, in risposta allinvito a prendere liniziativa venuto dal Consiglio europeo di Tampere, e senza interferire con la preparazione di una Carta europea dei diritti fondamentali, la Commissione reputa necessario muoversi subito.
Lazione comunitaria è un chiaro segnale del fatto che la discriminazione non può essere accettata dallUnione europea.
ALLEGATI
I. Dichiarazioni dellUE e altri documenti adottati dalle istituzioni della Comunità europea e dagli Stati membri in materia di diritti umani e libertà fondamentali
II. Documenti delle istituzioni CE in materia di handicap, razza o origine etnica, età e tendenze sessuali
III. Tabella: Strumenti delle Nazioni Unite e del Consiglio dEuropa ai quali non partecipano gli Stati membri
IV. Tabella: Convenzioni OIL
V. Tabella: Norme costituzionali volte a combattere le discriminazioni
VI. Tabella: Norme di legge volte a combattere le discriminazioni
ALLEGATO I
Dichiarazioni dellUE e altri documenti adottati dalle istituzioni della Comunità europea e dagli Stati membri in materia di diritti umani e libertà fondamentali
…
Dichiarazione adottata al Vertice di Parigi (19 e 20 Ottobre 1972).…
Documento sullidentità europea (Vertice di Copenaghen, 14 Dicembre 1973).…
Dichiarazione comune sui diritti fondamentali (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, 5 Aprile 1977).…
Dichiarazione sulla democrazia (Consiglio europeo di Copenaghen, 8 Aprile 1978)…
Atto Unico Europeo (febbraio 1986).…
Dichiarazione sui diritti delluomo (Ministri per gli affari esteri nel quadro della cooperazione politica europea e Consiglio, 21 luglio 1986)…
Dichiarazione sui diritti e sulle libertà fondamentali (Parlamento europeo, 12 Aprile 1989)…
Dichiarazione sui diritti delluomo (Consiglio europeo di Lussemburgo, 28 e 29 giugno 1991)…
Risoluzione sui diritti delluomo, sulla democrazia e sullo sviluppo (Stati membri e Consiglio riuniti in sede di nellambito del Consiglio, 28 novembre 1991).…
Trattato sullUnione europea (Preambolo, disposizioni comuni e disposizioni specifiche in materia di cittadinanza dellUnione, sviluppo, cooperazione, politica estera e di sicurezza comune, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni).…
Risoluzione del 10 febbraio 1994 sulla Costituzione dellUnione europea (Parlamento europeo). (GU C 061 del 28.02.1994, pag. 55) (allegato alla risoluzione: Progetto di Costituzione dellUnione europea del 1994, adottato dal Comitato istituzionale del PE).…
Risoluzione del 6 maggio 1994 sulle violazioni delle libertà e dei diritti fondamentali delle donne (Parlamento europeo).…
Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti delluomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (COM(95) 216 del 23 maggio 1995).…
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - LUnione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti delluomo: da Roma a Maastricht e oltre (COM(95) 567 del 22 novembre 1995).…
Relazione della Commissione sullattuazione di azioni volte a promuovere i diritti delluomo e la democratizzazione (per il 1995) COM/96/0672 def.…
Risoluzione del 12 dicembre 1996 sui diritti delluomo nel mondo per gli anni 1995 e 1996 e la politica dellUnione in materia di diritti delluomo (Parlamento europeo).…
Risoluzione sulla relazione della Commissione sullattuazione di azioni volte a promuovere i diritti delluomo e la democratizzazione (per il 1995) (Parlamento europeo) (C4-0095/97).…
Trattato di Amsterdam (ad esempio, articoli 2, 6, 7, 11, 46 e 49 del TUE e articoli 12, 13, 17, 136, 141).…
Risoluzione del 19 dicembre 1997 sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria allinterno della Commissione competente in materia di diritti delluomo e di democratizzazione (Parlamento europeo) (A4-0393/97).…
Conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997.…
Risoluzione sul rispetto dei diritti delluomo nellUnione europea (1996) (Parlamento europeo) (A4-0034/98).…
Conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff del 15-16 giugno 1998.…
Comunicazione del 12 marzo 1998 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: "Democratizzazione, stato di diritto, rispetto dei diritti delluomo e sana gestione degli affari pubblici: le sfide del partenariato fra lUnione europea e i paesi ACP" (COM (98) 146 def.).…
Posizione comune del 25 maggio 1998 definita dal Consiglio sulla base dellarticolo J. 2 del trattato sullUnione europea, sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa (GU 158 del 02.06.1998, pag. 1).…
Dichiarazione dellUE adottata il 10 dicembre 1998 in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti delluomo.…
Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono allobiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (GU L 120/8 dell8 maggio 1999).…
Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono allobiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (GU L 120/8 dell8 maggio 1999).…
Relazione Barros Moura sui diritti delluomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dellUnione in materia di diritti delluomo, A4-0410/98 (Parlamento europeo).…
Relazione Schaffner sul rispetto dei diritti delluomo nellUnione europea (1997), A4-0468/98 (Parlamento europeo).…
Conclusioni del Consiglio europeo di Colonia (3/4 giugno 1999) e in particolare decisione sulla stesura di una Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.
