LINEE GUIDA PER LAPPLICAZIONE DELLE LEGGI ATTUALMENTE IN VIGORE (GIUGNO 2000),
SUL TEMA "SANITA E IMMIGRAZIONE"
se l'immigrato che richiede una prestazione sanitaria non è in possesso del tesserino di
iscrizione al SSN, possono verificarsi 3 situazioni:
1 Immigrati regolari:
tutti iscrivibili al SSN, come il cittadino italiano (D.Lgs. 286/98, art.34 comma 1)
[Documenti necessari: permesso di soggiorno
codice fiscale
passaporto
certificato di residenza o autocertificazione di effettiva dimora].
2 Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione (3/98):
tutti temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).
[Documenti necessari: cedolino della questura
codice fiscale
passaporto
autocertificazione di effettiva dimora].
Nei casi 1 e 2 la prestazione sanitaria va comunque fornita,(Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag. 6), salvo poi richiedere la formalizzazione dell'iscrizione al SSN (se possibile con la collaborazione degli assistenti sociali dell'Ente).
3 Immigrati irregolari:
MINORI
(0-14 anni): visite di base c/o pediatra di base, ambulatori ospedalieri o di ASL, o consultori: senza ticket (L 176/91,richiamata allart.35 D Lgs.286/98 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14);per tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano.
[ non è richiesta la dichiarazione di indigenza sempre per la legge suddetta, ma verrà comunque assegnato un codice STP: in pratica sarà da compilare solo l'intestazione e la parte finale, riservata all'Ente, della dichiarazione di indigenza].
Previa dichiarazione di indigenza (
Decr.Pres.Rep. 394/99 art.43comma 4,), (vedi modello 1: allegato, da rilasciare in copia all'immigrato):
URGENZE
(visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14 ;GRAVIDE
(visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;ANZIANI
(> di 64 anni) (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;MALATTIE ESSENZIALI
:- visite di base: (ad accesso diretto, senza appuntamento) presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, per DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n° 5, 24-3-2000, pag.14.
Tali prestazioni di base saranno fornite senza ticket per D.Lgs.286/98, art. 35, comma 4 e
Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;
- visite specialistiche: da eseguirsi su richiesta del medico di base (al momento, e solo fino allapertura degli ambulatori di base istituiti dalla Regione, è da ritenersi valida anche la richiesta di medici del volontariato);
ticket come per il cittadino italiano.
- ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico specialista;
esonero anche dal ticket per D.Lgs 286/98, art 35, comma 3-4;
[Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nellimmediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) ."]
MALATTIE INFETTIVE E CRONICHE:
(come da elenco contenuto nel D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329), esonero anche dal ticket per le prestazioni della specialità inerente (per il D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14, per le altre prestazioni : ticket come per il cittadino italiano.Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante lutilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n° 5 del 24-3-2000, pag.13.
Codice STP: costituito da 16 caratteri: - 3 per la scritta STP
- 3 per il codice ISTAT della Regione
- 3 per il codice ISTAT della Struttura Sanitaria erogante
- 7 = numero progressivo assegnato da ogni Struttura.
Allegato:
D.Lgs. 286/98,
DPR 394/99,
Circolare Ministeriale n°5 24-3-2000
Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del 1-4-2000
(D.M. Sanità 329/99)
(Legge 176/91)
Modello 1 (per dichiarazione di indigenza).
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulle condizioni dello straniero
TITOLO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34 (
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)(Legge 6 marzo 1998. n. 40. ari. 32)
I. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale :
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo dei titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani. sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare dei contributo è determinato con decreto dei Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario razionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973) n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa. un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale dei comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 33)
I. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali blaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978. n. 194, e dei decreto dei Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Ga-zzetta UfFiciate n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani -
b) la tutela della salute dei minore in esecuzione della Convenzione sui diritti dei fanciullo dei 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi dì campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni,
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,. salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico dei Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità dei Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo dei permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993. n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
D.P.R. 394/99
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n
. 394.Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allarticolo 34. comma 1. del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta. a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di Collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dellarticolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale liscrizione è effettuata, per tutta la durata dellattività lavorativa, presso lU.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo dei permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Liscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a
cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricrso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, dei testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q) del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta. l'imposta sul reddito delle persone fisiche. fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1. del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3. del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1.Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni-sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti, nel territorio dello Stato,non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno, vengono effettuate nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35. comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. la comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata
in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 dei testo unico. le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria al cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità. bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
b)
Attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste é dovrà essere versato alla struttura prescelta.
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per lintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per lassistito e per l4v4ntualre accompagnatore.
2. Con lautorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2. del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
DIPARTIMENTO: PROFESSIONI SANITARIE - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE ====UFFICIO X
T E L E F A X
CIRCOLARE N° 5
ASSESSORATI REGIONALI SANITÀ 24 MARZO 2000 LORO SEDIASSESSORATI PROVINCIALI
SANITÀ TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
COMMISSARI GOVERNO
PRESSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI
e p. c.
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
ROMA
MINISTERO INTERNO
GABINETTO
ROMA
MINISTERO AFFARI ESTERI
GABINETTO
ROMA
MINISTERO TESORO
RGS - IGESPA
ROMA
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
GABINETTO
ROMA
MINISTERO FINANZE
GABINETTO
ROMA
CIRCOLARE N° 5
24 MARZO 2000
DPS- X- 40 - 286/98 -
OGGETTO: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria -
Con circolare del 22 aprile 1998 prot. DPS.X-40/98-1010 (pubblicata sulla G.U. n.117 del 22 maggio 1998) sono state emanate le direttive per lapplicazione della legge 6 marzo 1998 n.40 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n.40/L alla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo 1998, limitatamente a quelle di immediata ed urgente attuazione, in attesa di poter completare le stesse direttive una volta emanato il Regolamento di attuazione previsto dallart.1 - comma 6 - della stessa legge.
In via preliminare, devesi far presente che, in attuazione dellarticolo 47 - comma 1 della suddetta legge 40/1998, è stato emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (S.O. n.139/L alla G.U. del 18.8.1998 n.191) il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel quale sono state riunite e coordinate le norme della stessa legge 40/98 con le disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1921 n.733, nella legge 30 dicembre 1986 n.943 e nellart.3 comma 13 della legge 8 agosto 1985 n.335.
Con decreto legislativo 13 aprile 1999 n.113 (G.U. del 27.4.99 n.97) sono state emanate disposizioni correttive al sopraindicato T.U. 286/98, a norma dellart.47 comma 2- della legge 40/98, che, per quanto di interesse e competenza, hanno modificato gli articoli 33 e 49 del suddetto T.U.
