REGOLARIZZAZIONE: VIE D'USCITA POSSIBILI

 

- Il decreto legislativo destina la regolarizzazione agli stranieri "in possesso dei requisiti" e "che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti" dal DPCM 16-10-98. E' sufficiente che il possesso dei requisiti sia dimostrato oggi.

- Lo straniero non deve "provare" la presenza, ma solo presentare idonea documentazione circa la presenza stessa. Dalle circolari si evince che e' sufficiente "documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell'interessato". Attestare non equivale a provare.

- Qualora vi sia il fondato sospetto di un commercio illecito di attestazioni, siano trasmessi gli atti alla Procura; si rilasci provvisoriamente un permesso di soggiorno; lo si revochi in caso di esito sfavorevole allo straniero dell'eventuale procedimento penale.

- Se il rapporto di lavoro subordinato e' inesistente, l'art. 5, co. 5, consente di rilasciare il permesso se sono intervenuti fatti nuovi (un nuovo rapporto di lavoro). L'art. 5, co. 9, consente di rilasciare un altro permesso (per lavoro autonomo, per esempio, previa esibizione, anche tardiva, del nulla-osta) se sussistono i requisiti corrispondenti.

- In mancanza di tutti i requisiti per la regolarizzazione, l'art. 5, co. 5 e 9, consentono il rilascio di altro permesso (attesa-occupazione, inserimento nel mercato del lavoro, formazione, turismo, cure). Tale permesso e' convertibile in permesso per lavoro autonomo entro quote (nuovo decreto flussi), per iscrizione all'albo delle imprese artigiane (con sponsorizzazione o dimostrazione del reddito al rinnovo o autocertificazione del reddito).

- In mancanza di altro appiglio, l'art. 5, co. 6, consente il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

- Non devono essere espulsi gli irregolari che stanno uscendo dal territorio dello Stato (l'art. 96 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non impone l'iscrizione nel SIS dello straniero che sia rilevato come iregolare in uscita). L'Amministrazione, poi, ha tutto l'interesse (anche economico) a non adottare un provvedimento di espulsione a carico di uno straniero che stia comunque lasciando il territorio dello Stato.

- Deve essere fatto un nuovo decreto flussi che corregga e incorpori il decreto (abusivo) del Ministro del lavoro.'

- Il decreto legislativo destina la regolarizzazione agli stranieri "in possesso dei requisiti" e "che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti" dal DPCM 16-10-98. E' sufficiente che il possesso dei requisiti sia dimostrato oggi.

- Lo straniero non deve "provare" la presenza, ma solo presentare idonea documentazione circa la presenza stessa. Dalle circolari si evince che e' sufficiente "documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell'interessato". Attestare non equivale a provare.

- Se il rapporto di lavoro subordinato e' inesistente, l'art. 5, co. 5, consente di rilasciare il permesso se sono intervenuti fatti nuovi (un nuovo rapporto di lavoro). L'art. 5, co. 9, consente di rilasciare un altro permesso (per lavoro autonomo, per esempio, previa esibizione, anche tardiva, del nulla-osta) se sussistono i requisiti corrispondenti.

- In mancanza di tutti i requisiti per la regolarizzazione, l'art. 5, co. 5 e 9, consentono il rilascio di altro permesso (attesa-occupazione, inserimento nel mercato del lavoro, formazione, turismo, cure). Tale permesso e' convertibile in permesso per lavoro autonomo entro quote (nuovo decreto flussi), per iscrizione all'albo delle imprese artigiane (con sponsorizzazione o dimostrazione del reddito al rinnovo o autocertificazione del reddito).

- In mancanza di altro appiglio, l'art. 5, co. 6, consente il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

- Non devono essere espulsi gli irregolari che stanno uscendo dal territorio dello Stato (l'art. 96 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non impone l'iscrizione nel SIS dello straniero che sia rilevato come iregolare in uscita).

