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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 25.11.1999
COM(1999) 566 definitivo
1999/0253 (CNS)
Proposta
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallorigine etnica
(Presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
I. Introduzione
Obiettivo delle presente proposta è attuare il principio della parità di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa nellUnione europea.
La proposta fissa un quadro minimo per linterdizione della discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica e un livello minimo di protezione giuridica nellUnione europea per le persone vittime di discriminazione. Essa dà una definizione comune di discriminazione illecita e un livello minimo di riparazione giuridica nellUnione europea.
La proposta si basa sullarticolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea e fa parte di un più ampio pacchetto di azioni, comprensivo di una direttiva volta a proibire la discriminazione sul mercato del lavoro a causa di razza e origine etnica, religione e convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali, nonché di un programma di azione a sostegno delle iniziative condotte negli Stati membri per combattere le discriminazioni.
II. Contesto
La lotta contro il razzismo è una tematica importante per la comunità internazionale ed è stata al centro della cooperazione internazionale negli ultimi decenni.
Lesperienza di guerre e di conflitti fatta in Europa nel corso del 20° secolo - e persino in questo scorcio di secolo - ha evidenziato i pericoli del razzismo e delle drammatiche violazioni della dignità umana che ne derivano. Eppure, in questa fine di secolo la discriminazione razziale non è ancora stata sradicata dalla vita quotidiana degli europei.
È generalmente riconosciuta la fondamentale importanza di norme di legge atte a combattere il razzismo e lintolleranza. La legge non solo protegge le vittime e dà loro mezzi per esigere una riparazione, ma dimostra anche la ferma opposizione della società al razzismo e leffettivo impegno delle autorità a rimuovere la discriminazione. Lapplicazione di norme antirazzismo può avere un effetto importante nel plasmare gli atteggiamenti.
Per tale motivo la comunità internazionale e gli Stati membri dellUnione europea hanno rafforzato i loro strumenti giuridici contro il razzismo negli ultimi decenni. Un gran numero di testi giuridici internazionali affronta il razzismo in modo specifico o nel contesto di altri strumenti a tutela dei diritti umani.
Le istituzioni europee sin dal 1977 hanno a più riprese espresso il loro impegno a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e hanno condannato lintolleranza, il razzismo, la xenofobia e lantisemitismo.
Continuando i suoi sforzi nella lotta contro il razzismo e dando seguito alla comunicazione della Commissione del 13 dicembre 1995, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato il 23 luglio 1996 una risoluzione che proclamava il 1997 Anno europeo contro il razzismo.
A seguito dellAnno europeo e prendendo le mosse dagli insegnamenti ricavatine, la Commissione ha adottato il 25 marzo 1998 una comunicazione contenente un piano dazione contro il razzismo. Il piano dazione adotta un approccio ampio ponendo in luce limportanza del mainstreaming della lotta contro il razzismo in tutte le politiche europee e ribadendo la necessità di promuovere partnership tra le istituzioni europee e tutti gli attori pertinenti a livello sia governativo che non.
In tale contesto le istituzioni europee e la società civile hanno ripetutamente invocato unazione legislativa nel campo del razzismo.
III. Sussidiarietà e proporzionalità: necessità di un intervento europeo nel campo del razzismo
Comè stato ribadito dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa, datata 21 aprile 1993, il razzismo e la xenofobia sono pratiche "estremamente pericolose per quei valori democratici che costituiscono la parte essenziale del patrimonio comune degli Stati membri" .
Limpegno nei confronti dei diritti umani e delle libertà fondamentali fatto proprio dallUnione europea è stato rafforzato dal trattato di Amsterdam. Gli articoli 6 e 7 del trattato rafforzano la protezione dei diritti umani, cui viene riconosciuta la dignità di principio fondamentale su cui è costruita lUnione europea. Larticolo 13 prevede poteri specifici dazione per dare efficacia alle misure volte a combattere la discriminazione. Inoltre, lUnione si è data lobiettivo di rimanere e svilupparsi ulteriormente come spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare il prima possibile, per contribuire al conseguimento di tale obiettivo, proposte di attuazione dellarticolo 13 del trattato CE relativo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Esistono già diversi strumenti internazionali a sostegno della lotta contro il razzismo. Questi vanno da affermazioni generali dei diritti umani (Dichiarazione universale dei diritti umani, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo) a testi specifici che affrontano esclusivamente i fenomeni del razzismo e della xenofobia (Convenzione internazionale sullabolizione di ogni forma di discriminazione razziale, Convenzione OIL n. 111, nuovo progetto di protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo). Questi strumenti fissano principi generali per lottare contro la discriminazione, ma nessuno di essi predispone meccanismi diretti di ricorso che consentano agli individui di ottenere riparazione senza che vi sia unulteriore azione attuativa da parte degli Stati firmatari.
