LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI ATTUALMENTE IN VIGORE (GIUGNO 2000),

SUL TEMA "SANITA’ E IMMIGRAZIONE"

se l'immigrato che richiede una prestazione sanitaria non è in possesso del tesserino di

iscrizione al SSN, possono verificarsi 3 situazioni:

1 Immigrati regolari:

tutti iscrivibili al SSN, come il cittadino italiano (D.Lgs. 286/98, art.34 comma 1)

[Documenti necessari: permesso di soggiorno

codice fiscale

passaporto

certificato di residenza o autocertificazione di effettiva dimora].

2 Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione (3/98):

tutti temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).

[Documenti necessari: cedolino della questura

codice fiscale

passaporto

autocertificazione di effettiva dimora].

Nei casi 1 e 2 la prestazione sanitaria va comunque fornita,(Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag. 6), salvo poi richiedere la formalizzazione dell'iscrizione al SSN (se possibile con la collaborazione degli assistenti sociali dell'Ente).

3 Immigrati irregolari:

MINORI (0-14 anni): visite di base c/o pediatra di base, ambulatori ospedalieri o di ASL, o consultori: senza ticket (L 176/91,richiamata all’art.35 D Lgs.286/98 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14);

per tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano.

[ non è richiesta la dichiarazione di indigenza sempre per la legge suddetta, ma verrà comunque assegnato un codice STP: in pratica sarà da compilare solo l'intestazione e la parte finale, riservata all'Ente, della dichiarazione di indigenza].

Previa dichiarazione di indigenza (Decr.Pres.Rep. 394/99 art.43

comma 4,), (vedi modello 1: allegato, da rilasciare in copia all'immigrato):

URGENZE (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14 ;

GRAVIDE (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

ANZIANI (> di 64 anni) (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

MALATTIE ESSENZIALI:

- visite di base: (ad accesso diretto, senza appuntamento) presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, per DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n° 5, 24-3-2000, pag.14.

Tali prestazioni di base saranno fornite senza ticket per D.Lgs.286/98, art. 35, comma 4 e

Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

- visite specialistiche: da eseguirsi su richiesta del medico di base (al momento, e solo fino all’apertura degli ambulatori di base istituiti dalla Regione, è da ritenersi valida anche la richiesta di medici del volontariato);

ticket come per il cittadino italiano.

- ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico specialista;

esonero anche dal ticket per D.Lgs 286/98, art 35, comma 3-4;

[Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) ."]

MALATTIE INFETTIVE E CRONICHE: (come da elenco contenuto nel D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329), esonero anche dal ticket per le prestazioni della specialità inerente (per il D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14, per le altre prestazioni : ticket come per il cittadino italiano.

Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l’utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n° 5 del 24-3-2000, pag.13.

Codice STP: costituito da 16 caratteri: - 3 per la scritta STP

- 3 per il codice ISTAT della Regione

- 3 per il codice ISTAT della Struttura Sanitaria erogante

- 7 = numero progressivo assegnato da ogni Struttura.

Allegato:

D.Lgs. 286/98,

DPR 394/99,

Circolare Ministeriale n°5 24-3-2000

Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del 1-4-2000

(D.M. Sanità 329/99)

(Legge 176/91)

Modello 1 (per dichiarazione di indigenza).

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40. ari. 32)

I. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale :

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento:

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo dei titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani. sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare dei contributo è determinato con decreto dei Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario razionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973) n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa. un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale dei comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 33)

I. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali blaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978. n. 194, e dei decreto dei Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Ga-zzetta UfFiciate n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani -

b) la tutela della salute dei minore in esecuzione della Convenzione sui diritti dei fanciullo dei 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi dì campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni,

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,. salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico dei Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità dei Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo dei permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993. n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 394/99

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394.

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

Art. 42

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo 34. comma 1. del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta. a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di Collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell’articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L’iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l’iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell’attività lavorativa, presso l’U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo dei permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L’iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a

cura della Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricrso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, dei testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q) del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta. l'imposta sul reddito delle persone fisiche. fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1. del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3. del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

Art. 43.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1.Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni-sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti, nel territorio dello Stato,non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno, vengono effettuate nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35. comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. la comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata

in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 dei testo unico. le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria al cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità. bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

Art. 44

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.

b)

Attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste é dovrà essere versato alla struttura prescelta.

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l’assistito e per l4v4ntualre accompagnatore.

2. Con l’autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2. del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO: PROFESSIONI SANITARIE - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE ====UFFICIO X

 

T E L E F A X

 

CIRCOLARE N° 5 ASSESSORATI REGIONALI SANITÀ’ 24 MARZO 2000 LORO SEDI

ASSESSORATI PROVINCIALI

SANITÀ’ TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

COMMISSARI GOVERNO

PRESSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

LORO SEDI

 

e p. c.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

ROMA

MINISTERO INTERNO

GABINETTO

ROMA

MINISTERO AFFARI ESTERI

GABINETTO

ROMA

MINISTERO TESORO

RGS - IGESPA

ROMA

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

GABINETTO

ROMA

MINISTERO FINANZE

GABINETTO

ROMA

CIRCOLARE N° 5

24 MARZO 2000

DPS- X- 40 - 286/98 -

 

 

OGGETTO: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" — Disposizioni in materia di assistenza sanitaria -

 

 

 

 

 

Con circolare del 22 aprile 1998 prot. DPS.X-40/98-1010 (pubblicata sulla G.U. n.117 del 22 maggio 1998) sono state emanate le direttive per l’applicazione della legge 6 marzo 1998 n.40 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n.40/L alla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo 1998, limitatamente a quelle di immediata ed urgente attuazione, in attesa di poter completare le stesse direttive una volta emanato il Regolamento di attuazione previsto dall’art.1 - comma 6 - della stessa legge.

In via preliminare, devesi far presente che, in attuazione dell’articolo 47 - comma 1 — della suddetta legge 40/1998, è stato emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (S.O. n.139/L alla G.U. del 18.8.1998 n.191) il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel quale sono state riunite e coordinate le norme della stessa legge 40/98 con le disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1921 n.733, nella legge 30 dicembre 1986 n.943 e nell’art.3 —comma 13 —della legge 8 agosto 1985 n.335.