In attuazione di quanto previsto dallarticolo 1 - comma 6 - del T.U è stato emanato infine, con DPR 31 agosto 1999 n. 394 (S.O. n.190/L alla G.U. del 3 novembre 1999 n.258), il Regolamento di attuazione di cui sopra si è detto.
Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni le disposizioni del T.U. costituiscono principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione, mentre per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
In proposito si precisa che larticolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59 prevede, al comma 3, che rimangono nella competenza dellAmministrazione statale le funzioni ed i compiti riguardanti limmigrazione, i rifugiati e lasilo politico oltre che i compiti preordinati ad assicurare lesecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sullUnione europea e dagli Accordi internazionali. Il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (S.O. n.96/L alla G.U. n.116 del 21 maggio 1998) ha individuato in particolare, nel Titolo IV Capo I (Tutela della salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono nellambito della competenza del Ministero della Sanità.
Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente nellarticolo 1 - comma 1 - del suddetto D Lgs 286/1998, che le disposizioni della legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti allUnione Europea e agli apolidi, che vengono indicati nella stessa legge con il termine di stranieri.
Ai sensi del successivo comma 2 - le stesse disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri dellUnione Europea se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.
Lart. 1 - comma 3 del T.U. ribadisce, in linea generale, che deve essere fatto riferimento agli istituti giuridici previsti dallo stesso T.U. per tutte le persone di cittadinanza diversa da quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati da altre disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni più favorevoli, interne comunitarie ed internazionali, vigenti sul territorio nazionale.
Il suddetto T.U., nel Titolo V- Capo I (Artt. 34, 35 e 36), ha provveduto a dare una nuova disciplina alla materia riguardante lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di beneficiari:
I. stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
II. stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
III. stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.
I- STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
A) Iscrizione obbligatoria
B) Iscrizione volontaria
A) Iscrizioni obbligatoria
Lart. 34 del T.U. ed il relativo art.42 del Regolamento di attuazione affermano lobbligo e le modalità delliscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:
a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
Nellart.34 del T.U. vengono affermati due fondamentali principi ai fini delliscrizione obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri extracomunitari.
Nel punto a) viene affermato il principio che lo svolgimento di unattività lavorativa o liscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto alliscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo (v. ad es. art.18 comma 5 e art.30 comma 2 - del T.U.) o il motivo del permesso di soggiorno non preveda liscrizione obbligatoria.
E da precisare che, a differenza di quanto previsto dalla legislazione precedente, con la quale si provvedeva ad individuare specifiche figure di lavoratori tenuti allassicurazione obbligatoria, con la presente legge lespressione "lavoro autonomo" deve essere definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che svolgono unattività lavorativa, che non rientri nellambito del lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo in quanto soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore.
Nel punto b) sono, invece, specificamente indicati, quali destinatari dellassicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:
1) lavoro subordinato: il riferimento è al Titolo III " Disciplina del lavoro" del T.U.;
2) lavoro autonomo: il riferimento è al Titolo III artt. 26 e 27 del T.U.;
3) motivi familiari: disciplinato nel Titolo IV dagli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U. In proposito si deve rilevare che tale permesso è rilasciato, ai sensi dellart.30 - comma 1 - punti a) - b) - c) - d), allo straniero che ha ottenuto il visto dingresso per ricongiungimento familiare;
4) asilo politico: il riferimento è agli articoli del T.U. 2, 10 - comma 4 - e 19- comma 1, allart.1 del D.L. 30 dicembre 1989 n.416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, alle Convenzioni di Ginevra del 28/7/51 sui rifugiati politici (ratificata con Legge 24/7/54 n. 722 in G.U. 27/8/54 n. 196), e di New York del 28/9/54 sugli apolidi (ratificata con Legge 1/2/62 n. 306 in G.U. 7/6/62 n. 142) al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sempre sui rifugiati;
5) asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del T.U. 18 -comma 1- (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 comma 2 lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20 -comma 1- (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40 -comma 1 (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo allassicurazione obbligatoria od allerogazione di prestazioni sanitarie);
6) richiesta di asilo: il riferimento è allart.1 del D.L. 30 dicembre 1989 n.416 convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39; liscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta allemanazione del provvedimento, incluso il periodo delleventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dellistanza alle autorità di polizia.
7) attesa adozione e affidamento: il riferimento è agli articoli 29, 31 e 33 -comma 2 - del T.U. e allart.2 della legge 4 maggio 1983 n.184;
8) acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento, ai sensi della legge 5.2. 1992 n.21( G.U. 15.12. 92 n.38 ) e del regolamento di esecuzione emanato con DPR 12.10.93 n.572 ( G.U. 4.1.94 n.2);
E da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo alliscrizione obbligatoria, che vi può essere una proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 8) devono essere tenuti ben distinti dai motivi di cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart.36 del T.U. .fattispecie che viene trattata successivamente.
Lassistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nelle more delliscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per lindividuazione dei familiari a carico si deve far riferimento allart. 4 del Decreto Legge 2/7/82 n. 402 convertito nella Legge 3/9/82 n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dellassistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30/5/1955 n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda che le disposizioni di cui al suddetto art.4 del D.L. 402/82 sono definite norme "per relationem" e quindi i criteri del T.U. sopraindicato hanno la sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia o meno lerogazione al titolare, da parte dellINPS, degli assegni familiari.
Ai fini dellesatta individuazione dei soggetti e della determinazione dei limiti di reddito per la vivenza a carico, che vengono aggiornati annualmente, la USL può rivolgersi alla sede territoriale dellINPS.
Deve essere sottolineato che liscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da unaltra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto allassistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati ), pur in assenza di iscrizione alla USL. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche dufficio, alliscrizione al SSN ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di questultimo sia stata presentata entro i termini previsti dallart.5 del T.U., fa retroagire il diritto allassistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.
Le considerazioni sopra espresse conducono quindi ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima delliscrizione obbligatoria al SSN, che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, .in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla USL territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata liscrizione.
Ai sensi dellart.42 comma 5 del Regolamento di attuazione non sono soggetti allassicurazione obbligatoria:
a) i lavoratori stranieri individuati dallart.27 comma 1, lettere a) - i) - q) del T.U., qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia limposta sul reddito delle persone fisiche;
b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
Si deve porre particolare attenzione sul comma 6 dellart.43 del Regolamento di attuazione, che disciplina laddebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal SSN a profughi e sfollati, per effetto di specifiche disposizioni di legge o in attuazione di quanto previsto dallart. 20 - comma 1 del T.U. In questi casi si dovrà pertanto procedere alla rilevazione sia dei soggetti che delle prestazioni erogate dalla U.S.L.
