DISEGNO DI LEGGE N. 203-554-2425

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

approvato dal Senato della Repubblica il 5 novembre 1998

 

 

PROPOSTE DI MODIFICA

 

Art. 13

Comma 6

Aggiungere alla fine: "… di attività lavorativa o di studio e comporta l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui lo straniero dimora".

 

Motivazione: La possibilità di lavorare e studiare con un permesso di soggiorno per motivi di giustizia rappresenta una novità: si ritiene che la modifica proposta sia coerente con tutta l’impostazione delle disposizioni sanitarie di cui all’art. 34 del D.Lgs 286/98 (art. 32 della L. 40/98).

 

 

 

Art. 14

Comma 2

Aggiungere: "… ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e l’eventuale supporto psicologico, il vitto e, …"

Motivazione: Si contempla così l’opportunità di supportare lo straniero in una fase particolarmente delicata qual’è quella di pre-esame, cioè di primo contatto con le istituzioni, attenzione d’altronde manifestata all’Art. 7, comma 2, in caso di pre-colloquio rispetto all’audizione del soggetto. L’esperienza dimostra infatti che non sempre lo straniero che ha subito violenza lo dichiara al momento della domanda: la presenza di personale specializzato sin dalle primissime fasi può invece favorirne l’emersione.

Comma 7

Sostituire con: "Ai sensi del D. Lgs. 286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7 (o della L. 40/98, art. 32, commi 1, 2 e 7) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano e sono esentati da eventuali quote di partecipazione alla spesa connesse alle prestazioni ad essi erogate."

Motivazione: Si ritiene improprio, ai sensi degli artt. citati, attribuire gli oneri delle prestazioni a carico del Ministero dell’Interno.

 

 

Comma 8 (nuovo)

Aggiungere: "Gli stranieri autorizzati al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all’art. 9, comma 2, sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano; qualora non producano reddito tali soggetti sono esentati da eventuali quote di partecipazione alla spesa connesse alle prestazioni ad essi erogate."

Motivazione: L’autorizzazione al soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio rappresenta un istituto nuovo: si ritiene che la modifica proposta sia coerente con tutta l’impostazione delle disposizioni sanitarie di cui all’art. 34 del D.Lgs 286/98 (art. 32 della L. 40/98).

 

 

 

 

 

Art. 15

Comma 5

Sostituire con: "… in materia di previdenza e di assistenza sociale ed è obbligatoriamente iscritto al Servizio sanitario nazionale ai sensi del D. Lgs. 286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7. "

Motivazione: In tutta la legislazione internazionale — ed in quella precedente nazionale — il soggetto cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato gode di particolare tutela; non apportando tale modifica, peraltro già prevista dal citato D.Lgs. 286/98, gli si riconoscono invece le stesse opportunità assistenziali che la legislazione vigente prevede per i soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, cioè in condizione di irregolarità giuridica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbi riguardanti l’intero d.d.l.

  1. E’ opportuno citare la L. 40/98 o il D.Lgs. 286/98 (Testo Unico successivo) ?
  2. Dove si tratta la concessione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo (a parte l’Art. 14, comma 7, che vi si richiama) ?
  3. Con riferimento all’Art. 7:

comma 1: non viene specificato entro quanto tempo massimo la Commissione centrale deve esprimere la propria decisione sulla domanda di asilo;

comma 2: qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, non viene specificato entro quanto tempo massimo la Commissione centrale deve effettuare l’audizione.