Con decreto legislativo 13 aprile 1999 n.113 (G.U. del 27.4.99 n.97) sono state emanate disposizioni correttive al sopraindicato T.U. 286/98, a norma dell’art.47 —comma 2- della legge 40/98, che, per quanto di interesse e competenza, hanno modificato gli articoli 33 e 49 del suddetto T.U.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 - comma 6 - del T.U è stato emanato infine, con DPR 31 agosto 1999 n. 394 (S.O. n.190/L alla G.U. del 3 novembre 1999 n.258), il Regolamento di attuazione di cui sopra si è detto.

Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni le disposizioni del T.U. costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, mentre per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

In proposito si precisa che l’articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59 prevede, al comma 3, che rimangono nella competenza dell’Amministrazione statale le funzioni ed i compiti riguardanti l’immigrazione, i rifugiati e l’asilo politico oltre che i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli Accordi internazionali. Il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (S.O. n.96/L alla G.U. n.116 del 21 maggio 1998) ha individuato in particolare, nel Titolo IV — Capo I (Tutela della salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono nell’ambito della competenza del Ministero della Sanità.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente nell’articolo 1 - comma 1 - del suddetto D Lgs 286/1998, che le disposizioni della legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, che vengono indicati nella stessa legge con il termine di stranieri.

Ai sensi del successivo — comma 2 - le stesse disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

L’art. 1 - comma 3 — del T.U. ribadisce, in linea generale, che deve essere fatto riferimento agli istituti giuridici previsti dallo stesso T.U. per tutte le persone di cittadinanza diversa da quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati da altre disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni più favorevoli, interne comunitarie ed internazionali, vigenti sul territorio nazionale.

Il suddetto T.U., nel Titolo V- Capo I — (Artt. 34, 35 e 36), ha provveduto a dare una nuova disciplina alla materia riguardante l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di beneficiari:

I. stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;

II. stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;

III. stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A) Iscrizione obbligatoria

B) Iscrizione volontaria

 

 

 

A) Iscrizioni obbligatoria

L’art. 34 del T.U. ed il relativo art.42 del Regolamento di attuazione affermano l’obbligo e le modalità dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

Nell’art.34 del T.U. vengono affermati due fondamentali principi ai fini dell’iscrizione obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri extracomunitari.

Nel punto a) viene affermato il principio che lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo (v. ad es. art.18 — comma 5 — e art.30 — comma 2 - del T.U.) o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l’iscrizione obbligatoria.

E’ da precisare che, a differenza di quanto previsto dalla legislazione precedente, con la quale si provvedeva ad individuare specifiche figure di lavoratori tenuti all’assicurazione obbligatoria, con la presente legge l’espressione "lavoro autonomo" deve essere definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, che non rientri nell’ambito del lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo in quanto soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore.

Nel punto b) sono, invece, specificamente indicati, quali destinatari dell’assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:

 

 

1) lavoro subordinato: il riferimento è al Titolo III " Disciplina del lavoro" del T.U.;

2) lavoro autonomo: il riferimento è al Titolo III artt. 26 e 27 del T.U.;

3) motivi familiari: disciplinato nel Titolo IV dagli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U. In proposito si deve rilevare che tale permesso è rilasciato, ai sensi dell’art.30 - comma 1 - punti a) - b) - c) - d), allo straniero che ha ottenuto il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare;

4) asilo politico: il riferimento è agli articoli del T.U. 2, 10 - comma 4 - e 19- comma 1, all’art.1 del D.L. 30 dicembre 1989 n.416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, alle Convenzioni di Ginevra del 28/7/51 sui rifugiati politici (ratificata con Legge 24/7/54 n. 722 in G.U. 27/8/54 n. 196), e di New York del 28/9/54 sugli apolidi (ratificata con Legge 1/2/62 n. 306 in G.U. 7/6/62 n. 142) al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sempre sui rifugiati;

5) asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del T.U. 18 -comma 1- (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 — comma 2 lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20 -comma 1- (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40 -comma 1 —(stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all’assicurazione obbligatoria od all’erogazione di prestazioni sanitarie);

6) richiesta di asilo: il riferimento è all’art.1 del D.L. 30 dicembre 1989 n.416 convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39; l’iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all’emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell’istanza alle autorità di polizia.

7) attesa adozione e affidamento: il riferimento è agli articoli 29, 31 e 33 -comma 2 - del T.U. e all’art.2 della legge 4 maggio 1983 n.184;

8) acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento, ai sensi della legge 5.2. 1992 n.21( G.U. 15.12. 92 n.38 ) e del regolamento di esecuzione emanato con DPR 12.10.93 n.572 ( G.U. 4.1.94 n.2);

E’ da precisare, in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all’iscrizione obbligatoria, che vi può essere una proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 8) devono essere tenuti ben distinti dai motivi di cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art.36 del T.U. .fattispecie che viene trattata successivamente.

L’assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nelle more dell’iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per l’individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all’art. 4 del Decreto Legge 2/7/82 n. 402 convertito nella Legge 3/9/82 n. 627. Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell’assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30/5/1955 n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Si ricorda che le disposizioni di cui al suddetto art.4 del D.L. 402/82 sono definite norme "per relationem" e quindi i criteri del T.U. sopraindicato hanno la sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia o meno l’erogazione al titolare, da parte dell’INPS, degli assegni familiari.

Ai fini dell’esatta individuazione dei soggetti e della determinazione dei limiti di reddito per la vivenza a carico, che vengono aggiornati annualmente, la USL può rivolgersi alla sede territoriale dell’INPS.

Deve essere sottolineato che l’iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un’altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati ), pur in assenza di iscrizione alla USL. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d’ufficio, all’iscrizione al SSN ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest’ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall’art.5 del T.U., fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.

Le considerazioni sopra espresse conducono quindi ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell’iscrizione obbligatoria al SSN, che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, .in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla USL territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l’iscrizione.