Si fa presente, infine, che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria" (S.O. n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999), la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art.1 comma 5 - del D. Lgs.230/99), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.
In base allart.1 comma 6 della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazione erogate dal SSN.
Il SSN assicura in particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti penitenziari. Si fa riserva di inviare sulla specifica materia ulteriori direttive, facendo presente che lart. 8 del suddetto D.Lgs 230/99 prevede che:
1. a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al SSN le funzioni sanitarie con riferimento ai soli settori della prevenzione e dellassistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;
2. il trasferimento delle restanti funzioni sanitarie avverrà, dopo lavvio del graduale trasferimento in via sperimentale delle stesse funzioni sanitarie, con i decreti di cui al comma 2 dellart.5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419.
Lart. 34 del T.U. afferma parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al SSN, con i cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale. In ordine a tale affermata parità si espongono le seguenti precisazioni:
1) in primo luogo si deve osservare che il Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, che ha istituito limposta sulle attività produttive (IRAP) ed unaddizionale regionale allIRPEF, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 1998, i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, procedendo quindi ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;
2) viene ribadita la parità di trattamento in ordine allerogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, già affermata, d'altronde, in precedenti leggi quali la legge 25 gennaio 1990 n. 8 e la legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Si deve precisare riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo che, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.
Per quanto riguarda lassistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere allapplicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, dallaltra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di reciprocità. Di conseguenza:
a) in caso di permanenza fuori dal territorio italiano connesso ad unattività lavorativa si applica la normativa di cui al D.P.R. 31/7/80 n. 618, che allart.2 individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle quali si deve, altresì, tener conto delle direttive applicative emanate da questo Ministero;
b) in caso di richiesta di cure allestero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.M. 3/11/89;
c) lassistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone assicurate" e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali Accordi ( p. es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità, si applica non soltanto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai lavoratori apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai familiari a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria).
3) la parità, per quanto riguarda la validità temporale, comporta che non si debba più procedere al rinnovo annuale delliscrizione al SSN, dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dellobbligo delliscrizione al SSN, come previsto dallart. 42 comma 4 del Regolamento di attuazione.
In ordine alliscrizione al Servizio Sanitario Nazionale il suddetto art. 42 del Regolamento di attuazione prevede che lo straniero, in relazione alle norme sulle iscrizioni anagrafiche di cui allart.15 del Regolamento di attuazione, è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dellUnità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, leffettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando quanto disposto dallart.6 - commi 7 e 8 - del TU.
Si ricorda, in conformità alle disposizioni già emanate da questo Ministero con circolare 11 maggio 1984 n.1000.116 (G.U. 30 aprile 1984 n.118), che lindicazione del semplice domicilio era e rimane valida, ai fini delliscrizione alla USL territorialmente competente per tutta la durata dellattività lavorativa, nei confronti dei lavoratori stagionali e frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con un contratto a tempo determinato, di durata inferiore allanno; per gli stessi lavoratori non è, infatti, necessaria lacquisizione della residenza, trattandosi di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.
Liscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che linteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Liscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati, ai sensi del comma 4 dellart.42 del Regolamento di attuazione, alla USL a cura della Questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
B) Iscrizione volontaria
Ai sensi dellart.34 comma 3 del T.U. e dellart.42 - comma 6 del Regolamento di attuazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico.
In merito alliscrizione volontaria devono essere osservate le seguenti disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto comma 6 dellart.42 del Regolamento di attuazione:
1) liscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere liscrizione anche per periodi inferiori;
2) lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dellUnità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dellart.6 commi 7 e 8 del T.U. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento alleffettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno;
3) non è consentita liscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dallart.36 del T.U, e per motivi turistici ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 5 comma 3 del T.U. e 42 - comma 6 - del Regolamento di attuazione;
Hanno diritto alliscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dallart.34 del T.U., coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.
Liscrizione volontaria è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria liscrizione al S.S.N.
In materia di iscrizione volontaria si ricordano le disposizioni di cui allart.9 comma 7 ed allart.11 comma 3 del Regolamento di attuazione. Tali disposizioni prevedono che il richiedente il permesso di soggiorno per il ritiro del permesso stesso deve esibire alla Questura la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria, previsti dallart.34 comma 3 del T.U.
Di conseguenza, nei casi in cui sia consentita liscrizione volontaria, lUnità Sanitaria Locale, in base alla scheda rilasciata dalla Questura ai sensi del suddetto comma 7 dellart.9 del T.U., provvede alliscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la documentazione attestante liscrizione. Tale iscrizione esplica, peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dellerogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione alla U.S.L. del permesso di soggiorno. Liscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.
In attesa dellemanazione del Decreto Sanità-Tesoro previsto dallart. 34 - comma 3 - del T.U., che dovrà determinare lammontare del contributo relativo alliscrizione volontaria al S.S.N., restano valide le disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre 1986 ( G.U. 10/11/86 n.261).
Si ricorda, in proposito, che è previsto un contributo forfettario annuo, rispettivamente dallart.4 e dallart.5 del suddetto D.M., di £ 290.000, per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, e di £ 425.000 per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non è valido qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In questultimo caso il titolare, invece del contributo forfettario, deve versare il contributo previsto dallart. 1 dello stesso D.M, per poter garantire la copertura anche ai familiari a carico.
Il contributo per liscrizione volontaria è valido per lanno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché liscrizione ha valore costitutivo del diritto allassicurazione sanitaria, a differenza dellassicurazione obbligatoria nella quale liscrizione ha solo valore ricognitivo.
In ordine ai livelli di assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità di trattamento sia sul territorio nazionale che allestero. Tale parità, a modifica delle disposizioni precedentemente emanate con circolare n.33 del 12.12.89, riguarda anche il trasferimento per cure allestero disciplinato dal DM 3.11.89.
II- STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Lart.35 del T.U. ed il relativo art.43 del Regolamento di attuazione disciplinano lerogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti alliscrizione obbligatoria nè iscritti volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.).
A) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio:
1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.
Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie autonome ai sensi dell'articolo 8 - commi 5 e 7 - del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.
L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non limita più alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata dal SSN ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento preventivo, da parte dellinteressato, della tariffa della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell'urgenza.
Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute l'Unità Sanitaria Locale, l'Azienda ospedaliera o altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla Prefettura, competente per territorio, secondo le procedure già in vigore, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.
Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 del T.U., gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della USL nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera, la USL sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.