Gli Stati membri hanno a loro volta introdotto tutta una serie di misure che propugnano il diritto delle persone a non essere discriminate a causa della razza o dellorigine etnica. Tutti gli Stati membri hanno introdotto leggi per combattere la violenza razzista e lincitamento allodio razziale, in particolare a seguito dellazione comune contro il razzismo e la xenofobia del 15 luglio 1996. Alcuni Stati membri hanno anche introdotto nelle loro costituzioni clausole di non discriminazione che possono o meno conferire alle singole persone un diritto di riparazione. Un gran numero di Stati membri ha inoltre varato legislazioni specifiche, corroborate dallaccesso delle vittime ai tribunali per ottenere riparazione, onde bandire la discriminazione razziale in alcuni aspetti delloccupazione, mentre altri, come lIrlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno dato copertura giudiziaria ad altri ambiti della vita quotidiana quali laccesso ai beni e ai servizi e listruzione.
Il divieto della discriminazione per motivi di razza e origine etnica vige in tutti gli Stati membri ma il campo dapplicazione, i contenuti e la sanzionabilità di tale divieto variano notevolmente. Tuttavia, lesistenza di poteri formali e la dimostrata volontà di azione politica non sono sufficienti in sé a giustificare un intervento normativo della Comunità. Il protocollo aggiunto al trattato di Amsterdam sullapplicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (1997) giustifica lazione comunitaria nei casi in cui:
"lazione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto allazione a livello di Stati membri".
Ladozione di una direttiva della Comunità costituirebbe una chiara presa di posizione politica contro la discriminazione. Essa garantirebbe a tutti i cittadini una tutela comune contro la discriminazione razziale nellintera Unione, rafforzando e integrando i meccanismi di tutela già presenti negli Stati membri, sia ampliando il campo di applicazione materiale degli stessi sia aprendo o allargando la strada del ricorso legale. Ne risulterebbero un rafforzamento dei valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto sui quali lUnione si fonda e un contributo allo sviluppo dellUnione in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si otterrebbe anche un rafforzamento della coesione economica e sociale, garantendo a tutti gli abitanti degli Stati membri il godimento di un livello fondamentale di tutela contro la discriminazione, con analoghi diritti da far valere, pur in considerazione della diversità culturale degli Stati membri.
La direttiva corroborerà inoltre gli sforzi degli Stati membri per raggiungere altri obiettivi fissati a livello europeo, in particolare nel contesto della strategia coordinata per loccupazione (in particolare lOrientamento 9) e nello sviluppo di un ampio accesso a unistruzione e una formazione di qualità.
Inoltre, la direttiva costituirà una solida base per lampliamento dellUnione europea, che deve essere fondato sul pieno ed effettivo rispetto dei diritti umani. Il processo di ampliamento darà accesso allUE a nuove e diverse culture e minoranze etniche. Per evitare tensioni sociali sia negli Stati membri attuali che in quelli nuovi, e per creare una Comunità basata sul comune rispetto e la tolleranza della diversità razziale ed etnica, è essenziale porre in atto un quadro comune europeo di lotta contro il razzismo.
IV. Lapproccio della Commissione allazione comunitaria
Nel proporre una direttiva per combattere la discriminazione a causa della razza e dellorigine etnica, la Commissione ha tenuto conto dellesperienza a livello nazionale e internazionale e dei pareri emersi nel corso delle varie consultazioni da essa effettuate. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 29 gennaio 1998, ha affermato che la direttiva dovrebbe coprire "i settori delloccupazione, dellistruzione, della sanità, della sicurezza sociale, della casa e dei servizi pubblici e privati".
La Commissione è daccordo che occorre una copertura ampia per recare un serio contributo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia in Europa. LUnione europea ha riconosciuto, tra laltro nel contesto della strategia coordinata per loccupazione, che la partecipazione alla vita economica è spesso un requisito fondamentale per unefficace integrazione sociale in senso lato. Analogamente, i sistemi di protezione sociale svolgono un ruolo fondamentale nellassicurare la coesione sociale e nel mantenere la stabilità politica e il progresso economico nellUnione. La discriminazione nellaccesso ai benefici e ad altre forme di sostegno erogati dai sistemi di protezione sociale contribuiscono e aggravano lemarginazione degli appartenenti alle minoranze etniche e degli immigranti. Lo stesso vale per i vantaggi sociali, che sono spesso discrezionali, con un carattere o una finalità analoghi a quelli della protezione sociale.