- Deve essere fatto un nuovo decreto flussi che corregga e incorpori il decreto (abusivo) del Ministro del lavoro.

 

APPENDICE

Dalla Circolare Capo della Polizia 30 Ottobre '98

Validita' della semplice attestazione delle associazioni

Per quanto concerne la prova della presenza in Italia si rappresenta, innanzitutto, che tutti i documenti presentati dovranno avere data certa antecedente al 27 marzo 1998 . Essi potranno consistere in:

...

- documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell'interessato (di natura assistenziale, economica, legale, ecc...).

 

Irrilevanza del momento in cui si dispone di sistemazione alloggiativa

In merito alla documentazione circa la sistemazione alloggiativa si ritiene che la stessa possa consistere nell'esibizione di:

- un contratto di affitto o altro titolo legittimante la disponibilità dell'immobile;

- un documento che accerti l'effettiva ospitalità nel quale si indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo straniero (stanza, posto letto), supportata dall'esibizione della denuncia prevista dall'art. 7 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", da produrre, al più tardi all’atto del ritiro del permesso di soggiorno.

L'ospitalità potrà essere offerta anche da un cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di regolare contratto di affitto, o che comunque disponga di idonea sistemazione alloggiativa, o da un centro di accoglienza.

 

Limitazione ai casi di pericolosita' sociale dell'esclusione irrevocabile dai benefici della regolarizzazione

Si rappresenta, infine, che sono esclusi dall’applicazione del decreto in oggetto i cittadini extracomunitari per i quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti, salvo i casi di revoca, perché espulsi o segnalati in base a Convenzioni o accordi, ai fini del respingimento o non ammissione, o perché suscettibili di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero per i motivi di cui all’art. 13 comma 2, lettera c), del testo unico.

 

 

Dalla Circolare Min. Interno Novembre 1998

Procrastinabilita' della dimostrazione dei requisiti (nota: nessun riferimento a una data limite per chiedere il nulla-osta alla Camera di commercio)

Si chiarisce, altresi', che nel caso di mancata presentazione dello straniero richiedente la regolarizzazione alla data indicata dalle Questure al momento della prenotazione, per giustificati motivi debitamente documentati (es.: ricovero ospedaliero), puo' essere fissata, in via eccezionale e a richiesta dell'interessato, una nuova data per la presentazione della prescritta documentazione.

Analoga possibilita' potra' essere concessa, a richiesta, qualora gli Uffici della Pubblica Aministrazione interessati alla regolarizzazione (Camera di Commercio, Direzioni Provinciali del Lavoro, etc.) non abbiano fornito il nulla-osta entro la data fissata all'atto della prenotazione.

Infine, tenuto conto che il termine di presentazione delle prenotazioni e' comunque fissato, come indicato nella circolare p.n. del 6.11.1998, al 15 dicembre, dovra' essere consentito agli stranieri che siano stati invitati a presentare l'istanza in una data antecedente al 15 dicembre e che o non si siano presentati per mancanza della prescritta documentazione o per motivi di forza maggiore o abbiano presentato la stessa documentazione incompleta, di ripetere la prenotazione sempre entro la data sopra indicata, con ulteriore invito a presentarsi successivamente.

 

 

Dalla Circolare del Capo della Polizia, 10 maggio '99

Possibilita' di riesaminare le domande

Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero, al fine di comunicargli l'esito dell'istanza di regolarizzazione, qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta, sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato un formale provvedimento di diniego, potra' essere riesaminata la documentazione prodotta in base alle nuove disposizioni di seguito evidenziate.

Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto gia' notificati, si potra' provvedere, su istanza motivata degli interessati, ad un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi agli attuali orientamenti.

