PARERE SUL DECRETO FLUSSI

 

Il parere e' favorevole

 

con le seguenti condizioni:

 

1) Riformulare l'articolo 1 in modo che non risulti preclusa la possibilita', prevista dall'art. 3, comma 4 del Testo unico, di emanazione di ulteriori decreti nel corso dell'anno.

 

2) Prevedere che sia consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, conformemente alle modalita' e alle condizioni individuate dal comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286.

Prevedere, in particolare, che le domande di conversione del pemesso di soggiorno presentate da stranieri che abbiano gia' conseguito il titolo di studio o che soggiornino regolarmente in Italia da almeno tre anni siano prese in considerazione con precedenza rispetto alle altre domande di ingresso per lavoro presentate in base al presente decreto e non ancora esaminate.

Prevedere infine che, ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato le Direzioni Provinciali del Lavoro rilascino l'autorizzazione al lavoro nei modi previsti dagli articoli 22 e 24 del Testo unico.

 

3) Prevedere che l'iscrizione, di cui al comma 3 dell'articolo 37 del T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti sia consentita nei limiti della medesima quota di cui all'art. 1 in caso di straniero titolare di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato con durata non inferiore a un anno o che abbia soggiornato regolarmente in Italia per almeno cinque anni. Negli altri casi, detta iscrizione sia consentita nei limiti delle quote fissate dal decreto per gli ingressi per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, con le medesime ripartizioni in relazione ai paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.

 

4) Prevedere che i medesimi limiti numerici di cui al punto 3) si applichino ai fini della dichiarazione di equipollenza e dell'ammissione agli esami di cui al comma 8 dell'articolo 50 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286.

 

5) Prevedere che la conversione, di cui al comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo sia consentita nei limiti della quota massima di cui all'articolo 1 in caso di straniero titolare di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato con durata non inferiore a sei mesi o che soggiorni regolarmente in Italia per almeno sei mesi. Negli altri casi, detta iscrizione sia consentita nei limiti delle quote fissate dal presente decreto per gli ingressi per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, con le medesime ripartizioni in relazione ai paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.

 

e con le seguenti osservazioni:

 

1) E' opportuno che le quote definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), non escludano i cittadini dei paesi di cui all'articolo 3, di modo che le quote definite da quest'ultimo articolo si configurino effettivamente come "quote privilegiate", senza tradursi inopinatamente in un eccessivo limite riguardo all'immigrazione dai suddetti paesi. Conseguentemente dovrebbe essere citata, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, a possibilita' di chiamata numerica, accanto a quella di chiamata nominativa. Non escludendo, infatti, i paesi con i quali siano state stipulate intese comprensive di istituzione di liste di prenotazione, lo strumento della chiamata numerica dovrebbe essere esplicitamente menzionato.

 

2) L'articolo 23, comma 4, del Testo unico non limita l'istituzione delle liste di prenotazione presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ai soli paesi con cui siano state stipulate intese. E' quindi necessario che tali liste siano prontamente istituite. In fase di prime applicazioni della disposizione citata, qualora dovessero rilevarsi ritardi non immediatamente superabili nell'istituzione di tali liste, e' opportuno che si preveda l'istituzione di una lista centralizzata presso il Ministero dell'interno (o del lavoro e della previdenza sociale) nella quale lo straniero possa iscriversi per posta, facendo fede la data di inoltro della lettera, utilizzando un apposito modulo da distribuire presso i consolati.