Altri ambiti sono legati in modo più indiretto al mondo del lavoro, ma contribuiscono comunque in modo significativo allintegrazione socioeconomica. Unistruzione di alta qualità è ad esempio un requisito essenziale per unefficace integrazione nella società. Pertanto occorre dare il giusto peso alla parità di trattamento nelle procedure di selezione, tenendo conto dei diversi contesti culturali di provenienza.
Anche la discriminazione nellaccesso a beni e servizi limita lintegrazione socioeconomica, soprattutto per quanto concerne laccesso ai servizi finanziari, ma non solo a quelli. Le decisioni in merito a prestiti da concedere alle piccole imprese, ad esempio, o a ipoteche da concedere a privati, basate o influenzate dallorigine etnica o razziale vera o presunta dei richiedenti, non sono solo contrarie ai principi fondamentali dei diritti umani, ma costituiscono anche, nella pratica, un forte freno alla capacità di ampi settori della società di provvedere a sé stessi e agli altri. Analogamente, lesclusione di determinate persone dallaccesso a beni o servizi di loro scelta nuoce se non altro alla loro autostima e, nel peggiore dei casi, ne consolida lemarginazione sociale.
La Comunità è fortemente impegnata in difesa dei diritti umani delle donne e delle ragazze quale parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani. Essa riconosce che la discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica può colpire le donne e gli uomini in misura differente. Le ineguaglianze strutturali legate al sesso e ai ruoli di genere di donne e uomini sono spesso aggravate in relazione a questa duplice discriminazione. Conformemente al principio fissato negli articoli 2 e 3 del trattato, luguaglianza tra le donne e gli uomini è un obiettivo esplicito della CE e la Comunità deve tendere, in tutte le sue attività, a eliminare le ineguaglianze di genere e a promuovere la parità. Il principio dellintegrazione orizzontale (mainstreaming) della dimensione di genere dovrebbe quindi essere applicato alla direttiva, per assicurare che si tenga nella debita considerazione la dimensione di genere allatto della sua esecuzione.
La Commissione ha perciò proposto una direttiva di ampia portata, pur entro i limiti dei poteri conferiti alla Comunità dal trattato. La Commissione ritiene però anche che sia necessario lasciare agli Stati membri uno spazio di manovra nellapplicare la normativa comunitaria, in modo da tener conto delle particolari circostanze derivanti dalla loro storia e tradizioni. La proposta di direttiva quindi fissa solo obiettivi ampi, in modo da assicurare che la discriminazione sia proibita e che le vittime di discriminazione abbiano un minimo titolo a esigere riparazione. Unitamente alle proposte di direttiva che vietano la discriminazione per altri motivi nellambito delloccupazione e al programma dazione a sostegno dello sviluppo di misure pratiche per combattere la discriminazione, la direttiva specifica sulla discriminazione a causa della razza e dellorigine etnica costituirà un importante passo avanti sulla via di un quadro ampio e completo per lattuazione del principio della parità di trattamento nella vita economica e sociale.
V. Commento allarticolato
La proposta di direttiva comprende quattro capi: disposizioni generali (Capo I), ricorso legale e disposizioni esecutive (Capo II), organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento (Capo III), disposizioni finali (Capo IV).
Capo I: Disposizioni generali
Concerne lo scopo della direttiva e il concetto di discriminazione.
Articolo 1: Oggetto
Larticolo 1 delinea lobiettivo principale della direttiva che consiste nel rispetto del principio della parità di trattamento in tutti gli Stati membri dellUnione europea. Va sottolineato che la direttiva non vieta le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, poiché di questo aspetto si occupano altri articoli del trattato (in particolare gli articoli 12 e 39) e il diritto derivato in vigore.
Articolo 2: Nozione di discriminazione
La definizione del principio della parità di trattamento contenuto in questo articolo è in linea con la definizione data dalla direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976 (direttiva sulla parità di trattamento), la direttiva 97/80/CE del 15 dicembre 1997 (onere della prova) e con la giurisprudenza della Corte in materia di discriminazione indiretta nei campi della parità di trattamento per le donne e gli uomini e della libera circolazione dei lavoratori. La nozione di discriminazione indiretta dovrebbe andare di pari passo con le norme generali relative allonere della prova di cui allarticolo 8. Il principio della parità di trattamento deve essere applicato indipendentemente dal fatto che lorigine razziale o etnica sia reale o presunta.
