Ric. n. 812/2000 0rd200000852

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione costituito da:

Umberto Zuballi Presidente

Italo Franco Consigliere

Marco Buricelli Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 25 maggio 2000.

Visto il ricorso n. 812/2000 proposto da AIT JEDDAD ABDELMOUGHIT, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Tallarico, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

La QUESTURA della Provincia di TREVISO, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;

Il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto cat. A.11/)-Str. del 22.11.1999 del Questore di Treviso, notificato il 17 gennaio 2000, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 93/00 della 2^ Sezione e visti gli atti e documenti prodotti dall'Ufficio Stranieri della Questura di Treviso in data 21.4.2000;

visto il controricorso dell'Amministrazione dell'Interno;

uditi (relatore il Consigliere Marco Buricelli), l'avv. Tallarico, per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Gasparini per il Ministero;

considerato

che non risulta essere stato eseguito alcun riscontro sulla veridicità e attendibilità della ricevuta di pagamento della quota associativa FILCA CISL del 25.2.1998 al fine di comprovare l'effettiva presenza del ricorrente in Italia prima del 27.3.1998;

che, quindi, il ricorso, a un primo e sommario esame, non appare privo di fondamento sotto il profilo del difetto di motivazione, non avendo l'autorità emanante specificato le ragioni per le quali la documentazione prodotta e, in particolare la ricevuta di pagamento anzidetta, sarebbe inidonea a comprovare l'effettiva presenza del ricorrente in Italia prima del 27 marzo 1998;

che l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'impugnato diniego comporta l'obbligo, per 1 'Amministrazione, di provvedere nuovamente sulla domanda di regolarizzazione entro trenta giorni motivando adeguatamente sull'attendibilità dei documenti prodotti dal ricorrente;

valutato il danno;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma della Legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 25 maggio 2000.

Il Presidente L’Estensore

 

Il Segretario