CORSO FORMAZIONE PONTE GALERIA

"Modalità ingresso in Italia, permesso di soggiorno, espulsione, respingimento alla frontiera"

Dott. Sergio BRIGUGLIO

13 aprile 2000

1. Ingressi: meccanismi di programmazione dei flussi

2. Diritti e doveri relativi alla titolarità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno

3. Diritti in campo sociale dello straniero

4. Allontanamento dal territorio dello Stato Italiano. Il Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza (C.P.T.)

 

 

1. I N G R E S S I

Gli ingressi possono essere suddivisi in due grandi categorie: flussi programmati (soggetti a quote e a condizioni) e flussi non programmati (soggetti solo a condizioni).

Programmazione dei flussi controllati (quotati).

La programmazione riguarda alcune tra le più importanti categorie nell’ambito dell’immigrazione:

Immigrazione per lavoro subordinato

Immigrazione per lavoro autonomo

Immigrazione per studio o motivi di studio

E’ ovvio che i più importanti sono gli ingressi per Lavoro: gli stranieri migrano in Italia per migliorare la loro condizione economica e quindi per inserirsi nelle attività lavorative. Se ne considerano di due tipi: ingressi per attività di lavoro subordinato, quindi alle dipendenze di un datore di lavoro; attività di lavoro autonomo, che possono essere definite per differenza: tutte le attivita' lavorative che non rientrano nel lavoro subordinato sono attivita' di lavoro autonomo. Un es. di lavoro subordinato è quello della colf. Tra quelle di lavoro autonomo rientrano le attività professionali, il commercio, le attivita' imprenditoriali, ma anche le attivita' relative a piccoli servizi (ad es.: il giardiniere che presta lavoro in diversi posti senza avere quindi la necessità di trovare un datore che lo assuma stabilmente).

La Legge stabilisce che gli ingressi per questi motivi avvengano in modo programmato: ogni anno il Presidente del Consiglio emana uno o più decreti, con i quali stabilisce le quote di immigrazione per lavoro e gli ulteriori requisiti necessari per l'ingresso.

a ) Immigrazione per lavoro subordinato

Il decreto di programmazione dei flussi fissa una quota di ingressi per chiamata nominativa e una quota per inserimento nel mercato del lavoro (sponsorizzazione).

Chiamata Nominativa. E’ la richiesta di autorizzazione al lavoro (e quindi anche d’ingresso) per un certo lavoratore che si trova all’estero fatta da un datore di lavoro in Italia. Il datore di lavoro deve andare all’Ufficio Provinciale del Lavoro, chiedere l’autorizzazione al lavoro per quel particolare straniero, dimostrare di avere un reddito sufficiente per poterlo assumere, esibire copia del contratto firmato dal lavoratore . Ottenuta l’autorizzazione al lavoro (che viene rilasciata se i requisiti sono soddisfatti e se rientra nella quota fissata dal Decreto Flussi), il datore di lavoro si presenta in Questura e chiedere il Nulla Osta all’ingresso, il quale viene rilasciato una volta accertato che:

- a carico del datore di lavoro non sussistano condanne penali per reati gravi,

- a carico dello straniero che deve entrare, non sussistano divieti di ingresso (per es.: a causa di una precedente espulsione). Tutti gli stranieri che passano per il C.P.T. e comunque tutti coloro che vengono espulsi sono gravati da un divieto di reingresso che ha tipicamente durata di 5 anni.

Nel decreto-flussi possono essere previste quote privilegiate di ingressi per Paesi che stipulino accordi con l’Italia per la riammissione degli espulsi. Tali accordi possono anche stabilire che siano tenute delle liste di prenotazione di cui il datore di lavoro puo' avvalersi in mancanza di una conoscenza diretta del lavoratore. Liste di questo genere sono in fase di allestimento per l'Albania, la Tunisia e il Marocco.

La Chiamata Nominativa rassicura maggiormente il Governo e la Società perché permette l’ingresso ad un cittadino avente già un posto di lavoro, ma è molto difficile da attuare perché presuppone che il datore di lavoro conosca il cittadino straniero o comunque, in presenza di liste, abbia elementi sufficienti per decidere di assumerlo.