Ai sensi dell’art.42 comma 5 — del Regolamento di attuazione non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:

a) i lavoratori stranieri individuati dall’art.27 comma 1, lettere a) - i) - q) del T.U., qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Si deve porre particolare attenzione sul comma 6 dell’art.43 del Regolamento di attuazione, che disciplina l’addebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal SSN a profughi e sfollati, per effetto di specifiche disposizioni di legge o in attuazione di quanto previsto dall’art. 20 - comma 1 — del T.U. In questi casi si dovrà pertanto procedere alla rilevazione sia dei soggetti che delle prestazioni erogate dalla U.S.L.

 

Si fa presente, infine, che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria" (S.O. n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999), la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art.1 — comma 5 - del D. Lgs.230/99), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

In base all’art.1 — comma 6 — della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazione erogate dal SSN.

Il SSN assicura in particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti penitenziari. Si fa riserva di inviare sulla specifica materia ulteriori direttive, facendo presente che l’art. 8 del suddetto D.Lgs 230/99 prevede che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al SSN le funzioni sanitarie con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;

2. il trasferimento delle restanti funzioni sanitarie avverrà, dopo l’avvio del graduale trasferimento in via sperimentale delle stesse funzioni sanitarie, con i decreti di cui al comma 2 dell’art.5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419.

 

 

L’art. 34 del T.U. afferma parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al SSN, con i cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN e alla sua validità temporale. In ordine a tale affermata parità si espongono le seguenti precisazioni:

1) in primo luogo si deve osservare che il Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, che ha istituito l’imposta sulle attività produttive (IRAP) ed un’addizionale regionale all’IRPEF, ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 1998, i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, procedendo quindi ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;

2) viene ribadita la parità di trattamento in ordine all’erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, già affermata, d'altronde, in precedenti leggi quali la legge 25 gennaio 1990 n. 8 e la legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Si deve precisare riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo che, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere all’applicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, dall’altra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di reciprocità. Di conseguenza:

a) in caso di permanenza fuori dal territorio italiano connesso ad un’attività lavorativa si applica la normativa di cui al D.P.R. 31/7/80 n. 618, che all’art.2 individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle quali si deve, altresì, tener conto delle direttive applicative emanate da questo Ministero;

b) in caso di richiesta di cure all’estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.M. 3/11/89;

c) l’assistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone assicurate" e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali Accordi ( p. es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, si applica non soltanto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai lavoratori apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai familiari a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria).

 

3) la parità, per quanto riguarda la validità temporale, comporta che non si debba più procedere al rinnovo annuale dell’iscrizione al SSN, dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell’obbligo dell’iscrizione al SSN, come previsto dall’art. 42 comma 4 — del Regolamento di attuazione.

In ordine all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale il suddetto art. 42 del Regolamento di attuazione prevede che lo straniero, in relazione alle norme sulle iscrizioni anagrafiche di cui all’art.15 del Regolamento di attuazione, è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l’effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando quanto disposto dall’art.6 - commi 7 e 8 - del TU.

Si ricorda, in conformità alle disposizioni già emanate da questo Ministero con circolare 11 maggio 1984 n.1000.116 (G.U. 30 aprile 1984 n.118), che l’indicazione del semplice domicilio era e rimane valida, ai fini dell’iscrizione alla USL territorialmente competente per tutta la durata dell’attività lavorativa, nei confronti dei lavoratori stagionali e frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con un contratto a tempo determinato, di durata inferiore all’anno; per gli stessi lavoratori non è, infatti, necessaria l’acquisizione della residenza, trattandosi di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.

L’iscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L’iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati, ai sensi del comma 4 dell’art.42 del Regolamento di attuazione, alla USL a cura della Questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

 

 

B) Iscrizione volontaria

Ai sensi dell’art.34 — comma 3 del T.U. e dell’art.42 - comma 6 — del Regolamento di attuazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico.

In merito all’iscrizione volontaria devono essere osservate le seguenti disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto comma 6 dell’art.42 del Regolamento di attuazione:

1) l’iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori;

 

2) lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell’art.6 — commi 7 e 8 — del T.U. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all’effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno;

3) non è consentita l’iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall’art.36 del T.U, e per motivi turistici ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 5 comma 3 del T.U. e 42 - comma 6 - del Regolamento di attuazione;

Hanno diritto all’iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall’art.34 del T.U., coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione volontaria è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al S.S.N.

In materia di iscrizione volontaria si ricordano le disposizioni di cui all’art.9 — comma 7 — ed all’art.11 — comma 3 — del Regolamento di attuazione. Tali disposizioni prevedono che il richiedente il permesso di soggiorno per il ritiro del permesso stesso deve esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria, previsti dall’art.34 —comma 3 — del T.U.

Di conseguenza, nei casi in cui sia consentita l’iscrizione volontaria, l’Unità Sanitaria Locale, in base alla scheda rilasciata dalla Questura ai sensi del suddetto comma 7 dell’art.9 del T.U., provvede all’iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la documentazione attestante l’iscrizione. Tale iscrizione esplica, peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione alla U.S.L. del permesso di soggiorno. L’iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

In attesa dell’emanazione del Decreto Sanità-Tesoro previsto dall’art. 34 - comma 3 - del T.U., che dovrà determinare l’ammontare del contributo relativo all’iscrizione volontaria al S.S.N., restano valide le disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre 1986 ( G.U. 10/11/86 n.261).

 

 

 

Si ricorda, in proposito, che è previsto un contributo forfettario annuo, rispettivamente dall’art.4 e dall’art.5 del suddetto D.M., di £ 290.000, per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, e di £ 425.000 per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non è valido qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In quest’ultimo caso il titolare, invece del contributo forfettario, deve versare il contributo previsto dall’art. 1 dello stesso D.M, per poter garantire la copertura anche ai familiari a carico.

Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l’iscrizione ha valore costitutivo del diritto all’assicurazione sanitaria, a differenza dell’assicurazione obbligatoria nella quale l’iscrizione ha solo valore ricognitivo.