B) Stranieri non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno
Lart. 35 - commi 3, 4, 5, e 6 del T.U. e lart. 43 commi 2, 3, 4, 5 e 8 del
Regolamento di attuazione disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno.Il suddetto comma 3 dellart. 35 del T.U. in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:
1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)- b)- c)- d)- e) dello stesso comma 3, ed esattamente:
a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi 29/7/1975 n. 405 e 22/5/1978 n. 194 e del D.M. 6/3/1995 (G.U. 87 del 13/4/1995) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata con legge 27/5/1991 n. 176;
c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) interventi di profilassi internazionale ;
e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con DPR 9.10.90 n.309 (S.O. alla G.U. n.255 del 31.10.90) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
…
il Titolo VIII - Capo II, anche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 22.6.99 n.230 (Riordino della medicina penitenziaria)…
il Titolo X "Servizi per le tossicodipendenze"…
il Titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi"
In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dellart.35 del T.U. si chiarisce che:
per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.
Lart. 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4 che le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.
In sede di prima erogazione dellassistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, vengono effettuate, nei limiti indicati dallart. 35 comma 3 del T.U., assegnando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), come indicato nellart. 43 - comma 3 - del Regolamento di attuazione, che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Tale codice identificativo è costituito da sedici caratteri: tre caratteri per la sigla STP, sei caratteri costituiti dal codice ISTAT, relativo alla Regione ed alla struttura pubblica erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSN, sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
Lo stato di indigenza del soggetto, come previsto dallart. 43 comma 4 - del Regolamento di attuazione, viene attestato, al momento dellassegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anchessa valevole sei mesi, redatta secondo lo schema allegato (all 1).
Ai sensi del suddetto comma 4 dellart. 43 del Regolamento di attuazione, gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui allart.35 comma 3 del T.U., fruite dai suddetti stranieri indigenti, sono a carico della USL nel cui territorio vengono assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende ospedaliere, da Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi accreditati.
Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione delletà o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. In conformità a quanto stabilito dal suddetto comma 4 dellart.43 del Regolamento di attuazione anche le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.
Lart. 43 comma 8 del Regolamento di attuazione prevede che le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere laccesso diretto senza prenotazione né impegnativa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti didentità, alla registrazione delle generalità fornite dallassistito non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (p. es.: per laccertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dellinteressato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria.
L'ultimo comma dell'art. 35 del Testo unico prevede, in caso di mancato pagamento delle prestazioni da parte dei suindicati stranieri, che al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'Interno, mentre deve essere finanziata con il Fondo Sanitario Nazionale l'erogazione degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a)- b)- c)- d)- e) dello stesso comma 3.
LUnità Sanitaria Locale territorialmente competente, come sopra individuata, avrà cura, pertanto, di richiedere:
1) al Ministero dellInterno il rimborso relativo allonere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), od in via ambulatoriale;
2) alla propria Regione il rimborso relativo allonere delle prestazioni indicate nei punti a) -b)- c)- d)- e) del suddetto comma 3 dellart.35 del T.U.
Sono, pertanto, escluse dalla competenza del Ministero dellInterno tutte le prestazioni ospedaliere di profilassi, diagnosi e cura riferentisi ad eventi morbosi correlati alle prestazioni esplicitate nel punto 2), in considerazione della necessaria unicità dellintervento, che deve essere assicurato nei settori anzidetti, peraltro, già affermata nel punto e) dello stesso comma 3 dellart.35 del T.U., con riguardo alla "profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive", e della conseguente unificazione su un unico centro di imputazione di spesa.
In considerazione di quanto sopra espresso relativamente alle categorie di stranieri di cui ai punti A) e B) si evidenzia, quindi, che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti, erogate ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e lasciate insolute, si tratta di rimborso da parte del Ministero dellInterno, che continua ad essere disciplinato dalla legge n.6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3 dellart.35 del T.U., erogate agli stranieri in posizione irregolare e lasciate insolute, si deve parlare di finanziamento da parte del Ministero dellInterno o del Fondo Sanitario Nazionale.
Questo comporta che per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere si devono osservare procedure più semplificate, come previsto dallart.43 comma 5 del Regolamento di attuazione, che consistono esclusivamente nella notifica da parte della USL al Ministero dellInterno o alla Regione di una prestazione urgente o comunque essenziale, erogata ad un soggetto che viene identificato mediante codice regionale STP, con lindicazione della diagnosi, dellattestazione della urgenza o della essenzialità della prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.
Per quanto riguarda il finanziamento della spesa da parte del Fondo Sanitario Nazionale si ricordano i provvedimenti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE):
- deliberazione del 5 agosto 1998 (G.U. n. 228 del 30.9.98) "Fondo sanitario nazionale 1997 parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale";
- deliberazione del 21 aprile 1999 (G.U. n.210 del 7.9.99) "Fondo sanitario nazionale 1998 parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale".
Si precisa, infine,
che lindividuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della Sanità e laccertamento della essenzialità della prestazione, come per lurgenza, rientra nellambito della responsabilità del medico.
III - STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA
L'art. 36 del Testo unico e l'art. 44 del Regolamento di attuazione disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie.
1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
Ai fini del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa ;
b) attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
c) documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. Lindividuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nellambito della discrezionalità politica dei due Ministri.
Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee allerogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture lonere delle relative prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.
3)Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
Le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le
Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di :
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per lerogazione dellassistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°
In merito allassistenza sanitaria dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri appartenenti a Stati con i quali sono in vigore Accordi internazionali di reciprocità, saranno emanate, a breve, specifiche direttive per illustrare le modifiche normative intervenute nei suddetti settori.
Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive in relazione ai quesiti che saranno posti da codesti Assessorati in ordine allapplicazione della normativa di cui al D.Lgs. 25.7.1998 n.286 e del relativo Regolamento di attuazione.
Roma, 23 Marzo 2000
IL MINISTRO
(F.to ROSY BINDI)
P.C.C. IL DIRIGENTE
DELLUFFICIO X
(Dr. Roberto MONTECCHI)
Allegato 1 modello es.1.stp.
DICHIARAZIONE DINDIGENZA
PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLARTICOLO 35,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 n. 286
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"
La/il sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat______in_______________________________________________il____________________
(città) (Stato)
sotto la propria responsabilità ed ai sensi di legge
DICHIARA
di essere privo di risorse economiche sufficienti
e di avere a carico i seguenti familiari:
nome cognome grado di parentela
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data_____________
Firma del dichiarante
NOTA BENE: Le dichiarazioni false sono punite dalle leggi dello Stato italiano (art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni)
RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE ASSEGNA IL CODICE STP
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:
_______________________________________________________________________________________________-
CODICE STP ASSEGNATO ALLO STRANIERO:
N.