Accanto a questo tipo d’ingresso, si è riusciti a concepire una procedura d’ingresso diversa che consente l’incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore sul posto. Non potendo il lavoratore straniero muoversi dal suo Paese, il datore di lavoro doveva o fidarsi del nominativo segnalatogli o leggerlo semplicemente su una lista. Questo nuovo tipo di ingresso è chiamato Inserimento nel mercato del lavoro (detto volgarmente "per sponsorizzazione"), ed è condizionato dall’esigenza che ci sia, non un datore di lavoro che dica voglio "Tizio o Caio", ma che ci sia un Garante disposto a coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria ed eventuale rimpatrio per quello straniero che entra. Lo straniero, pur entrando privo di lavoro, è abilitato a fermarsi in Italia per un anno. Se nell’arco di questo periodo trova lavoro si affranca dallo sponsor; se non lo trova, deve rimpatriare a spese dello sponsor.

 

Chi può sponsorizzare ? Possono assumere la figura di Sponsor:

* i cittadini italiani, per i quali comunque potrebbero sussistere difficolta' analoghe a quelle gia' viste per la chiamata nominativa, dovute alla mancanza di conoscenza dello straniero,

* i cittadini stranieri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno. Lo straniero può sponsorizzare ad es. un fratello, il quale non potrebbe entrare con un ingresso per ricongiungimento familiare (non essendo tra i familiari che ne beneficiano), ma può entrare sponsorizzato e dar luogo così a catene migratorie sane.

* le Associazioni o gli Enti Locali: essendo però questo tipo di ingresso molto recente, non c’è ancora una gran cultura della sponsorizzazione. Certo non sarebbe male se associazioni (come ad es. la Caritas) decidessero d’investire nella sponsorizzazione degli stranieri piuttosto che continuare il loro ruolo di assistenza agli stranieri: favorirebbero un miglior inserimento dello straniero già dal suo arrivo ed attuerebbero, in definitiva, un’assistenza preventiva.

Lo Sponsor:

1. deve accendere una Fidejussione Bancaria - che costa all’incirca Lit. 300.000.- da depositare in Questura, con la quale si impegna a coprire le spese per il sostentamento, nella misura di circa Lit. 600.000 al mese, per l'iscrizione al SSn e per il rimpatrio; la Banca fa da garante (interviene in caso di inadempienza dello sponsor) e pretende che lo sponsor dimostri di avere dei beni (ad es.: un c/c) su cui essa possa rivalersi;

2. deve dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio per lo straniero,

Il Decreto attuale prevede che possano entrare con questo meccanismo circa 15.000 stranieri per l’anno 2000.

Autosponsorizzazione

Può accadere che non ci siano Sponsor sufficienti a coprire la quota programmata per inserimento nel mercato del lavoro. In questo caso una norma particolare della Legge prevede che possano entrare stranieri attraverso un 3° meccanismo: l’Autosponsorizzazione. Ovvero, possono entrare stranieri iscritti in liste di prenotazione da tenersi (obbligatoriamente) nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani dei Paesi d’emigrazione - liste tenute sulla base di criteri d’anzianità d’iscrizione, in modo che lo stesso straniero possa rendersi conto di quanto tempo sia necessario perche' la sua domanda potrà essere accolta. Dei posti messi a disposizione dal decreto flussi per l'inserimento nel mercato del lavoro quelli che dopo 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto non sono stati coperti da sponsorizzazioni possono essere coperti attingendo da queste liste, a condizione che lo straniero dimostri di potersi auto-sponsorizzare. Deve cioe' disporre di un ammontare di denaro pari circa a 5 milioni

Nota : questa in Italia è una cifra modesta; non lo è affatto per un paese quale, ad es., il Senegal. Perché un cittadino senegalese con 5 milioni dovrebbe venire in Italia? Sembrerebbe un controsenso. Bisogna pero' ricordare che molti stranieri per entrare clandestinamente pagano agli scafisti cifre confrontabili. L'ingresso per autosponsorizzazione, anche in presenza di questo requisito, potrebbe essere un buon metodo per contrastare l’immigrazione clandestina, dal momento che il denaro, piuttosto che finie in mano agli scafisti, resterebbe in mano allo straniero, che lo utilizzerebbe per mantenersi.

Oltretutto favorirebbe l’ingresso in Italia di persone che cercano lavoro, senza avere alcun appoggio - vale a dire senza avere un datore di lavoro che li voglia assumere preventivamente, né un privato o un’associazione che faccia da sponsor: anche questi avrebbero un’opportunità di ingresso regolare ed eviterebbero di entrare in modo clandestino.