In ordine ai livelli di assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità di trattamento sia sul territorio nazionale che all’estero. Tale parità, a modifica delle disposizioni precedentemente emanate con circolare n.33 del 12.12.89, riguarda anche il trasferimento per cure all’estero disciplinato dal DM 3.11.89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

 

L’art.35 del T.U. ed il relativo art.43 del Regolamento di attuazione disciplinano l’erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all’iscrizione obbligatoria nè iscritti volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.).

 

 

A) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale

Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio:

1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;

2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie autonome ai sensi dell'articolo 8 - commi 5 e 7 - del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'attuale legge, contrariamente alla precedente normativa, non limita più alle prestazioni ospedaliere urgenti l'assistenza erogata dal SSN ai soggetti di cui trattasi, fermo restando il pagamento preventivo, da parte dell’interessato, della tariffa della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell'urgenza.

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute l'Unità Sanitaria Locale, l'Azienda ospedaliera o altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla Prefettura, competente per territorio, secondo le procedure già in vigore, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

Rimangono salvi, ai sensi dell'art. 35 - comma 2 —del T.U., gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti accordi, l'erogazione di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della USL nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera, la USL sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

 

 

 

B) Stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno

 

L’art. 35 - commi 3, 4, 5, e 6 del T.U. e l’art. 43 — commi 2, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento di attuazione disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.

Il suddetto comma 3 dell’art. 35 del T.U. in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:

 

1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)- b)- c)- d)- e) dello stesso comma 3, ed esattamente:

a) tutela della gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi 29/7/1975 n. 405 e 22/5/1978 n. 194 e del D.M. 6/3/1995 (G.U. 87 del 13/4/1995) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata con legge 27/5/1991 n. 176;

c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) interventi di profilassi internazionale ;

e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore dei suddetti stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con DPR 9.10.90 n.309 (S.O. alla G.U. n.255 del 31.10.90) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

il Titolo VIII - Capo II, anche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 22.6.99 n.230 (Riordino della medicina penitenziaria)

il Titolo X "Servizi per le tossicodipendenze"

il Titolo XI "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi"

 

In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell’art.35 del T.U. si chiarisce che:

per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

L’art. 35 del T.U., pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4 che le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

In sede di prima erogazione dell’assistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, vengono effettuate, nei limiti indicati dall’art. 35 — comma 3 — del T.U., assegnando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), come indicato nell’art. 43 - comma 3 - del Regolamento di attuazione, che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Tale codice identificativo è costituito da sedici caratteri: tre caratteri per la sigla STP, sei caratteri costituiti dal codice ISTAT, relativo alla Regione ed alla struttura pubblica erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice assegnato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSN, sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

Lo stato di indigenza del soggetto, come previsto dall’art. 43 — comma 4 - del Regolamento di attuazione, viene attestato, al momento dell’assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole sei mesi, redatta secondo lo schema allegato (all 1).

Ai sensi del suddetto comma 4 dell’art. 43 del Regolamento di attuazione, gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui all’art.35 — comma 3 — del T.U., fruite dai suddetti stranieri indigenti, sono a carico della USL nel cui territorio vengono assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende ospedaliere, da Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi accreditati.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. In conformità a quanto stabilito dal suddetto comma 4 dell’art.43 del Regolamento di attuazione anche le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.

L’art. 43 — comma 8 — del Regolamento di attuazione prevede che le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l’accesso diretto senza prenotazione né impegnativa.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documenti d’identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo (p. es.: per l’accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni, previo consenso dell’interessato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione dei casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria.

L'ultimo comma dell'art. 35 del Testo unico prevede, in caso di mancato pagamento delle prestazioni da parte dei suindicati stranieri, che al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'Interno, mentre deve essere finanziata con il Fondo Sanitario Nazionale l'erogazione degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a)- b)- c)- d)- e) dello stesso comma 3.

L’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, come sopra individuata, avrà cura, pertanto, di richiedere:

1) al Ministero dell’Interno il rimborso relativo all’onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), od in via ambulatoriale;

2) alla propria Regione il rimborso relativo all’onere delle prestazioni indicate nei punti a) -b)- c)- d)- e) del suddetto comma 3 dell’art.35 del T.U.

 

 

Sono, pertanto, escluse dalla competenza del Ministero dell’Interno tutte le prestazioni ospedaliere di profilassi, diagnosi e cura riferentisi ad eventi morbosi correlati alle prestazioni esplicitate nel punto 2), in considerazione della necessaria unicità dell’intervento, che deve essere assicurato nei settori anzidetti, peraltro, già affermata nel punto e) dello stesso comma 3 dell’art.35 del T.U., con riguardo alla "profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive", e della conseguente unificazione su un unico centro di imputazione di spesa.

In considerazione di quanto sopra espresso relativamente alle categorie di stranieri di cui ai punti A) e B) si evidenzia, quindi, che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti, erogate ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e lasciate insolute, si tratta di rimborso da parte del Ministero dell’Interno, che continua ad essere disciplinato dalla legge n.6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3 dell’art.35 del T.U., erogate agli stranieri in posizione irregolare e lasciate insolute, si deve parlare di finanziamento da parte del Ministero dell’Interno o del Fondo Sanitario Nazionale.

Questo comporta che per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere si devono osservare procedure più semplificate, come previsto dall’art.43 comma 5 del Regolamento di attuazione, che consistono esclusivamente nella notifica da parte della USL al Ministero dell’Interno o alla Regione di una prestazione urgente o comunque essenziale, erogata ad un soggetto che viene identificato mediante codice regionale STP, con l’indicazione della diagnosi, dell’attestazione della urgenza o della essenzialità della prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa da parte del Fondo Sanitario Nazionale si ricordano i provvedimenti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE):

- deliberazione del 5 agosto 1998 (G.U. n. 228 del 30.9.98) "Fondo sanitario nazionale 1997— parte corrente — assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale";

- deliberazione del 21 aprile 1999 (G.U. n.210 del 7.9.99) "Fondo sanitario nazionale 1998— parte corrente — assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale".