ALLEGATO II
Documenti delle istituzioni dellUnione europea in materia di handicap, razza o origine etnica, età e tendenze sessuali
HANDICAP
Risoluzioni
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 Dicembre 1981, relativa allintegrazione dei minorati nella società (GU C 347 del 31 dicembre 1981)
Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dellistruzione riuniti in sede di Consiglio del 31 maggio 1990, sullintegrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale (GU C 162 del 3 luglio 1990)
Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 dicembre 1995, sui diritti umani dei disabili (GU n. C 17 del 21 gennaio 1996).
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dei disabili (A4-0391/96)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di opportunità dei disabili ( A4-0044/97)
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 Dicembre 1996, sulla parità di opportunità per i disabili (GU C 012 del 13.01.1997)
Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (GU C 186 del 2 luglio 1999).
Decisioni
Decisone del Consiglio (88/231/CEE) del 18 aprile 1988 che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (HELIOS) (GU L 104 del 23 Aprile 1988)
Decisione del Consiglio (93/136/CEE) del 25 febbraio 1993 che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (HELIOS II 1993-1996) (GU L 234 del 17.09.1993)
Decisione del Consiglio (93/512/CEE) del 21 settembre 1993 concernente uniniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994) (GU L 240 del 25.09.1993)
Raccomandazioni
Raccomandazione del Consiglio (86/379/CEE) del 24 Luglio 1986 concernente loccupazione dei minorati nella Comunità (GU L 225 del 12 Dicembre 1986)
Relazioni
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione e sui risultati del programma HELIOS (1988-1991) (SEC/92/1206 def.)
Relazione della Commissione al Consiglio , al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla valutazione del terzo programma dazione comunitaria per lassistenza delle persone con disabilità (HELIOS II 1993-1996 (COM 98/0015 def.)
Conclusioni
Conclusioni del Consiglio, del 12 Giugno 1989, concernenti loccupazione dei minorati nella Comunità (GU C 173 del 12 giugno 1989)
Comunicazioni
Comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili (COM (96) 406 def.)
RAZZA O ORIGINE ETNICA
Risoluzioni
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 29 Maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (GU C 157 del 27.06. 1990)
Risoluzione sul razzismo e la xenofobia (Parlamento europeo B4-0261/94)
Risoluzione sul razzismo, la xenofobia e lantisemitismo (Parlamento europeo B4-1239/95)
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 5 Ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori delloccupazione e degli affari sociali.
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente lanno europeo contro il razzismo (1997) (GU C 237 del 15 agosto 1996)
Risoluzione del Parlamento europeo sul razzismo, la xenofobia e sui risultati dellAnno europeo contro il razzismo (1997) (GU C 056 del 23 Febbraio 1998)
Dichiarazioni
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1986 contro il razzismo e la xenofobia (GU C 158 del 25 Giugno 1986)
Dichiarazione sullantisemitismo, il razzismo e la xenofobia (Consiglio europeo di Dublino, 25 e 26 giugno 1990)
Dichiarazione sul razzismo e sulla xenofobia (Consiglio europeo di Maastricht, 9 e 10 Dicembre 1991)
Dichiarazione comune delle parti sociali sulla prevenzione della discriminazione razziale e della xenofobia e sulla promozione della parità di trattamento sul luogo di lavoro (Ottobre 1995)
Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 24 Novembre 1997, relativa alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e lantisemitismo nel mondo giovanile (GU C 368 del 5 Dicembre 1997)
Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1997, relativa al rispetto delle diversità e alla lotta contro il razzismo e la xenofobia (GU C001 del 13 Gennaio 1998)
Regolamenti
Regolamento (CE) n. 1035/97 del 2 Giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10 Giugno 1997)
Conclusioni del Consiglio europeo
Conclusioni del Consiglio europeo di Corfù del 24-25 giugno 1994 sul razzismo e la xenofobia
Conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 9-10 Dicembre 1994 sul razzismo e la xenofobia
Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 25-26 giugno 1995 sul razzismo e la xenofobia
Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15-16 Dicembre 1995 sul razzismo e la xenofobia
Conclusioni del Consiglio europeo di Firenze del 21-22 Giugno 1996 sul razzismo e la xenofobia
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 13-14 Dicembre 1996 sul razzismo e la xenofobia
Comunicazioni
Comunicazione della Commissione sul razzismo, la xenofobia e lantisemitismo e proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 "Anno europeo contro il razzismo" (COM (95) 653 def.)