 

Il problema è che queste liste ancora non esistono, forse perché per i Consolati e le Ambasciate l'approntarle costituirebbe un aggravio di lavoro. Si potrebbe ovviare facendo una lista unica presso uno dei ministeri competenti in Italia, alla quale accedere per posta.

b ) Immigrazione per lavoro autonomo

Per questo tipo d’ingresso e' fissata una apposita quota. Lo straniero deve dimostrare inoltre di possedere diversi requisiti:

1. Nulla Osta per iscriversi all’Albo Registro relativo all’attività autonoma per la quale si presenta (ad es. se si presenta in qualità di medico deve avere il Nulla Osta per iscriversi all’Ordine dei Medici) rilasciato dall’organo preposto (ad es. l’Ordine dei Medici);

2. Risorse sufficienti per lo svolgimento dell’attività (ad es., se lo straniero vuole aprire un ristorante a Roma, la Camera di Commercio dovrà accertare qual è il livello di risorse necessario a questo scopo);

3. Reddito: lo straniero che vuole entrare in Italia deve avere un reddito pari a 16 milioni annui. La scelta di questo importo e' motivata dal fatto che oltre tale cifra non si ha più diritto all’esenzione del ticket sanitario; il limite corrisponde quindi ad evitare che lo straniero vada ad aggravare la situazione del bilancio dello Stato. Questo pero' impedisce l'ingresso di "piccoli" lavoratori autonomi (es.: il giardiniere, l’imbianchino, il manovale), che pure sarebbero utili al mercato italiano e consentirebbero a molti immigrati di inserirsi nella societa' in modo decente.

In quest'ultimo caso:

1. per quanto riguarda il Nulla Osta e la relativa iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane non vi sarebbero problemi, visto che non sono richiesti particolari requisiti;

2. per le risorse sufficienti allo svolgimento dell’attività non ci sarebbero problemi (nell’esempio del giardiniere gli attrezzi necessari sono veramente pochi e di poco valore),

3. il reddito costituisce un problema: perché un senegalese - poniamo - con 16 milioni annui dovrebbe voler venire in Italia a fare il giardiniere, quando in patria camperebbe più che bene? Sarebbe più logico richiedere la dimostrazione della disponibilita' di reddito al momento del rinnovo del permesso - vale a dire, dopo uno o due anni: dimostrare quindi di essere in grado con il proprio lavoro autonomo di condurre una vita decente e di essere in regola con gli adempimenti amministrativi e sanitari.

Si noti comunque che, in alternativa al reddito, lo straniero puo' esibire una corrispondente garanzia (uno sponsor). Questo puo' risolvere il problema del "piccolo" lavoratore autonomo.

c ) Immigrazione per Studio

Sono ingressi quotati non direttamente dal Governo, vengono regolati attraverso censimenti delle disponibilità negli atenei universitari, i quali sono autonomi nella gestione. Lo studente deve dimostrare di sapersi mantenere e può farlo anche dimostrando di essere titolare di una borsa di studio o attraverso uno sponsor.

Lo studente straniero può lavorare per un massimo di 1040 ore annue, anche cumulabili, e può convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, purché vi sia un datore di lavoro disposto ad assumerlo, o per lavoro autonomo, purché sia in possesso dei relativi requisiti. In entrambi i casi la conversione e' consentita purché rientri nelle quote fissate per gli ingressi corrispondenti. Questo consente allo studente di stabilizzare la sua posizione, dato che con un permesso per studio anche dopo 5 anni non può richiedere la Carta di Soggiorno, mentre con un permesso per lavoro dopo 5 anni può chiederla.

 

Ingessi non quotati.

Si può entrare in Italia per la tutela di certi diritti fondamentali, come ad es.

il Diritto all’Unità Familiare (ricongiungimento familiare)

il Diritto d’Asilo

Questi ingressi sono disciplinati in modo diverso da quelli programmati (quotati): non sono, cioe', sono sottoposti a quote numeriche annuali. In altre parole: una volta definiti (come la Legge fa) i requisiti per chi entra in Italia per ricongiungimento familiare, potrebbero entrare, in linea di principio, anche un milione di stranieri in un anno, dato che, appunto, tali ingressi rispondono ad un’esigenza di tutela dei diritti fondamentali, quale è il Diritto all’Unità Familiare.