Il paragrafo 3 definisce la nozione di molestia. Tale condotta può assumere varie forme, da quelle verbali e gestuali fino alla produzione, esibizione o circolazione di testi scritti, immagini o altro materiale e, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva, deve trattarsi di un comportamento di natura grave, tale da creare un ambiente di lavoro sgradevole od ostile. Le molestie a sfondo razziale o etnico minano alla radice i diritti delle persone nella sfera professionale, economica e sociale, e sono da considerarsi come casi di discriminazione.
Articolo 3: Campo dapplicazione
Larticolo 3 definisce gli ambiti in cui è proibita la discriminazione basata sulla razza e lorigine etnica. In tutti i casi, si tratta di ambiti coperti nella misura in cui rientrano nei limiti dei poteri che il trattato conferisce alla Comunità.
1) Accesso alle attività lavorative dipendenti e autonome e condizioni di lavoro.
Le lettere da a) a c) definiscono il campo di applicazione allambito occupazionale e sono identici alla direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra le donne e gli uomini.
2) Affiliazione a organizzazioni
La lettera d) tratta dellaffiliazione e della partecipazione attiva a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, nonché a ogni altra organizzazione i cui membri appartengano a una particolare professione. Tale lettera dispone che non ci siano discriminazioni quanto allaffiliazione e alle prestazioni erogate da tali organismi.
3) Assistenza e previdenza sociale
Anche se la concezione e lerogazione di protezione e sicurezza sociale rientrano chiaramente tra le responsabilità degli Stati membri, la lettera e) invita gli Stati membri ad assicurare che non si verifichi alcuna discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica allorché essi fanno propria tale responsabilità.
4) Benefici sociali
Gli Stati membri sono già tenuti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori migranti, a garantire benefici sociali a prescindere dalla nazionalità. In materia, i benefici sociali sono stati definiti dalla Corte di giustizia europea come benefici di natura economica o culturale garantiti negli Stati membri dalle autorità pubbliche o da organizzazioni private. La stessa definizione si applica nella materia qui trattata. Esempi possono essere le agevolazioni sui trasporti pubblici, i prezzi ridotti per laccesso a eventi culturali o altri, e i pasti sovvenzionati nelle scuole per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito. La lettera f) prescrive che, laddove tali benefici sono garantiti, ciò deve avvenire senza discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica.
5) Istruzione, comprese le borse di studio
La lettera g) prescrive agli Stati membri di assicurare che non vi sia nessuna discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica nel campo dellistruzione, comprese le condizioni che disciplinano lassegnazione di borse di studio. Detta prescrizione rispetta appieno la competenza degli Stati membri quanto a contenuto dellinsegnamento e organizzazione dei sistemi educativi, nonché la loro diversità culturale e linguistica.
6) Accesso a beni e servizi e loro fornitura
La lettera h) prescrive che le decisioni in merito allerogazione di accesso a beni o servizi o alla fornitura di beni e servizi non siano basate sulla razza o lorigine etnica.
Articolo 4: Qualificazioni professionali effettive
Basandosi su disposizioni analoghe delle legislazioni nazionali (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito) e sulla trattativa sulla parità di trattamento del 1976, larticolo 4 stabilisce che le differenze di trattamento fondate sulla razza o lorigine etnica connesse con una qualificazione professionale autentica non siano da considerarsi discriminazione. Lespressione "qualificazione professionale effettiva" va definito rigorosamente, in modo da trattare soltanto le qualificazioni professionali strettamente necessarie allesecuzione delle attività richieste. Esempi di simili differenze possono verificarsi, ad esempio, qualora si cerchi una persona con una certa origine razziale o etnica per motivi di verosimiglianza in una rappresentazione, oppure quando il gestore di una certa attività fornisce a persone di un certo gruppo etnico servizi personali che ne aumentino il benessere e che per avere la migliore efficacia debbano essere fornite da operatori dello stesso gruppo etnico.
Articolo 5: Azione positiva
La parità di trattamento può non bastare di per sé a superare la gran quantità di svantaggi cumulativi che gravano sui gruppi discriminati. Larticolo 5 consente agli Stati membri di autorizzare misure legislative o amministrative eventualmente necessarie per prevenire o correggere le situazioni di ineguaglianza.
Articolo 6: Requisiti minimi
Si tratta di una disposizione standard di "non regressione", che interessa gli Stati membri i quali dispongano o desiderino dotarsi di norme che istituiscono un livello di protezione più elevato di quello garantito dalla direttiva quadro. Questo articolo stabilisce che non vi deve essere un abbassamento del livello di protezione contro la discriminazione già garantito dagli Stati membri al momento di porre in atto la direttiva comunitaria.