 

Sufficienza della dichiarazione del responsabile provinciale dell'associazione (nota: la Caritas diocesana ha come responsabile provinciale il suo direttore)

Sono state da piu' parti rappresentate difficolta' di esibire quale prova della presenza in Italia la documentazione proveniente da organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare che il possesso di una semplice tessera di iscrizione a sindacati o ad associazioni non puo' costituire prova se non corredato da ulteriore documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio l'iscrizione in registri progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo straniero oppure altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che qualora non possa essere esibita quest'ultima documentazione, potra' essere considerata, quale certificazione integrativa, una apposita dichiarazione sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la tessera di iscrizione o altra documentazione similare in possesso dello straniero e' stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.

 

Sufficienza della dichiarazione di chi offre ospitalita', ai fini della dimostrazione di sistemazione alloggiativa, al momento del rilascio del permesso

Oltre alla documentazione indicata nella circolare p.n. del 30 ottobre 1998, potra' essere accolta anche la sola dichiarazione di colui che offre la disponibilita' dell'alloggio, fermi restando gli obblighi di comunicazione, previsti dall'art.7 del decreto legislativo 286/98 e dall'art.12 della legge 191/78, adempimento che dovra' essere eseguito al piu' tardi entro la data di ritiro del permesso di soggiorno.

 

Possibilita' di dimostrare il reddito al momento del rinnovo, ai fini della regolarizzazione per lavoro autonomo (via d'uscita in mancanza di altre possibilita' lavorative, data la inesistenza di requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane)

Si e' dell'avviso che, ove lo straniero non sia in grado di dimostrare la disponibilita' di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione attestante la disponibilita' economica potra' essere esibita all'atto del primo rinnovo. Pertanto il relativo permesso di soggiorno non potra' avee durata massima superiore ad un anno.

 

Possibilita' di completamento delle documentazioni incomplete

Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione, venga esibita una documentazione incompleta potra' essere fissato un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni gia' programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobrep.v., al fine di consentire il perfezionamento della pratica.

 

Modalita' di comunicazione della data di rilascio del permesso (elenchi)

Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuea' a partire dal 12 maggio p.v., dovra' avvenire attraverso la convocazione degli stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi piu' efficaci e ritenuti piu' appropriati secondo le differenti realta' provinciali (comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazione "ad personam" etc.).

 

Rilascio di permesso per attesa-occupazione in caso di sopravvenuta mancanza del posto di lavoro e possibilita' di conversione del permesso per attesa-occupazione in permesso ad altro titolo (ricorso all'art. 5, co.5)

E' stato, inoltre, segnalato che molti datori di lavoro pur avendo assunto un formale impegno sottoscrivendo contratti di cui all'art.3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, successivamente, anche a causa del protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria offerta di lavoro.

Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto della presentazione della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, risultano essere, di fatto, privi della formale offerta di lavoro.

Al riguardo si ritiene, pero', che tali istanze non debbano essere paificate a quelle prive, fin dall'origine, del requisito del contratto di lavoro.

Conseguentemente per tai casi sara' possibile concedere un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata ad un anno, periodo entro il quale lo straniero dovra' trovae un'altra occupazione, informando tempestivamente la Questura competente che provvedera' a rinnovare il soggiorno secondo le modalita' sopra richiamate.

Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia in grado di dimostrare di svolgere attivita' lavorativa, il permesso di soggiorno non verra' rinnovato, salvo quanto previsto dall'art.5, comma 5 del Decreto Legislativo 286/98.

 

 

Dalla Circolare del Min. lavoro, Gennaio '99

Elasticita' nella verifica delle condizioni contrattuali

I casi in cui le condizioni contrattuali risultino discostarsi in modo non rilevante dai parametri indicati nelle circolari precedenti sullo stesso oggetto (come ad esempio durata del contratto di lavoro stagionale inferiore a sei mesi, orario medio dei contratti a tempo parziale inferiore al 40% dell'orario normale, perplessità rilevate in ordine al reddito del datore di lavoro o del committente) non dovranno dar luogo al diniego del visto di verifica, bensi' esser segnalati alla Questura, in vista delle valutazioni finali.