 

Diritto all’Unità Familiare (ricongiungimento familiare)

Affinché sia verificata la solidità della posizione dello straniero che dall’Italia richiede l’ingresso dei suoi familiari, il richiedente deve:

essere titolare di un permesso di soggiorno forte (per lavoro subordinato, studio, motivi religiosi o asilo)

dimostrare di avere un reddito annuo sufficiente:

- se la richiesta riguarda 1 congiunto = Lit. 8 milioni annui,

- se la richiesta riguarda 2/3 congiunti = Lit. 16 milioni annui,

- se la richiesta riguarda più di 3 congiunti = Lit. 24 milioni annui.

dimostrare di avere disponibilità di alloggio: la legge dice secondo i requisiti fissati dalle leggi regionali per l’edilizia popolare; il regolamento specifica che e' sufficiente che l’alloggio ottenga la certificazione di abitabilità da parte del Comune o di idoneità sanitaria da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.

I familiari che possono entrare sono:

- il Coniuge,

- i figli minori non coniugati,

- i genitori a carico,

- altri familiari entro il 3 grado di parentela purché inabili al lavoro e quindi a carico del richiedente (es. portatori di handicap)

- figli del coniuge (vale a dire, figli che il coniuge ha avuto da altra unione)

- minori affidati

- genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia.

 

Oltre a queste due linee d’ingresso principali, quotati e non quotati, vi sono altre forme d’ingresso (non quotate) che possono verificarsi per altri motivi, e che sono rilevanti dal punto di vista numerico, come i

Soggiorni Brevi: dovuti, ad es., a motivi di cura o per svolgimento di affari,

Soggiorni per Turismo: questa è la quota d’ingressi di stranieri più ampia in Italia; generalmente entrano circa 20 milioni di stranieri all’anno, naturalmente non tutti provenienti da paesi esterni all’unione europea.

Þ Importante è ricordare che la Legge 40 (Testo Unico delle norme sullo straniero) riguarda anche i turisti provenienti da paesi esterni all’Unione Europea.

In generale, per questi soggiorni di breve durata - relativi, cioe', a periodi che rientrano entro i 3 mesi - lo straniero e' ammesso previa dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti (si è stimato un fabbisogno giornaliero di circa 100 mila/giorno), la disponibilita' di alloggio (ad es. la prenotazione alberghiera), il biglietto di ritorno.

 

 

Diritto d’Asilo

E’ da sottolineare che tutta la normativa fin qui descritta si applica ordinariamente - ad eccezione, cioe', degli ingressi per motivo d’Asilo (a tutela del diritto di essere protetti dalle persecuzioni). E’ un diritto previsto dalla nostra Costituzione: l’art. 10 prevede il diritto d’asilo per tutti coloro che non possono godere nel proprio paese d’origine delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana. Attualmente la legge stabilisce che il godimento del diritto d’Asilo è garantito a chi è riconosciuto come Rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra - vale a dire, uno straniero che sia personalmente nella condizione di "perseguitato" per certe ragioni (ad es. le sue idee, la sua religione, l’appartenenza ad un ceto sociale ecc.). Questa definizione non è pero' così ampia come quella garantita dalla Costituzione. La legge vigente non copre quindi il dettato costituzionale dell’art. 10.

D'altra parte, come stabilito recentemente dalla Cassazione, il diritto garantito dalla Costituzione è immediatamente precettivo: non ha bisogno di essere implementato da una legge. Lo straniero quindi può ricorrere a due forme d’Asilo in Italia:

- attraverso la richiesta di riconoscimento dello stato di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra,

- attraverso la richiesta al giudice ordinario del riconoscimento del diritto d’Asilo ai sensi della Costituzione.

Mentre, in genere, lo straniero per entrare deve avere:

1. Passaporto valido

2. Visto d’ingresso ove richiesto, generalmente è sempre richiesto per soggiorni di lunga durata,

il richiedente-asilo è ammesso in Italia anche se privo dei documenti.

La qualità di Rifugiato è una qualità particolare che ha a che fare con un diritto fondamentale che va assicurato alla persona, a prescindere dal fatto che la persona abbia chiesto positivamente di goderne - non dipende, cioe', dal rispetto di una procedura, bensì da una condizione specifica della persona. Ad es. se una persona è perseguitata e non sa che può godere del diritto d’asilo in Italia, non significa che non debba goderne (si pensi al minore e, soprattutto, al neonato, il quale ancora non è nella posizione di poter chiedere asilo). La legge tutela questo fatto, stabilendo (art. 19) che e' vietato, in particolare, espellere la persona verso un paese in cui essa rischi la persecuzione. E' quindi fondamentale che l’assistenza nel C.P.T. sia finalizzata anche ad accertare che la persona che sta per essere espulsa non rientri in una categoria protetta, a prescindere dal fatto che ne abbia coscienza.

