Manuale comune per il trattamento della

persona trattenuta nei Centri

1. L'Amministrazione cura che in ogni fase del trattenimento dello straniero nel Centro siano pienamente tutelati i suoi diritti, con particolare riguardo a

a) le comunicazioni all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento;

b) la possibilita' di impugnazione dei provvedimenti assunti a carico dello straniero e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Testo Unico;

c) l'applicazione del disposto degli articoli 18, 19 e 31, commi 1 e 4 del Testo Unico;

d) la tutela dell'unita' familiare;

e) la tutela del minore;

f) la tutela della salute psico-fisica;

g) le esigenze di riservatezza nei colloqui;

h) l'esigenza dello straniero di esprimersi nella propria lingua;

i) l'esigenza dello straniero di essere informato sulle modalita' di trattenimento e di successivo allontanamento dal territorio nazionale, anche in relazione alle eventuali possibilita' di rimpatrio assistito e di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

l) la liberta' di culto e le esigenze di assistenza religiosa;

m) la tutela dei valori culturali dello straniero;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

o) il rispetto delle diversita' di genere e delle abitudini sessuali;

p) la liberta di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, e la liberta' di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Prefetto stipula accordi di collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta', sulla base della direttiva "Modalita' di collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' in attuazione dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento". In particolare, sono forniti servizi di

a) interpretariato;

b) consulenza giuridica;

c) mediazione culturale;

d) assistenza psicologica;

e) assistenza sociale.

3. Quando la collaborazione con associazioni e cooperative non risulti sufficiente a garantire un'efficace applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Prefetto si avvale anche della collaborazione di operatori qualificati.

4. Le modalita' di effettuazione dei servizi sono individuate, nei limiti del possibile, in modo da garantire una presenza quotidiana di operatori esterni nel Centro. In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere assistenza giuridica, e' garantito l'accesso dello straniero trattenuto ai servizi di interpretariato e di consulenza giuridica fin dal suo ingresso nel Centro e, in ogni caso, prima che abbia luogo la convalida del trattenimento e l'eventuale esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. Anche al di fuori da accordi di collaborazione, e' garantita la possibilita' di accesso ai Centri e di colloquio con gli stranieri trattenuti che vogliano avvalersene ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine sono individuati nel Centro spazi appositi e vengono resi noti gli orari, con validita' almeno mensile, di durata non inferiore alle due ore settimanali.

 

Modalita' di collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' in attuazione dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento

1. Possono stipulare accordi di collaborazione con il Prefetto della provincia in cui si trova un Centro le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' che siano state costituite almeno sei mesi prima della data di stipula dell'accordo di collaborazione (in alternativa: le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' iscritte nell'albo di cui al comma 1 bis), e che presentino un progetto per la realizzazione di uno o piu' servizi in attuazione, anche parziale, delle finalita' di cui al comma 1 della direttiva "Manuale comune per il trattamento della persona trattenuta nei Centri", o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel Centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al funzionamento dei Centri.

1 bis. E' istituito presso ogni Prefettura un albo delle associazioni di volontariato e delle cooperative di solidarieta' abilitate a prestare servizi nei Centri. Nei primi sessanta giorni successivi all'emanazione della presente direttiva possono iscriversi nell'albo le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' gia' attive nel campo della tutela dei diritti dello persona, o nel campo del sostegno agli stranieri o ad altre categorie svantaggiate. Trascorso tale tempo, possono iscriversi nell'albo anche associazioni o cooperative in rapporti di partenariato con le associazioni o le cooperative gia' iscritte.

2. Le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' che vogliano stipulare un accordo di collaborazione presentano apposita richiesta al Prefetto, corredata dal progetto che intendono attuare e dalla lista delle persone che parteciperanno alla realizzazione del progetto. Il Prefetto, entro trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e motivato indicante le modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero chiede l'integrazione o la modifica del progetto.

3. L'accordo di collaborazione prevede modalita' di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del Centro e con l'espletamento degli altri servizi e con il principio di cui al comma 4 della direttiva "Manuale comune per il trattamento della persona trattenuta nei Centri".

4. L'accordo di collaborazione prevede modalita' semplificate per l'autorizzazione di visite allo strniero trattenuto da parte di persone che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 21 del Regolamento, sulla base di richieste avanzate al Prefetto tramite l'associazione o la cooperativa con cui e' stipulato l'accordo, fermo restando il diritto del visitatore di richiedere l'autorizzazione direttamente al Prefetto.