 

Si precisa, infine, che l’individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della Sanità e l’accertamento della essenzialità della prestazione, come per l’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del medico.

 

 

 

 

 

III - STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA

 

L'art. 36 del Testo unico e l'art. 44 del Regolamento di attuazione disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie.

 

 

1) Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.

Ai fini del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa ;

b) attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;

c) documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

 

 

2) Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.

Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L’individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell’ambito della discrezionalità politica dei due Ministri.

Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l’onere delle relative prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.

 

 

3)Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.

Le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le

Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di :

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°

 

In merito all’assistenza sanitaria dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri appartenenti a Stati con i quali sono in vigore Accordi internazionali di reciprocità, saranno emanate, a breve, specifiche direttive per illustrare le modifiche normative intervenute nei suddetti settori.

Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive in relazione ai quesiti che saranno posti da codesti Assessorati in ordine all’applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 25.7.1998 n.286 e del relativo Regolamento di attuazione.

 

Roma, 23 Marzo 2000

IL MINISTRO

(F.to ROSY BINDI)

P.C.C. IL DIRIGENTE

DELL’UFFICIO X

(Dr. Roberto MONTECCHI)

 

 

 

 

Allegato 1 modello es.1.stp.

DICHIARAZIONE D’INDIGENZA

PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 35,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 n. 286
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"

La/il sottoscritt_______________________________________________________________________________

nat______in_______________________________________________il____________________

(città) (Stato)

sotto la propria responsabilità ed ai sensi di legge

DICHIARA

di essere privo di risorse economiche sufficienti

e di avere a carico i seguenti familiari:

nome cognome grado di parentela

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data_____________

Firma del dichiarante

NOTA BENE: Le dichiarazioni false sono punite dalle leggi dello Stato italiano (art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni)

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE ASSEGNA IL CODICE STP

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:

_______________________________________________________________________________________________-

CODICE STP ASSEGNATO ALLO STRANIERO:

N.

 

DATA_____________________

 

TIMBRO DELL’UFFICIO - QUALIFICA E NOME DI CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO: PROFESSIONI SANITARIE - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE ====UFFICIO X

 

T E L E X

 

ASSESSORATI REGIONALI SANITÀ’ LORO SEDI

ASSESSORATI PROVINCIALI

SANITÀ’ TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

COMMISSARI GOVERNO

PRESSO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

LORO SEDI

 

e p. c.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

ROMA

MINISTERO INTERNO

GABINETTO

ROMA

MINISTERO AFFARI ESTERI

GABINETTO

ROMA

MINISTERO TESORO

RGS - IGESPA

ROMA

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

GABINETTO

ROMA

MINISTERO FINANZE

GABINETTO

ROMA

 

Prot.

DPS- X- 40 - 286/98 —240,1 aprile 2000

 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE EX D P C M 16 OTTOBRE 1998 — ATTIVITA’ LAVORATIVA STRANIERI IN ATTESA RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO.

 

 

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI DATATO 16 OTTOBRE 1998 (,) CONCERNENTE INTEGRAZIONE DECRETO MINISTERIALE 24 DICEMBRE 1997 RECANTE PROGRAMMAZIONE FLUSSI INGRESSO PER ANNO 1998 CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI (,) HABET PREVISTO IN ARTICOLO 3 REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI STRANIERI CON ATTIVITA’ LAVORO SUBORDINATO GIA’ PRESENTI IN ITALIA IN DATA ANTECEDENTE AT ENTRATA IN VIGORE LEGGE 6 MARZO 1998 N° 40 (.)

AT RIGUARDO MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE HABET COMUNICATO AT PROPRI UFFICI REGIONALI ET PROVINCIALI (,) AT SEGUITO INTESE INTERVENUTE CON MINISTERO INTERNO (,) CHE DATORI LAVORO ITALIANI POSSUNT CHIEDERE AT COMPETENTE DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO (,) CHE HABET VERIFICATO CON ESITO FAVOREVOLE CONTRATTO LAVORO (,) DI PROVVEDERE AT COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON CITTADINI STRANIERI CHE HABENT PRESENTATA DOMANDA REGOLARIZZAZIONE AT SENSI SUDDETTO D.P.C.M. (,) PREVIA ESIBIZIONE CEDOLINO COMPROVANTE AVVENUTA PRESENTAZIONE DOMANDA STESSA (,) IN ATTESA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE PERMESSO SOGGIORNO (.) IN CASO MANCATO RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO RAPPORTO DI LAVORO NON POTRA’ ULTERIORMENTE PROSEGUIRE (.)

QUESTO MINISTERO IN RELAZIONE AT QUANTO PREVISTO DA ARTICOLO 34 (,) COMMA 1 (,) LETTERA A) (,) DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N° 286 AUTORIZZA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOGGETTI DI CUI TRATTASI CON DECORRENZA DATA COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO (.)

AT PREDETTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEBET PROVVEDERE USL TERRITORIAMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA (.)

TALE ISCRIZIONE EST SOGGETTA AT CONTROLLI PERIODICI IN ATTESA RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO (.) CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO AUT RIFIUTO PERMESSO SOGGIORNO COMPORTA CANCELLAZIONE DA ELENCHI ASSISTIBILI USL (.)