 

 

 

2. Diritti e Doveri relativi alla titolarità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno

Permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 gg. lavorativi in Questura, che rilascia una ricevuta con foto.

2. Lo straniero, con la ricevuta, deve assolvere agli eventuali obblighi obblighi relativi all'assicurazione sanitaria.

3. Il permesso di soggiorno e' rilasciato entro venti gg., sempre che lo straniero possegga tutti i requisiti.

Fa eccezione l’asilo che segue una diversa procedura.

Se il soggiorno dura meno di 30 gg. (ad es. il permesso per turismo) la scheda di richiesta con la fotografia vale come permesso di soggiorno. Lo straniero non dovrà quindi andare a ritirare nulla in Questura.

Se il soggiorno si prolunga oltre i 30 gg., deve andare in Questura a ritirare il permesso di soggiorno anche quando si tratti di soggiorno per turismo.

Se il permesso di soggiorno viene negato, lo straniero non viene espulso, ma viene invitato a lasciare il paese entro 15 gg.; oltre tale termine scatta l’espulsione:

- se lo straniero lascia effettivamente il paese dopo 15 gg., sulla sua persona non grava alcun divieto di reingresso,

- se invece non lo fa e viene adottata a suo carico l’espulsione, questa e' accompagnata da un divieto di reingresso per 5 anni.

Lo straniero ha comunque degli obblighi fin tanto che si trova sul territorio italiano:

deve segnalare alla Questura ogni variazione di domicilio,

quando il permesso sta per scadere, deve richiederne il rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza del permesso stesso. Se richiede il rinnovo oltre 60 gg. dopo la scadenza del permesso, può essere espulso. Cosa accada per le richieste avanzate tra 30 gg. prima e 60 gg. dopo la scadenza, la Legge non lo dice.

 

I "permessi forti": possono essere utilizzati anche per altri motivi. Ad es., il permesso per il ricongiungimento familiare può essere utilizzato anche per il lavoro (lo straniero entrato per ricongiungersi alla famiglia può lavorare come se fosse entrato con un permesso per lavoro); il permesso per lavoro autonomo puo' essere utilizzato anche per lavoro subordinato (inclusa l'iscrizione al collocamento), e viceversa. Non e' richiesta la modifica del titolo del permesso; questa e' eseguita solo all'atto del rinnovo.

I "permessi in fase di rinnovo": e' necessario dimostrare di avere un reddito; tuttavia, è possibile anche l’"autocertificazione del reddito" (cosa che spesso lo straniero non sa); sta poi all’amministrazione dello Stato fare gli accertamenti.

 

La Carta di Soggiorno

Lo straniero può chiedere la Carta di Soggiorno:

1. dopo un soggiorno regolare di almeno di 5 anni,

2. se al momento della richiesta è in possesso di un permesso di soggiorno forte (famiglia, lavoro, motivi religiosi),

deve però dimostrare di avere:

un reddito sufficiente, pari almeno a 8 mil. annui,

nel caso lo chieda anche per i familiari (coniuge e figli minori), deve dimostrare di avere un alloggio e un reddito proporzionalmente scalato secondo quanto stabilito per il ricongiungimento famigliare,

tutto ciò a condizione che non abbia riportato condanne o rinvii a giudizio per reati (piuttosto) gravi (artt. 380 e 381 c.p.p.).

La Carta di Soggiorno non scade e non deve essere rinnovata, quindi lo straniero non dovrà mai più dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui sopra. Può essere revocata solo in seguito a condanne per reati gravi. Lo straniero titolare di carta di soggiorno non può essere espulso.

3. Diritti in campo sociale dello straniero

a ) I diritti dei minori sono ben tutelati.

E’ stabilito che il Diritto all’Unità familiare del Minore sia un diritto prevalente rispetto alle altre norme della Legge; in particolare il Tribunale dei Minorenni può decidere di derogare alle altre disposizioni quando questo sia necessario a tutelare lo sviluppo del minore. Un esempio concreto: il minore ha diritto all’istruzione obbligatoria, anche se irregolarmente presente nel paese; supponiamo che il minore sia iscritto regolarmente alla scuola dell’obbligo e che i genitori, anch’essi irregolarmente presenti nel paese, siano fermati ad un controllo dalla polizia ed espulsi. Il minore non può essere espulso, ma, in teoria, dovrebbe seguire i genitori nell’allontanamento dal paese. Il Tribunale dei Minorenni - che dovrebbe, pero', essere sollecitato in tal senso - potrebbe decidere che per tutelare il minore (ovvero per garantire al minore il diritto all’istruzione obbligatoria) gli sia permesso di restare nel paese e che, in virtù di questo fatto, i genitori siano legittimati a soggiornare in Italia, almeno fino alla fine del periodo di istruzione obbligatoria.