 

Dalla Circolare Min. interno, 30 gennaio '99

Limiti all'esclusione dai benefici della regolarizzazione (carattere non preclusivo della semplice condizione di detenzione)

Si chiede, in primo luogo, come valutare le istanze prodotte da pluripregiudicati per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti o contro il patrimonio e la persona, nonché più volte destinatari di provvedimenti di espulsione, ognuno dei quali con differenti false generalità.

Si ritiene, in generale, che per la sola ragione di essere stato condannato per taluno dei reati di cui all'art.380 c.p.p., lo straniero richiedente non possa non essere ammesso alla regolarizzazione, tenuto conto che l'unico limite, previsto dal D.P.C.M. 16.10.98 (art.6), riguarda gli stranieri per i quali "l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti".

Ne discende che l'esclusione, come peraltro illustrato nella circolare di questo Ufficio n. 74/98, concerne gli stranieri destinatari di provvedimento di espulsione, salvo i casi di revoca, o suscettibili di espulsione per i motivi di cui all'art.13, comma 2, lettera c) del D.L.vo 286/98.

L'appartenenza del richiedente a taluna delle categorie di persone indicate nell'art.1 della legge 1423/56 o nell'art.1 della legge 575/65 costituisce, pertanto, la pregiudiziale su cui avviare la valutazione dell'istanza prodotta dai soggetti in argomento, ferma restando la necessità di ottenere la revoca di un eventuale provvedimento di espulsione adottato, a mente dell'art.15 del D.L.vo 286/98, dalla competente A.G.

Per ciò che riguarda, poi, la possibilità di regolarizzare gli extracomunitari detenuti in Italia che abbiano prodotto la relativa istanza, vantando promesse di lavoro futuro, si ritiene che non sia di fondamentale rilevanza la condizione attuale di detenzione dello straniero, ma assuma importanza decisiva la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, tenendo anche conto dei criteri che verranno successivamente indicati per il rilascio del permesso di soggiorno.

 

Dalla Circolare Min. lavoro, 24 settembre '99

Possibilita' di iscrizione nelle liste di collocamento e di assunzione del regolarizzato per lavoro autonomo

A tale riguardo si stabilisce che, qualora lo straniero abbia già acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della regolarizzazione ma non abbia ancora intrapreso l'attività autonoma, possa essere consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento o l'assunzione senza procedere alla modifica del permesso stesso. Nel caso di assunzione del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Dalla Circolare Min. lavoro, 25 novembre '99

Possibilita' di dar seguito al contratto di lavoro gia' verificato in attea dell'esito della regolarizzazione (possibilita' di revoca in caso di successivo esito negativo; utilizzabilita' di questo strumento anche per altri contratti, in congiunzione con l'art.5, co.5)

Al fine di evitare che i tempi occorrenti per il rilascio dei permessi di soggiorno possano influire sulla disponibilita' del datore di lavoro a dare in futuro esecuzione al contratto di lavoro sottoscritto alla presentazione della domanda, si informa che, nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato gia' verificato con esito favorevole, il datore di lavoro potra' richiedere alla competenza Direzione Provinciale del Lavoro di poter provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro, previa esibizione del cedolino comprovante l'avvenuta presentazione della domanda, in attesa di esibire, successivamente, il permesso di soggiorno.

La suddetta richiesta dovra' essere resa nota contestualmente dal datore di lavoro alla Questura competente.

Resta tuttavia fermo che in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno in quanto il lavoratore risulta sprovvisto dei prescritti requisiti, il rapporto di lavoro non potra' ulteriormente proseguire.

 

Dal Decreto legislativo correttivo

Irrilevanza del momento in cui si dimostra il possesso dei requisiti

"1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente all’entrata in vigore della legge 6/3/98, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all’art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all’art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente Testo Unico.".

 

Dal Testo unico, art. 5

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.