Comunicazione della Commissione Piano dazione contro il razzismo (COM (98) 183 def.)
Altri
Azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dellarticolo K.3 del trattato sullUnione europea, nellambito dellazione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia.
Relazioni del Comitato consultivo sul razzismo e la xenofobia (Comitato Kahn) elaborate per le riunioni del Consiglio europeo di Essen, Cannes, Madrid e Firenze.
ETÀ
Raccomandazione
Raccomandazione del Consiglio, del 10 Dicembre 1982, relativa ai principi di una politica comunitaria concernente letà pensionabile (GU L 357 del 18 dicembre 1982)
Relazioni
Relazione della Commissione al Consiglio sullapplicazione della raccomandazione del Consiglio del 10 Dicembre 1982; relativa ai principi di una politica comunitaria concernente letà pensionabile (COM(86) 0365 def.)
Relazione della Commissione sullapplicazione negli Stati membri della Raccomandazione del Consiglio 82/857/CEE del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente letà pensionabile (SEC/92/2288 def.)
TENDENZE SESSUALI
Risoluzioni
Risoluzione del Parlamento sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro (GU C 104 del 16 aprile 1984)
Risoluzione del Parlamento sulla discriminazione dei transessuali (GU C 256 del 9 ottobre 1989)
Risoluzione del Parlamento sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità (GU C 061 del 28 Febbraio 1994)
Dichiarazioni
Dichiarazione del Consiglio, del 18 dicembre 1991, relativa allapplicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, ivi compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali (GU C 027 del 4 Febbraio 1992)
ALLEGATO III
Principali strumenti delle Nazioni Unite e del Consiglio dEuropa concernenti i diritti delluomo ai quali non partecipano gli Stati membri
(Fonte: Agenda dellUnione europea per lanno 2000 in materia di diritti delluomo)
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ALLEGATO III
Nazioni Unite:
1) Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
2) Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
3) Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne.
4) Convenzione sui diritti del fanciullo.
5) Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
6) Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
7) Protocollo facoltativo annesso al Patto sui diritti civili e politici.
8) Secondo protocollo facoltativo annesso al Patto sui diritti civili e politici.
Consiglio dEuropa:
9) Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (ETS n. 5) come integrata dal Protocollo n. 2 (ETS n. 44) del 6 maggio 1963 ed emendata dal Protocollo n. 3 (ETS n. 45) del 6 Maggio 1963 dal Protocollo n. 5 (ETS n. 55) del 20 Gennaio 1966 e dal Protocollo n. 8 (ETS n. 118) del Marzo 1985 (CEDU).
10) Protocollo CEDU (ETS n. 9) concernente, fra laltro, la protezione della proprietà, il diritto allistruzione, la libertà di espressione e di opinione nellambito di libere elezioni, lapplicazione della CEDU ai territori degli Stati membri.
11) Protocollo n. 4 CEDU che garantisce taluni diritti e libertà diversi da quelli già inclusi nella Convenzione e nel suo primo Protocollo (ETS n. 46).
12) Protocollo n. 6 CEDU concernente labolizione della pena di morte (ETS n. 114).
13) Protocollo n. 7 CEDU (ETS n. 117) concernente, fra laltro, i diritti dei cittadini esteri residenti legali e i diritti nei procedimenti penali.
14) Protocollo n. 9 CEDU (ETS n. 140) concernente la giurisdizione della Corte europea dei diritti delluomo.
15) Protocollo n. 10 CEDU (ETS 146) che emenda larticolo 32 CEDU al fine di ridurre la maggioranza di due terzi ivi prevista.
16) Protocollo n. 11 CEDU (ETS n. 155) che ristruttura il dispositivo di controllo.
17) Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti delluomo (ETS 67) (concernente la concessione di immunità e privilegi alle persone che partecipano ai procedimenti legali).
18) Accordo europeo relativo alle persone che partecipano a procedimenti davanti alla Corte europea dei diritti delluomo (ETS n. 161) (concessione di immunità e privilegi, tenuto conto del Protocollo 11).
19) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CEPT) (ETS N.126).
20) Protocollo n. 1 CEPT (ETS n. 151) concernente laccesso degli stati non membri al Consiglio dEuropa.
21) Protocollo n. 2 CEPT (ETS n. 152) concernente il rinnovo dei membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.
22) Carta sociale europea (CSE) (ETS n. 35).
23) Protocollo addizionale CSE (ETS n. 128) concernente lestensione dei diritti sociali ed economici previsti dalla CSE.
24) Protocollo che emenda la CSE (ETS n. 142) concernente misure volte a migliorare il dispositivo di controllo.