DATA_____________________
TIMBRO DELLUFFICIO - QUALIFICA E NOME DI CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE
_____________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO: PROFESSIONI SANITARIE - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE ====UFFICIO X
T E L E X
ASSESSORATI REGIONALI SANITÀ LORO SEDI
ASSESSORATI PROVINCIALI
SANITÀ TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
COMMISSARI GOVERNO
PRESSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI
e p. c.
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
ROMA
MINISTERO INTERNO
GABINETTO
ROMA
MINISTERO AFFARI ESTERI
GABINETTO
ROMA
MINISTERO TESORO
RGS - IGESPA
ROMA
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
GABINETTO
ROMA
MINISTERO FINANZE
GABINETTO
ROMA
Prot.
DPS- X- 40 - 286/98 240,1 aprile 2000
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE EX D P C M 16 OTTOBRE 1998 ATTIVITA LAVORATIVA STRANIERI IN ATTESA RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO.
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI DATATO 16 OTTOBRE 1998 (,) CONCERNENTE INTEGRAZIONE DECRETO MINISTERIALE 24 DICEMBRE 1997 RECANTE PROGRAMMAZIONE FLUSSI INGRESSO PER ANNO 1998 CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI (,) HABET PREVISTO IN ARTICOLO 3 REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI STRANIERI CON ATTIVITA LAVORO SUBORDINATO GIA PRESENTI IN ITALIA IN DATA ANTECEDENTE AT ENTRATA IN VIGORE LEGGE 6 MARZO 1998 N° 40 (.)
AT RIGUARDO MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE HABET COMUNICATO AT PROPRI UFFICI REGIONALI ET PROVINCIALI (,) AT SEGUITO INTESE INTERVENUTE CON MINISTERO INTERNO (,) CHE DATORI LAVORO ITALIANI POSSUNT CHIEDERE AT COMPETENTE DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO (,) CHE HABET VERIFICATO CON ESITO FAVOREVOLE CONTRATTO LAVORO (,) DI PROVVEDERE AT COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON CITTADINI STRANIERI CHE HABENT PRESENTATA DOMANDA REGOLARIZZAZIONE AT SENSI SUDDETTO D.P.C.M. (,) PREVIA ESIBIZIONE CEDOLINO COMPROVANTE AVVENUTA PRESENTAZIONE DOMANDA STESSA (,) IN ATTESA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PERMESSO SOGGIORNO (.) IN CASO MANCATO RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO RAPPORTO DI LAVORO NON POTRA ULTERIORMENTE PROSEGUIRE (.)
QUESTO MINISTERO IN RELAZIONE AT QUANTO PREVISTO DA ARTICOLO 34 (,) COMMA 1 (,) LETTERA A) (,) DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N° 286 AUTORIZZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOGGETTI DI CUI TRATTASI CON DECORRENZA DATA COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO (.)
AT PREDETTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEBET PROVVEDERE USL TERRITORIAMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA LAVORATIVA (.)
TALE ISCRIZIONE EST SOGGETTA AT CONTROLLI PERIODICI IN ATTESA RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO (.) CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO AUT RIFIUTO PERMESSO SOGGIORNO COMPORTA CANCELLAZIONE DA ELENCHI ASSISTIBILI USL (.)
IL MINISTRO DELLA SANITA
(Rosy BINDI)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA
28 maggio 1999, n. 329
Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dellarticolo 5, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5 che prevede che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1991, avente ad oggetto "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 luglio 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 24 settembre 1998;
Visto il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al riconoscimento delle esenzioni sono oggetto di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento dovrebbe provvedere alla sola individuazione delle condizioni di malattia croniche ed invalidanti che danno diritto alle esenzioni mentre sembrerebbe attuare anche quanto demandato a tali regolamenti in materia di disciplina del trattamento dei dati personali;
Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali è oggetto di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento si limita ad individuare le malattie esenti e le caratteristiche generali del sistema di riconoscimento del diritto all'esenzione in relazione ad esse;
Ritenuto di recepire 2 parere dell'Autorità garante modificando in tal senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e
prevedendo che le disposizioni dei presente regolamento siano adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Vista la comunicazione n. 100/SCPS/16.2670 dell'11 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la risposta della stessa Presidenza in data 18 maggio 1999, n. DAGL/ 114/31890/4-18-173;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
I. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Leventuale esclusione di prestazioni dai suddetti livelli essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
Tabella di corrispondenza:
Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM)
Malattie e condizioni croniche o invalidanti esenti e relativi codici desenzione
Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM) |
Malattie e condizioni croniche o invalidanti che danno diritto allesenzione dalla partecipazione al costo |
||
CODICE |
DEFINIZIONE MALATTIA |
CODICE ESENZIONE |
MALATTIA O CONDIZIONE |
263.0 |
ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
001.263.0 |
ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
394 |
MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE |
002.394 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
395 |
MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA |
002.395 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
396 |
MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA |
002.396 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
397 |
MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE |
002.397 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
414 |
ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA |
002.414 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
415 |
MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA |
002.415 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
417 |
ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE |
002.417 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
424 |
ALTRE MALATTIE DELLENDOCARDIO |
002.424 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
426 |
DISTURBI DELLA CONDUZIONE |
002.426 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
427 |
ARITMIE CARDIACHE |
002.427 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
429.4 |
DISTURBI FUNZIONALI SUCCESSIVI A CHILURGIA CARDIACA |
002.429.4 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
433 |
OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI |
002.433 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
434 |
OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI |
002.434 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
437 |
ALTRE MALATTIE CEREBROVASCOLARI |
002.437 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
440 |
ARTEROSCLEROSI |
002.440 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.2 |
ANEURISMA TORACICO |
002.441.2 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.4 |
ANEURISMA ADDOMINALE |
002.441.4 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.7 |
ANEURISMA TORACOADDOMINALE |
002.441.7 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.9 |
ANEURISMA DELLAORTA SEDE NON SPECIFICATA |
002.441.9 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
442 |
ALTRI ANEURISMI |
002.442 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
444 |
EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE |
002.444 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.0 |
FISTOLA ARTERIONERVOSA |
002.447.0 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.1 |
STENOSI DI ARTERIA |
002.447.1 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.6 |
ARTERITE NON SPECIFICATA |
002.447.6 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
462 |
TROMBOSI DELLA VENA PORTA |
002.462 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
463 |
EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE |
002.463 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
469.1 |
SINDROME POSTFLEBICA |
002.469.1 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
667.1 |
INSUFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELLINTESTINO |
002.667.1 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
745 |