E’ quindi importante ricordare, nel servizio presso i CPT, che in tutti quei casi in cui sono coinvolti dei minori, va prestata un’attenzione particolare, tenendo sempre presente che il Tribunale per i Minorenni può decidere di derogare alle altre norme di Legge.

Nota (Diodati): Può accadere che sia difficile identificare l’età certa del minore per ovviare o meno ad un’eventuale espulsione; attualmente sta entrando in vigore un nuovo procedimento secondo il quale ogni qualvolta c’è il sospetto o la dichiarazione che la persona sia minorenne, il magistrato chiede l’accertamento dell’età. In questo caso in sede di convalida il magistrato sospende il procedimento fino all’accertamento dell’età, accertamento che avviene in modo rapido: la persona viene accompagnata immediatamente in ospedale e sottoposto almeno all’esame dell’età ossea - ciò proprio a tutela del minore. C’è stato un caso in cui non è stato possibile determinare l’età ossea; tuttavia, in base a una rilevazione del medico secondo la quale, visti i caratteri fisici, era ragionevole presumere che si trattasse di un minore, il magistrato ha affidato lo straniero ai servizi sociali in Italia, in attesa dell’accertamento medico. Se l’accertamento avesse dimostrato che lo straniero era maggiorenne, questo sarebbe uscito dalla Casa Accoglienza e sarebbe rientrato al C.P.T.

 

b ) Altra forma di tutela è la cosiddetta protezione sociale - quella riservata a persone (per es.: le prostitute) che si sottraggono allo sfruttamento da parte di un'organizzazione malavitosa.

Nella Legge è previsto che la persona che corra rischi concreti per la volonta' di sottrarsi allo sfruttamento possa ottenere un permesso per motivi umanitari. La condizione di rischio puo' essere certificata

- dalla Procura della Repubblica, nei casi in cui la persona stia collaborando con la giustizia

- dall’assistente sociale dell’Ente locale o dal responsabile di una delle Associazioni convenzionate e quindi iscritte presso un determinato Albo presso la Presidenza del Consiglio, nei casi in cui la persona - pur non collaborando con la giustizia - possa essere inserita in un programma di integrazione e di assistenza. Accertata l’adeguatezza del programma e verificate certe condizioni, viene rilasciato il permesso di soggiorno. Sarebbe opportuno che il permesso fosse rilasciato non appena si accerti che ci sia la condizione di rischio, rinviando la verifica relativa al programma di integrazione e assistenza ad un secondo momento.

Questo permesso di soggiorno consente il recupero della persona, la quale può lavorare e può studiare; inoltre può essere convertito, alla scadenza, in permesso per studio o per lavoro, consentendo cosi' alla persona di restare in Italia.

E’ difficile delineare una precisa linea di confine tra chi e' costretto alla prostituzione e chi ha un effettivo interesse a praticarla. Anche il fatto che le ragazze che ricorrono a questo permesso non sono molte puo' essere dovuto o ad un’effettiva paura di fronte alla prospettiva di sottrarsi allo sfruttamento o ad un concorso di interessi nello svolgere quell’attività.

Il C.P.T. è un luogo dove queste ragazze si trovano ad essere, per un periodo, sottratte al controllo diretto dell’organizzazione, ed è questa la fase in cui, se trovano un interlocutore di fiducia, essse possono intravedere delle vie d'uscita.

Purtroppo ci sono dei problemi nell’applicazione di questo programma. Ciò deriva dal fatto che per concedere il permesso è necessario dimostrare l’esistenza di un programma d’integrazione approvato da una commissione presso il Ministero delle Pari Opportunità. Se tutto ciò fosse richiesto in una situazione a regime già avviato, la cosa potrebbe essere anche accettabile, ma attualmente e' necessario far fronte ad una situazione transitoria. Aspettare, in caso di pericolo, che il Comune di Roma presenti un programma e che la Commissione lo approvi, significa lasciare che la ragazza torni sulla strada o sparisca dalla circolazione.

