Ufficio Rifugiati — Refugees Office

34133 TRIESTE — v. G. Marconi 36/b tel: 040/52.248 — fax: 040/515.72 - e-mail: icsts@tin.it

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 28 giugno 2000

 

Alla c.a. dei centri di accoglienza ICS in Azione Comune

Alla c.a. dei referenti ICS Nausica

Alla c.a. dei gruppi e delle associazioni aderenti a ICS

Alle altre associazioni ed enti che si occupano di diritto d’asilo in Italia

LORO SEDI

 

 

oggetto: protezione umanitaria per i profughi del Kosovo — urgenza del 30.06.00

 

Cari amici, come tutti sapete, in questi giorni scadono i pds per "protezione temporanea" per i profughi del Kosovo. Purtroppo, nonostante le numerose insistenze e le proposte concrete avanzate dal coordinamento delle associazioni, ad oggi il Governo non ha ancora emanato alcuna disposizione in merito allo status giuridico delle persone che sono state accolte in Italia per ragioni umanitarie a causa della guerra nel Kosovo. E’ presumibile purtroppo che entro la prossima settimana (ovvero entro l’inizio di luglio) non interverrà alcuna novità.

In questo clima di incertezza vi chiediamo di tenervi in stretto contatto con gli uffici ics di Trieste e di Roma, ovvero con le altre associazioni di tutela per stranieri, per aggiornamenti e per definire azioni concrete di tutela delle persone qualora ve ne fosse bisogno su singoli casi. Nel caso in cui, entro i primi giorni di luglio non saranno state ancora adottate delle misure di protezione concorderemo una linea comune da seguire.

A titolo del tutto indicativo vi ricordiamo in ogni caso che:

a) tutti coloro che hanno usufruito della protezione temporanea in base alla DPCM 12.05.99, ovvero non hanno avuto accesso ad un esame individuale della propria richiesta di protezione (Conv. di Ginevra) hanno diritto di presentare istanza d’asilo qualora ritengano di possedere i requisiti per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato;

b) tutti coloro che hanno ricevuto un pds per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 co. 6 del DLgs. 286/98 conseguente a diniego dello status di rifugiato da parte della Commissione centrale, e tale pds scade anch’esso il 30.06.00, hanno la possibilità (che NON può essere a loro in alcun modo negata da parte degli uffici periferici delle P.S.) di richiedere il rinnovo della protezione umanitaria loro concessa a causa del permanere della condizione di violenza e di instabilità che permane nella regione del Kosovo e più in generale nella Repubblica Federale di Jugoslavia. L’eventuale rifiuto al rinnovo del pds, cosiì come l’eventuale erogazione di un provvedimento di espulsione dovrà comunque essere scritto e motivato, ricorribile attraverso le procedure e dinnanzi gli organi previsti dalla legge.

c) coloro che in base alla protezione umanitaria (DPCM 31.12.99) o in base all’asilo umanitario (art. 5 co. 6 Dlgs 286/98) hanno potuto regolarmente aprire rapporti di lavoro subordinato o autonomo non possono essere soggetti ad un trattamento più sfavorevole di coloro che, in base della normativa vigente, (ovvero in base delle varie disposizioni amministrative disposte dal Ministero dell’Interno per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2000), se presenti regolarmente in Italia ad altro titolo, hanno potuto convertire il loro pds in un titolo di soggiorno che autorizzi il lavoro, ovvero se irregolari, hanno potuto sanare la loro posizione.

 

Per il Servizio Rifugiati Ics

Gianfranco Schiavone