MALFORMAZIONI DEL BULBO CARDIACO E DEI SETTI INTRACARDIACI |
002.745 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
746 |
ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE |
002.746 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
747 |
ALTRE MALFORMAZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
002.747 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V42.2 |
ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: VALVOLA CARDIACA |
002.V42.2 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V43.3 |
ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VALVOLA CARDIACA |
002.V43.3 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V43.4 |
ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VASO SANGUIGNO |
002.V43.4 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V45.0 |
ALTRI STATI POSTCHILURGICI: STIMOLATORE CARDIACO IN SITU |
002.V45.0 |
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
283.0 |
ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI |
003..283.0 |
ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZIONE |
282 |
ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE |
004. 282 |
ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE |
307.1 |
ANORESSIA NERVOSA |
005.307.1 |
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA |
307.51 |
BULIMIA |
005.307.51 |
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA |
714.0 |
ARTRITE REUMATOIDE |
006.714.0 |
ARTRITE REUMATOIDE |
714.1 |
SINDROME DI FELTY |
006.714.1 |
ARTRITE REUMATOIDE |
714.2 |
ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMATICO |
006.714.2 |
ARTRITE REUMATOIDE |
714.30 |
ARTRITE REUMATOIDE CRONICA GIOVANILE POLIARTICOLARE |
006.714.30 |
ARTRITE REUMATOIDE |
714.32 |
ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE |
006.714.32 |
ARTRITE REUMATOIDE |
714.33 |
ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE |
006.714.33 |
ARTRITE REUMATOIDE |
493 |
ASMA |
007.493 |
ASMA |
671.2 |
CIRROSI EPATICA ALCOOLICA |
008.671.2 |
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
671.5 |
CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOOL |
008.671.5 |
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
671.6 |
CIRROSI BILIARE |
008.671.6 |
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
555 |
ENTERITE REGIONALE |
009.555 |
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN |
556 |
COLITE ULCEROSA |
009. 556 |
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN |
710.9 |
ALTRE MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO |
010.710.9 |
CONNETTIVITE MISTA |
290.0 |
DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA |
011.290.0 |
DEMENZE |
290.1 |
DEMENZA PRESENILE |
011.290.1 |
DEMENZE |
290.2 |
DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI |
011.290.2 |
DEMENZE |
290.4 |
DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA |
011.290.4 |
DEMENZE |
291.1 |
SINDROME AMNESICA DA ALCOOL |
011.291.1 |
DEMENZE |
294.0 |
SINDROME AMNESICA (NON ALCOOLICA) |
011.294.0 |
DEMENZE |
263.6 |
DIABETE INSIPIDO |
012.263.6 |
DIABETE INSIPIDO |
260 |
DIABETE MELLITO |
013.260 |
DIABETE MELLITO |
303 |
SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL |
014.303 |
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL |
304 |
DIPENDENZA DA DROGHE |
014.304 |
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL |
279.0 |
DEFICIT DELLIMMUNITA UMORALE |
016.279.0 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.1 |
DEFICIT DELLIMMUNITA CELLULARE |
016.279.1 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.2 |
DEFICIT IMMUNITARIO COMPLESSO |
016.279.2 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.3 |
DEFICIT IMMUNITARIO NON SPECIFICATO |
016.279.3 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.4 |
MALATTIA AUTOIMMUNE NON CLASSIFICATA ALTROVE |
016.279.4 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.5 |
ALTRI DISTURBI INTERESSANTI IL MECCANISMO IMMUNITARIO |
016.279.5 |
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV) |
571.4 |
EPATITE CRONICA |
016.571.4 |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.32 |
EPATITE VIRALE O CRONICA SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA |
016.070.32 |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.33 |
EPATITE VIRALE O CRONICA CON EPATITE DELTA |
016.070.33 |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.54 |
EPATITE VIRALE O CRONICA |
016.070.54 |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.9 |
EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA |
016.070.9 |
EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
345 |
EPILESSIA |
017.345 |
EPILESSIA |
277.0 |
FIBROSI CISTICA |
018.277.0 |
FIBROSI CISTICA |
365.1 |
GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO |
019.365.1 |
GLAUCOMA |
365.3 |
GLAUCOMA PROVOCATO DA CORTICOSTEROIDI |
019.365.3 |
GLAUCOMA |
365.4 |
GLAUCOMA ASSOCIATO A MALFORMAZIONI CONGENITE, DISTROFIE E SINDROMI SISTEMATICHE |
019.365.4 |
GLAUCOMA |
365.5 |
GLAUCOMA ASSOCIATO A DISTURBI DEL CRISTALLINO |
019.365.5 |
GLAUCOMA |
365.6 |
GLAUCOMA ASSOCIATO AD ALTRI DISTURBI OCULARI |
019.365.6 |
GLAUCOMA |
365.8 |
ALTRE FORME SPECIFICATE DI GLAUCOMA |
019.365.8 |
GLAUCOMA |
042 |
INFEZIONE DA HIV |
020.042 |
INFEZIONE DA HIV |
042+079.63 |
INFEZIONE DA HIV 2 |
020.042+079.63 |
INFEZIONE DA HIV |
V08 |
INFEZIONE ASINTOMATICA DA HIV |
020.V08 |
INFEZIONE DA HIV |
428 |
INSUFFICIENZA CARDIACA
|
021.428 |
INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. Classe III e IV) |
255.4 |
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE (MORBO DI ADDISON) |
022.255.4 |
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE (MORBO DI ADDISON) |
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
023. |
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
|
518.81 |
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA |
024.518.81 |
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA |
272.0 |
IPERCOLESTEROLEMIA PURA |
025.272.0 |
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII |
272.2 |
IPERLIPIDEMIA |
025.272.2 |
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII |
272.4 |
ALTRE E NON SPECIFICATE IPERLIPIDEMIE |
025.272.4 |
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII |
252.0 |
IPERPARATIROIDISMO |
026.252.0 |
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO |
252.1 |
IPOPARATIROIDISMO |
026.252.1 |
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO |
243 |
IPOTIROIDISMO CONGENITO |
027.243 |
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (Grave) |
244 |
IPOTIROIDISMO ACQUISITO |
027.244 |
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (Grave) |
710.0 |
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO |
028.710.0 |
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO |
331.0 |
MALATTIA DI ALZHEIMER |
029.331.0 |
MALATTIA DI ALZHEIMER |
710.2 |
MALATTIA DI SJOGREN |
030.710.2 |
MALATTIA DI SJOGREN |
401 |
IPERTENSIONE ESSENZIALE |
031.401 |
MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.) |
402 |
CARDIOPATIA IPERTENSIVA |
031.402 |
MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.) |
403 |
NEFROPATIA IPERTENSIVA |
031.403 |
MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.) |
404 |
CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA |
031.404 |
MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.) |
405 |
IPERTENSIONE SECONDARIA |
031.405 |
MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.) |
255.0 |
SINDROME DI CUSHING |
032.255.0 |
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING |
286 |
DIFETTI DELLA COAGULAZIONE |
033.286 |
MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE |
358.0 |
MIASTENIA GRAVE |
034.358.0 |
MIASTENIA GRAVE |
242.0 |
GOZZO DIFFUSO TOSSICO |
035.242.0 |
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.1 |
GOZZO UNINODULARE ROSSICO |
035.242.1 |
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.2 |
GOZZO MULTINODULARE TOSSICO |
035.242.2 |
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.3 |
GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO |
035.242.3 |
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
443.1 |
TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER) |
036.443.1 |
MORBO DI BUERGER |
731.0 |
OSTEITE DEFORMANTE SENZA MENZIONE DI TUMORE DELLE OSSA (MORBO DI PAGET) |
037.731.0 |
MORBO DI PAGET |
332 |
MORBO DI PARKINSON |
038.332 |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.0 |
ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE |
038.333.0 |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.1 |
TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE |
038.333.1 |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.4 |
COREA DI HUNTINGTON |
038.333.4 |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.5 |
ALTRE FORME DI COREA |
038.333.5 |
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
253.3 |
NANISMO IPOFISARIO |
039.253.3 |
NANISMO IPOFISARIO |
|
040 |
NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVEROIN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE |
|
341.0 |
NEUROMIELITE OTTICA |
041.341.0 |
NEUROMIELITE OTTICA |
577.1 |
PANCREATITE CRONICA |
042.577.1 |
PANCREATITE CRONICA |
446.0 |
POLIARTERITE NODOSA |
043.446.0 |
POLIARTERITE NODOSA |
295.0 |
SCHIZOFRENIA TIPO SEMPLICE |
044.295.0 |
PSICOSI |
295.1 |
SCHIZOFRENIA TIPO EBEFRENICO |
044.295.1 |
PSICOSI |
295.2 |
SCHIZOFRENIA TIPO CATATONICO |
044.295.2 |
PSICOSI |
295.3 |
SCHIZOFRENIA TIPOPARANOIDE |
044.295.3 |
PSICOSI |
295.5 |
SCHIZOFRENIA LATENTE |
044.295.5 |
PSICOSI |
295.6 |
SCHIZOFRENIA RESIDUALE |
044.295.6 |
PSICOSI |
295.7 |
PSICOSI SCHIZZOFRENICA TIPO SCHIZZOAFFETTIVO |
044.295.7 |
PSICOSI |
295.8 |
ALTRE SPECIFICATE PSICOSI SCHIZZOFRENICHE |
044.295.8 |
PSICOSI |
296.0 |
DISORDINE MANIACALE A EPISODIO SINGOLO |
044.296.0 |
PSICOSI |
296.1 |
DISORDINE MANIACALE CON EPISODI RICORRENTI |
044.296.1 |
PSICOSI |
296.2 |
DISORDINE DEPRESSIVO MAGGIORE A EPISODIO SINGOLO |
044.296.2 |
PSICOSI |
296.3 |
DISORDINE DEPRESSIVO MAGGIORE A EPISODI RICORRENTI |
044.296.3 |
PSICOSI |
296.4 |
DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE DI TIPO MANIACALE |
044.296.4 |
PSICOSI |
296.5 |
DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE DI TIPO DEPRESSIVO |
044.296.5 |
PSICOSI |
296.6 |
DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE MISTO |
044.296.6 |
PSICOSI |
296.7 |
DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE NON SPECIFICATO |
044.296.7 |
PSICOSI |
296.8 |
ALTRE E NON SPEFICICATE PSICOSI MANIACO DEPRESSIVE |
044.296.8 |
PSICOSI |
297.0 |
STATO PARANOIDE SEMPLICE |
044.297.0 |
PSICOSI |
297.1 |
PARANOIA |
044.297.1 |
PSICOSI |
297.2 |
PARAFRENIA |
044.297.2 |
PSICOSI |
297.3 |
DISORDINE PARANOICO CONDIVISO |
044.297.3 |
PSICOSI |
297.8 |
ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI |
044.297.8 |
PSICOSI |
298.0 |
PSICOSI TIPO DEPRESSIVO |
044.298.0 |
PSICOSI |
298.1 |
PSICOSI TIPO AGITATO |
044.298.1 |
PSICOSI |
298.2 |
CONFUSIONE REATTIVA |
044.298.2 |
PSICOSI |
298.4 |
PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA |
044.298.4 |
PSICOSI |
298.8 |
ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE |
044.298.8 |
PSICOSI |
299.0 |
AUTISMO INFANTILE |
044.299.0 |
PSICOSI |
299.1 |
PSICOSI DISINTEGRATIVA |
044.299.1 |
PSICOSI |
299.8 |
ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA |
044.299.8 |
PSICOSI |
696.0 |
ARTROPATIA PSORIASTICA |
045.696.0 |
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) |
696.1 |
ALTRE PSORIASI |
045.696.1 |
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) |
340 |
SCLEROSI MULTIPLA |
046.340 |
SCLEROSI MULTIPLA |
710.1 |
SCLEROSI SISTEMICA |
047.710.1 |
SCLEROSI SISTEMICA |
048 |
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE |
||
049 |
SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELLAUTONOMIA PERSONALE CORROLATA ALLETA RISULTANTE DALLAPPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA FUNZIONALI |
||
050 |
SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO) |
||
051 |
SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI SENSORIALI E NEUROPSICHICI |
||
V42.0 |
TRAPIANTO DI RENE |
052.V42.0 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.1 |
TRAPIANTO DI CUORE |
052.V42.1 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.6 |
TRAPIANTO DI POLMONE |
052.V42.6 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.7 |
TRAPIANTO DI FEGATO |
052.V42.7 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.8 |
TRAPIANTO DI ALTRI SPECIFICATI ORGANI E TESSUTI: PANCREAS |
052.V42.8 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.9 |
TRAPIANTO DI ALTRI ORGANI E TESSUTI: MIDOLLO |
052.V42.9 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.5 |
TRAPIANTO DI CORNEA |
053.V42.5 |
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA |
720.0 |
SPONDILITE ANCHILOSANTE |
054.720.0 |
SPONDILITE ANCHILOSANTE |
010 |
INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA |
055.010 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
011 |
TUBERCOLOSI POLMONARE |
055.011 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
012 |
ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELLAPPARATO RESPIRATORIO |
055.012 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
013 |
TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SNC |
055.013 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
014 |
TUBERCOLOSI DELLINTESTINO, DEL PERITONEO E DELLE GHIANDOLE MESENTRICHE |
055.014 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
015 |
TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI |
055.015 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
016 |
TUBERCOLOSI DELLAPPARATO GENITOURINARIO |
055.016 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
017 |
TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI |
055.017 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
018 |
TUBERCOLOSI MILIARE |
055.018 |
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
LEGGE 27 maggio 1991 n° 176
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989
Preambolo
Gli Stati parti della presente Convenzione
Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede
nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei
Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha
diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere
di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente
familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito
degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di
Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere
dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è
necessario accordare loro una particolare attenzione,Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che
secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.Articolo 2
1.Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.2.Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.Articolo 3
1.In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche,
tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.2.Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e,a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo3.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della
protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene r per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per
dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia
allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
Articolo 6
1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2.Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1.Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad
acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.2.Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli
obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.Articolo 8
1.Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e
relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.2.Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.Articolo 9
1.Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno
che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.2.In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.3.Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.4.Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione,
l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o,all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.Articolo 10
1.In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario, e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia2.Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali,
relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suo genitori di lasciare qualsiasi paese compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico. la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.Articolo 11
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all' estero di fanciulli ed il
loro mancato rientro (nei paesi d' origine)A tal fine gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l' adesione agli accordi
esistenti.