Nei fatti, cosi', in situazioni di emergenza si ricorre alla vecchia prassi di rilasciare un permesso per motivi di giustizia, ma solo se la ragazza è disposta a testimoniare - a dispetto dello spirito con cui legge e regolamento erano stati scritti.

c ) Sanità

- Una prima categoria - costituita da stranieri titolari di permesso di soggiorno per certi motivi (lavoro, famiglia ecc.) - e' ben tutelata, con la previsione dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parita' di diritti e doveri con gli italiani.

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano nella prima categoria hanno un obbligo di assicurazione, che può essere assolto assicurandosi privatamente o iscrivendosi al SSN. Il regolamento specifica che può iscriversi al SSN solo chi ha permesso di durata non inferiore a 3 mesi. Gli studenti, ad esempio, rientrano in qusta categoria: non devono iscriversi per forza, ma possono farlo; in alternativa, devono stipulare un'assicurazione privata.

- C’è poi lo straniero non iscritto e privo di assicurazione - ad es. straniero che soggiorna per tempi brevissimi (come il turista con permesso sotto i 30 gg.) o lo straniero irregolare (clandestino). In generale viene erogata qualunque prestazione sanitaria che abbia carattere di urgenza o di essenzialità (in presenza, quindi, di un immediato pericolo per la vita o di un pericolo che potrebbe sorgere in caso di mancata prestazione). Le altre prestazioni, dette elettive, vengono erogate solo previo pagamento preventivo delle tariffe. Nel caso di stranieri clandestini, devono essere erogate tutte le prestazioni urgenti o essenziali; in caso di clandestino indigente, la prestazione viene erogata senza oneri per lo straniero. E’ vietata qualunque segnalazione al Ministero dell'interno relativa al clandestino, salvo nei casi in cui sia previsto l'obbligo di referto.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno è equiparato ad un italiano dal punto di vista delle prestazioni di assistenza sociale.

Il lavoratore straniero, l'iscritto al collocamento e il titolare di carta di soggiorno accedono all’edilizia popolare a parita' di condizioni con l'italiano.

 

 

4. Allontanamento dal territorio dello Stato: respingimento ed espulsione. Il Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza (C.P.T.)

Respingimento

E’ respinto alla Frontiera lo straniero che tenti di entrare privo dei documenti necessari (documento di viaggio e visto d’ingresso se richiesto), salvo che presenti domanda d’asilo. Spesso la Polizia di Frontiera effettua una sorta di pre-esame della domanda d’asilo, stabilisce discrezionalmente (senza che la Legge lo consenta) che quella domanda non è ricevibile, e di fatto procede al respingimento. Uno straniero che non sa come effettivamente presentare domanda di asilo, si ritrova così ingiustamente respinto. Sarebbe quindi opportuno che ci fosse un’assistenza che informi gli stranieri che intendono presentare domanda d'asilo sui loro diritti e su come presentarla (questo punto è previsto dal testo di riforma della normativa sul diritto d'asilo, che è attualmente in discussione alla Camera).

Si da' luogo al respingimento - piuttosto che all'espulsione - anche qualora lo straniero, entrato da un, valico non autorizzato, venga intercettato in prossimità, spaziale e temporale, dell'ingresso.

Contro il respingimento si può fare solo ricorso al TAR, a respingimento avvenuto, da una rappresentanza diplomatica italiana. E' quindi un provvedimento rispetto al quale lo straniero e' tutelato in modo meno efficace di quanto non sia tutelato rispetto all'espulsione. Tuttavia, il respingimento, diversamente dall'espulsione, non è gravato da divieto di reingresso.

 

Espulsione

Lo straniero che invece viene colto in posizione irregolare di soggiorno (perché non in possesso di permesso, perché non l’ha rinnovato, perché l’ha richiesto troppo tardi ecc.) viene espulso.

L’espulsione ha luogo in diverse fasi:

1. c’è l’intimazione a lasciare il paese entro 15 gg.

2. lo straniero ha 5 gg. di tempo per presentare ricorso davanti al giudice

3. il giudice ha 10 gg. di tempo per esaminarlo

Nell’arco dei 15 gg. lo straniero e' quindi in grado di sapere se può restare o se ne deve andare.