IL MINISTRO DELLA SANITA’

(Rosy BINDI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA’

28 maggio 1999, n. 329

 

 

Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

 

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5 che prevede che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1991, avente ad oggetto "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 luglio 1998;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 24 settembre 1998;

Visto il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al riconoscimento delle esenzioni sono oggetto di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento dovrebbe provvedere alla sola individuazione delle condizioni di malattia croniche ed invalidanti che danno diritto alle esenzioni mentre sembrerebbe attuare anche quanto demandato a tali regolamenti in materia di disciplina del trattamento dei dati personali;

Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali è oggetto di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento si limita ad individuare le malattie esenti e le caratteristiche generali del sistema di riconoscimento del diritto all'esenzione in relazione ad esse;

Ritenuto di recepire 2 parere dell'Autorità garante modificando in tal senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e

prevedendo che le disposizioni dei presente regolamento siano adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Vista la comunicazione n. 100/SCPS/16.2670 dell'11 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e la risposta della stessa Presidenza in data 18 maggio 1999, n. DAGL/ 114/31890/4-18-173;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

I. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. L’eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti livelli essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

Tabella di corrispondenza:

Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM)

Malattie e condizioni croniche o invalidanti esenti e relativi codici d’esenzione

Classificazione internazionale delle malattie

(ICD-9-CM)

Malattie e condizioni croniche o invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo

CODICE

DEFINIZIONE MALATTIA

CODICE ESENZIONE

MALATTIA O CONDIZIONE

263.0

ACROMEGALIA E GIGANTISMO

001.263.0

ACROMEGALIA E GIGANTISMO

394

MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE

002.394

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

395

MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA

002.395

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

396

MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA

002.396

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

397

MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE

002.397

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

414

ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA

002.414

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

415

MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA

002.415

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

417

ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE

002.417

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

424

ALTRE MALATTIE DELL’ENDOCARDIO

002.424

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

426

DISTURBI DELLA CONDUZIONE

002.426

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

427

ARITMIE CARDIACHE

002.427

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

429.4

DISTURBI FUNZIONALI SUCCESSIVI A CHILURGIA CARDIACA

002.429.4

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

433

OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI

002.433

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

434

OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI

002.434

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

437

ALTRE MALATTIE CEREBROVASCOLARI

002.437

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

440

ARTEROSCLEROSI

002.440

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

441.2

ANEURISMA TORACICO

002.441.2

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

441.4

ANEURISMA ADDOMINALE

002.441.4

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

441.7

ANEURISMA TORACOADDOMINALE

002.441.7

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

441.9

ANEURISMA DELL’AORTA SEDE NON SPECIFICATA

002.441.9

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

442

ALTRI ANEURISMI

002.442

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

444

EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE

002.444

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

447.0

FISTOLA ARTERIONERVOSA

002.447.0

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

447.1

STENOSI DI ARTERIA

002.447.1

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

447.6

ARTERITE NON SPECIFICATA

002.447.6

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

462

TROMBOSI DELLA VENA PORTA

002.462

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

463

EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE

002.463

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

469.1

SINDROME POSTFLEBICA

002.469.1

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

667.1

INSUFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO

002.667.1

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

745

MALFORMAZIONI DEL BULBO CARDIACO E DEI SETTI INTRACARDIACI

002.745

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

746

ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE

002.746

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

747

ALTRE MALFORMAZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

002.747

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

V42.2

ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: VALVOLA CARDIACA

002.V42.2

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

V43.3

ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VALVOLA CARDIACA

002.V43.3

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

V43.4

ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VASO SANGUIGNO

002.V43.4

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

V45.0

ALTRI STATI POSTCHILURGICI: STIMOLATORE CARDIACO IN SITU

002.V45.0

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

283.0

ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI

003..283.0

ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZIONE

282

ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE

004. 282

ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE

307.1

ANORESSIA NERVOSA

005.307.1

ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

307.51

BULIMIA

005.307.51

ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

714.0

ARTRITE REUMATOIDE

006.714.0

ARTRITE REUMATOIDE

714.1

SINDROME DI FELTY

006.714.1

ARTRITE REUMATOIDE

714.2

ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMATICO

006.714.2

ARTRITE REUMATOIDE

714.30

ARTRITE REUMATOIDE CRONICA GIOVANILE POLIARTICOLARE

006.714.30

ARTRITE REUMATOIDE

714.32

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE

006.714.32

ARTRITE REUMATOIDE

714.33

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE

006.714.33

ARTRITE REUMATOIDE

493

ASMA

007.493

ASMA

671.2

CIRROSI EPATICA ALCOOLICA

008.671.2

CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

671.5

CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOOL

008.671.5

CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

671.6

CIRROSI BILIARE

008.671.6

CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

555

ENTERITE REGIONALE

009.555

COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN

556

COLITE ULCEROSA

009. 556

COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN

710.9

ALTRE MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO

010.710.9

CONNETTIVITE MISTA

290.0

DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA

011.290.0

DEMENZE

290.1

DEMENZA PRESENILE

011.290.1

DEMENZE

290.2

DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI

011.290.2

DEMENZE

290.4

DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA

011.290.4

DEMENZE

291.1

SINDROME AMNESICA DA ALCOOL

011.291.1

DEMENZE

294.0

SINDROME AMNESICA (NON ALCOOLICA)

011.294.0

DEMENZE

263.6

DIABETE INSIPIDO

012.263.6

DIABETE INSIPIDO

260

DIABETE MELLITO

013.260

DIABETE MELLITO

303

SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL

014.303

DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL

304

DIPENDENZA DA DROGHE

014.304

DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL

279.0

DEFICIT DELL’IMMUNITA’ UMORALE

016.279.0

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

279.1

DEFICIT DELL’IMMUNITA’ CELLULARE

016.279.1

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

279.2

DEFICIT IMMUNITARIO COMPLESSO

016.279.2

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

279.3

DEFICIT IMMUNITARIO NON SPECIFICATO

016.279.3

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

279.4

MALATTIA AUTOIMMUNE NON CLASSIFICATA ALTROVE

016.279.4

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

279.5

ALTRI DISTURBI INTERESSANTI IL MECCANISMO IMMUNITARIO

016.279.5

DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso: INFEZIONE DA HIV)