Capo II: Mezzi di ricorso ed esecuzione
Questo capo affronta le due principali condizioni per assicurare una legislazione efficace contro la discriminazione: il diritto delle vittime a una via personale di ricorso per ottenere riparazione dalla persona o dallente che ha commesso la discriminazione, e lesistenza di un appropriato meccanismo in ciascuno Stato membro per assicurare un adeguato livello di esecuzione della direttiva.
Articolo 7: Mezzi di ricorso
Larticolo 7 concerne le procedure di esecuzione (accesso alla giustizia) atte a far rispettare gli obblighi derivanti da questa direttiva. In particolare esso conferisce alle persone che ritengono di essere state vittime di discriminazione la possibilità di far valere le loro ragioni tramite una procedura amministrativa e/o giudiziaria, in modo da far rispettare il loro diritto alla parità di trattamento. I limiti di tempo nazionali per avviare unazione non sono mutati da questo articolo.
Il diritto alla protezione legale è inoltre rafforzato dalla possibilità di consentire a organizzazioni di esercitare tali diritti per conto di una vittima.
Articolo 8: Onere della prova
Di norma lonere legale della prova ricade sulla parte attrice. Tuttavia, ottenere prove in casi di discriminazione, laddove le informazioni pertinenti sono spesso detenute dalla parte convenuta, può essere estremamente problematico. La Commissione propone quindi di spostare in certe circostanze lonere della prova facendolo ricadere sulla parte convenuta come si è già fatto nel caso della discriminazione basata sul sesso. La formulazione dellarticolo 7 si ispira a quella degli articoli 3 e 4 della direttiva del Consiglio 97/80/CE.
La Commissione propone che lonere della prova passi alla parte convenuta una volta che il querelante ha fornito prove effettive di un trattamento meno favorevole dovuto a una presunta discriminazione.
Articolo 9: Vittimizzazione
Unefficace protezione legale deve comprendere la protezione contro rappresaglie. Le vittime possono essere scoraggiate dallesercitare i loro diritti per timore di rappresaglie. Poiché il timore del licenziamento, ad esempio, in generale è uno dei principali ostacoli a unazione individuale occorre proteggere le persone dal licenziamento o da altre forme di penalizzazione (ad esempio retrocessione nella carriera o altre misure coercitive facenti seguito a tale azione).
Articolo 10: Diffusione delle informazioni
Larticolo 10 prevede unadeguata divulgazione delle informazioni sui diritti alla parità di opportunità e di trattamento. Quanto più efficace sarà il sistema di informazione del pubblico e di prevenzione, meno bisogno vi sarà di azioni individuali di riparazione.
Articolo 11: Dialogo sociale
Il ruolo delle parti sociali nella lotta contro la discriminazione si è concretato per la prima volta a livello europeo con la Dichiarazione congiunta delle parti sociali sul razzismo e la xenofobia sul posto di lavoro, adottata a Firenze nel 1995. Le parti sociali a livello nazionale in alcuni Stati membri (Belgio, Francia) hanno anche adottato accordi quadro per combattere la discriminazione razziale ed etnica nelle imprese, mentre in altri Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi) sono stati adottati codici di comportamento a livello nazionale e locale. Diversi di questi strumenti comprendono disposizioni per risolvere le controversie in materia di discriminazione tramite, ad esempio, sportelli per presentare reclami o la designazione di mediatori nelle imprese, soluzioni che possono avere un effetto positivo per leliminazione della discriminazione.
La Commissione è impegnata a rafforzare il ruolo delle parti sociali. La proposta di direttiva riconosce quindi che le parti sociali possono contribuire alla sua attuazione adottando accordi antidiscriminazione e sorvegliando lapplicazione della parità di trattamento sul posto di lavoro. Essa inoltre chiede agli Stati membri di incoraggiare le parti sociali a stipulare accordi in questo settore.
Capo III: Organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento
Articolo 12: Organismi indipendenti
Larticolo 12 della direttiva stabilisce un quadro applicabile agli organismi indipendenti a livello nazionale che contribuiranno al principio della parità di trattamento.
Uno Stato membro può anche decidere listituzione di tali organismi a livello regionale o locale, a condizione che lintero territorio di quello Stato membro sia dotato di opportune strutture.
La proposta di direttiva stabilisce una serie di requisiti minimi per tali organismi indipendenti negli Stati membri. Gli Stati membri sono liberi di decidere in merito alla struttura e al funzionamento di tali organismi conformemente alle loro tradizioni giuridiche e scelte politiche. Gli organismi indipendenti possono essere agenzie specializzate o costituire parte di più ampi organismi che si occupano dei diritti umani, preesistenti o di recente creazione.
Capo IV: Disposizioni varie
Le disposizioni contenute nel Capo IV sono essenzialmente disposizioni standard che compaiono nella maggior parte delle direttive comunitarie in ambito sociale.