Accanto a questa forma di espulsione, ci sono forme di espulsione più gravi (eseguite con accompagnamento immediato alla frontiera):

l'espulsione dello straniero che sia entrato clandestinamente e che sia privo di documento d’identificazione. In pratica, non essendo facile determinare verso quale frontiera lo straniero debba essere allontanato, questi e' trattenuto nel C.P.T.

l'espulsione per motivi di prevenzione: riguarda stranieri sospettati dalla Polizia di svolgere attività malavitosa;

l'espulsione della persona gia' espulsa con la semplice intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg. e trattenutasi in Italia illegalmente oltre i 15 gg., ovvero già espulsa, e rientrata in Italia prima che sia scaduto il divieto di reingresso;

l'espulsione dello straniero che dovrebbe essere condannato ad una pena, inferiore a 2 anni, che non possa essere sospesa, a condizione che lo straniero sia già da espellere per ragioni di soggiorno irregolare; in questo caso in luogo dell’espiazione della pena (che non sia troppo grave), lo straniero viene allontanato dall'Italia, ma non sconterà la pena: in sostanza lo Stato si libera dello straniero piuttosto che mantenerlo per due anni in carcere,

l'espulsione quale misura di sicurezza: a carico, cioe', dello straniero condannato per un reato contemplato dagli artt. 380 o 381 del Cod. Proc. Penale (arresto in flagranza obbligatorio - 380 - e facoltativo - 381) e che, espiata la pena, sia considerato ancora socialmente pericoloso. L'espulsione avviene dopo l'espiazione della pena;

espulsione per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico (è la più grave tra tutte): è il caso del terrorista, o della spia, o del tifoso pericoloso. Mentre negli altri casi avevamo provvedimenti emanati dal Prefetto (per le irregolarità o la prevenzione) o dal Giudice (per le condanne), in questo caso è il Ministro dell’Interno ad irrogare il provvedimento.

Ogni volta che abbiamo parlato di "accompagnare alla frontiera", lo abbiamo fatto intendendo che ci fossero tutti i presupposti per l’effettivo allontanamento; qualora questi non ci siano (per esempio, in mancanza del documento di viaggio), lo straniero viene accompagnato al C.P.T.

Quando lo straniero viene portato presso il C.P.T.:

1. deve intervenire il Giudice per la convalida entro 48 ore,

2. il Giudice per la convalida esamina l’eventuale ricorso contro l’espulsione; valuta quindi se l’espulsione è legittima e in particolare se valgono divieti di l’espulsione.

Divieti di espulsione:

Vale il principio generale detto del "non refoulement" ovvero del "non respingimento": è il divieto assoluto di allontanare uno straniero verso un paese nel quale corra rischio di persecuzione a causa dei motivi considerati dalla Convenzione di Ginevra (convinzioni politiche o religiose, appartenenza a un gruppo sociale, ecc.), più uno: quello della condizione personale, che non e' previsto dalla Convenzione di Ginevra. Quest'ultima previsione puo' essere rilevante, ad es., nel caso in cui una prostituta, tornando in patria, rischi di essere perseguitata dal giro della malavita che l’ha portata in Italia, per non aver. pagato il suo "debito": potrebbe essere invocato il divieto di allontanamento (almeno verso il paese in cui sussiste il rischio di persecuzione). Molte volte però lo straniero questo non lo sa, e anche qui un ruolo fondamentale è rivestito dal personale che opera nei centri perché fa da tramite con l’amministrazione (invitandola a trattenersi dall’emanare un provvedimento) o con il giudice (in sede di ricorso).

Cè un divieto di espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) per i minori, per coniugi o familiari entro il 4° grado di cittadini italiani (con essi conviventi), per i titolari di carta di soggiorno, per donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un bimbo che accudiscono. In questi casi, lo straniero ha diritto:

1. ad essere dismesso dal centro

2. al rilascio di un permesso di soggiorno

La permanenza nel C.P.T. può durare 20 gg. al massimo, salvo una proroga (che deve essere convalidata dal giudice) di ulteriori 10 gg., nel caso in cui l’ostacolo all'allontanamento possa essere rimosso. Lo straniero in sede di ricorso contro l’espulsione o in sede di convalida del trattenimento nel centro può accedere oltre che al Difensore d’Ufficio anche al Gratuito Patrocinio.

 

Sarebbe di fondamentale importanza che un accesso al Centro da parte delle Associazioni (non solo CRI) che abbia tra gli obiettivi:

1. il sostegno allo straniero in vista della convalida del provvedimento di trattenimento e di ricorso contro l’espulsione; quindi, colloquio con lo straniero preventivo alla convalida, perché possano emergere tutti gli eventuali diritti da tutelare in sede di convalida o di esame del ricorso;

2. il recupero degli effetti personali dello straniero, qualora questi debba comunque essere allontanato;

3. il sostegno psicologico allo straniero;

4. il tramite con familiari e conoscenti dello straniero.