(Sergio Briguglio 20/6/2000)

 

EMENDAMENTI ALTERNATIVI A QUELLI INCORPORATI DAL RELATORE NEL TESTO BASE SUL DIRITTO D'ASILO (ART. 2, CO.1; ART. 6, CO. 7, 8 e 9)

 

2.1 Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:

"1. Allo straniero o all'apolide che trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche e' riconosciuto il diritto d'asilo nel territorio dello Stato, con le modalita' e alle condizioni previste dalla presente legge. Il diritto d'asilo puo' essere altresi' riconosciuto, su richiesta dell'interessato, dal giudice ordinario allo straniero effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana."

 

6.1 Aggiungere, in fine al comma 6 dell'articolo 6, il seguente periodo:

"L'applicazione di tale disposizione puo' essere richiesta dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal membro dell'organizzazione non governativa che interviene al pre-esame ai sensi del comma 2."

 

6.2 Il comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"7. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente ovvero quando risulti opportuna o sia chiesta dall'interessato l'adozione di un provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso."

6.3 Aggiungere, in fine al comma 7 dell'articolo 6, il seguente periodo:

"Il provvedimento di respingimento o di espulsione a carico dello straniero che abbia presentato al giudice ordinario istanza di riconoscimento del diritto d'asilo e' adottato previa acquisizione del nulla-osta del giudice stesso."

 

Note:

L'emendamento 2.1 intende esplicitare che le procedure previste dal ddl riguardano la richiesta d'asilo "ex Convenzione di Ginevra", e che resta impregiudicata la facolta' di chiedere direttamente al giudice ordinario il riconoscimento del piu' vasto diritto costituzionale. Si evita in questo modo di definire esplicitamente il contenuto di tale diritto, lasciando alla giurisprudenza il compito di delimitarlo. Una definizione esplicita, infatti, rischia per un verso di restringerlo impropriamente (come fa il testo approvato dal Senato), e per il verso opposto di esercitare un pericoloso effetto-richiamo (questa almeno sembra l'opinione in ambito governativo).

L'emendamento 6.1 sostituisce l'effetto sospensivo del ricorso con una forma di tutela "non giurisdizionale", affidata al rappresentante ACNUR (o al rappresentante della ONG delegata), in relazione all'esito negativo del pre-esame. Detto rappresentante puo' attivare, in caso appunto di esito tendenzialmente negativo, il meccanismo di tutela previsto dal comma 6 dell'art. 6.

L'emendamento 6.2 stabilisce (sempre in sostituzione della previsione di ricorso sospensivo) che la domanda sia comunque trasmessa alla Commissione, anche quando sussistano motivi per concludere negativamente il pre-esame, laddove si ritenga opportuna l'adozione di un provvedimento di "impossibilita' temporanea al rimpatrio" - adozione che spetta alla sola Commissione. Tale trasmissione puo' essere chiesta anche dall'interessato. Questo non vanifica il filtro costituito dal pre-esame, dal momento che la Commissione non e' chiamata, in seguito alla trasmissione, a decidere sul diritto d'asilo ma solo sulla protezione temporanea.

L'emendamento 6.3 preserva da un allontanamento inopportuno lo straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento del diritto d'asilo al giudice ordinario.