571.4

EPATITE CRONICA

016.571.4

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

070.32

EPATITE VIRALE O CRONICA SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA

016.070.32

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

070.33

EPATITE VIRALE O CRONICA CON EPATITE DELTA

016.070.33

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

070.54

EPATITE VIRALE O CRONICA

016.070.54

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

070.9

EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA

016.070.9

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

345

EPILESSIA

017.345

EPILESSIA

277.0

FIBROSI CISTICA

018.277.0

FIBROSI CISTICA

365.1

GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO

019.365.1

GLAUCOMA

365.3

GLAUCOMA PROVOCATO DA CORTICOSTEROIDI

019.365.3

GLAUCOMA

365.4

GLAUCOMA ASSOCIATO A MALFORMAZIONI CONGENITE, DISTROFIE E SINDROMI SISTEMATICHE

019.365.4

GLAUCOMA

365.5

GLAUCOMA ASSOCIATO A DISTURBI DEL CRISTALLINO

019.365.5

GLAUCOMA

365.6

GLAUCOMA ASSOCIATO AD ALTRI DISTURBI OCULARI

019.365.6

GLAUCOMA

365.8

ALTRE FORME SPECIFICATE DI GLAUCOMA

019.365.8

GLAUCOMA

042

INFEZIONE DA HIV

020.042

INFEZIONE DA HIV

042+079.63

INFEZIONE DA HIV 2

020.042+079.63

INFEZIONE DA HIV

V08

INFEZIONE ASINTOMATICA DA HIV

020.V08

INFEZIONE DA HIV

428

INSUFFICIENZA CARDIACA

021.428

INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. Classe III e IV)

255.4

INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE (MORBO DI ADDISON)

022.255.4

INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE (MORBO DI ADDISON)

 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

023.

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

518.81

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

024.518.81

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

272.0

IPERCOLESTEROLEMIA PURA

025.272.0

IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII

272.2

IPERLIPIDEMIA

025.272.2

IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII

272.4

ALTRE E NON SPECIFICATE IPERLIPIDEMIE

025.272.4

IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIIb, IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA, IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA, IPERLIPOPROTEINEMIA TIPOIII

252.0

IPERPARATIROIDISMO

026.252.0

IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO

252.1

IPOPARATIROIDISMO

026.252.1

IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO

243

IPOTIROIDISMO CONGENITO

027.243

IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (Grave)

244

IPOTIROIDISMO ACQUISITO

027.244

IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (Grave)

710.0

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO

028.710.0

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMATICO

331.0

MALATTIA DI ALZHEIMER

029.331.0

MALATTIA DI ALZHEIMER

710.2

MALATTIA DI SJOGREN

030.710.2

MALATTIA DI SJOGREN

401

IPERTENSIONE ESSENZIALE

031.401

MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.)

402

CARDIOPATIA IPERTENSIVA

031.402

MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.)

403

NEFROPATIA IPERTENSIVA

031.403

MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.)

404

CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA

031.404

MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.)

405

IPERTENSIONE SECONDARIA

031.405

MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S.)

255.0

SINDROME DI CUSHING

032.255.0

MALATTIA O SINDROME DI CUSHING

286

DIFETTI DELLA COAGULAZIONE

033.286

MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE

358.0

MIASTENIA GRAVE

034.358.0

MIASTENIA GRAVE

242.0

GOZZO DIFFUSO TOSSICO

035.242.0

MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

242.1

GOZZO UNINODULARE ROSSICO

035.242.1

MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

242.2

GOZZO MULTINODULARE TOSSICO

035.242.2

MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

242.3

GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO

035.242.3

MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

443.1

TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER)

036.443.1

MORBO DI BUERGER

731.0

OSTEITE DEFORMANTE SENZA MENZIONE DI TUMORE DELLE OSSA (MORBO DI PAGET)

037.731.0

MORBO DI PAGET

332

MORBO DI PARKINSON

038.332

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

333.0

ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE

038.333.0

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

333.1

TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE

038.333.1

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

333.4

COREA DI HUNTINGTON

038.333.4

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

333.5

ALTRE FORME DI COREA

038.333.5

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

253.3

NANISMO IPOFISARIO

039.253.3

NANISMO IPOFISARIO

 

 

040

NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVEROIN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

