PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL TESTO BASE SUL DIRITTO D'ASILO PRESENTATO DAL RELATORE

 

Art. 4

4.1  Dopo il comma 1 dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."

 

Art. 13

13.2  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 13 bis.

(Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato)

1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto d'asilo puo' essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitva l'estinzione del diritto d'asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali."

 

 

Art. 14

14.2  Al comma 7 dell'articolo 14, sostituire le parole

"Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni"

con le seguenti

"Allo straniero al quale e' stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente, per tutta la durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali, tutte le prestazioni"

 

Art. 15

15.2  Al comma 5 dell'articolo 15, sostituire le parole

"secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2"

con le seguenti:

"secondo le modalita' previste dall'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di detto articolo, gli stranieri autorizzati al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio, sono equiparati agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario.".

15.3  Sostituire il comma 6 dell'articolo 15 con il seguente:

"6. Le disposizioni, le misure e i diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."