(Sergio Briguglio 20/6/2000)

NOTA SULLE POSSIBILI SOLUZIONI DEL PROCESSO DI

REGOLARIZZAZIONE IN CORSO

1) La normativa vigente non richiede "prove di presenza", ma solo "idonea documentazione". Anche nei casi in cui vi siano indagini della Magistratura in relazione a presunti falsi, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno richiesto, salva la possibilita' di revocarlo nel caso in cui un procedimento penale si concluda con la condanna dello straniero. E' bene pero' tener presente come, essendo richiesta solo "idonea documentazione", molti dei casi di "falso" trasmessi alla Procura potrebbero essere ridimensionati.

2) Gli immigrati che, avendo richiesto un permesso per lavoro subordinato, sono oggi privi deil requisito corrispondente possono ottenere, in base all'art. 5, co.5 e 9, del T.U., un permesso di soggiorno per lavoro autonomo (sempre in base al decreto legislativo che disciplina la regolarizzazione in corso). Possono infatti chiedere alla Camera di Commercio il nulla-osta per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in qualita' di giardiniere, manovale, muratore, etc. Non essendo previsti requisiti particolari per tale iscrizione, le Camere di Commercio DEVONO rilasciare il nulla-osta (opportuna sarebbe, a tal fine, una direttiva del Min. Industria). Il possesso di tale nulla-osta costituirebbe l'elemento nuovo di cui parla il comma 5 dell'art. 5. Circa gli altri requisiti per lavoro autonomo, la circolare del Capo della Polizia del 10-5-'99 ha gia' stabilito che il reddito possa essere dimostrato al momento del rinnovo del permesso. La disponibilita' delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attivita', poi, e' immediatamente dimostrabile, dal momento che non occorrono risorse particolari per esercitare l'attivita' di giardiniere o di muratore.

Si noti che il permesso per lavoro autonomo consente anche l'iscrizione nelle liste di collocamento. Questa soluzione equivale, quindi, a quella porposta da molti nella discussione di ieri.

3) In base al comma 9 dell'art. 5 del T. U. si puo' anche stabilire di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa-occupazione o per inserimento nel mercato del lavoro. I requisiti per il rilascio di tale permesso possono infatti ridursi alla semplice iscrizione, previa esibizione della ricevuta di richiesta del permesso stesso, nelle liste di collocamento. Questa soluzione e' lievemente piu' ardita, giacche' il permesso per attesa-occupazione esiste solo nella prassi, ma non e' menzioanto dal T. U., ne' dal Regolamento, e il permesso per inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato - in base al Testo Unico - in presenza di sponsorizzazione o di autosponsorizzazione. Nei fatti, e' evidente che le persone interessate sono in grado di autosponseorizzarsi, essendo sopravvissute in Italia per almeno due anni. Inoltre, ad essere pedanti, il Testo Unico prevede, in un caso (relativo pero' solo ai minori affidati), il rilascio di un permesso per "accesso al lavoro" in mancanza dei requisiti di sponsorizzazione (art. 32).

4) La commissione di reati non e' di per se' preclusiva rispetto alla regolarizzazione, come chiarito dalla circolare del Min. interno del 30-1-'99.

5) In mancanza di un comportamento uniforme delle prefetture in relazione alla revoca dei provvedimenti di espulsione pendenti, una maggiore omogeneita' puo' essere ottenuta immediatamente ricorrendo allo strumento - pienamente discrezionale - dell'autorizzazione al reingresso ad opera del Ministro dell'interno.

6) La comunicazione dell'esito della regolarizzazione dovrebbe essere effettuata tramite l'affissione di elenchi all'esterno delle questure, in modo da evitare che lo straniero si astenga, per timore di incorrere in un allontanamento dal territorio dello Stato, si astenga addirittura dal ritirare il permesso.

7) E' opportuno che l'Amministrazione si astenga da qualunque segnalazione al SIS in relazione a stranieri irregolari che lascino spontaneamente il territorio dello Stato (non foss'altro che per un principio di auto-tutela). In caso contrario, stranieri in posizione irregolare sarebbero dissuasi dal lasciare l'Italia proprio per il timore di non potervi rientrare. Un atteggiamentopiu' tollerante, invece, puo' favorire la transizione in corso verso un regime di piena programmazione dei flussi di ingresso, con uno smaltimento progressivo della residua sacca di irregolarita'.