341.0

NEUROMIELITE OTTICA

041.341.0

NEUROMIELITE OTTICA

577.1

PANCREATITE CRONICA

042.577.1

PANCREATITE CRONICA

446.0

POLIARTERITE NODOSA

043.446.0

POLIARTERITE NODOSA

295.0

SCHIZOFRENIA TIPO SEMPLICE

044.295.0

PSICOSI

295.1

SCHIZOFRENIA TIPO EBEFRENICO

044.295.1

PSICOSI

295.2

SCHIZOFRENIA TIPO CATATONICO

044.295.2

PSICOSI

295.3

SCHIZOFRENIA TIPOPARANOIDE

044.295.3

PSICOSI

295.5

SCHIZOFRENIA LATENTE

044.295.5

PSICOSI

295.6

SCHIZOFRENIA RESIDUALE

044.295.6

PSICOSI

295.7

PSICOSI SCHIZZOFRENICA TIPO SCHIZZOAFFETTIVO

044.295.7

PSICOSI

295.8

ALTRE SPECIFICATE PSICOSI SCHIZZOFRENICHE

044.295.8

PSICOSI

296.0

DISORDINE MANIACALE A EPISODIO SINGOLO

044.296.0

PSICOSI

296.1

DISORDINE MANIACALE CON EPISODI RICORRENTI

044.296.1

PSICOSI

296.2

DISORDINE DEPRESSIVO MAGGIORE A EPISODIO SINGOLO

044.296.2

PSICOSI

296.3

DISORDINE DEPRESSIVO MAGGIORE A EPISODI RICORRENTI

044.296.3

PSICOSI

296.4

DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE DI TIPO MANIACALE

044.296.4

PSICOSI

296.5

DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE DI TIPO DEPRESSIVO

044.296.5

PSICOSI

296.6

DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE MISTO

044.296.6

PSICOSI

296.7

DISORDINE AFFETTIVO BIPOLARE NON SPECIFICATO

044.296.7

PSICOSI

296.8

ALTRE E NON SPEFICICATE PSICOSI MANIACO DEPRESSIVE

044.296.8

PSICOSI

297.0

STATO PARANOIDE SEMPLICE

044.297.0

PSICOSI

297.1

PARANOIA

044.297.1

PSICOSI

297.2

PARAFRENIA

044.297.2

PSICOSI

297.3

DISORDINE PARANOICO CONDIVISO

044.297.3

PSICOSI

297.8

ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI

044.297.8

PSICOSI

298.0

PSICOSI TIPO DEPRESSIVO

044.298.0

PSICOSI

298.1

PSICOSI TIPO AGITATO

044.298.1

PSICOSI

298.2

CONFUSIONE REATTIVA

044.298.2

PSICOSI

298.4

PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA

044.298.4

PSICOSI

298.8

ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE

044.298.8

PSICOSI

299.0

AUTISMO INFANTILE

044.299.0

PSICOSI

299.1

PSICOSI DISINTEGRATIVA

044.299.1

PSICOSI

299.8

ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA

044.299.8

PSICOSI

696.0

ARTROPATIA PSORIASTICA

045.696.0

PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

696.1

ALTRE PSORIASI

045.696.1

PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

340

SCLEROSI MULTIPLA

046.340

SCLEROSI MULTIPLA

710.1

SCLEROSI SISTEMICA

047.710.1

SCLEROSI SISTEMICA

048

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE

049

SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORROLATA ALL’ETA’ RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ FUNZIONALI

050

SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO)

051

SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI SENSORIALI E NEUROPSICHICI

V42.0

TRAPIANTO DI RENE

052.V42.0

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.1

TRAPIANTO DI CUORE

052.V42.1

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.6

TRAPIANTO DI POLMONE

052.V42.6

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.7

TRAPIANTO DI FEGATO

052.V42.7

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.8

TRAPIANTO DI ALTRI SPECIFICATI ORGANI E TESSUTI: PANCREAS

052.V42.8

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.9

TRAPIANTO DI ALTRI ORGANI E TESSUTI: MIDOLLO

052.V42.9

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

V42.5

TRAPIANTO DI CORNEA

053.V42.5

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA

720.0

SPONDILITE ANCHILOSANTE

054.720.0

SPONDILITE ANCHILOSANTE

010

INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA

055.010

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

011

TUBERCOLOSI POLMONARE

055.011

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

012

ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELL’APPARATO RESPIRATORIO

055.012

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

013

TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SNC

055.013

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

014

TUBERCOLOSI DELL’INTESTINO, DEL PERITONEO E DELLE GHIANDOLE MESENTRICHE

055.014

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

015

TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI

055.015

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

016

TUBERCOLOSI DELL’APPARATO GENITOURINARIO

055.016

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

017

TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI

055.017

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

018

TUBERCOLOSI MILIARE

055.018

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

 

 

 

 

 

 

LEGGE 27 maggio 1991 n° 176

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989

 

Preambolo

Gli Stati parti della presente Convenzione

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",

Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,

Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

 

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

1.Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2.Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

1.In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.

2.Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e,a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo

3.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene r per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

 

 

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

Articolo 6

1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

2.Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1.Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.

2.Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

1.Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.

2.Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.

Articolo 9

1.Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.

2.In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.

3.Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.

4.Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o,all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10

1.In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario, e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia

2.Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suo genitori di lasciare qualsiasi paese compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico. la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all' estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d' origine)

A tal fine gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l' adesione agli accordi esistenti.

 

Articolo 12

1.Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.

2.A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

 

Articolo 13

1.Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.

2.L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:

a.al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;

b.alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1.Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione

2.Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.

3.La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15

1.Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.

2.L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica. nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell' ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

Articolo 16

1.Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.

2.Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l' importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed intenzionali in particolare a quelli che mirano a promuovere i suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:

a.incoraggiare i mass media a diffondere un' informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risulti no conformi allo spirito dell'articolo 29;

b.incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse Fonti culturali nazionali ed internazionali;

c.incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;

d.incoraggiare i mass media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;

e.promuovere I' elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1.Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.

2.Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.

3.Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19

1.Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.

2.Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

Articolo 20

1.Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente. avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.

2.Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma dl cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.

3.Tale assistenza alternativa può comprendere. tra l'altro. L'affidamento la "kafala " prevista dalla legge islamica, l' adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

a.assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;

b.riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;

c. assicurare, in caso di adozione h1 altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;

d.prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell' adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;

e.perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1.Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.

2.A tal fine gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con I'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati ne i genitori né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.

Articolo 23

1.Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

2.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.

3.In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, I' assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita. ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, ha incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4.Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica ementale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

2.Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:

a.ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;

b.garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;

c.combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;

d.garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;

e.garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;

f.sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3.Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

4.Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.

Articolo 26

1.Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.

2.Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2.I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3.Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.

4.Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

a.rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;

b.promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità:

c.rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;

d.rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;

e.prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

2.Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.

3.Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle

conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

1.Gli Stati parti concordano sul fatto che I' educazione del fanciullo deve tendere a:

a.promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;

b.inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

c.inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori della sua identità della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;

d.preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera in uno spirito di comprensione di pace di tolleranza di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine autoctona;

e.inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.

2.Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche. religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1.Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2.Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2.Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:

a.fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;

b.stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;

c.stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo che l'istruzione istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:

a.l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività

b.lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;

c.lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

a.nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;

b.nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;

c.qualsiasi fanciullo privato delta libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari;

d.qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legate o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

 

 

Articolo 38

1.Gli Stati parti s impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.

2.Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.

3.Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno d dare la precedenza ai più anziani.

4.In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero tisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui. e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2.A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:

a.nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non siano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;

b.qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:

I.essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

II.essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;

III.avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato Contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;

IV.non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;

V.se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presenta re appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;

VI.avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;

VII.avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.

3.Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale,e in particolare s'impegneranno a:

a.fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;

b.adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.

4.Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

a.nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b.nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

 

 

PARTE SECONDA

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43

1.Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.

2.Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3.I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.

4.La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.

5.L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.

6.I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.

7.In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un altra esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.

8.Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9.Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10.Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.

10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.

11.(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

12.(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

Articolo 44

1.Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:

a.entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b.successivamente ogni cinque anni.

2.I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.

3.Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo l/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.

4.Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.

5.Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.

6.Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45

Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:

a.Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli apporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.

b.Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;

c.Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;

d.Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

 

PARTE TERZA

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 49

1.La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1.Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà te proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti Qualora nei quattro mesi successivi alta data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza, il Segretario generate convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2.Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.

3.Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.

Articolo 51

1.Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.

2.Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.

3.Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53

Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.