Articolo 12
1.Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla
liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.2.A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento
giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1.Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.2.L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni che però siano soltanto quelle previste dalla
legge e quelle necessarie:a.al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
b.alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.
Articolo 14
1.Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
2.Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo
nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.3.La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di
legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.Articolo 15
1.Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2.L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che
risultino necessarie in una società democratica. nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell' ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
Articolo 16
1.Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia
, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.2.Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l' importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a
informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed intenzionali in particolare a quelli che mirano a promuovere i suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:a.incoraggiare i mass media a diffondere un' informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per
il fanciullo e che risulti no conformi allo spirito dell'articolo 29;b.incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di
un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse Fonti culturali nazionali ed internazionali;c.incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d.incoraggiare i mass media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o
appartenenti a minoranze;e.promuovere I' elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i
programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.Articolo 18
1.Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i
genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.2.Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione gli Stati parti devono fornire
un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.3.Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività
lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.Articolo 19
1.Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.2.Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali
miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.Articolo 20
1.Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo
proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente. avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.2.Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma dl cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro
legislazione nazionale.3.Tale assistenza alternativa può comprendere. tra l'altro. L'affidamento la "kafala " prevista dalla legge islamica, l' adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si
terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del
fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:a.assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino in conformità
alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;b.riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo,
qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;c. assicurare, in caso di adozione h1 altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a
quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;d.prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell' adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non
comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;e.perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni
sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.Articolo 22
1.Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di
rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.2.A tal fine gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con I'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati ne i genitori né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.Articolo 23
1.Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente
che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.2.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella
misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.3.In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, I' assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà
gratuita. ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, ha incluso lo sviluppo culturale e spirituale.4.Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni
adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.Articolo 24
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica ementale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non
sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.2.Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure
appropriate per:a.ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
b.garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai
servizi sanitari di base;c.combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo
di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;d.garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e.garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di
conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;f.sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di
pianificazione familiare.3.Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono
risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.4.Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire
progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o
mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.Articolo 26
1.Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle
assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.2.Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche
condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.Articolo 27
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.2.I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti
delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.3.Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per
assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.4.Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del
fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.Articolo 28
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena
realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:a.rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b.promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle
utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità:c.rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d.rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
e.prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di
abbandono.2.Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita
rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.3.Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare
al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alleconoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di
sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.Articolo 29
1.Gli Stati parti concordano sul fatto che I' educazione del fanciullo deve tendere a:
a.promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutto l'arco delle sue potenzialità;b.inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite;c.inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori della sua identità della sua lingua e dei suoi valori culturali,
nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;d.preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera in uno spirito di
comprensione di pace di tolleranza di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine autoctona;e.inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2.Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà
degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche. religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che
appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.Articolo 31
1.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.2.Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed
artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.Articolo 32
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo
di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.2.Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire
l'applicazione di questo articolo A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:a.fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
b.stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c.stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo che l'istruzione
istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per
proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal
fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:a.l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività
b.lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
c.lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il
rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo
benessere.Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a.nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale,
né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;b.nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente l'arresto, la detenzione o
l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;c.qualsiasi fanciullo privato delta libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo
modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari;d.qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legate o
di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
1.Gli Stati parti s impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario
applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.2.Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni
prenda direttamente parte alle ostilità.3.Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di
età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno d dare la precedenza ai più anziani.4.In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile
durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero tisico e psicologico ed il reinserimento
sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.Articolo 40
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad
essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui. e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.2.A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire
in particolare che:a.nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di
atti o omissioni che non siano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;b.qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
I.essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
II.essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi
genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;III.avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente,
indipendente e imparziale in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato Contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;IV.non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole interrogare o far interrogare i testimoni a
carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;V.se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presenta re appello contro tale pronunciamento
e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;VI.avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la
lingua utilizzata;VII.avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.
3.Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni
riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale,e in particolare s'impegneranno a:a.fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la
legge penale;b.adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile per trattare i casi di tali fanciulli senza far
ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.4.Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento
familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla
realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:a.nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b.nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed
adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.Articolo 43
1.Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù
della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.2.Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla
presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.3.I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti
Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.4.La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.5.L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle
Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.6.I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono
rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.7.In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito
per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un altra esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.8.Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9.Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10.Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo
appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace
adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.11.(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione,
riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).12.(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato
compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).Articolo 44
1.Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto
sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:a.entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b.successivamente ogni cinque anni.
2.I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati
parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.3.Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai
sensi del paragrafo l/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.4.Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5.Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due
anni, rapporti sulle proprie attività.6.Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.
Articolo 45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel
campo disciplinato della Convenzione medesima:a.Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in
occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli apporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.b.Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti
qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;c.Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome
studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;d.Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a
norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.
PARTE TERZA
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato Gli strumenti di adesione verranno depositati presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1.La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.2.Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o
di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.Articolo 50
1.Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà te proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti Qualora nei quattro mesi successivi alta data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza, il Segretario generate convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.2.Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato
dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.3.Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati
restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.Articolo 51
1.Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento
della ratifica o dell'adesione.2.Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3.Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.Articolo 53
Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.