DISEGNO DI LEGGE N. 203-554-2425
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
approvato dal Senato della Repubblica il 5 novembre 1998
PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 13
Comma 6
Aggiungere alla fine: " di attività lavorativa o di studio e comporta liscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui lo straniero dimora".
Motivazione: La possibilità di lavorare e studiare con un permesso di soggiorno per motivi di giustizia rappresenta una novità: si ritiene che la modifica proposta sia coerente con tutta limpostazione delle disposizioni sanitarie di cui allart. 34 del D.Lgs 286/98 (art. 32 della L. 40/98).
Art. 14
Comma 2
Aggiungere: " ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e leventuale supporto psicologico, il vitto e, "
Motivazione: Si contempla così lopportunità di supportare lo straniero in una fase particolarmente delicata qualè quella di pre-esame, cioè di primo contatto con le istituzioni, attenzione daltronde manifestata allArt. 7, comma 2, in caso di pre-colloquio rispetto allaudizione del soggetto. Lesperienza dimostra infatti che non sempre lo straniero che ha subito violenza lo dichiara al momento della domanda: la presenza di personale specializzato sin dalle primissime fasi può invece favorirne lemersione.
Comma 7
Sostituire con: "Ai sensi del D. Lgs. 286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7 (o della L. 40/98, art. 32, commi 1, 2 e 7) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo hanno lobbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano e sono esentati da eventuali quote di partecipazione alla spesa connesse alle prestazioni ad essi erogate."
Motivazione: Si ritiene improprio, ai sensi degli artt. citati, attribuire gli oneri delle prestazioni a carico del Ministero dellInterno.
Comma 8 (nuovo)
Aggiungere: "Gli stranieri autorizzati al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio di cui allart. 9, comma 2, sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano; qualora non producano reddito tali soggetti sono esentati da eventuali quote di partecipazione alla spesa connesse alle prestazioni ad essi erogate."
Motivazione: Lautorizzazione al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio rappresenta un istituto nuovo: si ritiene che la modifica proposta sia coerente con tutta limpostazione delle disposizioni sanitarie di cui allart. 34 del D.Lgs 286/98 (art. 32 della L. 40/98).
Art. 15
Comma 5
Sostituire con: " in materia di previdenza e di assistenza sociale ed è obbligatoriamente iscritto al Servizio sanitario nazionale ai sensi del D. Lgs. 286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7. "
Motivazione: In tutta la legislazione internazionale ed in quella precedente nazionale il soggetto cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato gode di particolare tutela; non apportando tale modifica, peraltro già prevista dal citato D.Lgs. 286/98, gli si riconoscono invece le stesse opportunità assistenziali che la legislazione vigente prevede per i soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, cioè in condizione di irregolarità giuridica.
Dubbi riguardanti lintero d.d.l.
comma 1: non viene specificato entro quanto tempo massimo la Commissione centrale deve esprimere la propria decisione sulla domanda di asilo;
comma 2: qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, non viene specificato entro quanto tempo massimo la Commissione centrale deve effettuare laudizione.