Articolo 13: Ottemperanza alla Direttiva
Larticolo 13 riguarda lottemperanza alla direttiva da parte degli Stati membri. La parità di trattamento comporta leliminazione delle discriminazioni derivanti da disposizioni legali o amministrative, nonché da accordi collettivi o contratti di lavoro individuali. Senza mettere in causa la generale libertà delle parti sociali di negoziare contratti, è chiaro che tutte le disposizioni di un contratto o di un accordo contrarie al principio della parità di trattamento devono essere dichiarate nulle.
Articolo 14: Sanzioni
Articolo 15: Attuazione
Articolo 16: Relazione
Articolo 17: Entrata in vigore
Articolo 18: Destinatari
Si tratta di disposizioni normalmente presenti nelle direttive e non richiedono commenti.
VI. Applicazione allo Spazio economico europeo
Si tratta di un testo rilevante per lo Spazio economico europeo e la direttiva sarà applicabile agli Stati, non membri dellUE, che aderiscono allo Spazio economico europeo, previa decisione del Comitato misto SEE.
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallorigine etnica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 13,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle Regioni,
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SEGUE:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dallorigine etnica.
Articolo 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dellorigine etnica.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) una discriminazione diretta si dà quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto unaltra è, è stata o sarebbe trattata a causa della sua razza od origine etnica;
b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi negativamente su una persona o su un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari.
3. Le molestie contro una persona o un gruppo di persone a causa della razza o dellorigine etnica, aventi lo scopo o leffetto di creare un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole in uno dei settori di cui allarticolo 3 costituiscono una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 3
Campo di applicazione
Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica:
a) alle condizioni di accesso allimpiego, al lavoro autonomo e alloccupazione, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal settore o ramo dattività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) allaccesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione;
c) alloccupazione e alle condizioni di lavoro, comprese la fine del rapporto e le retribuzioni;
d) allaffiliazione e alla partecipazione attiva a unorganizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
e) allassistenza e alla previdenza sociale;
f) ai benefici sociali;
g) allistruzione, comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dellinsegnamento, allorganizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica;
h) allaccesso e alla fornitura di beni e servizi.
Articolo 4
Qualificazioni professionali effettive
In deroga allarticolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o allorigine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative o per il contesto nel quale esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.
Articolo 5
Azione positiva
La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare misure intese a prevenire o compensare gli svantaggi che subisca un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.
Articolo 6
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai fini di garantire la parità di trattamento, di quelle fissate nella presente direttiva.
2. Lattuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.
CAPO II - MEZZO DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 7
Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per lesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, lesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 8
Onere della prova
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a unaltra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dellarticolo 7, paragrafo 2.
Articolo 9
Vittimizzazione
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo o a unazione legale di qualsiasi genere volta a ottenere lesecuzione del principio della parità di trattamento.
Articolo 10
Diffusione delle informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite su tutto il loro territorio e in particolare presso gli organi preposti allistruzione e alla formazione professionale, nonché nei luoghi di lavoro.
2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva.
Articolo 11
Dialogo sociale
1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, compreso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, delle ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere a livello appropriato, compreso a livello dimpresa, accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori di cui allarticolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.
CAPO III - ORGANISMI INDIPENDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Articolo 12
Organismi indipendenti
1. Gli Stati membri prevedono la costituzione di uno o più organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie indipendenti incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano, tra le loro funzioni, quella di ricevere e dare seguito alle denunce inoltrate da singoli in materia di discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica e di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale tipo di discriminazione.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Ottemperanza alla direttiva
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari ai principi della parità di trattamento siano abrogati;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e nelle norme che disciplinano le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui allarticolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
Articolo 15
Attuazione
Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 16
Relazione
Entro due anni dalla data di cui allarticolo 15 gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione della presente direttiva.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLIMPATTO
IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Denominazione della proposta:
Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento in considerazione della razza o dellorigine etnica.
Numero di riferimento del Documento: 99010
La proposta
1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali
LUnione europea si fonda sui principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo impegno in questo campo è stato rafforzato dal trattato di Amsterdam, in particolare mediante modifiche agli articoli 6 e 7 del trattato sullUnione europea e tramite lintroduzione dellarticolo 13 del trattato CE, il quale conferisce un potere specifico per intraprendere azioni volte a combattere la discriminazione basata, tra laltro, sulla razza e lorigine etnica.
