APPELLO

 

Il 30 giugno scadranno i permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati alle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, ai sensi della DPCM 12.05.99 e della DPCM 30.12.99. La situazione del Kosovo rimane tuttavia molto difficile. Il livello della contrapposizione etnica in tutta la regione rimane molto alto, tanto che buona parte della popolazione rimasta a vivere in Kosovo è costretta a rimanere in enclaves protette dalla forza militare internazionale. Nonostante i grandi sforzi compiuti dall'amministrazione internazionale che hanno portato a sviluppi positivi, permane tuttora una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata con diffusa violazione dei diritti umani fondamentali.

Va in particolare ricordato che molti rifugiati del Kosovo presenti ancora in Italia sono soprattutto appartenenti a minoranze Rom e Goranj, nonché Serbi , ancora discriminate e sottoposte a violente persecuzioni nella loro terra d'origine.

Nella fase attuale non può essere dichiarata cessata del tutto l'emergenza che è stata alla base della decisione di concedere la protezione temporanea, nè sussistono le condizioni per un rientro di tutti i profughi in condizioni di dignità e sicurezza, come peraltro evidenziato nel documento della Sede centrale dell'Acnur del mese di marzo 2000.

I firmatari del presente appello chiedono pertanto:

- Che sia garantita la volontarietà del rimpatrio;

- Che siano attuati con l'aiuto coordinato di tutte le forze istituzionali e non governative, estesi progetti di aiuto al rientro e al reinsediamento in socio economico in Kosovo che permettano al maggiore numero possibile di profughi di ritornare a vivere nel loro paese;

- Che, analogalmente alla DPCM del 6.08. 1998, sia emanata una direttiva che consenta alle persone che siano in possesso di regolare pemesso di soggiorno per protezione temporanea la possibilità di adeguare i predetti permessi ai permessi di soggiorno di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; in particolare:

a) a coloro che, al momento della richiesta, possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno biennale ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera d), del suddetto decreto;

b) a coloro che non possono dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa, nè siano in possesso di un formale impegno all'assunzione o siano impossibilitati allo svolgimento di attività lavorativa anche per condizioni personali, di salute e per età, potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno annuale, esteso allo studio e al lavoro, ai sensi dell'art 5, comma 6 del suddetto decreto.

L'adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identità, sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.