25) Protocollo addizionale CSE che prevede un sistema di reclami collettivi (ETS n. 158).
26) Carta sociale europea (riveduta) (ETS n. 163)
27) Carta europea per le lingue regionali minoritarie (ETS n. 148).
28) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ETS n. 157)
ALLEGATO IV
Alcune convenzioni OIL in materia
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CONVENZIONI OIL
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Convenzione 111 concernente la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro, 1958.…
Convenzione 142 concernente lorientamento e la formazione professionali nello sviluppo delle risorse umane, 1975.…
Convenzione 159 concernente il riadattamento professionale e loccupazione dei disabili, 1985.
ALLEGATO V
NORME COSTITUZIONALI VOLTE A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI RAZZA O ORIGINE ETNICA, DI RELIGIONE O DI CONVINZIONI PERSONALI, DI HANDICAP, DI ETÀ O DI TENDENZE SESSUALI
Stato membro |
Norma costituzionale |
Materia coperta |
Diritto di azione giudiziaria |
Belgio |
Articoli 10, 11 e 191 della Costituzione. |
Principio generale di uguaglianza. |
Effetto pieno. |
Danimarca |
Articolo 70 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno. |
Germania |
Articolo 3 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap |
Effetto pieno. |
Grecia |
Articoli 4.1, 5.1 e 5.2 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno |
Spagna |
Articolo 14 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno |
Francia |
Articolo 2 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno |
Irlanda |
Articolo 40 della Costituzione. |
Principio generale di uguaglianza. |
Effetto pieno |
Italia |
Articolo 3 della Costituzione. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno |
Lussemburgo |
Articolo 11 della Costituzione |
Principio generale di uguaglianza. |
Effetto limitato |
Paesi Bassi |
Articolo 1 della Costituzione |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali |
Effetto pieno. |
Austria |
Articolo 7.1 della Costituzione |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap. |
Effetto limitato. |
Portogallo |
Articolo 13 della Costituzione |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto pieno. |
Finlandia |
Sezione 5 della Costituzione |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap ed età. |
Effetto limitato. |
Svezia |
Capitolo 2, articoli 1.6, 15 e 20.6 della Costituzione |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Effetto limitato. |
Regno Unito |
Non esiste una Costituzione scritta. |
ALLEGATO VI
NORME DI LEGGE NON PENALI VOLTE A COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI RAZZA O DI ORIGINE ETNICA,
DI RELIGIONE O DI CONVINZIONI PERSONALI, DI HANDICAP, DI ETÀ O DI TENDENZE SESSUALI
Stato membro |
Leggi o accordi collettivi |
Materie coperte |
Campo dapplicazione |
Belgio |
Accordo collettivo del 6 dicembre 1983 concernente lassunzione e la selezione dei lavoratori. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età. |
Occupazione. |
Danimarca |
Atto 459 del 12 giugno 1996 concernente il divieto di discriminazione per quanto riguarda loccupazione e le condizioni di lavoro, ecc. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Occupazione. |
Germania |
Codici per la pubblica amministrazione, legge sullorganizzazione interna delle imprese (Betr VG) |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Occupazione |
Grecia |
Nessuna legge antidiscriminazione. |
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Spagna |
Statuto dei lavoratori ("Estatuto de los Trabajadores"). |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età. |
Occupazione. |
Francia |
Codice del lavoro. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, tendenze sessuali. |
Occupazione |
Irlanda |
Legge sulluguaglianza nelloccupazione, 1998. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali. |
Occupazione. |
Italia |
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e legge 6 marzo 1998, n. 40. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Occupazione (Statuto dei lavoratori) e fornitura di beni e servizi (Legge n. 40) |
Lussemburgo |
Non ha una legge antidiscriminazione |
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Paesi Bassi |
Legge sulla parità di trattamento (1994). |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, tendenze sessuali. |
Occupazione, scelta dellistruzione o della carriera, fornitura di beni e servizi. |
Austria |
Leggi relative ai procedimenti amministrativi. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Fornitura di servizi pubblici e accesso ai posti pubblici. |
Portogallo |
Nessuna legge antidiscriminazione. |
- |
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Finlandia |
Legge sui contratti di lavoro. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali. |
Occupazione. |
Svezia |
Legge sulla protezione delloccupazione (1982), Legge sulla discriminazione etnica (1999), Legge sulla discriminazione dei disabili (1999), Legge sulla discriminazione in base alle tendenze sessuali (1999). |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, tendenze sessuali. |
Occupazione. |
Regno Unito |
Legge sulle relazioni fra razze del 1976 e Legge sulla discriminazione dei disabili del 1995. |
Razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap. |
Occupazione, formazione, istruzione, fornitura di beni e servizi, gestione e disponibilità di locali. |