La responsabilità primaria di combattere il razzismo compete agli Stati membri. Come si è osservato nella relazione, la maggior parte degli Stati membri hanno incluso nel loro ordinamento costituzionale e/o giuridico disposizioni che disciplinano il diritto alla non discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Tuttavia, la portata e lesecutività di tali disposizioni - e la facilità di accesso a una riparazione - variano notevolmente da uno Stato membro allaltro. La normativa europea deve assicurare un livello minimo comune di protezione legale, compresi i diritti a ottenere riparazione, per quanto concerne il diritto fondamentale a non essere discriminati a causa della razza o dellorigine etnica.
La normativa europea deve ovviamente rispettare i limiti dei poteri conferiti alla Comunità dal trattato. La direttiva proposta fissa perciò principi generali che prevedono un livello minimo comune di protezione entro i limiti delle competenze comunitarie lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere uno standard più elevato di protezione conformemente alle loro scelte e tradizioni politiche e storiche.
La scelta di una direttiva concilia la necessità di un intervento europeo e la necessità di rispettare le diversità tra le Costituzioni, gli ordinamenti giuridici e le procedure legali vigenti negli Stati membri. Essa fissa obiettivi comuni da perseguire, lasciando agli Stati membri la necessaria flessibilità per raggiungerli. Lintervento legislativo è quindi limitato a una serie di principi generali che non vanno al di là di un livello minimo di protezione.
I principali obiettivi per la proposta sono:
Limpatto sulle imprese
2. Denominare lincidenza della proposta
Tutte le imprese saranno assoggettate alla legislazione nazionale che recepirà la direttiva.
3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta
Le imprese dovranno assicurare che le decisioni in materia di assunzione, promozione, accesso alla formazione, condizioni di lavoro, compresi gli aspetti dei licenziamenti e delle retribuzioni e laffiliazione alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle associazioni di categoria, vengano prese conformemente al principio della parità di trattamento per motivi di razza e origine etnica. In linea di principio, ciò avviene già in tutti gli Stati membri. La direttiva rafforzerà quindi prescrizioni esistenti piuttosto che introdurre disposizioni affatto nuove.
4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta
Nel campo delloccupazione, la legislazione che tutela gli individui dalla discriminazione per motivi arbitrari ha tre effetti principali. In primo luogo, essa contribuisce ad assicurare la partecipazione sociale e a evitare lemarginazione, assicurando che le persone abbiano lopportunità di realizzare le loro potenzialità in termini economici e siano così in grado di provvedere a sé stesse e alle persone a loro carico nel miglior modo e a ridurre la loro dipendenza dallo Stato. In secondo luogo essa assicura che le imprese abbiano a disposizione lavoratori qualificati al meglio, contribuendo così alla competitività e al rafforzamento dellimpresa e alleconomia in senso lato. In terzo luogo, essa impone ai datori di lavoro di giustificare le loro decisioni in materia, ad esempio, di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative.
Da dati provenienti dagli Stati membri risulta che la disoccupazione tra le comunità di razza e di origine etnica diversa varia secondo un fattore di 2 - 3 volte rispetto alla media del mercato del lavoro nel suo complesso.
La discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica - in particolare laddove si tratta di una discriminazione cumulativa - può determinare un circolo vizioso di svantaggio che spesso viene tramandato da una generazione allaltra. Ad esempio, se le strutture educative, gli alloggi, i servizi sanitari, le condizioni ambientali e le opportunità lavorative di un gruppo particolare sono tutti carenti, la generazione successiva crescerà meno preparata per affrontare le difficoltà che la attendono e si vedrà costretta a lavori sottoqualificati, alloggi carenti e condizioni sanitarie insoddisfacenti.
La presente proposta, scoraggiando la discriminazione, determinerà una maggiore partecipazione socioeconomica e una riduzione dellemarginazione sociale. Ciò produrrà benefici diretti sulla crescita economica, riducendo la spesa pubblica per la sicurezza sociale e lassistenza, migliorando il potere dacquisto dei singoli nuclei familiari e promuovendo la competitività delle imprese grazie al fatto che esse sono così in grado di fare il miglior uso delle risorse disponibili sul mercato del lavoro.
a) Quale sarà limpatto
- sulloccupazione?
La direttiva contribuirà alla promozione delloccupabilità dei lavoratori di qualsiasi razza o origine etnica, come richiesto dalla Strategia europea per loccupazione. Di conseguenza, essa contribuirà al miglioramento della qualità delloccupazione e, nel medio termine, potrebbe determinare un aumento dei livelli occupazionali dovuto alla maggiore competitività delle imprese.
- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese?
La direttiva alleggerirà le condizioni per la creazione di imprese da parte delle persone di diversa razza e/o origine etnica;
- sulla competitività delle imprese?
Come si è visto precedentemente, la direttiva rafforzerà la competitività delle imprese europee, assicurando che esse abbiano a loro disposizione un bacino più ampio di abilità e di risorse rispetto a quello attuale e che si faccia uso di tali abilità senza distinzione di razza o origine etnica.
b) Si dovranno porre in atto nuove procedure amministrative?
Le imprese dovranno essere in grado di giustificare le decisioni in materia di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni lavorative, in modo da dimostrare che esse non sono state prese sulla base della razza o dellorigine etnica. Questo è già una realtà in circa la metà degli Stati membri. È nellinteresse delle imprese assicurare in una certa misura la rendicontazione di tali decisioni, ove ciò non sia già prassi corrente.
c) Costi e benefici in termini quantitativi e/o qualitativi
Le imprese si troveranno a dover sostenere nel breve termine dei costi limitati sia per assicurare la formazione dei decisori allinterno delle imprese sullattuazione del principio della parità di trattamento, laddove ciò non sia già stato fatto, sia per contestare i reclami in materia di discriminazione. Negli Stati membri in cui non esistono ancora disposizioni equivalenti per combattere la discriminazione razziale ed etnica, ladattamento alle nuove disposizioni sarà agevolato dalla familiarità che le imprese hanno col quadro comunitario per le pari opportunità tra le donne e gli uomini che è in vigore da più di ventanni.
Nel medio termine le imprese trarranno beneficio dallaccresciuto impegno dei dipendenti di qualsiasi razza e origine etnica e dalla maggiore competitività derivante da un migliore uso delle risorse (cfr. sopra).
d) Quali costi deriveranno dalla direttiva?
La direttiva fissa un quadro flessibile e generale per lattuazione del principio della parità di trattamento a motivo della razza e dellorigine etnica e spetta agli Stati membri e alle parti sociali fissare i mezzi specifici per porlo in atto. I costi saranno comunque limitati (cfr. sopra).
e) Cosa dovranno fare le imprese in termini di monitoraggio e di valutazione?
La direttiva non impone direttamente alle imprese di effettuare il monitoraggio e la valutazione della loro ottemperanza alla direttiva. Sarebbe però nellinteresse delle imprese tenere un rendiconto delle decisioni sulle assunzioni, promozioni, laccesso alla formazione e altre condizioni di lavoro, onde dimostrare che esse sono state prese in modo esente da discriminazione basata sulla razza e/o origine etnica. Le imprese più grandi possono desiderare di effettuare un monitoraggio per assicurare che il principio della parità di trattamento sia applicato a tutti i livelli.
5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)
La proposta non fa nessuna distinzione in base alle dimensioni delle imprese, considerato che la discriminazione a causa della razza e dellorigine etnica si manifesta in tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti. La direttiva stabilisce però solo standard di minima basati su un quadro flessibile di principi. Gli Stati membri e le parti sociali hanno quindi facoltà di modulare le prescrizioni a seconda delle dimensioni delle aziende, fermo restando il rispetto delle disposizioni della direttiva.
Consultazione
6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.
La Commissione ha consultato le organizzazioni rappresentative delle parti sociali a livello europeo e la Piattaforma europea delle organizzazioni non governative in campo sociale nellambito di una serie di riunioni a livello comunitario.
Tutte le organizzazioni consultate hanno riconosciuto limportanza della questione e lutilità di fissare standard a livello comunitario. Si sono riscontrati però punti di vista diversi su alcuni elementi della proposta.
I rappresentanti delle ONG e dei sindacati hanno espresso il loro plauso alla proposta, ma anche il loro rincrescimento che la sua portata non fosse più ampia in modo da affrontare lintero spettro economico, sociale, culturale e politico. Essi hanno insistito sul mantenimento delle disposizioni relative allonere della prova e alle azioni in rappresentanza, ritenendo che questi fossero aspetti essenziali per la difesa dei diritti delle vittime di discriminazioni.
I rappresentanti delle organizzazioni del padronato hanno espresso dubbi, tuttavia, sullinversione dellonere della prova ritenendo che ciò creerebbe difficoltà per i datori di lavoro incoraggiando la presentazione di querele irrilevanti. La Commissione fa presente che la direttiva proposta si basa su quella già adottata a livello comunitario e già attuata da molti Stati membri in merito alla discriminazione a motivo del sesso (direttiva del Consiglio 97/80/CE riguardante lonere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso) e che regole identiche sono già state applicate senza difficoltà apparenti a casi di discriminazione razziale in alcuni Stati membri. La Commissione ritiene quindi che le preoccupazioni dei datori di lavoro su tale punto siano infondate.